Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Roarzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima in Trieste, via del Coroneo 36;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cossina dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- del provvedimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio motorizzazione civile regionale – Ambito territoriale di Trieste, prot. N -OMISSIS- dd. 20.08.2025, avente ad oggetto: “ RG D.Lgs. 285/92 Codice della Strada. Decreto di revisione della patente n. -OMISSIS- con scadenza 24/05/2027 rilasciata a -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-”, notificato in data 4 settembre 2025;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi: - il provvedimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio motorizzazione civile regionale – Ambito territoriale di Trieste, prot. n. -OMISSIS- dd. 31.03.2025, avente ad oggetto: “RG D.Lgs. 285/92 Codice della Strada. Avvio del procedimento di revisione della patente n. -OMISSIS- categoria B con scadenza 24/05/2027 rilasciata a -OMISSIS- nato/a a -OMISSIS- il -OMISSIS-”, notificato in data 12 aprile 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN IG e uditi per il ricorrente l’avv. Anna Roarzi e per la Regione intimata l’avv. Mauro Cossina come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Funzionario delegato di Posizione Organizzativa del Servizio motorizzazione civile regionale – Ambito territoriale di Trieste della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto la revisione della patente di guida di cui è titolare, mediante nuovo esame teorico-pratico di idoneità alla guida, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 128, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in considerazione dei dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente stessa emersi in seguito e/o a causa dell’incidente stradale con lesioni in cui è rimasto coinvolto ovvero in quanto in data 04/07/2024, alle ore 21.00, a Trieste, in via Slavich prima del civico fronte n. 4, “percorrendo con la vettura targata -OMISSIS- via della Pace in direzione di via Soncini, giunto in corrispondenza dell’intersezione con via Slavich effettuava una manovra di svolta a destra in quest’ultima. In tale frangente (...) oltrepassava la linea tratteggiata di mezzeria e, percorsi alcuni metri invadendo parzialmente l’opposta corsia di marcia, entrava in contatto dinamico con un motociclo che stava transitando regolarmente in direzione opposta. L’urto avveniva nella corsia del motociclo tra lo spigolo anteriore sinistro della vettura del sig. -OMISSIS- e la parte anteriore sinistra del motociclo che rovinava a terra unitamente al suo conducente. A causa dell’urto il conducente del motociclo riportava lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Dai rilievi eseguiti non risultano presenti tracce di frenate, non risultano indicazione in merito ad eventuali situazioni di riduzione della visibilità e non è stata riscontrata alcuna causa di imprevedibilità alla base dell’incidente”.
1.1. A sostegno della domanda azionata deduce i seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione ed errata applicazione dell’art. 128 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria e per sviamento. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione”;
2) “Violazione dell’art. 10 Legge n. 241/90 e art. 1 L.R. n. 7/2000. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e erroneità dei presupposti”;
3) “Violazione del principio di affidamento, violazione dell’art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà”.
1.2. Lamenta, in estrema sintesi:
- l’errata applicazione dell’art. 128 del Codice della Strada e l’assoluta carenza di motivazione;
- la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sia statali che regionali, e, in particolare, il mancato apprezzamento del contributo partecipativo da lui offerto;
- la violazione riposta nell’esito favorevole del procedimento avviato nei suoi confronti, in ragione del tempo decorso dal suo avvio al momento della disposta revisione e, in ogni caso, di quello decorso dall’accadimento del sinistro.
2. La Regione intimata si è costituita per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza, invocando, con diffuse argomentazioni, la sua reiezione e quella della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
3. Celebrata l’udienza camerale del 19 novembre 2025 - nel corso della quale il difensore del ricorrente ha brevemente replicato agli assunti difensivi della Regione e insistito nelle conclusioni già rassegnate, precisando che il prescritto esame è fissato per il 22 dicembre 2025, nel mentre il difensore dell’Amministrazione ha ribadito le argomentazioni difensive svolte - l’affare è stato introitato per la decisione.
4. Il Collegio dà, innanzitutto, atto che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da riserva formulata dal Presidente nel corso dell’udienza.
5. Il ricorso non è fondato.
6. Il provvedimento gravato, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. [“Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (…) possono disporre che siano sottoposti (…) ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi (…) dell'idoneità tecnica. (…)”] in ragione dei dubbi sorti sulla persistenza in capo al ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica richiesti, s’appalesa emesso in presenza dei presupposti legittimanti, all’esito di un procedimento regolarmente esperito, in forza di una puntuale istruttoria e sulla scorta di un’idonea e sufficiente motivazione.
6.1. L’Ufficio competente, con formula sintetica, ma efficace, ha, infatti, non solo descritto nella comunicazione di avvio del procedimento (poi confluita nel provvedimento opposto in cui è esitato il procedimento stesso) l’evento occorso, ma anche, poi, reso ulteriormente intellegibili nel provvedimento finale qui gravato le ragioni che, nel caso specifico, hanno ingenerato i dubbi predetti in relazione ai fatti accertati, assolvendo puntualmente all’obbligo di motivazione su di esso incombente.
6.1.1. In tale provvedimento l’Ufficio procedente - oltre ad avere richiamato la segnalazione protocollo prot. -OMISSIS- – -OMISSIS- in data data 07/09/2024 del Dipartimento di Polizia Locale di Trieste ed avere evidenziato che all’interessato è stata contestata dalla competente Autorità la violazione dell’articolo 143, comma 11, del Codice della Strada [per avere circolato contromano ], nonché sospesa con provvedimento prefettizio la patente di guida ai sensi degli art. 222 e 223 del Codice della Strada, per il periodo di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso – ha, infatti, osservato che l’odierno ricorrente “ha posto in atto una manovra che ha contribuito ad aumentare il rischio potenziale di incidente. Nell’effettuare la manovra di svolta a destra (...) non ha valutato correttamente la conformazione dell’intersezione e la velocità da tenere, elementi che hanno comportato la perdita del controllo della vettura e la sua deriva oltre la mezzeria della carreggiata con il conseguente impatto contro il motociclo che proveniva in senso opposto”, nonché opportunamente sottolineato che “la circolazione contromano è indice, di per sé, di un'imperizia nella conduzione di un veicolo tale da giustificare la valutazione dell'Amministrazione di sottoporre il responsabile alla revisione della patente”, traendo la conclusiva considerazione – che non pare inficiata da irragionevolezza e/o illogicità, ma, anzi, essere espressiva del corretto esercizio del potere di spettanza - che la condotta di guida tenuta dal medesimo in occasione dell’incidente occorso “può ragionevolmente essere interpretata inadeguata sotto il profilo della capacità tecnica”, non senza trascurare di ulteriormente osservare che “l’intrinseca pericolosità della manovra, indipendentemente dall’assenza di precedenti specifici e delle lesioni riportate dal conducente del motociclo, può sollecitare l’adozione di un provvedimento a matrice precauzionale al fine di garantire l’interesse generale in termini di sicurezza della circolazione stradale e di riduzione del rischio, seppur potenziale, per gli altri utenti della strada”.
Il significativo scostamento della condotta di guida del ricorrente dai parametri di perizia individuati dal legislatore, a partire da quello dettato all’art. 140 del C.d.S., che, a ragione, può essere ritenuto principio informatore della circolazione stradale (“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”) , per, poi, arrivare a quello specifico, dettato dall’art. 143, commi 1 e 3, C.d.S. [ovvero l’obbligo per i veicoli di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera” e, in ogni caso, quello di tenere il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata quando si incrociano altri veicoli ovvero si percorre una curva (...)” ], che qui è stato in concreto disatteso, emerge, invero, inequivoco nel caso che occupa. E’ palese, infatti, che il ricorrente medesimo non è stato in grado di adeguare la propria condotta di guida alle condizioni di luogo e traffico, in maniera tale da riuscire a fronteggiare qualsiasi evenienza prevedibile secondo l’umana esperienza, quale è certamente il sopraggiungere di un veicolo (motociclo nel caso di specie) regolarmente circolante in opposto senso di marcia sulla corsia a ciò deputata, che egli aveva, invece, parzialmente invaso, circolando, per l’appunto, contromano.
6.1.2. Le circostanze fattuali del sinistro occorso, per come descritte e/o ritraibili dalla su indicata relazione dell’incidente (all. 01 – fascicolo doc. Regione FVG) sono, in ogni caso, di per sé eloquenti e tali da sorreggere ragionevolmente la revisione opposta, laddove, per l’appunto, evidenziano che:
- l’odierno ricorrente, alla guida del proprio autoveicolo, non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 143/11 comma del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice delta Strada). Segnatamente, quale conducente di veicolo circolava contromano ed impattava, a carattere di "scontro frontale”, con il motociclo che giungeva dall'opposto senso di marcia ovvero che dalla via dell'Istria stava percorrendo la via Valdemaro Slavich in direzione via della Pace;
- l’incidente è avvenuto in centro abitato, su un tratto di strada rettilineo con carreggiata a doppio senso di circolazione, munita di segnaletica verticale ed orizzontale, in condizioni di fondo stradale asciutto, meteo sereno, traffico scarso, buio luci stradali presenti accese e visibilità sufficiente (n.d.r. considerato che il 4 luglio 2024 il sole è tramontato alle ore 20.48 pare maggiormente plausibile che le ultime due condizioni siano quelle registrate dall’Agente accertatore all’atto del suo intervento, alle ore 21.40);
- al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti.
6.1.3. Ad avviso del Collegio, s’appalesa, peraltro, dirimente anche il mero riferimento, riportato tanto nel verbale degli organi accertatori richiamato per relationem nel provvedimento gravato che nel provvedimento stesso, al punto esatto in cui è occorso l’incidente (quasi innanzi al civico n. 4 di via Slavich), essendo, nel caso che occupa, proprio le circostanze di luogo di per sé tali da lasciar trapelare dubbi circa l’idoneità tecnica del ricorrente.
Il civico n. 4 di via Slavich è ubicato, infatti, dopo la fermata dell’autobus, che risulta contrassegnata sul suolo stradale pressoché in continuità all’attraversamento pedonale appositamente presidiato posto all’inizio di via Slavich, subito dopo l’incrocio con la via della Pace.
Considerato che le strisce pedonali hanno lunghezza minima di mt. 2,50 (art. 145 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e che la delimitazione della fermata dell’autobus, posta subito dopo tali strisce, è ipotizzabile che corrisponda per lo meno alla lunghezza minima di un autobus per il trasporto pubblico urbano, pari a 10/12 metri, e ad un’area minima di manovra di 2 metri in ingresso e 2 in uscita, se ne inferisce agevolmente che l’impatto è avvenuto dopo circa 16,50-18,50 metri dalla svolta a destra effettuata dall’odierno ricorrente dalla via della Pace ed immissione sulla via Slavich.
Tale elemento fattuale – dato verosimilmente per acquisito tanto dall’organo accertatore che dal Funzionario regionale, in quanto, per l’appunto, implicito nella puntuale indicazione del luogo preciso dell’occorso incidente - in uno con l’evento dell’impatto frontale col motociclo basta, dunque, ad appalesare l’esigenza della disposta revisione, posto che l’odierno ricorrente, a distanza sicuramente non inferiore a quella poc’anzi indicata (ma presumibilmente superiore e verosimilmente pari, all’incirca, a 20 metri – da misurazione effettuata tramite Google Maps addirittura circa 30 metri) dall’incrocio/dalla svolta a destra dalla via della Pace e immissione nella via Slavich ancora invadeva la corsia riservata all’opposto senso di marcia, percorrendo, dunque, la via stessa contromano con parte dell’autoveicolo condotto.
Trattasi, di circostanza fattuale dimostrativa di indubbia imperizia alla guida, atteso che un’eventuale erronea traiettoria in ingresso curva, con parziale invasione della corsia opposta, avrebbe dovuto nel punto dell’avvenuto impatto essere già stata ampiamente corretta, con pieno rientro dell’autovettura condotta nella corsia di regolare percorrenza e senso di marcia.
6.2. La valutazione del Funzionario delegato di P.O. del Servizio Motorizzazione civile s’appalesa, dunque, congrua, ragionevole e sufficientemente esplicativa dell’ iter logico seguito e in alcun modo inficiata da asseriti vizi riconducibili alla compressione delle prerogative partecipative, atteso che la lieve entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nell’incidente, delle lesioni riportate dal conducente del motociclo e, nel complesso, dell’impatto tra i due veicoli non fanno venir meno la palese rilevanza fattuale di una condotta di guida sintomatica di inadeguatezza tecnica. Analogamente, è a dirsi per quanto concerne la circostanza che l’odierno ricorrente sia risultato negativo ai controlli sullo stato psico-fisico cui è stato sottoposto e che, sino a quel momento, fosse in possesso di 30 (trenta) punti sulla patente di guida. Per quanto concerne la velocità (ritenuta dalla Regione non idoneamente stimata dal ricorrente) – di cui, ad onore del vero, non vi è evidenza nel rapporto della Polizia locale di Trieste, con la conseguenza che non è dato, in effetti, sapere se fosse o meno adeguata allo stato dei luoghi – laddove, come affermato dal ricorrente medesimo, “(...) decisamente ridotta e certamente rispettosa dei limiti” viepiù vale ad appalesare la sua inadeguatezza tecnica alla guida, in quanto a maggior ragione, a velocità ridotta, avrebbe dovuto essere in grado di rientrare rapidamente e in breve spazio nella propria corsia di marcia, evitando di andare a collidere frontalmente col motociclo.
6.3. Le considerazioni sin qui svolte depongono, in definitiva, per l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
7. Analogamente privo di apprezzabili elementi di fondatezza è, infine, il terzo ed ultimo motivo di ricorso.
7.1. Questo Tribunale, con argomentazioni che qui possono essere mutuate nella loro interezza, ha, infatti, già avuto modo di osservare in un analogo precedente ove è stata posta la medesima questione di diritto che “il provvedimento di revisione di cui all’art. 128 del Codice della strada è posto a garanzia della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica. Esso ha natura precauzionale (è cioè una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e tecnica alla guida, in presenza di un mero “dubbio” sulla permanenza di tali requisiti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2021, n. 1807) ma non strictu sensu cautelare, non è cioè un provvedimento i cui effetti debbano essere necessariamente circoscritti ad un lasso di tempo limitato e immediatamente seguente ai fatti che ne hanno determinato l'adozione (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5497). L'interesse pubblico a verificare l'idoneità alla guida del ricorrente non è quindi superato dal decorso del tempo o dal fatto che, in detto periodo, l’interessato abbia continuato a condurre autoveicoli o addirittura abbia ottenuto il rinnovo della patente. Si è pertanto significativamente affermato (Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2020, n. 1730) che «la verifica dell’idoneità tecnica del conducente, posta in dubbio dalla sua pericolosa condotta di guida tenuta, va disposta per l’interesse in gioco in qualsiasi momento»” (TAR FVG, sez. I, n. 279/2022).
7.2. Nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra l’incidente e l’avvio del procedimento (pari a circa 9 mesi – 7 mesi dalla trasmissione della segnalazione a cura della Polizia locale) e, poi, la sua conclusione (pari a ulteriori 4 mesi e 20 giorni), non ha durata tale da poter essere considerato indice inequivoco del superamento dei dubbi sull’idoneità tecnica del ricorrente e della volontà dell’Amministrazione di non disporre la relativa verifica, né quindi poteva fondare un suo legittimo affidamento in tal senso (cfr. per analoga valutazione il precedente Tar Friuli Venezia Giulia, 28 dicembre 2021, n. 395), viepiù che, nel caso che occupa, la Regione gli aveva accordato reiterate proroghe per produrre osservazioni.
8. In giurisprudenza è stato, peraltro, ripetutamente affermato che “Il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell’art. 128, comma 1 CdS, nell’insorgenza dei dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica; ciò che legittima l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica” (Cons St., sez. IV, 6.5.2013, n. 2430) e che “(…) il provvedimento di revisione presenta carattere di discrezionalità, essendo riservata alla competente p.a. la valutazione circa i dubbi sulla <persistenza dei requisiti e dell’idoneità>” (Tar, sez. I Palermo, 11.11.14, n. 2789).
8.1. Sicché, anche avuto riguardo al preminente fine della tutela della sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto che “in subiecta materia… l’Amministrazione agisce conformandosi al canone della massima precauzione a protezione degli interessi della collettività ed anche del soggetto destinatario del provvedimento <restrittivo>” (C.d.S., n. 1730/2020 cit.), la revisione della patente di guida disposta dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 s’appalesa sorretta da adeguata e ragionevole motivazione ed emessa entro un termine congruo (in termini Tar FVG, I, 19 novembre 2024, n. 390, 28 maggio 2024, n. 188; 13 marzo 2024, n. 100; 12 gennaio 2023, n. 3; 10 febbraio 2022, n. 89; 9 settembre 2021, n. 252; 14 maggio 2019, n. 208).
9. In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Regione intimata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del medesimo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.