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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 12093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12093 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - NC IA ES FF R.G.N. 42895/2024 EVA TO SENTENZA sul ricorso proposto da: EN IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ES FF;
sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. Giuseppe Ferro, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in esito all'udienza del 2 ottobre 2024, il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a RG TI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di concorso in estorsione aggravata dalla finalità e dal metodo mafioso (“Con l’aggravante dell'avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui all'articolo 416 bis e con le modalità previste dal predetto articolo ”). Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito cautelare, TI, dando prontamente seguito al mandato conferitogli dai correi, OR Li BA e GI Di GR appartenenti al mandamento mafioso di Alcamo con ruoli di vertice, aveva contattato DY IN, titolare di una rivendita di autovetture, e, attraverso l’esternazione ripetuta di minacce, lo aveva costretto a restituire ad un acquirente, legato da rapporti di parentela con Li BA, la somma di denaro precedentemente versata per la compravendita di un veicolo. Quanto alle aggravanti contestate, secondo l’ordinanza impugnata sussistono gli estremi, oggettivi e soggettivi, di entrambe. TI aveva usato il “metodo mafioso”: in più conversazioni, per ottenere la restituzione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 12093 Anno 2025 Presidente: OC CO Relatore: FF ES Data Udienza: 27/02/2025 denaro, aveva, infatti, rafforzato le minacce evocando la forte carica intimidatoria promanante dall’appartenenza alla criminalità mafiosa dei soggetti per conto dei quali agiva. Aveva agito, come risulta sempre dalle conversazioni intercettate, in esecuzione del mandato conferitogli in nome e per conto del sodalizio, nella piena consapevolezza della caratura mafiosa di entrambi i concorrenti ed in tal modo aveva perseguito la finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza di questi ultimi. 2. Ricorre TI, per il tramite del suo difensore di fiducia, avv. Giuseppe Ferro, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha ritenuto configurabile l'aggravante della agevolazione mafiosa nonostante difetti la prova dell'esistenza reale del sodalizio mafioso e, comunque, senza procedere alla rigorosa verifica, imposta dalla giurisprudenza di legittimità, sulla consumazione del reato al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e con la consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio. Al contrario, dal materiale probatorio raccolto risulta evidente che l'apporto fornito dal TI è stato circoscritto a soddisfare le esigenze immediate e personali di uno dei concorrenti, GI Di GR, al quale era legato da un rapporto di amicizia. Nel corpo motivazionale dell'intera ordinanza nonché nel contenuto degli atti posti a fondamento della misura non si rinvengono circostanze da cui possa inferirsi che la condotta posta in essere da TI fosse anche diretta ad agevolare o rafforzare l'associazione mafiosa. Accertato che l'indagato ha posto in essere l’attività illecita non con l'intento esclusivo di agevolare l’associazione mafiosa, ma al solo scopo di aiutare un amico, di cui ignorava l’appartenenza ad un’articolazione mafiosa, non possono ritenersi persistenti le esigenze cautelari. Difettano i requisiti dell'attualità e della concretezza del periculum libertatis. Non può, in tale contesto, ritenersi operativa la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen.; a TI, può, pertanto, essere applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, perché già adeguata a fronteggiare le individuate esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata ha fondato il suo convincimento su congetture e non su fatti concreti, ignorando il dato pacifico che la condotta di TI è stata unica e non reiterata nel tempo. Non ha nemmeno indicato gli elementi da cui ha desunto la capacità dell'indagato di commettere reati della stessa indole, preferendo giustificare la scelta con il ricorso a formule di mero stile. Anche il ragionamento con cui ha attribuito al TI la consapevolezza di rapportarsi con i vertici mafiosi non è stato ancorato alle emergenze probatorie;
in particolare non è stata valutata la conversazione intercettata in cui è lo stesso TI a precisare ripetutamente di essersi attivato nell’esclusivo interesse personale di Di GR. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sia inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dal pubblico ministero o dall'imputato al fine di ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero l'esclusione o il riconoscimento di una determinata 2 circostanza, in relazione al reato oggetto di cautela (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Oberto, Rv. 233219; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, Rv. 272897), ad eccezione dei casi in cui dal riconoscimento di una determinata circostanza conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (cfr. per l'aggravante mafiosa, tra le altre Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 e più in generale cfr. Sez. 1, n.20286 del17/06/2020, Petito, Rv. 280123 – 02; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 255028; Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). 2. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha riconosciuto, sul piano della gravità indiziaria, entrambe le circostanze previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen., ma il ricorrente contesta la sussistenza soltanto dell'aggravante della agevolazione mafiosa;
di conseguenza l’eventuale accoglimento del ricorso non arrecherebbe al ricorrente alcun vantaggio processuale né inciderebbe altrimenti sulla legittimità della misura applicata. Stante la permanenza della contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, infatti: - il termine di durata massima relativo alla fase in corso rimarrebbe immutato, continuando a rientrare il reato contestato tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., che rendono applicabile il termine più lungo di cui all’art. 303 lett. a) n. 3) cod. proc. pen.; - la competenza funzionale rimarrebbe sempre in capo al giudice distrettuale;
- continuerebbe ad essere consentito il ricorso alla presunzione di esistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì ciascun ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 27/02/2025. Il Presidente CO OC
sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. Giuseppe Ferro, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in esito all'udienza del 2 ottobre 2024, il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a RG TI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di concorso in estorsione aggravata dalla finalità e dal metodo mafioso (“Con l’aggravante dell'avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui all'articolo 416 bis e con le modalità previste dal predetto articolo ”). Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito cautelare, TI, dando prontamente seguito al mandato conferitogli dai correi, OR Li BA e GI Di GR appartenenti al mandamento mafioso di Alcamo con ruoli di vertice, aveva contattato DY IN, titolare di una rivendita di autovetture, e, attraverso l’esternazione ripetuta di minacce, lo aveva costretto a restituire ad un acquirente, legato da rapporti di parentela con Li BA, la somma di denaro precedentemente versata per la compravendita di un veicolo. Quanto alle aggravanti contestate, secondo l’ordinanza impugnata sussistono gli estremi, oggettivi e soggettivi, di entrambe. TI aveva usato il “metodo mafioso”: in più conversazioni, per ottenere la restituzione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 12093 Anno 2025 Presidente: OC CO Relatore: FF ES Data Udienza: 27/02/2025 denaro, aveva, infatti, rafforzato le minacce evocando la forte carica intimidatoria promanante dall’appartenenza alla criminalità mafiosa dei soggetti per conto dei quali agiva. Aveva agito, come risulta sempre dalle conversazioni intercettate, in esecuzione del mandato conferitogli in nome e per conto del sodalizio, nella piena consapevolezza della caratura mafiosa di entrambi i concorrenti ed in tal modo aveva perseguito la finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza di questi ultimi. 2. Ricorre TI, per il tramite del suo difensore di fiducia, avv. Giuseppe Ferro, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha ritenuto configurabile l'aggravante della agevolazione mafiosa nonostante difetti la prova dell'esistenza reale del sodalizio mafioso e, comunque, senza procedere alla rigorosa verifica, imposta dalla giurisprudenza di legittimità, sulla consumazione del reato al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e con la consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio. Al contrario, dal materiale probatorio raccolto risulta evidente che l'apporto fornito dal TI è stato circoscritto a soddisfare le esigenze immediate e personali di uno dei concorrenti, GI Di GR, al quale era legato da un rapporto di amicizia. Nel corpo motivazionale dell'intera ordinanza nonché nel contenuto degli atti posti a fondamento della misura non si rinvengono circostanze da cui possa inferirsi che la condotta posta in essere da TI fosse anche diretta ad agevolare o rafforzare l'associazione mafiosa. Accertato che l'indagato ha posto in essere l’attività illecita non con l'intento esclusivo di agevolare l’associazione mafiosa, ma al solo scopo di aiutare un amico, di cui ignorava l’appartenenza ad un’articolazione mafiosa, non possono ritenersi persistenti le esigenze cautelari. Difettano i requisiti dell'attualità e della concretezza del periculum libertatis. Non può, in tale contesto, ritenersi operativa la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen.; a TI, può, pertanto, essere applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, perché già adeguata a fronteggiare le individuate esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata ha fondato il suo convincimento su congetture e non su fatti concreti, ignorando il dato pacifico che la condotta di TI è stata unica e non reiterata nel tempo. Non ha nemmeno indicato gli elementi da cui ha desunto la capacità dell'indagato di commettere reati della stessa indole, preferendo giustificare la scelta con il ricorso a formule di mero stile. Anche il ragionamento con cui ha attribuito al TI la consapevolezza di rapportarsi con i vertici mafiosi non è stato ancorato alle emergenze probatorie;
in particolare non è stata valutata la conversazione intercettata in cui è lo stesso TI a precisare ripetutamente di essersi attivato nell’esclusivo interesse personale di Di GR. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sia inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dal pubblico ministero o dall'imputato al fine di ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero l'esclusione o il riconoscimento di una determinata 2 circostanza, in relazione al reato oggetto di cautela (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Oberto, Rv. 233219; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, Rv. 272897), ad eccezione dei casi in cui dal riconoscimento di una determinata circostanza conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (cfr. per l'aggravante mafiosa, tra le altre Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 e più in generale cfr. Sez. 1, n.20286 del17/06/2020, Petito, Rv. 280123 – 02; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 255028; Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). 2. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha riconosciuto, sul piano della gravità indiziaria, entrambe le circostanze previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen., ma il ricorrente contesta la sussistenza soltanto dell'aggravante della agevolazione mafiosa;
di conseguenza l’eventuale accoglimento del ricorso non arrecherebbe al ricorrente alcun vantaggio processuale né inciderebbe altrimenti sulla legittimità della misura applicata. Stante la permanenza della contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, infatti: - il termine di durata massima relativo alla fase in corso rimarrebbe immutato, continuando a rientrare il reato contestato tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., che rendono applicabile il termine più lungo di cui all’art. 303 lett. a) n. 3) cod. proc. pen.; - la competenza funzionale rimarrebbe sempre in capo al giudice distrettuale;
- continuerebbe ad essere consentito il ricorso alla presunzione di esistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì ciascun ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 27/02/2025. Il Presidente CO OC