CASS
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GG MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, coni na 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ( ristina Marzagalli, ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1253 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Salerno confi urnava la legittimità dell'applicazione a UG IM della misura cautelare dec . li arresti domiciliari. Si contestava a UG di avere concorso con SC TE nel reato di E missione di fatture per operazioni inesistenti;
tali fatture erano funzionali a giustificare l'E missione di bonifici, da UG a SC, di somme corrispondenti al denaro prol ento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consegnate da Ca;
,:one al ricorrente per consentirne il riciclaggio Il tribunale riqualificava la condotta, inizialmente inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000, in quella prevista dall'art. 8 d.lgs n. 74 del 2000, r tenendo esistenti i gravi indizi di colpevolezza sia di tale condotta, come riqualificata, che i !al reato di riciclaggio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che dE :uceva: 2.1. violazione di legge (648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazi pne alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio: si deducev. 3 che le conversazioni ritenute rilevanti sarebbero state interpretate escludendo che vi fossero effettivi rapporti commerciali tra UG e SC;
a ciò si aggiungeva che il cc - tenuto degli interrogatori resi da TE e NA SC non avrebbero fornito E I amenti idonei a far ritenere che il UG fosse consapevolmente inserito nel c Dritesto criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al ricicla s gio dei relativi proventi;
segnatamente: non sarebbe stato considerato che una dipender :2 della filiale Intesa Sanpaolo di Castellammare di Stabia avrebbe allertato TE C iscorie affinché evitasse il versamento continuo di contanti il che giustificherebbe il rappc do con UG. Si deduceva infine che la condotta contestata avrebbe potuto essere inqu3drata, al più, nella fattispecie prevista dall'art. 648 cod. pen.; 2.2. violazione di legge (art. 110 cod. pen., art. 8 d.lgs n. 74 del 2000) e 'zio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della conc Dtta di concorso nel reato di emissione di fatture inesistenti: mancherebbe il coefi iciente psicologico richiesto dell'art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 la cui condotta deve essere finalizzata a consentire l'evasione "altrui", mentre nel caso in esame l'evasione f worita sarebbe quella dello stesso UG. Sarebbe invece applicabile l'art. 9 del d.lgs n. 74 del 2000 che è previsto la non punibilità contestuale per emissione ed utilizzo di atture inesistenti;
2 2.3. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen) e vizio di motivazione in o .dine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari: queste non sarebbero né :oncrete, né attuali e non sarebbero idonee a sostenere l'applicazione della cautela applica :a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto • t risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di pro ,a e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale traocato dal provvedimento impugnato. Il collegio riafferma che In materia di estensione dei poteri della Cassazione i - ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di le jittinnità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrat 1.9 delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione dell i tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al prir cipio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale forniva una e! austiva motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si rilevai i infatti che UG nel momento in cui aveva ricevuto le somme di denaro in contanti, ;i fosse quantomeno rappresentato, accettandone il rischio, la sua provenienza illecita con il denaro ha coperto i bonifici effettuati in nome della sua ditta per pagare le fa ture le operazioni inesistenti (venivano emesse fatture per un importo complessivo pari i euro 2.772,68 nel 2022, euro 9053 nel 2023, ed euro 4445 nel 2024): pertanto si r teneva che la condotta di UG non si fosse arrestata alla ricezione di somme illec te, ma integrasse un'azione inquadrabile nella fattispecie del reato previsto dall'art. 648-i /5 cod. pen. Del pari, veniva ritenuta sussistente la gravità indiziaria in ordine al concorso n I reato di emissione di fatture inesistenti ritenuto che la mancato utilizzo delle fattur nelle dichiarazioni fiscali consentiva di ritenere che la condotta - in ossequio alla giurispr - 'lenza che verrà indicata nel paragrafo che segue - fosse inquadrabile come concorso nE I reato previsto dall'art. 8 d. Igs 74 del 2000 (pagg. 27 e 28 del provvedimento impugnato i 2.11 secondo motivo è infondato. Il collegio riafferma che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emes;
e per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina c ettata 3 dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatoric previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La Cassazione ha affermato tale princi )io in un caso in cui era contestato un sequestro preventivo ed ha precisato che un diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confroi ti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in .clazione all'emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture pe essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazic ne della dichiarazione, poiché questi non potrebbe essere sanzionato né a norma dell'art. E, a titolo di concorso, né a norma dell'art. 2, a titolo di tentativo (Sez. 3, n. 14862 del 17/(3/2010, Perconti, Rv. 246967 - 01). Si tratta di un principio ribadito anche successN3mente, quando la Cassazione ha affermato che il potenziale utilizzatore di documenti ( fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupp( sti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non ?ssendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 mari: 2000, n. 74. La Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare clhí la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesisten1i possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il s( do fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinat irio che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrim ?riti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stessc fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abt ia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). Il Tribunale ha effettuato la riqualificazione contestata nel pieno rispett( di tali indicazioni ermeneutiche, sicché il provvedimento impugnato non si presta ad NA censura. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione esau;
tiva e persuasiva in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale rilevava che UG era inserito in un contesto associatro con collegamenti di carattere transnazionale con rilevanti interessi economici, il che in dicava un sicuro pericolo di recidiva;
veniva, altresì, indicato, con motivazione persuasiv i, che il pericolo di recidiva non diminuiva a causa del fatto che il ricorrente aveva dism( ;so la carica di legale rappresentante della ditta "Cooperativa agricola UG", coinvolt i negli illeciti, in quanto si trattava di una società di famiglia che l'indagato avrebbe con )otuto continuare a gestire (pag. 30 del provvedimento impugnato). 4 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processiali Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensore La Presidente
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, coni na 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ( ristina Marzagalli, ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1253 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Salerno confi urnava la legittimità dell'applicazione a UG IM della misura cautelare dec . li arresti domiciliari. Si contestava a UG di avere concorso con SC TE nel reato di E missione di fatture per operazioni inesistenti;
tali fatture erano funzionali a giustificare l'E missione di bonifici, da UG a SC, di somme corrispondenti al denaro prol ento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consegnate da Ca;
,:one al ricorrente per consentirne il riciclaggio Il tribunale riqualificava la condotta, inizialmente inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000, in quella prevista dall'art. 8 d.lgs n. 74 del 2000, r tenendo esistenti i gravi indizi di colpevolezza sia di tale condotta, come riqualificata, che i !al reato di riciclaggio. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che dE :uceva: 2.1. violazione di legge (648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazi pne alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio: si deducev. 3 che le conversazioni ritenute rilevanti sarebbero state interpretate escludendo che vi fossero effettivi rapporti commerciali tra UG e SC;
a ciò si aggiungeva che il cc - tenuto degli interrogatori resi da TE e NA SC non avrebbero fornito E I amenti idonei a far ritenere che il UG fosse consapevolmente inserito nel c Dritesto criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al ricicla s gio dei relativi proventi;
segnatamente: non sarebbe stato considerato che una dipender :2 della filiale Intesa Sanpaolo di Castellammare di Stabia avrebbe allertato TE C iscorie affinché evitasse il versamento continuo di contanti il che giustificherebbe il rappc do con UG. Si deduceva infine che la condotta contestata avrebbe potuto essere inqu3drata, al più, nella fattispecie prevista dall'art. 648 cod. pen.; 2.2. violazione di legge (art. 110 cod. pen., art. 8 d.lgs n. 74 del 2000) e 'zio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della conc Dtta di concorso nel reato di emissione di fatture inesistenti: mancherebbe il coefi iciente psicologico richiesto dell'art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 la cui condotta deve essere finalizzata a consentire l'evasione "altrui", mentre nel caso in esame l'evasione f worita sarebbe quella dello stesso UG. Sarebbe invece applicabile l'art. 9 del d.lgs n. 74 del 2000 che è previsto la non punibilità contestuale per emissione ed utilizzo di atture inesistenti;
2 2.3. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen) e vizio di motivazione in o .dine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari: queste non sarebbero né :oncrete, né attuali e non sarebbero idonee a sostenere l'applicazione della cautela applica :a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto • t risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di pro ,a e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale traocato dal provvedimento impugnato. Il collegio riafferma che In materia di estensione dei poteri della Cassazione i - ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di le jittinnità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrat 1.9 delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione dell i tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al prir cipio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale forniva una e! austiva motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si rilevai i infatti che UG nel momento in cui aveva ricevuto le somme di denaro in contanti, ;i fosse quantomeno rappresentato, accettandone il rischio, la sua provenienza illecita con il denaro ha coperto i bonifici effettuati in nome della sua ditta per pagare le fa ture le operazioni inesistenti (venivano emesse fatture per un importo complessivo pari i euro 2.772,68 nel 2022, euro 9053 nel 2023, ed euro 4445 nel 2024): pertanto si r teneva che la condotta di UG non si fosse arrestata alla ricezione di somme illec te, ma integrasse un'azione inquadrabile nella fattispecie del reato previsto dall'art. 648-i /5 cod. pen. Del pari, veniva ritenuta sussistente la gravità indiziaria in ordine al concorso n I reato di emissione di fatture inesistenti ritenuto che la mancato utilizzo delle fattur nelle dichiarazioni fiscali consentiva di ritenere che la condotta - in ossequio alla giurispr - 'lenza che verrà indicata nel paragrafo che segue - fosse inquadrabile come concorso nE I reato previsto dall'art. 8 d. Igs 74 del 2000 (pagg. 27 e 28 del provvedimento impugnato i 2.11 secondo motivo è infondato. Il collegio riafferma che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emes;
e per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina c ettata 3 dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatoric previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La Cassazione ha affermato tale princi )io in un caso in cui era contestato un sequestro preventivo ed ha precisato che un diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confroi ti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in .clazione all'emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture pe essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazic ne della dichiarazione, poiché questi non potrebbe essere sanzionato né a norma dell'art. E, a titolo di concorso, né a norma dell'art. 2, a titolo di tentativo (Sez. 3, n. 14862 del 17/(3/2010, Perconti, Rv. 246967 - 01). Si tratta di un principio ribadito anche successN3mente, quando la Cassazione ha affermato che il potenziale utilizzatore di documenti ( fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupp( sti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non ?ssendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 mari: 2000, n. 74. La Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare clhí la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesisten1i possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il s( do fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinat irio che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrim ?riti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stessc fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abt ia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). Il Tribunale ha effettuato la riqualificazione contestata nel pieno rispett( di tali indicazioni ermeneutiche, sicché il provvedimento impugnato non si presta ad NA censura. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione esau;
tiva e persuasiva in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale rilevava che UG era inserito in un contesto associatro con collegamenti di carattere transnazionale con rilevanti interessi economici, il che in dicava un sicuro pericolo di recidiva;
veniva, altresì, indicato, con motivazione persuasiv i, che il pericolo di recidiva non diminuiva a causa del fatto che il ricorrente aveva dism( ;so la carica di legale rappresentante della ditta "Cooperativa agricola UG", coinvolt i negli illeciti, in quanto si trattava di una società di famiglia che l'indagato avrebbe con )otuto continuare a gestire (pag. 30 del provvedimento impugnato). 4 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processiali Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensore La Presidente