Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 2604
CS
Accoglimento
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Vizio motivazionale e violazione del principio di proporzionalità

    Il TAR ha ritenuto sussistente il vizio motivazionale e la violazione della proporzionalità, poiché l'atto gravato mancava di una puntuale argomentazione esplicativa delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla rimozione retroattiva del titolo edilizio, con riferimento alla parte di edificio diversa dal portico, la cui legittimità non era in contestazione. Inoltre, la contestazione relativa a un piccolo vano non poteva giustificare il ritiro dell'intero permesso.

  • Accolto
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (falsa rappresentazione stato luoghi)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi, escludendo la dimostrazione di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi obiettivamente determinante. Ha valorizzato la produzione delle foto corrispondenti allo stato di fatto, la riconducibilità della seconda planimetria a quella originaria del 1916, la qualificazione della loggia come volume rilevante anche se non integralmente chiusa, e il parere della Soprintendenza sull'assenza di variazioni volumetriche.

  • Accolto
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (chiusura originaria vano)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi, escludendo la dimostrazione di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi obiettivamente determinante.

  • Accolto
    Violazione art. 21-nonies L. 241/1990 (e altri)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi, escludendo la dimostrazione di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi obiettivamente determinante.

  • Altro
    Violazione art. 21-nonies L. 241/1990 (e altri) - mancata comunicazione alla Soprintendenza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo assorbito e non esaminato dal TAR.

  • Accolto
    Superamento termine per autotutela

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine di 18 mesi sia applicabile a tutti i provvedimenti di autotutela adottati successivamente alla sua entrata in vigore, anche se riferiti a provvedimenti anteriori.

  • Accolto
    Annullamento del provvedimento presupposto

    Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando il provvedimento di autotutela e l'ordine di demolizione.

  • Altro
    Assenza di lacuna motivazionale e proporzionalità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello incidentale assorbito dall'accoglimento dei motivi dell'appello principale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da Salvatore La Mura avverso la sentenza del TAR Campania - Salerno, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro l'annullamento in autotutela di un permesso di costruire e il conseguente ordine di demolizione. L'originario permesso edilizio, rilasciato nel 2012 per la ristrutturazione di un sottotetto, era stato annullato nel 2022 dal Comune di Nocera Superiore per presunta difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto dichiarato dal privato, in particolare per la chiusura di vani scala esterni che avrebbero generato un'artificiosa creazione di volumetria e superficie utile. Il TAR aveva ritenuto illegittimo l'annullamento per vizio motivazionale e violazione del principio di proporzionalità, pur riconoscendo la sussistenza della difformità e la possibilità di esercitare il potere di autotutela anche oltre il termine di cui all'art. 21-novies della L. n. 241/1990. L'appellante, pur parzialmente vittorioso in primo grado, ha impugnato la sentenza per evitare future azioni amministrative, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la mancata valutazione di circostanze relative alla chiusura originaria del vano e la violazione degli artt. 21-novies, 3, 42 e 97 Cost., nonché del principio del contrarius actus per mancata comunicazione alla Soprintendenza. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata Albero Group s.r.l., eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse e contestandone la fondatezza. La Albero Group s.r.l. ha proposto appello incidentale, sostenendo l'assenza di lacune motivazionali nel provvedimento di annullamento e la doverosità della reazione amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile l'appello principale, ritenendo che l'appellante fosse parzialmente soccombente in primo grado, avendo il TAR accertato la falsa rappresentazione dello stato fattuale e la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela oltre il termine previsto. I primi quattro motivi dell'appello principale, diretti a contestare la ritenuta falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, sono stati ritenuti fondati. Il Collegio ha evidenziato la produzione, da parte del privato, di documentazione fotografica corrispondente allo stato di fatto, la mancata produzione da parte dell'Amministrazione del secondo elaborato grafico contestato, la situazione rappresentata in una mappa di impianto del 1916 che indicava il vano come chiuso, e un orientamento giurisprudenziale che qualifica anche la loggia come volume rilevante, escludendo un incremento volumetrico dalla sua chiusura. Inoltre, è stata richiamata la esclusione dell'aumento di volumi da parte della Soprintendenza già in base alla documentazione originaria. Questi elementi, nel loro complesso, hanno indotto il Consiglio di Stato ad escludere la dimostrazione di una falsa rappresentazione obiettivamente determinante. L'accoglimento di tali motivi ha comportato l'assorbimento dell'ultima censura dell'appello principale e dell'appello incidentale. Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti, con l'annullamento dell'atto di autotutela e dell'ordine di demolizione. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 2604
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2604
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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