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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VIPIANA PIERA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - NE - AV
elettivamente domiciliato presso lig.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320249001270189000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320249001270189000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130023664200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130023664200000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si eccepisce la violazione dell'art. 25 bis del 546/92 in quanto l'attestazione di conformità non risulta su atto separato ed è generica e non specifica. Rileva il difetto di competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di AV in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Perugia.
Resistente: Si oppone e ritiene le eccezioni tardive in quanto avrebbero dovuto essere rilevate con memoria da notificare alla controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla signora Ricorrente_1, nata a [...] e residente in [...] veniva notificata, in data 8 aprile 2024, l'intimazione di pagamento n. 103 2024 9001270189/000 con cui Agenzia delle Entrate
- NE la invitava a effettuare il pagamento di euro 2.692,35 entro 5 giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, decorso inutilmente questo termine, avrebbe proceduto a esecuzione forzata. Nell' intimazione di pagamento si fa riferimento alla cartella di pagamento n. 10320130023664200000 e si specificano i tributi interessati (addizionale comunale IRPEF e IVA per l'anno 2010).
Avverso tale l'intimazione di pagamento proponeva ricorso la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottor Difensore_1 – dottore commercialista e revisore legale, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli – per i seguenti motivi:
1. vizio di notifica dell'intimazione di pagamento – omessa sottoscrizione dell'intimazione impugnata;
2. violazione dell'art. 50, comma 3, del dpr n. 602/1973;
3. violazione dell'art. 19, comma 2, del d. lgs n. 546/1992 e violazione dell'art. 7, comma 2, della l. n. 212/2000, disposizioni in materia di statuto del contribuente;
4. nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti presupposti;
5. inesistenza della notifica degli atti impugnati e degli atti ad essi prodromici – illegittimità per violazione del dpr n. 602/1973;
6. Avvenuta prescrizione del credito e intervenuta decadenza dell'azione. Prescrizione quinquennale anche per sanzioni e interessi. Art. 20 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997;
7. vizi di notifica, obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica;
8. nullità dell'atto impugnato per assenza di indicazione della specie del ruolo e della data di consegna dei ruoli;
9. vizi attinenti all'atto impugnato. carenza di motivaizone ovvero mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. violazione dell'art. 3 l . n. 241/1990 e dell'art. 7 dello statuto del contribuente. violazione del diritto di difesa.
10. illegittimità dell'atto - vizi di motivazione;
11. difetto di motivazione e di trasparenza dell'atto anche nella parte relativa agli interessi. violazione art. 7, comma 1 ter, l n. 212/2000.
12. violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – violazione artt. 6 bis e 7 bis l n. 212/2000. Si è costituita, presentando controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di AV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In udienza il difensore ha rilevato il difetto di competenza territoriale della CGT di AV in favore della
CGT di Perugia. Il rilievo – oltre ad essere singolare, in quanto è la stessa ricorrente ad aver adito la CGT di AV (e quindi potrebbe concretare gli estremi dell'abuso del processo) – è privo di fondamento.
Al riguardo la disciplina è dettata dall'art. 4 del d. lgs. n. 546/1992, dedicato appunto alla competenza per territorio: “Le ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia
è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
In giurisprudenza si è osservato che “nel processo tributario … (Cass. Ordinanza n. 28064 del 31 ottobre
2019) vige la regola per la quale, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto, non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione. In particolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Corte di Cassazione n.
30054 del 21 novembre 2018) la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali (ora Corti di Giustizia di primo grado) nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. ordinanza n. 23247 del 13 settembre 2017) attesa la lettera dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste” (Corte di giustizia tributaria di primo grado Campania Napoli,
Sez. II, 12/10/2023, n. 63).
Nella specie, l'atto impugnato è un'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – NE di
AV: quindi il ricorso avverso tale atto è stato correttamente proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di AV, in composizione monocratica. La conclusione è confermata anche se si prende in esame l'atto presupposto, che è dell'Agenzia delle Entrate di AV.
Occorre prendere quindi in esame i motivi di ricorso che attengono all'intimazione impugnata.
Quanto alla notifica di essa, dagli atti risulta che è avvenuta correttamente in data 8 aprile 2024, attraverso raccomandata, nelle mani della ricorrente, la quale l'ha impugnata tempestivamente.
Ai sensi dell'articolo 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 l'ente della riscossione può eseguire la notificazione tramite gli ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati nelle forme di legge, i messi comunali, oppure il servizio postale, tramite invio “diretto” (ossia senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dell'atto in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento: in caso di notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.
La stessa Corte dii Cassazione è unanime nel senso che è possivile la notifica mediante invio diretto, da parte dell'ente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., 24 aprile 2015,
n. 8333).
Comunque vale il principio per il quale qualsiasi ipotesi di vizio della notificazione stessa è sanato, ai sensi degli articoli 160 e 156, c. 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo, che nella specie è avvenuto, visto il circostanziato ricorso presentato dalla ricorrente e basato su un'ampia pluralità di motivi di ricorso.
Quanto alla motivazione della intimazione di pagamento, il motivo di ricorso che afferisce alla sua carenza risulta infondato.
La Corte di Cassazione (ad esempio, Sez. 5 n. 2227/2018) afferma che l'intimazione di pagamento non richiede particolare motivazione, poiché basta l'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, che non va allegata, bastando l'indicazione degli estremi della stessa come desumibile dal modello ministeriale di intimazione.
La Corte di Cassazione (ad esempio, Sez. 5 n. 2227/2018) afferma che l'intimazione di pagamento non richiede particolare motivazione, poiché basta l'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, che non va allegata, bastando l'indicazione degli estremi della stessa come desumibile dal modello ministeriale di intimazione. In effetti l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine previsto: pertanto non è annullabile per insufficienza della motivazione, a norma dell'art. 21 osties, c. 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241, (applicabile pure agli atti tributari ): stante la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Comunque, come la resistente rileva nelle sue controdeduzioni, nell'atto impugnato si specifica: « informazioni e chiarimenti: a chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute. Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute e riportate nella sezione "dettaglio del debito", devono essere rivolte direttamente all'ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso. Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00...».
Inoltre l'intimazione impugnata precisa: “Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Corti di giustizia tributaria, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata”
Il responsabile del procedimento viene indicato con chiarezza a pagina n. 2 dell'intimazione impugnata.
Quanto agli interessi moratori, la Suprema Corte (ad esempio, n. 8149/2019) reputa che gli interessi risultano da criteri stabiliti dalla Legge, sicché non occorre l'illustrazione delle modalità di calcolo e l'annullamento degli stessi mai potrebbe condurre all'annullamento del debito nella parte relativa al capitale.
Quanto alle sanzione, si può concordare con la parte resistente nell'assunto per il quale è dalle cartelle di pagamento che si possono assumere le informazioni necessarie sulle sanzioni irrogate per le imposte dichiarate e non versate: trattandosi di sanzioni in misura fissa del 30%, non occorre alcuna ulteriore motivazione.
Più in generale, ai fini della decisione della presente controversia è l'esame del rapporto fra l'atto impugnato e quello presupposto.
Invero, nell'impugnata intimazione di pagamento n. 103 2018 90026421 54/000 si legge che “a oggi non risulta che Lei abbia eseguito il pagamento dell'importo di euro 2.545,39 relativo agli atti di cui trova tutti i riferimenti nella tabella che segue: … Cartella 10320130023664200000; data notifica 17/03/2014; importo residuo dovuto (€) 2.545,39.
Al riguardo è presente il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, ai sensi dell'art.139/140 c.p.c., da EQUITALIA S.p.A Adr Equitalia Nord SpA Provincia AV: da esso risulta che fra le spedizioni effettuate il 07/03/2014 e i depositi nella Casa comunale di Cairo Montenotte vi è l'atto n. 10320130023664200000 relativo alla signora Ricorrente_1; si tratta della cartella di pagamento costituente atto presupposto rispetto a quello impugnato.
La resistente eccepisce che, stante la validità della notifica della cartella di pagamento, sono inammissibili le censure proposte che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
L'eccezione merita accoglimento.
Invero, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso del contribuente relativamente all'atto successivo, anche relativamente all'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Come ancora recentemente la Suprema Corte ha precisato, “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.
10736)” (Cass. Civile Sez. 5, ord. 5 agosto 2024, n. 22108).
Nella specie, risulta dimostrata la notifica della cartella di pagamento che costituisce atto presupposto dell'atto impugnato, come risulta da quanto osservato sopra.
Di conseguenza, stante la fondatezza dell'eccezione della resistente, si possono dichiarare assorbiti i motivi di ricorso non presi in esame.
In sintesi, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara infondato il rilievo della parte ricorrente relativo alla carenza di competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di AV. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 500,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VIPIANA PIERA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - NE - AV
elettivamente domiciliato presso lig.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320249001270189000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320249001270189000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130023664200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130023664200000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si eccepisce la violazione dell'art. 25 bis del 546/92 in quanto l'attestazione di conformità non risulta su atto separato ed è generica e non specifica. Rileva il difetto di competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di AV in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Perugia.
Resistente: Si oppone e ritiene le eccezioni tardive in quanto avrebbero dovuto essere rilevate con memoria da notificare alla controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla signora Ricorrente_1, nata a [...] e residente in [...] veniva notificata, in data 8 aprile 2024, l'intimazione di pagamento n. 103 2024 9001270189/000 con cui Agenzia delle Entrate
- NE la invitava a effettuare il pagamento di euro 2.692,35 entro 5 giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, decorso inutilmente questo termine, avrebbe proceduto a esecuzione forzata. Nell' intimazione di pagamento si fa riferimento alla cartella di pagamento n. 10320130023664200000 e si specificano i tributi interessati (addizionale comunale IRPEF e IVA per l'anno 2010).
Avverso tale l'intimazione di pagamento proponeva ricorso la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottor Difensore_1 – dottore commercialista e revisore legale, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli – per i seguenti motivi:
1. vizio di notifica dell'intimazione di pagamento – omessa sottoscrizione dell'intimazione impugnata;
2. violazione dell'art. 50, comma 3, del dpr n. 602/1973;
3. violazione dell'art. 19, comma 2, del d. lgs n. 546/1992 e violazione dell'art. 7, comma 2, della l. n. 212/2000, disposizioni in materia di statuto del contribuente;
4. nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti presupposti;
5. inesistenza della notifica degli atti impugnati e degli atti ad essi prodromici – illegittimità per violazione del dpr n. 602/1973;
6. Avvenuta prescrizione del credito e intervenuta decadenza dell'azione. Prescrizione quinquennale anche per sanzioni e interessi. Art. 20 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997;
7. vizi di notifica, obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica;
8. nullità dell'atto impugnato per assenza di indicazione della specie del ruolo e della data di consegna dei ruoli;
9. vizi attinenti all'atto impugnato. carenza di motivaizone ovvero mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. violazione dell'art. 3 l . n. 241/1990 e dell'art. 7 dello statuto del contribuente. violazione del diritto di difesa.
10. illegittimità dell'atto - vizi di motivazione;
11. difetto di motivazione e di trasparenza dell'atto anche nella parte relativa agli interessi. violazione art. 7, comma 1 ter, l n. 212/2000.
12. violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – violazione artt. 6 bis e 7 bis l n. 212/2000. Si è costituita, presentando controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di AV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In udienza il difensore ha rilevato il difetto di competenza territoriale della CGT di AV in favore della
CGT di Perugia. Il rilievo – oltre ad essere singolare, in quanto è la stessa ricorrente ad aver adito la CGT di AV (e quindi potrebbe concretare gli estremi dell'abuso del processo) – è privo di fondamento.
Al riguardo la disciplina è dettata dall'art. 4 del d. lgs. n. 546/1992, dedicato appunto alla competenza per territorio: “Le ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia
è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
In giurisprudenza si è osservato che “nel processo tributario … (Cass. Ordinanza n. 28064 del 31 ottobre
2019) vige la regola per la quale, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto, non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione. In particolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Corte di Cassazione n.
30054 del 21 novembre 2018) la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali (ora Corti di Giustizia di primo grado) nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. ordinanza n. 23247 del 13 settembre 2017) attesa la lettera dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste” (Corte di giustizia tributaria di primo grado Campania Napoli,
Sez. II, 12/10/2023, n. 63).
Nella specie, l'atto impugnato è un'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – NE di
AV: quindi il ricorso avverso tale atto è stato correttamente proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di AV, in composizione monocratica. La conclusione è confermata anche se si prende in esame l'atto presupposto, che è dell'Agenzia delle Entrate di AV.
Occorre prendere quindi in esame i motivi di ricorso che attengono all'intimazione impugnata.
Quanto alla notifica di essa, dagli atti risulta che è avvenuta correttamente in data 8 aprile 2024, attraverso raccomandata, nelle mani della ricorrente, la quale l'ha impugnata tempestivamente.
Ai sensi dell'articolo 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 l'ente della riscossione può eseguire la notificazione tramite gli ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati nelle forme di legge, i messi comunali, oppure il servizio postale, tramite invio “diretto” (ossia senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dell'atto in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento: in caso di notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.
La stessa Corte dii Cassazione è unanime nel senso che è possivile la notifica mediante invio diretto, da parte dell'ente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., 24 aprile 2015,
n. 8333).
Comunque vale il principio per il quale qualsiasi ipotesi di vizio della notificazione stessa è sanato, ai sensi degli articoli 160 e 156, c. 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo, che nella specie è avvenuto, visto il circostanziato ricorso presentato dalla ricorrente e basato su un'ampia pluralità di motivi di ricorso.
Quanto alla motivazione della intimazione di pagamento, il motivo di ricorso che afferisce alla sua carenza risulta infondato.
La Corte di Cassazione (ad esempio, Sez. 5 n. 2227/2018) afferma che l'intimazione di pagamento non richiede particolare motivazione, poiché basta l'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, che non va allegata, bastando l'indicazione degli estremi della stessa come desumibile dal modello ministeriale di intimazione.
La Corte di Cassazione (ad esempio, Sez. 5 n. 2227/2018) afferma che l'intimazione di pagamento non richiede particolare motivazione, poiché basta l'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, che non va allegata, bastando l'indicazione degli estremi della stessa come desumibile dal modello ministeriale di intimazione. In effetti l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine previsto: pertanto non è annullabile per insufficienza della motivazione, a norma dell'art. 21 osties, c. 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241, (applicabile pure agli atti tributari ): stante la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Comunque, come la resistente rileva nelle sue controdeduzioni, nell'atto impugnato si specifica: « informazioni e chiarimenti: a chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute. Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute e riportate nella sezione "dettaglio del debito", devono essere rivolte direttamente all'ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso. Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00...».
Inoltre l'intimazione impugnata precisa: “Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Corti di giustizia tributaria, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata”
Il responsabile del procedimento viene indicato con chiarezza a pagina n. 2 dell'intimazione impugnata.
Quanto agli interessi moratori, la Suprema Corte (ad esempio, n. 8149/2019) reputa che gli interessi risultano da criteri stabiliti dalla Legge, sicché non occorre l'illustrazione delle modalità di calcolo e l'annullamento degli stessi mai potrebbe condurre all'annullamento del debito nella parte relativa al capitale.
Quanto alle sanzione, si può concordare con la parte resistente nell'assunto per il quale è dalle cartelle di pagamento che si possono assumere le informazioni necessarie sulle sanzioni irrogate per le imposte dichiarate e non versate: trattandosi di sanzioni in misura fissa del 30%, non occorre alcuna ulteriore motivazione.
Più in generale, ai fini della decisione della presente controversia è l'esame del rapporto fra l'atto impugnato e quello presupposto.
Invero, nell'impugnata intimazione di pagamento n. 103 2018 90026421 54/000 si legge che “a oggi non risulta che Lei abbia eseguito il pagamento dell'importo di euro 2.545,39 relativo agli atti di cui trova tutti i riferimenti nella tabella che segue: … Cartella 10320130023664200000; data notifica 17/03/2014; importo residuo dovuto (€) 2.545,39.
Al riguardo è presente il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite, ai sensi dell'art.139/140 c.p.c., da EQUITALIA S.p.A Adr Equitalia Nord SpA Provincia AV: da esso risulta che fra le spedizioni effettuate il 07/03/2014 e i depositi nella Casa comunale di Cairo Montenotte vi è l'atto n. 10320130023664200000 relativo alla signora Ricorrente_1; si tratta della cartella di pagamento costituente atto presupposto rispetto a quello impugnato.
La resistente eccepisce che, stante la validità della notifica della cartella di pagamento, sono inammissibili le censure proposte che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
L'eccezione merita accoglimento.
Invero, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso del contribuente relativamente all'atto successivo, anche relativamente all'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Come ancora recentemente la Suprema Corte ha precisato, “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.
10736)” (Cass. Civile Sez. 5, ord. 5 agosto 2024, n. 22108).
Nella specie, risulta dimostrata la notifica della cartella di pagamento che costituisce atto presupposto dell'atto impugnato, come risulta da quanto osservato sopra.
Di conseguenza, stante la fondatezza dell'eccezione della resistente, si possono dichiarare assorbiti i motivi di ricorso non presi in esame.
In sintesi, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara infondato il rilievo della parte ricorrente relativo alla carenza di competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di AV. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 500,00.