CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1747/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'ND IU, LA
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10164/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - -- 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18990 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1213/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio il Comune di Pozzuoli per impugnare il sollecito di pagamento n. 8990 in relazione alla TARI 2024
La società, in particolare, premette che già da parte del Comune era stata contestata l' erronea determinazione della superficie imponibile per l' anno 2019, conclusasi con accoglimento del ricorso per poi veder detta sentenza modificarsi con successivo provvedimento della Corte di Giustizia Tributaria
Regionale di Napoli per la quale tuttora pende ricorso in Cassazione
Ed ancora:
Evidenzia parte ricorrente che il sollecito di pagamento costituisce un reiterare la precedente richiesta ed in via gradata esplicitando ancora una volta che non si è ancora formato il giudicato in merito alla pregressa pretesa, eccepisce:
1. Erroneità delle pretese per errato calcolo della misurazione dei locali soggetti a tassazione TARI.
Richiama una planimetria dettagliata depositata dagli Uffici Comunali
2. Ribadisce l' errata quantificazione in mq avanzata dal Comune e chiarifica che vi sono delle aree improduttive di rifiuti, superfici adibite a produzione di rifiuti speciali, attestandosi su mq 725,46 la superficie assoggettabile alla TARI.
3. Si duole ancora il contribuente che il Comune ha calcolato la TARI applicando la tariffa più elevata sull' intera superficie, non distinguendo le 3 tipologie atteso che:
La superficie di produzione rifiuti urbani sarebbe di 450 mq
192 mq non produttiva di rifiuti
150 destinata alla produzione di rifiuti speciali
Ribadisce l' infondatezza delle pretese ed esibisce contratto di servizi di raccolta sm altimento rifiuti unitamente a planimetria dei locali
Avverso il ricorso si costituisce il Comune di Pozzuoli che, nel contestare in nuce il ricorso, riafferma la legittimità della pretesa impositiva sulla base del principio del ruolo consolidato
Ribadisce che 200 mq soggetti a TARSU trovano origine dalla stessa denuncia del contribuente, mentre la superficie di mq 575 emergeva a seguito di un accertamento per infedele denuncia del contribuente che dichiarava una minor superficie di mq 400 per l' esercizio attività di ristorazione
L' ulteriore superficie di 25 mq è emersa a seguito di accertamento per omessa denuncia da parte degli enti preposti all' epoca alla riscossione
Le incongruenze dichiarate dalla società emergevano già in passato e le contestazioni per omesse infedeli denuncie non venivano contestate L' Ente Comunale precisa di aver usato il ruolo consolidato
Vi è stata successiva scheda di censimento a cui ha fatto seguito un provvedimento finale di accertamento nel 2015.
Nonostante la regolare notifica del provvedimento la società non ha mai contestato lo stesso dando seguito al regolare pagamento
Per quanto attiene la produzione di rifiuti speciali, la stessa viene contestata, peraltro non avendo destinato nessun area agli stessi
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la sospensione della procedura
In ogni caso è da condividersi la sentenza della CTR dovendosi tener conto che le superfici di mq 575 ,
200 e 25 erano state già tassate precedentemente senza alcuna contestazione di rilievo
La società non ha mai provveduto ad impugnare gli stessi criteri.
Non vi è nessuna necessità di dare particolare motivazione alla richiesta di pagamento essendo ogni attività accertativa già presupposta e completa.
Vi è stato peraltro un avviso di accertamento notificato il 23.12.2015 senza che ad esso sia conseguita alcuna contestazione
Con scrupolo il Comune ha applicato per l' area di 2 00 mq una tariffa maggiore per ridurla del 60% alle aree scoperte operative così come ipotizzata dalla normativa
Peraltro il contratto per lo smaltimento non indica la destinazione di nessuna area preposta all' accumulo di rifiuti di particolare rilevanza ma, come da contratto si evince, un impresa incaricata provvede solo al ritiro degli olii non riciclabili
P.Q.M.
Il collegio. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'ND IU, LA
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10164/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - -- 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18990 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1213/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio il Comune di Pozzuoli per impugnare il sollecito di pagamento n. 8990 in relazione alla TARI 2024
La società, in particolare, premette che già da parte del Comune era stata contestata l' erronea determinazione della superficie imponibile per l' anno 2019, conclusasi con accoglimento del ricorso per poi veder detta sentenza modificarsi con successivo provvedimento della Corte di Giustizia Tributaria
Regionale di Napoli per la quale tuttora pende ricorso in Cassazione
Ed ancora:
Evidenzia parte ricorrente che il sollecito di pagamento costituisce un reiterare la precedente richiesta ed in via gradata esplicitando ancora una volta che non si è ancora formato il giudicato in merito alla pregressa pretesa, eccepisce:
1. Erroneità delle pretese per errato calcolo della misurazione dei locali soggetti a tassazione TARI.
Richiama una planimetria dettagliata depositata dagli Uffici Comunali
2. Ribadisce l' errata quantificazione in mq avanzata dal Comune e chiarifica che vi sono delle aree improduttive di rifiuti, superfici adibite a produzione di rifiuti speciali, attestandosi su mq 725,46 la superficie assoggettabile alla TARI.
3. Si duole ancora il contribuente che il Comune ha calcolato la TARI applicando la tariffa più elevata sull' intera superficie, non distinguendo le 3 tipologie atteso che:
La superficie di produzione rifiuti urbani sarebbe di 450 mq
192 mq non produttiva di rifiuti
150 destinata alla produzione di rifiuti speciali
Ribadisce l' infondatezza delle pretese ed esibisce contratto di servizi di raccolta sm altimento rifiuti unitamente a planimetria dei locali
Avverso il ricorso si costituisce il Comune di Pozzuoli che, nel contestare in nuce il ricorso, riafferma la legittimità della pretesa impositiva sulla base del principio del ruolo consolidato
Ribadisce che 200 mq soggetti a TARSU trovano origine dalla stessa denuncia del contribuente, mentre la superficie di mq 575 emergeva a seguito di un accertamento per infedele denuncia del contribuente che dichiarava una minor superficie di mq 400 per l' esercizio attività di ristorazione
L' ulteriore superficie di 25 mq è emersa a seguito di accertamento per omessa denuncia da parte degli enti preposti all' epoca alla riscossione
Le incongruenze dichiarate dalla società emergevano già in passato e le contestazioni per omesse infedeli denuncie non venivano contestate L' Ente Comunale precisa di aver usato il ruolo consolidato
Vi è stata successiva scheda di censimento a cui ha fatto seguito un provvedimento finale di accertamento nel 2015.
Nonostante la regolare notifica del provvedimento la società non ha mai contestato lo stesso dando seguito al regolare pagamento
Per quanto attiene la produzione di rifiuti speciali, la stessa viene contestata, peraltro non avendo destinato nessun area agli stessi
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la sospensione della procedura
In ogni caso è da condividersi la sentenza della CTR dovendosi tener conto che le superfici di mq 575 ,
200 e 25 erano state già tassate precedentemente senza alcuna contestazione di rilievo
La società non ha mai provveduto ad impugnare gli stessi criteri.
Non vi è nessuna necessità di dare particolare motivazione alla richiesta di pagamento essendo ogni attività accertativa già presupposta e completa.
Vi è stato peraltro un avviso di accertamento notificato il 23.12.2015 senza che ad esso sia conseguita alcuna contestazione
Con scrupolo il Comune ha applicato per l' area di 2 00 mq una tariffa maggiore per ridurla del 60% alle aree scoperte operative così come ipotizzata dalla normativa
Peraltro il contratto per lo smaltimento non indica la destinazione di nessuna area preposta all' accumulo di rifiuti di particolare rilevanza ma, come da contratto si evince, un impresa incaricata provvede solo al ritiro degli olii non riciclabili
P.Q.M.
Il collegio. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.