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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1626 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ARENA GIOVANNI
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. LEDONNE PASQUALINO
MA RO
-PARTE APPELLATA contumace avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data
05.12.2025. Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e AR OB, chiedendo il risarcimento dei danni CP_1 subiti a seguito del sinistro stradale del 15 marzo 2018 in via Reillo, Lamezia Terme. L'attore sosteneva di essere stato investito dall'autocarro
1 Fiat Iveco 35 tg. LU419383, condotto da AR OB e assicurato con riportando gravi lesioni (frattura scomposta tibia e CP_1 perone dx).
La convenuta contestava sia la dinamica che il quantum, evidenziando plurime contraddizioni tra le versioni dei fatti e le dichiarazioni testimoniali, nonché tra queste e le dichiarazioni rese all'accertatore della compagnia.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 685/2022, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provata la dinamica del sinistro e condannando l'attore alle spese di giudizio.
proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado Parte_1 per:
• Errata valutazione delle prove testimoniali e documentali;
• Eccessiva rilevanza attribuita alle dichiarazioni rese all'accertatore della compagnia, soggetto non identificato e non escusso in giudizio;
• Omessa valorizzazione della CTU medico-legale, che confermava la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'attore;
• Mancata considerazione delle prove orali e documentali a sostegno della domanda.
L'appellata chiedeva il rigetto dell'appello, insistendo CP_1 sull'inammissibilità e infondatezza del gravame per genericità dei motivi e per la persistenza delle contraddizioni tra le versioni dei fatti, ribadendo la correttezza della decisione di primo grado.
1. Ammissibilità dell'appello
L'appello è ammissibile, ma infondato nel merito.
2. Valutazione delle prove
Dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, si conferma quanto già rilevato dal Giudice di Pace:
• Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi e Tes_1 Tes_2 presentano numerose contraddizioni tra loro e rispetto alle
[...] dichiarazioni rese dall'attore e dal convenuto all'accertatore della compagnia
• Le dichiarazioni rese all'accertatore, pur non contestate formalmente, sono state correttamente valutate dal primo giudice come elementi indiziari, da apprezzare unitamente al resto del materiale probatorio
2 • La CTU medico-legale, pur confermando la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'attore, non è sufficiente a superare le gravi incongruenze emerse in sede istruttoria circa la reale dinamica del sinistro 3. Responsabilità e nesso causale Permangono dubbi rilevanti sulla veridicità dell'evento e sulla riconducibilità delle lesioni lamentate all'incidente così come descritto dall'attore. Le contraddizioni su orario, modalità, presenza di testimoni e punti d'urto non consentono di ritenere provata la responsabilità del convenuto e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 685/2022 del
Giudice di Pace di Lamezia Terme
3. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1626 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ARENA GIOVANNI
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. LEDONNE PASQUALINO
MA RO
-PARTE APPELLATA contumace avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data
05.12.2025. Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e AR OB, chiedendo il risarcimento dei danni CP_1 subiti a seguito del sinistro stradale del 15 marzo 2018 in via Reillo, Lamezia Terme. L'attore sosteneva di essere stato investito dall'autocarro
1 Fiat Iveco 35 tg. LU419383, condotto da AR OB e assicurato con riportando gravi lesioni (frattura scomposta tibia e CP_1 perone dx).
La convenuta contestava sia la dinamica che il quantum, evidenziando plurime contraddizioni tra le versioni dei fatti e le dichiarazioni testimoniali, nonché tra queste e le dichiarazioni rese all'accertatore della compagnia.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 685/2022, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provata la dinamica del sinistro e condannando l'attore alle spese di giudizio.
proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado Parte_1 per:
• Errata valutazione delle prove testimoniali e documentali;
• Eccessiva rilevanza attribuita alle dichiarazioni rese all'accertatore della compagnia, soggetto non identificato e non escusso in giudizio;
• Omessa valorizzazione della CTU medico-legale, che confermava la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'attore;
• Mancata considerazione delle prove orali e documentali a sostegno della domanda.
L'appellata chiedeva il rigetto dell'appello, insistendo CP_1 sull'inammissibilità e infondatezza del gravame per genericità dei motivi e per la persistenza delle contraddizioni tra le versioni dei fatti, ribadendo la correttezza della decisione di primo grado.
1. Ammissibilità dell'appello
L'appello è ammissibile, ma infondato nel merito.
2. Valutazione delle prove
Dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, si conferma quanto già rilevato dal Giudice di Pace:
• Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi e Tes_1 Tes_2 presentano numerose contraddizioni tra loro e rispetto alle
[...] dichiarazioni rese dall'attore e dal convenuto all'accertatore della compagnia
• Le dichiarazioni rese all'accertatore, pur non contestate formalmente, sono state correttamente valutate dal primo giudice come elementi indiziari, da apprezzare unitamente al resto del materiale probatorio
2 • La CTU medico-legale, pur confermando la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'attore, non è sufficiente a superare le gravi incongruenze emerse in sede istruttoria circa la reale dinamica del sinistro 3. Responsabilità e nesso causale Permangono dubbi rilevanti sulla veridicità dell'evento e sulla riconducibilità delle lesioni lamentate all'incidente così come descritto dall'attore. Le contraddizioni su orario, modalità, presenza di testimoni e punti d'urto non consentono di ritenere provata la responsabilità del convenuto e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 685/2022 del
Giudice di Pace di Lamezia Terme
3. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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