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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/11/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10/2024 R.G. promossa da
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella De Parte_1 C.F._1
DO per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, Viale
XX Settembre n. 13, parte attrice,
contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3 è ope legis domiciliato, convenuto,
in persona del in carica pro tempore, con Controparte_2 CP_3 sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, convenuto,
Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore accreditato in CP_4
Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma
(00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 convenuta,
Oggeto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
quale erede della madre , a sua volta figlia Parte_1 Controparte_5 di sorella di e figlia di ha agito in giudizio Controparte_6 Persona_1 Persona_2 per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis a seguito della morte di avvenuta nel campo di concentramento di Dachau il 1° maggio 1945. Persona_1 La vicenda trae origine dall'arresto illegittimo di cittadino italiano e unico Persona_1 sostegno della madre avvenuto a Trieste il 26 gennaio 1945, seguito dalla Persona_2 deportazione presso il lager di Dachau, dove il medesimo trovò la morte a causa dei trattamenti disumani subiti. Tale evento ha determinato un gravissimo contraccolpo familiare, privando la madre e la sorella di ogni sostegno e aggravando le condizioni di vita dell'intero nucleo familiare. La memoria del sacrificio di è stata riconosciuta Persona_1 anche dall'amministrazione comunale di Trieste, che ha collocato una lapide commemorativa presso il Parco della Rimembranza.
L'azione giudiziaria si fonda sull'art. 43 del D.L. 36/2022, che ha istituito presso il
[...]
un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini Controparte_1 di guerra e contro l'umanità, compiuti sul territorio italiano o in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich tra il 1939 e il 1945. L'attore rivendica il diritto a percepire le somme del fondo, in quanto titolare di un diritto di credito nei confronti della Germania, accertato con sentenza passata in giudicato, e sottolinea la natura imprescrittibile di tali diritti, trattandosi di crimini internazionali lesivi di diritti fondamentali della persona.
Viene richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale che legittima la giurisdizione del giudice italiano e la legittimazione passiva della Federale di Germania, anche in CP_4 considerazione dei trattati internazionali e delle dichiarazioni congiunte tra Italia e Germania che hanno riconosciuto la responsabilità per le atrocità commesse dal Terzo Reich.
Evidenzia, inoltre, che né l'attore né le sue danti causa hanno mai percepito risarcimenti o indennizzi connessi alle condotte subite da Persona_1
Nel merito, ricostruisce dettagliatamente la successione degli eventi che hanno portato all'arresto, alla deportazione e alla morte di illustrando le conseguenze Persona_1 personali, morali ed economiche che ne sono derivate per i familiari superstiti.
Sotto il profilo del danno, l'attore chiede il riconoscimento sia del danno iure proprio, subito dai familiari per la perdita del rapporto parentale e per il venir meno del sostegno economico e affettivo, sia del danno iure hereditatis, relativo al danno biologico terminale e tanatologico sofferto direttamente da e trasmesso agli eredi. La quantificazione del danno Persona_1 viene effettuata sulla base dei criteri giurisprudenziali e delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, con una proposta di riduzione equitativa in considerazione del tempo trascorso e della scomparsa delle danneggiate dirette.
In conclusione, l'attore chiede che il Tribunale, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, li condanni al pagamento in suo favore delle somme quantificate a titolo di illegittima detenzione, danno biologico terminale e tanatologico, danno biologico, morale e parentale, nonché danno patrimoniale, per un totale di € 337.090,00 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, con rifusione delle spese di causa.
Il , costituendosi, evidenzia che l'art. 43 del D.L. Controparte_1
36/2022, pur nella sua formulazione non ottimale, deve essere interpretato nel senso che unico soggetto passivamente legittimato è il , in Controparte_1 quanto titolare del Fondo istituito per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra. Tale interpretazione trova conferma sia nella lettera della norma, sia nella sua ratio, che si fonda su un meccanismo di espromissione ex lege, come riconosciuto dalla Corte
Costituzionale, per cui il credito risarcitorio nei confronti della Germania viene sostituito da un diritto di analogo contenuto nei confronti del Fondo, con liberazione dell'originario debitore.
Passando all'esame dei fatti dedotti in giudizio, contesta che possa farsi ricorso al criterio della notorietà o a valutazioni di tipo statistico per accertare la sussistenza di reati o di maltrattamenti nei confronti del dante causa dell'attore, rilevando come tali fatti non siano generalmente noti nella misura e nei termini prospettati dalla controparte e che, in ogni caso, la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato non può essere surrogata da presunzioni di carattere generale.
Ribadisce che il dante causa dell'attore, secondo quanto esposto nell'atto introduttivo, era un prigioniero politico catturato dalle forze armate tedesche e, come tale, soggetto alle convenzioni internazionali applicabili ai prigionieri di guerra, che consentivano l'adibizione al lavoro e la detenzione nei campi, escludendo che tali condotte, in quanto tali, potessero integrare di per sé reati di guerra o contro l'umanità. Viene inoltre evidenziato che, secondo la legge italiana di diritto internazionale privato, la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento, e che, nella specie, eventuali illeciti sarebbero comunque avvenuti in territorio tedesco.
Sul tema della prescrizione, sostiene che non sussiste alcun potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in favore di norme internazionali consuetudinarie o pattizie, se non previa rimessione della questione alla Corte costituzionale. Si richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per affermare che il principio di irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25 della Costituzione, costituisce un limite invalicabile anche rispetto all'eventuale recepimento di norme internazionali sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. Sottolinea che la regola dell'imprescrittibilità di tali crimini si è affermata solo a partire dagli anni Sessanta, con la
Convenzione ONU del 1968 e, successivamente, con lo Statuto della Corte penale internazionale del 1998, ma che nessuna di queste norme ha efficacia retroattiva e che, comunque, l'Italia non ha mai introdotto disposizioni che consentano la punibilità retroattiva di fatti commessi durante la seconda guerra mondiale. Ne consegue che, anche sotto il profilo civilistico, il diritto al risarcimento dei danni derivanti da tali fatti deve ritenersi soggetto ai termini di prescrizione ordinari previsti dal codice civile, e che tali termini risultano ampiamente decorsi alla data di proposizione della domanda.
Sulla quantificazione del danno, osserva che la platea dei potenziali beneficiari delle somme stanziate dal legislatore è estremamente ampia e che le richieste risarcitorie avanzate in giudizio, se accolte nella misura proposta da taluni giudici di merito, comporterebbero effetti insostenibili per le finanze pubbliche. Sostiene pertanto che il legislatore abbia previsto l'applicazione delle ordinarie regole di prescrizione proprio al fine di limitare la platea degli aventi diritto e che, nella fattispecie, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento delle somme richieste.
Infine, prospetta, in via subordinata, la possibilità di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., in relazione a una serie di questioni di diritto relative alla prescrizione e alla legittimazione passiva, che si pongono in numerosi giudizi analoghi pendenti presso diversi tribunali italiani.
In conclusione, il chiede che il Tribunale dichiari il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva della e della Repubblica Controparte_2
Federale di Germania, l'inammissibilità delle domande proposte iure hereditatis, la prescrizione o la decadenza dei diritti azionati, ovvero, in subordine, il rigetto delle domande per difetto di prova o per infondatezza nel merito, e, solo in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle somme eventualmente riconosciute per effetto della compensatio lucri cum damno, con vittoria di spese.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta documentalmente ricostruita la linea di discendenza genealogica tra e l'attore, attraverso (sorella di e Persona_1 Controparte_6 Persona_1 CP_5
(figlia di e madre di . Tuttavia, la qualità di erede non
[...] Controparte_6 Parte_1 si identifica con la mera discendenza anagrafica, ma presuppone l'avvenuta accettazione dell'eredità, espressa o tacita, da parte del chiamato.
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto certificati storici di famiglia e certificati di morte, idonei a dimostrare i rapporti di parentela, ma non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta accettazione delle eredità devolute lungo la linea successoria, né in forma espressa né in forma tacita. In particolare, non risultano agli atti dichiarazioni di accettazione, atti di notorietà, inventari, trascrizioni o altri documenti che attestino l'assunzione della qualità di erede da parte dell'attore o dei suoi danti causa.
Neppure la prova testimoniale richiesta dall'attore, volta a dimostrare la convivenza tra la figlia e la famiglia di quest'ultima, può ritenersi idonea Controparte_6 Controparte_5
a integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. La convivenza familiare, anche protratta nel tempo, non costituisce infatti atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non sarebbe stato possibile compiere se non nella qualità di erede. Ai fini dell'accettazione tacita, la giurisprudenza richiede atti dispositivi, di amministrazione o di disposizione di beni ereditari, ovvero atti che implichino in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità, elementi che nella fattispecie non risultano allegati né provati.
In assenza di prova della qualità di erede in capo all'attore, la domanda proposta non può essere accolta.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione della natura delle pretese azionate, della difficoltà di ricostruzione documentale delle accettazioni ereditarie lungo più generazioni, nonché della rilevanza delle questioni interpretative in tema di accettazione tacita dell'eredità e di trasmissibilità dei diritti risarcitori per fatti storici di eccezionale gravità e risalenti nel tempo.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, il 23 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza