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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/09/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio procedure concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 61-1/2024 r.g. p.u. promosso da: n persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Tatò (c.f.: Parte_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta (BA), alla Via L. C.F._1 De Nittis, n. 6, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via F. Bucci, n. 15, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Luigi Di Liberatore (c.f. ) in forza di procura in atti;
CodiceFiscale_2
-resistente- con l'intervento del P.M.;
-intervenuto- ________ RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 10/04/2024 nei confronti di a parte di CP_1 Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la carenza dei presupposti ex lege richiesti per la apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Teramo (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che essa abbia il centro degli interessi principali all'interno del predetto circondario;
rilevato che la creditrice ricorrente vanta nei confronti della resistente, all'esito dei pagamenti effettuati fino alla data odierna da parte di quest'ultima, un credito di euro 12.987,24 in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n. 1622 del 19/11/2020, somma non specificamente contestata dalla resistente – la quale ha, per contro, offerto alla ricorrente il pagamento della somma di euro 13.500,00 banco iudicis nel corso del procedimento – e da ritenersi, pertanto, provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., con conseguente sussistenza, in capo alla ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali per l'elevatissimo importo di euro 3.218.682,34 (al netto dell'importo sospeso, pari zero) al 17/06/2024 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate
1 Riscossione depositata in data 17/06/2024), somma, quest'ultima, da ritenersi anch'essa provata ai sensi dell'art. 115, co. 2 c.p.c. non essendo stata specificamente contestata da parte resistente;
rilevato, infatti, che, con riguardo a tale ultima posta debitoria, la resistente si è limitata a genericamente eccepire, peraltro soltanto nella ultima udienza celebrata nella procedura, senza provare i propri assunti, che “i debiti erariali di cui alle cartelle di pagamento in atti sono prescritti e che la società resistente ha la possibilità di accedere alla rateizzazione stante la riapertura dei termini in rifermento alla rottamazione quinquies, (…) che non vi sono altri creditori, che non sussistono i parametri di fallibilità in relazione alla resistente” e che “la mancata accettazione del pagamento configura la mora e rende, pertanto, inammissibile l'istanza di liquidazione Pt_2 giudiziale”; rilevato, più segnatamente, che la resistente non ha né specificamente dedotto né in alcun modo provato la intervenuta prescrizione dei debiti erariali su di essa gravanti;
rilevato, altresì, che la resistente, oltre ad avere del tutto genericamente allegato, non ha in alcun modo provato la dedotta possibilità di accedere alla cosiddetta “rottamazione quinquies” né ha provato in quale misura l'eventuale accesso a tale beneficio ridurrebbe la esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali;
ritenuto che
la mancata accettazione, da parte della ricorrente, dell'assegno offerto in pagamento del credito da questa fatto valere a sostegno del ricorso non determini la inammissibilità di quest'ultimo atteso che oggetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale è l'accertamento dello stato di insolvenza sulla base della comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione, senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (arg. ex Cass., Sez. Un., n. 16300/2007), e non già il recupero del credito fatto valere a sostegno della domanda dal creditore;
ritenuto che
la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio delle attività di
“lavori di scavo – scavo a sezione, movimento di terreno con mezzi meccanici, la costruzione e sistemazione di strade sia in cemento sia con tappetino (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non avendo questa specificamente contestato, nel costituirsi, il mancato superamento delle soglie di cui alla predetta norma nei tre esercizi anteriori al deposito del ricorso – aspetto in relazione al quale ha genericamente dedotto la insussistenza dei “presupposti di legge” e dei “parametri di fallibilità” – con conseguente necessità di ritenere provato il superamento delle medesime soglie ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che la resistente, che risulta essere attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come evincibile dai seguenti elementi sintomatici: generica contestazione, da parte della resistente, della insussistenza dei presupposti “di legge” e di “fallibilità” per l'accoglimento del ricorso;
elevatissimo importo, di oltre tre milioni di euro, della esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali, rispetto alla quale la resistente si è limitata a genericamente eccepire, senza fornire il necessario supporto probatorio, la intervenuta prescrizione dei “debiti erariali” e la possibilità di accedere alla cosiddetta rottamazione qiunquies; mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; esito negativo della esecuzione mobiliare presso terzi promossa nei confronti della resistente da parte della ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti ex lege richiesti, come sopra richiamati, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di n persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1 p.iva ), con sede legale in Teramo (TE), alla Via Maestri del lavoro n. 2; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il Dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 21 gennaio 2026 alle ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone
3 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 29/09/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio procedure concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 61-1/2024 r.g. p.u. promosso da: n persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Tatò (c.f.: Parte_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta (BA), alla Via L. C.F._1 De Nittis, n. 6, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via F. Bucci, n. 15, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Luigi Di Liberatore (c.f. ) in forza di procura in atti;
CodiceFiscale_2
-resistente- con l'intervento del P.M.;
-intervenuto- ________ RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 10/04/2024 nei confronti di a parte di CP_1 Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la carenza dei presupposti ex lege richiesti per la apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Teramo (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che essa abbia il centro degli interessi principali all'interno del predetto circondario;
rilevato che la creditrice ricorrente vanta nei confronti della resistente, all'esito dei pagamenti effettuati fino alla data odierna da parte di quest'ultima, un credito di euro 12.987,24 in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n. 1622 del 19/11/2020, somma non specificamente contestata dalla resistente – la quale ha, per contro, offerto alla ricorrente il pagamento della somma di euro 13.500,00 banco iudicis nel corso del procedimento – e da ritenersi, pertanto, provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., con conseguente sussistenza, in capo alla ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali per l'elevatissimo importo di euro 3.218.682,34 (al netto dell'importo sospeso, pari zero) al 17/06/2024 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate
1 Riscossione depositata in data 17/06/2024), somma, quest'ultima, da ritenersi anch'essa provata ai sensi dell'art. 115, co. 2 c.p.c. non essendo stata specificamente contestata da parte resistente;
rilevato, infatti, che, con riguardo a tale ultima posta debitoria, la resistente si è limitata a genericamente eccepire, peraltro soltanto nella ultima udienza celebrata nella procedura, senza provare i propri assunti, che “i debiti erariali di cui alle cartelle di pagamento in atti sono prescritti e che la società resistente ha la possibilità di accedere alla rateizzazione stante la riapertura dei termini in rifermento alla rottamazione quinquies, (…) che non vi sono altri creditori, che non sussistono i parametri di fallibilità in relazione alla resistente” e che “la mancata accettazione del pagamento configura la mora e rende, pertanto, inammissibile l'istanza di liquidazione Pt_2 giudiziale”; rilevato, più segnatamente, che la resistente non ha né specificamente dedotto né in alcun modo provato la intervenuta prescrizione dei debiti erariali su di essa gravanti;
rilevato, altresì, che la resistente, oltre ad avere del tutto genericamente allegato, non ha in alcun modo provato la dedotta possibilità di accedere alla cosiddetta “rottamazione quinquies” né ha provato in quale misura l'eventuale accesso a tale beneficio ridurrebbe la esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali;
ritenuto che
la mancata accettazione, da parte della ricorrente, dell'assegno offerto in pagamento del credito da questa fatto valere a sostegno del ricorso non determini la inammissibilità di quest'ultimo atteso che oggetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale è l'accertamento dello stato di insolvenza sulla base della comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione, senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (arg. ex Cass., Sez. Un., n. 16300/2007), e non già il recupero del credito fatto valere a sostegno della domanda dal creditore;
ritenuto che
la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio delle attività di
“lavori di scavo – scavo a sezione, movimento di terreno con mezzi meccanici, la costruzione e sistemazione di strade sia in cemento sia con tappetino (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non avendo questa specificamente contestato, nel costituirsi, il mancato superamento delle soglie di cui alla predetta norma nei tre esercizi anteriori al deposito del ricorso – aspetto in relazione al quale ha genericamente dedotto la insussistenza dei “presupposti di legge” e dei “parametri di fallibilità” – con conseguente necessità di ritenere provato il superamento delle medesime soglie ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c.; ritenuto che la resistente, che risulta essere attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come evincibile dai seguenti elementi sintomatici: generica contestazione, da parte della resistente, della insussistenza dei presupposti “di legge” e di “fallibilità” per l'accoglimento del ricorso;
elevatissimo importo, di oltre tre milioni di euro, della esposizione debitoria in essere nei confronti dei creditori istituzionali, rispetto alla quale la resistente si è limitata a genericamente eccepire, senza fornire il necessario supporto probatorio, la intervenuta prescrizione dei “debiti erariali” e la possibilità di accedere alla cosiddetta rottamazione qiunquies; mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; esito negativo della esecuzione mobiliare presso terzi promossa nei confronti della resistente da parte della ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti ex lege richiesti, come sopra richiamati, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di n persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1 p.iva ), con sede legale in Teramo (TE), alla Via Maestri del lavoro n. 2; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il Dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 21 gennaio 2026 alle ore 12:30 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone
3 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 29/09/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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