Decreto cautelare 7 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2025, proposto da
ON Sikder, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagiovanna De Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca dell’11 marzo 2025 del nulla osta all’ingresso, per motivi di lavoro subordinato, rilasciato su istanza del 27 gennaio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 10 maggio 2025 e depositato il 6 giugno 2025, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, notificato in data 11 marzo 2025, di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore.
Il ricorrente espone che: - nel 2022 era stato rilasciato in suo favore nulla osta all’ingresso e una volta ottenuto il visto è entrato in Italia; - la Prefettura di Napoli, dopo alcuni rinvii, ha convocato le parti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per il giorno 18.10.2024, al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno e per il conseguente rilascio del relativo modello 209; - un delegato del datore di lavoro ed il lavoratore si sono presentati presso lo Sportello, esibendo la documentazione in loro possesso e utile alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ma in quella sede l’ufficio non procedeva alla istruzione della pratica per presunta irregolarità della delega e restituiva tutta la documentazione esibita invitando a richiedere un nuovo appuntamento a seguito di loro comunicazione;- in data 21.10.2024, la Prefettura di Napoli notificava al commercialista delegato dal datore di lavoro, una comunicazione di avvio del procedimento di revoca rappresentando la mancanza di documentazione; - il datore di lavoro, seguendo le indicazioni fornite verbalmente allo sportello, per il tramite del predetto studio commercialistico, ha provveduto a richiedere all’ufficio, il giorno 23.10.2024, all’indirizzo p.e.c. indicato dalla Prefettura un nuovo appuntamento, comunicando di essere in possesso della documentazione integrativa richiesta;- ciò nonostante l’Amministrazione ha notificato, a mezzo p.e.c del 11/03/2025, il decreto di revoca del nulla osta perché non era stata prodotta la documentazione integrativa richiesta.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca per violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina di settore, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1349 del 2025, l’istanza cautelare è stata accolta.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, come già anticipato in sede cautelare.
Fondate, infatti, sono le censure di difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, tenuto conto della documentazione versata in atti da parte ricorrente e considerato che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il datore di lavoro aveva inoltrato una richiesta di nuova convocazione evidenziando di essere in possesso della documentazione integrativa richiesta e che intendeva consegnarla in sede delle nuova convocazione, per cui l’Amministrazione, nel peculiare caso di specie, avrebbe almeno dovuto preavvisare gli interessati che non intendeva procedere ad una nuova convocazione in assenza del preventivo inoltro della documentazione richiesta, invece di procedere direttamente alla revoca del nulla osta
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA CU, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
MA TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TU | SA CU |
IL SEGRETARIO