TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 675
TAR
Decreto cautelare 7 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto preavvisare gli interessati che non intendeva procedere a una nuova convocazione in assenza del preventivo inoltro della documentazione richiesta, anziché procedere direttamente alla revoca.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, implicando una valutazione complessiva del procedimento che include anche la motivazione.

  • Accolto
    Violazione della disciplina di settore

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, che implicano una valutazione sulla corretta applicazione della disciplina di settore.

  • Accolto
    Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, che sono collegate ai principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 675
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 675
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo