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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. TT La
RA, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 5500 / 2023 R.G. vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dagli avv.ti ANDREA Parte_1
VI e RE OR, giusta procura in atti
ATTORE
E
, rappr.to e difeso dall'avv. VERONICA PETRELLA giusta Controparte_1
procura in atti,
CONVENUTO
E
in persona del suo legale rappr.te pro Controparte_2
tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti, RE OR E ANDREA
VI giusta procura in atti,
ZO IA
OGGETTO: opposizione a precetto
Il Tribunale Ordinario di Palermo
1 SEZIONE TERZA CIVILE in persona del Giudice Monocratico TT La RA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :
1) Accoglie l'opposizione a precetto della sig.ra e l'intimazione di Pt_1
pagamento va quindi dichiarata priva di efficacia esecutiva;
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal sig. ; Controparte_1
3) condanna il sig. a rifondere alla sig.ra ed al Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 ciascuno, Controparte_2
oltre spese borsuali, spese generali di studio, cassa e I.V.A.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege
69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione a precetto proposta dalla sig.ra avverso l'atto di precetto notificatole dal sig. Pt_1 Parte_1 CP_1
, per il mancato pagamento della somma di € 52.592,52, relativo all'assegno
[...]
bancario n. 3124319911-11 emesso in data 15.09.2022, dell'importo di €
50.000,00.
La signora ha motivato l'opposizione evidenziando, innanzitutto, di Pt_1
non avere sottoscritto l'assegno bancario personalmente, ma nella qualità di legale rappresentante della quale nuovo socio del CP_3 Controparte_2
conseguentemente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Assumeva ancora la nullità dell'assegno posto a fondamento dell'intimazione di pagamento, per essere stato emesso con la funzione di garanzia delle obbligazioni contenute nella scrittura privata del 15.09.2022 e per l'avvenuto riempimento dello
2 stesso, in ordine alla data, in un momento successivo alla sua emissione;
ed eccepiva la prescrizione dell'azione cartolare.
Con comparsa del 23.06.2023 si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale contestava gli assunti di parte opponente, controdeduceva in ordine alla avverse censure, ed insisteva nell'intimazione di pagamento, evidenziando che l'assegno comunque avrebbe dovuto e potuto essere considerato quale promessa di pagamento nei confronti della sig.ra Pt_1
In ogni caso nell'assumere il verificarsi dell'inadempimento da parte del che chiedeva di potere chiamare in causa, chiedeva Controparte_2
dichiararsi tenuto al pagamento della somma di € 50.000,00, portata dall'assegno posto a fondamento dell'intimazione di pagamento, il detto Centro.
So costituiva in giudizio anche il il quale aderiva Controparte_2
alle difese della sig.ra Pt_1
L'opposizione proposta dalla sig.ra merita accoglimento e Pt_1
l'intimazione di pagamento alla stessa notificata è da considerarsi priva di efficacia esecutiva.
E' indubbio invero che nel caso di specie, l'assegno emesso dalla sig.ra
è un assegno emesso nell'ambito di una più vasta e complessa Pt_1
operazione del 2022, che ha visto coinvolti la rappr.ta dalla sig.ra CP_3
ed il sig. , all'epoca socio Unico del Centro Clinico Lampedusa Pt_1 CP_1
s.r.l., poi ceduto alla Conseguentemente l'assegno posto a CP_3
fondamento dell'intimazione di pagamento non può considerarsi quale promessa di pagamento nei confronti della sig.ra personalmente. Pt_1
Se da un lato è vero che l'assegno, anche se nullo come titolo esecutivo, (qual è
appunto l'assegno in questione) rimane valido come promessa di pagamento, la promessa di pagamento si presume esistente fino a prova contraria.
Considerato che
3 nel caso di specie la prova contraria è stata fornita dalla sig.ra la quale ha Pt_1
versato in atto la scrittura privata del 15.09.2022, nella quale si da atto della complessa operazione di cessione del dal sig. Controparte_2 CP_1
alla e dei patti raggiunti tra la ed il sig. n.q. in CP_3 CP_3 CP_1
relazione all'assegno de quo, è indubbio che nei confronti della sig.ra Pt_1
personalmente, non può dirsi esistente alcuna promessa di pagamento.
Nello specifico nella scrittura privata del 15 settembre 2022, ed esattamente l'art. 5 della stessa, si riporta chiaramente “Le parti convengono, altresì, che a
garanzia del pagamento della penale di cui al superiore punto 4, la Dott.ssa
, n.q. di Amministratore Unico del Parte_1 [...]
rilascia in favore del sig. , all'atto della sottoscrizione Controparte_2 CP_1
della presente scrittura privata, un assegno bancario n. 3124319911-11 tratto su
dell'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), il quale, potrà Parte_2
essere incassato dal Sig. solo nel caso di inadempimento alle obbligazioni CP_1
di cui al punto 4, pena la risoluzione del presente accordo e la restituzione
dell'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore del
[...]
oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2
patiti. (...)”.
Appare evidente quindi che l'assegno bancario in questione, è stato emesso dalla sig.ra ma non personalmente, ma n.q. di legale rappr.te del Pt_1 [...]
e l'assegno non può quindi considerarsi quale promessa di Controparte_2
pagamento nei confronti della sig.ra Pt_1
Dalla detta scrittura emerge, inoltre, che l'assegno in questione è stato emesso a garanzia della penale prevista nella sucitata scrittura privata, nell'ipotesi di inadempimento da parte del . Controparte_4
4 Tralasciando la questione della nullità dell'assegno per essere stato utilizzato a garanzia e quindi come strumento di credito e non quale mezzo di pagamento, il detto assegno comunque non poteva essere posto all'incasso neanche in danno del non essendosi verificato alcun inadempimento da parte Controparte_2
del detto . CP_2
Nella scrittura privata del 15.09.2022 le parti concordarono il pagamento di una (eventuale) penale di € 50.000,00 nel caso in cui il nuovo legale rappresentante del - e quindi la sig.ra n.q - non avesse Controparte_2 Pt_1
consentito la proposizione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale
di Agrigento del 8.06.2022 nel proc. r.g. nr.412/2021, con la quale il CP_2
era stato condannato al pagamento della somma di € 100.000,00 a favore del ponendo in essere condotte contrarie alle Parte_3
obbligazioni concordate ai precedenti punti della scrittura privata.
Nella scrittura privata, a titolo esemplificativo, quale condotta contraria alle obbligazioni di cui ai punti 2 e 3 della scrittura, veniva indicato, la mancata attribuzione di mandato alle liti ai procuratori “ che saranno indicati dal sig.
” Parte_4
Ora, considerato che nel caso di specie non vi è prova alcuna del verificarsi di uno degli assunti inadempimenti da parte del , in quanto Controparte_2
non vi è prova che la sig.ra n.q., abbia ostacolato l'appello, non può dirsi Pt_1
dovuta in favore del sig. , la somma di € 50.000,00, portata dall'assegno CP_1
posto a fondamento della intimazione di pagamento opposta, neanche dal
[...]
Controparte_2
Né può trovare accoglimento la richiesta di pagamento del sig. della CP_1
minor somma di € 3.900,00.
5 Ed invero, al di la dell'accordo tra l'amministrazione Comunale ed il
[...]
- che ha comportato e sta comportando il pagamento rateizzato Controparte_2
del debito nei confronti dell'amministrazione comunale da parte del Controparte_2
con la scrittura privata del 2022, - al punto n. 1,- la ed il
[...] CP_3
hanno espressamente determinato il debito ni confronti Controparte_2
dell'amministrazione comunale, in € 100.000,00, e lo hanno inserito “ nell'asset di
valori economici che le parti hanno già determinato al fine di pervenire al corretto
e finale corrispettivo di cessione di quote societarie…”
Conseguentemente, l'opposizione a precetto promossa dalla sig.ra Pt_1
merita accoglimento ed il precetto notificato alla stessa va considerato privo di efficacia esecutiva e vanno rigettate le domande riconvenzionali del sig. , CP_1
avanzate nei confronti del Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo in data 11/11/2025
Il G.O.T
TT La RA
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice TT La
RA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
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