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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3833/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Luca Landi, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Controparte_1
AN LI, giusta procura in atti)
(contumace) Controparte_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a.
c.p.c. come modificati ex L.69/09)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio per il risarcimento delle lesioni Controparte_1 patite il 15/10/2018, ore 18, per essere stata investita dall'autovettura
Citroen C3 tg. DE440XE di proprietà e condotta da . Si Controparte_2 costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato. il contraddittorio veniva integrata nei confronti di che rimaneva contumace. Controparte_2
2. Era onere della parte attrice fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, dunque, del fatto, dei danni patiti e del nesso di causalità tra fatto e danni. Tale onere non è stato adempiuto.
Infatti, parte attrice ha escusso un solo teste che ha genericamente confermato i fatti come descritti in citazione ed ha indicato, sempre genericamente, le lesioni lamentate nell'immediatezza dalla parte attrice
p. 1/2 (dolore al braccio ed alla spalla destra). Alcun ulteriore elemento oggettivo di prova ha fornito l'attrice in merito alla verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta. Infatti, in occasione del fatto non sono intervenute forze dell'ordine, né tanto meno personale medico del 118, quindi, dell'accadimento del sinistro non vi è rilevazione tecnico-descrittiva ad opera di agenti di pubblica sicurezza, così come non vi è refertazione medica delle lesioni ad opera di personale del servizio sanitario. L'attrice non ha neppure dedotto di essersi recata presso un presidio ospedaliero per le cure del caso nell'immediatezza o nei giorni immediatamente successivi. Dunque, non vi sono referti medici attestanti le lesioni redatti nell'immediatezza del fatto, ma, invero, neppure successivamente. Agli atti è stata depositata una perizia di parte redatta quattro mesi dopo il sinistro, in cui il medico non fa altro che riportare quanto riferitogli dall'attrice. Nella relazione, invero, è fatto anche riferimento a documentazione medica esibita da quest'ultima, documentazione che, tuttavia, non è allegata alla relazione, né tanto meno è stata depositata in giudizio. In definitiva, la domanda è rimasta priva di prova ed è infondata.
3. Per quanto innanzi, la domanda è rigettata.
4. Le spese di lite sostenute dalla compagnia assicuratrice convenuta sono poste in capo all'attrice secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 ed €.260.000
(come dichiarato) – valori minimi di liquidazione. Nulla sulle spese di lite nel rapporto tra parte attrice e che non si è Controparte_2 costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice convenuta, che liquida in
€.
7.795 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti
Benevento, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3833/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Luca Landi, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Controparte_1
AN LI, giusta procura in atti)
(contumace) Controparte_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a.
c.p.c. come modificati ex L.69/09)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio per il risarcimento delle lesioni Controparte_1 patite il 15/10/2018, ore 18, per essere stata investita dall'autovettura
Citroen C3 tg. DE440XE di proprietà e condotta da . Si Controparte_2 costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato. il contraddittorio veniva integrata nei confronti di che rimaneva contumace. Controparte_2
2. Era onere della parte attrice fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, dunque, del fatto, dei danni patiti e del nesso di causalità tra fatto e danni. Tale onere non è stato adempiuto.
Infatti, parte attrice ha escusso un solo teste che ha genericamente confermato i fatti come descritti in citazione ed ha indicato, sempre genericamente, le lesioni lamentate nell'immediatezza dalla parte attrice
p. 1/2 (dolore al braccio ed alla spalla destra). Alcun ulteriore elemento oggettivo di prova ha fornito l'attrice in merito alla verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta. Infatti, in occasione del fatto non sono intervenute forze dell'ordine, né tanto meno personale medico del 118, quindi, dell'accadimento del sinistro non vi è rilevazione tecnico-descrittiva ad opera di agenti di pubblica sicurezza, così come non vi è refertazione medica delle lesioni ad opera di personale del servizio sanitario. L'attrice non ha neppure dedotto di essersi recata presso un presidio ospedaliero per le cure del caso nell'immediatezza o nei giorni immediatamente successivi. Dunque, non vi sono referti medici attestanti le lesioni redatti nell'immediatezza del fatto, ma, invero, neppure successivamente. Agli atti è stata depositata una perizia di parte redatta quattro mesi dopo il sinistro, in cui il medico non fa altro che riportare quanto riferitogli dall'attrice. Nella relazione, invero, è fatto anche riferimento a documentazione medica esibita da quest'ultima, documentazione che, tuttavia, non è allegata alla relazione, né tanto meno è stata depositata in giudizio. In definitiva, la domanda è rimasta priva di prova ed è infondata.
3. Per quanto innanzi, la domanda è rigettata.
4. Le spese di lite sostenute dalla compagnia assicuratrice convenuta sono poste in capo all'attrice secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.52.000/01 ed €.260.000
(come dichiarato) – valori minimi di liquidazione. Nulla sulle spese di lite nel rapporto tra parte attrice e che non si è Controparte_2 costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice convenuta, che liquida in
€.
7.795 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti
Benevento, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2