Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23967 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09135/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9135 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, e riassunto – in qualità di eredi – dagli avv. Fabio -OMISSIS- e Massimiliano -OMISSIS-, che stanno in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 22, comma 3, c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- della D.D. n. CF/1475/2021 del 20 maggio 2021 adottata dall''Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio V di Roma Capitale, notificata in data 22 giugno 2021, a mente della quale l'amministrazione comunale ha determinato “ la rimozione o demolizione d''ufficio delle opere abusive eseguite in assenza dal titolo abilitativo in -OMISSIS- ”;
- della D.D. n. 860 del 2 aprile 2020 prot. n. 51827, non conosciuta e mai notificata, seppure richiamata nell’atto come provvedimento presupposto;
- del sopralluogo e del verbale prot. n. 64328 del 14 aprile 2021 effettuato dal Gruppo V della Polizia di Roma Capitale, non conosciuto e mai notificato, seppure richiamato nell’atto;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto;
quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 26 novembre 2021 :
- del silenzio rigetto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità depositata in data 10 settembre 2021 dal ricorrente presso il Comune di Roma.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. GA EP AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione adottata in data 20 maggio 2021, notificata all’interessato in data 22 giugno 2021, l’Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio V di Roma Capitale – dopo aver evidenziato che il sig. DO -OMISSIS- non aveva ottemperato all’ingiunzione di rimozione o demolizione adottata dallo stesso ufficio in data 2 aprile 2020 (notificatagli in data 4 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) – ha determinato, ex art. 33, comma 1, d.p.r. n. 380/2001, «l a rimozione o demolizione d’ufficio delle opere abusive eseguite in assenza dal titolo abilitativo in -OMISSIS- ».
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la predetta delibera e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di un unico articolato motivo in diritto.
Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e/o falsa applicazione della l. n. 241/1990; violazione del testo unico edilizia; violazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità manifesta; disparità di trattamento; difetto di motivazione [e] violazione dell’art. 140 c.p.c. », lamentando in sintesi:
- che l’opera contestata non poteva essere considerata abusiva, trattandosi di opera provvisionale realizzata nel 1970 per il deposito di materiale e calcinacci connessa alle opere edili assentite, o comunque di opera avente natura di pertinenza edilizia sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire;
- che la determina gravata non conteneva una congrua motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico alla demolizione, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso;
- che l’amministrazione non gli aveva mai ritualmente notificato l’ordinanza n. 860 del 2 aprile 2020, la cui esistenza gli era stata nota solo al momento della ricezione della determina del 20 maggio 2021;
- che l’amministrazione non aveva affatto considerato il suo legittimo affidamento.
3. In data 24 settembre 2021 si è costituita in giudizio Roma Capitale.
4. Con motivi aggiunti depositati il 26 novembre 2021 il sig. DO -OMISSIS- ha impugnato «il provvedimento di silenzio-rigetto formatosi avverso l’istanza di accertamento di conformità depositata il 10 settembre 2021 », lamentandone l’illegittimità per « violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 22 l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, dell’art. 5 n.t.a. del p.r.g. approvato con dgr 12 maggio 1980, n. 2390, dell’art. 6 n.t.a. del p.r.g. approvato con dgr 22 ottobre 2009, n. 789, per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta », sostenendo:
- che il bene contestato era « conforme alla disciplina urbanistica applicabile all’area in cui sorge » e rispettava « il requisito della “c.d. doppia conformità” e, pertanto, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto operare procedendo all’adozione di un provvedimento vincolato di accoglimento »;
- che il giudizio di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda era comprovato dai documenti di causa ed « insito nel rilascio dei titoli edilizi per l’edificio (stante l’assenza di modifiche della disciplina di zona e nel rilascio di una concessione edilizia per una cubatura ben più ampia di quella effettivamente realizzata) ».
5. Con ordinanza Tar Lazio, II- bis , 14 maggio 2025, n. 9210 questo Tribunale – preso atto della dichiarazione depositata in atti dal difensore di parte ricorrente circa il decesso del suo assistito – ha dichiarato l’interruzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.
6. Con atto notificato il 18 maggio 2025 e depositato il 19 maggio 2025, gli avv. Fabio -OMISSIS- e Massimiliano -OMISSIS- – eredi del sig. -OMISSIS- – hanno riassunto il giudizio, insistendo nel ricorso e nei motivi aggiunti .
7. All’udienza del 3 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
9. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, in primo luogo il Collegio ritiene non dirimente ai fini della definizione del giudizio la risoluzione della questione relativa al perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. della determina n. 860/2020.
Per un verso, infatti, parte ricorrente ha spiegato nel presente giudizio censure volte a contestare tanto la determina del 2 aprile 2020 (l’ingiunzione di demolizione) quanto la determina del 20 maggio 2021 (la successiva determinazione della p.a. di procedere d’ufficio alla demolizione delle opere, con spese a carico del sig. -OMISSIS-), che appaiono prive di fondamento (circostanza che rende superflua ogni valutazione sulla tempestività delle stesse, che sarebbe da escludersi ove la notifica della delibera del 2 aprile 2020 si fosse ritualmente perfezionata).
Per altro verso, va in ogni caso ritenuto che la mancata conoscenza dell’ingiunzione di demolizione del 2 aprile 2020 da parte del destinatario non infici la legittimità della successiva determina con cui l’ente ha disposto di procedere alla demolizione a spese del ricorrente ma possa determinare solo la temporanea inefficacia della stessa per un termine termine pari a quello originariamente indicato nella determina del 2 aprile 2020, avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 33, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 secondo cui « gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso ».
10. Tanto chiarito, non possono poi apprezzarsi favorevolmente le altre doglianze articolate nel ricorso introduttivo del giudizio avverso i provvedimenti del 2 aprile 2020 e del 5 maggio 2021.
10.1. Priva di fondamento è la censura con cui parte ricorrente ha sostenuto che la p.a. avrebbe errato a ritenere il carattere abusivo dell’opera in ragione della sua natura provvisionale e/o pertinenziale.
Al riguardo deve osservarsi che nel provvedimento impugnato si legge che l’opera in contestazione è un manufatto « in muratura e blocchetti di tufo di dimensioni di mt 28 di lunghezza e mt 4,00 di larghezza, salvo l’ultima porzione (lunga mt 7 circa) di larghezza mt 4,80 con copertura di putrelle di ferro e tavelloni gettati con guaina bituminosa e tegole piane, altezza al colmo mt 2,90 ed mt 2,70 all’imposta » che risulta « frazionato in n. 4, ognuno con porta-finestra di accesso con relativo infisso e una o più finestre protette da grate » e che trovandosi allo « stato grezzo con pavimentazione in cls » viene utilizzato come « deposito di materiali edili ed attrezzi vari ».
Tali caratteristiche dell’opera – che non sono oggetto di contestazione – appaiono incompatibili con l’invocato carattere provvisionale della stessa (quale struttura a servizio di un cantiere avviato nel 1970), atteso che non può ritenersi che l’opera, per come concretamente realizzata, possa considerarsi una struttura di facile e tempestiva rimozione.
Sotto altro profilo – in disparte la contraddittorietà delle tesi difensive di parte ricorrente (che per un verso sostiene la natura provvisionale dell’opera e per altro ne invoca il carattere pertinenziale) – va evidenziato che l’opera ha caratteristiche e dimensioni che rendono impossibile configurarla come avente natura pertinenziale.
È noto, infatti, che « la nozione di pertinenza accolta dalla giurisprudenza è generalmente orientata a ritenere che gli elementi che la caratterizzano siano, da un lato, l'esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio; dall'altro, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e la cosa principale, con la conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed autonomamente » (Consiglio di Stato, II, 9 maggio 2024, n. 4195) e che quindi, in altri termini, « la nozione di pertinenza urbanistico-edilizia si limita a quegli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale, come ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili » (v. ex multis Consiglio di Stato, V, 15 gennaio 2024, n. 506 e, VI, 17 ottobre 2022, n. 8785).
10.2. Prive di pregio appaiono poi le doglianze con cui parte ricorrente ha osservato che il provvedimento gravato non conterebbe una congrua motivazione « sotto il profilo dell’interesse pubblico alla demolizione », sottolineando che l’amministrazione resistente avrebbe omesso ogni valutazione sul « notevole lasso di tempo trascorso », e non avrebbe considerato il suo « legittimo affidamento ».
Al riguardo, deve infatti notarsi, per un verso, che la giurisprudenza amministrativa è pressoché costante nell’affermare che l'ordine di demolizione è atto vincolato, che non richiede una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione e che il mero decorso del tempo non è da solo capace di ingenerare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 22 gennaio 2025, n.448 e 4 ottobre 2021, n. 6613); per altro verso che appare singolare che parte ricorrente sostenga la formazione di un affidamento meritevole di tutela alla conservazione di un’opera di cui ha sostenuto in prima istanza la natura provvisionale.
11. Tanto chiarito, il Collegio ritiene che quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente (v. docc. 7-10 allegato al ricorso e atto di motivi aggiunti , pag. 2-3) non sia idoneo a dimostrare la fondatezza dei motivi aggiunti , con cui è stato contestato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36, d.p.r. n. 380/2001.
Al riguardo, infatti, il Collegio condivide quanto osservato dalla giurisprudenza in ordine al fatto che «il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell'opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico) sia all'epoca di realizzazione dell'abuso sia a quella di presentazione dell'istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 [e che] in sede di accertamento di conformità è interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001 » (cfr. Consiglio di Stato, VI, 14 marzo 2023, n. 2660 e 2 maggio 2022, n. 3437), sicché in caso di impugnazione del silenzio-diniego « è traslato in fase processuale l'onere incombente sul privato in fase procedimentale » (cfr. Corte Costituzionale, 16 marzo 2023 n. 42).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la produzione in giudizio della domanda di sanatoria – corredata da una relazione tecnica (docc. 9-10, allegati al ricorso) che non appare indicare in maniera sufficientemente chiara e puntuale le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della pretesa doppia conformità – non consenta di ritenere soddisfatto l’onere probatorio sussistente in capo a parte ricorrente, avuto riguardo a quanto osservato dalla giurisprudenza in ordine al fatto che « la dimostrazione a carico del soggetto interessato della doppia conformità delle opere abusive implica un estremo rigore nel fornire gli elementi idonei a vagliarne la sussistenza, trattandosi appunto di conservare opere edilizie realizzate abusivamente » (cfr. Tar Napoli, VIII, 25 novembre 2020, n. 5544).
12. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
13. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
GA EP AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA EP AM | AR SA |
IL SEGRETARIO