TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
AR EC presidente
AE TA giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1895/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , con l'avvocato Persona_1 C.F._1
OL PI
E
, nata a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato Di Marzio Nicola Sante C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 20/10/2025, contenente le condizioni della separazione, al quale è stato altresì allegato il piano genitoriale relativo alla figlia minore;
Persona_2 viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia minore
, con conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le Per_2 previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la previsione di cui al punto n. 8) del ricorso, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 20/10/2005 da e , così Persona_1 Controparte_1 provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e , Persona_1 Controparte_1 coniugati il 15/3/2019 in Matera, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale iscritto a ruolo il 20/10/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Matera di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, Parte
I, numero 5;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
3/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AE TA AR EC