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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2167/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Grigatti n. 42 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Gamberoni del C.F._1
Foro di Ferrara (C.F. ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in C.F._2
Ferrara (FE), Piazzetta dei Combattenti n. 3, la quale indica quale numero di fax 0532.216112 e quale indirizzo PEC Email_1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mirca Ferrari del Foro di Ferrara C.F._3
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Goro (FE), via C.F._2
Ugo Bassi n. 18, la quale indica quale numero di fax 0533.996445 e quale indirizzo PEC
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. SEPARAZIONE PERSONALE. I coniugi concordano di vivere separatamente, ciascuno presso la propria attuale residenza, senza alcun obbligo di coabitazione o di reciproca assistenza personale oltre quanto previsto dalla legge.
2. MANTENIMENTO. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento con i proventi dell'attività lavorativa rispettivamente svolta e/o con le proprie risorse personali. Pertanto, nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi, quale contributo dell'uno al mantenimento dell'altro.
3. RAPPORTI PATRIMONIALI. I coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere reciproche pretese di carattere economico o patrimoniale di qualsiasi natura. Ciascun coniuge manterrà la proprietà dei beni a lui intestati e la disponibilità dei propri redditi e risparmi.
4. CASA CONIUGALE. Non sussistendo figli comuni minori, non si rende necessaria l'assegnazione della casa coniugale. Ciascun coniuge continuerà a risiedere presso la propria attuale dimora.
5. BENI MOBILI REGISTRATI. I ricorrenti dichiarano che l'autovettura Modello
RENEGADE Marca JE avente TG. GE454KC acquistata in costanza di matrimonio di esclusiva proprietà del Sig. rimarrà in uso dello stesso, il quale si impegnerà Parte_2 ad adempiere al finanziamento mensile acceso per l'acquisto e ad assumersi ogni responsabilità.
6. SPESE PROCESSUALI. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 26 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 06/09/1960, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2 in data 23/10/2021 a Mesola (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Mesola al n. 12 Parte 1 Anno 2021.
2) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
3 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2167/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Grigatti n. 42 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Gamberoni del C.F._1
Foro di Ferrara (C.F. ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in C.F._2
Ferrara (FE), Piazzetta dei Combattenti n. 3, la quale indica quale numero di fax 0532.216112 e quale indirizzo PEC Email_1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mirca Ferrari del Foro di Ferrara C.F._3
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Goro (FE), via C.F._2
Ugo Bassi n. 18, la quale indica quale numero di fax 0533.996445 e quale indirizzo PEC
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. SEPARAZIONE PERSONALE. I coniugi concordano di vivere separatamente, ciascuno presso la propria attuale residenza, senza alcun obbligo di coabitazione o di reciproca assistenza personale oltre quanto previsto dalla legge.
2. MANTENIMENTO. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento con i proventi dell'attività lavorativa rispettivamente svolta e/o con le proprie risorse personali. Pertanto, nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi, quale contributo dell'uno al mantenimento dell'altro.
3. RAPPORTI PATRIMONIALI. I coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere reciproche pretese di carattere economico o patrimoniale di qualsiasi natura. Ciascun coniuge manterrà la proprietà dei beni a lui intestati e la disponibilità dei propri redditi e risparmi.
4. CASA CONIUGALE. Non sussistendo figli comuni minori, non si rende necessaria l'assegnazione della casa coniugale. Ciascun coniuge continuerà a risiedere presso la propria attuale dimora.
5. BENI MOBILI REGISTRATI. I ricorrenti dichiarano che l'autovettura Modello
RENEGADE Marca JE avente TG. GE454KC acquistata in costanza di matrimonio di esclusiva proprietà del Sig. rimarrà in uso dello stesso, il quale si impegnerà Parte_2 ad adempiere al finanziamento mensile acceso per l'acquisto e ad assumersi ogni responsabilità.
6. SPESE PROCESSUALI. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 26 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 06/09/1960, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2 in data 23/10/2021 a Mesola (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Mesola al n. 12 Parte 1 Anno 2021.
2) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
3 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
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