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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7075/2022 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 18.11.2022
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
residente 35136 – Padova (PD), via degli Artisti n. 10, e , c.f. Parte_2
, nata a [...], il [...] e residente in 35135 - Padova (PD), C.F._2
via Gennari n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Maragno del Foro di Padova, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attori opponenti
CONTRO
Controparte_1
C.F P.IV con sede legale in Roma al Viale America n.351, in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Paola Limatola del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultima giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: con Controparte_3 P.IVA_3
sede in Torino alla Piazza San Carlo n.156 e domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:
, quale società incorporante Email_1 Controparte_4
Parte chiamata (contumace)
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. pagina 1 di 17 Conclusioni degli attori come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
10.12.2024: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni più utile declaratoria, del caso o di legge, - in via principale: - dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 72 001 emessa da Controparte_5
dietro incarico di e/o
[...] PA
dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077
2021 00087503 72 003 emessa da dietro incarico di Controparte_5
e/o il ruolo n. 2021/002810 reso esecutivo PA
il 12.7.2021, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. , c.f. , e la sig.ra , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, in ragione rispettivamente della cartella di pagamento n. 077 2021 C.F._2
00087503 72 001 emessa da dietro incarico di Controparte_5 [...]
e/o della cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 PA
72 003 emessa da dietro incarico di Controparte_5 [...]
nulla devono a PA PA
surrogatasi a in accoglimento della presente opposizione;
[...] Controparte_7
- accertata, se del caso incidentalmente e senza efficacia di giudicato, la nullità e/o l'inefficacia, totale o parziale, delle fideiussioni omnibus ex adverso azionate ed intestate al sig.
[...]
, c.f. ed alla sig.ra c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, conseguentemente accertare e dichiarare che i medesimi, in ragione C.F._2
rispettivamente della cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 72 001 emessa da
[...]
dietro incarico di Controparte_5 PA
e/o della cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 72 003 emessa da
[...] [...]
dietro incarico di Controparte_5 PA
nulla devono a surrogatasi a PA [...]
o, comunque, accertare e dichiarare che uno o entrambi gli attori devono a Controparte_7
surrogatasi a un PA Controparte_7
importo minore rispetto a quello di cui alla cartelle opposte, altresì dichiarando in ogni caso nulle pagina 2 di 17 o annullando o, comunque, dichiarando inefficaci una o entrambe dette cartelle opposte e/o dichiarando in ogni caso nullo o annullando o, comunque, dichiarando inefficace il ruolo n.
2021/002810 reso esecutivo il 12.7.2021”;
Conclusioni della convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
10.12.2024: “Voglia l'adito Tribunale, reiectis contrariis, così provvedere: Nel merito- In via principale 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per quanto eccepito al §A della comparsa di costituzione;
2) Rigettare l'opposizione proposta dai Sig.ri Parte_1
e avverso le cartelle di pagamento impugnate nonché ogni e qualsiasi Parte_2
domanda dagli stessi proposta nei confronti di PA
siccome inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto, per tutto quanto dedotto dalla
[...]
concludente nei propri scritti difensivi e per l'effetto, 3) confermare la legittimità delle cartelle esattoriali impugnate ed il ruolo in esse contenuto. Nel merito -in via subordinata 4) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tutti i motivi esposti al §D della comparsa di costituzione e comunque, la carenza di legittimazione passiva di PA
rispetto alle doglianze in ordine alla condotta della Banca finanziatrice ed
[...]
alla validità delle fideiussioni per le ragioni esposte al §E della comparsa di costituzione. In via riconvenzionale 5) Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle doglianze proposte dagli opponenti in ordine alla nullità e/o illegittimità della fideiussioni dagli stessi rilasciate ed al conseguente annullamento delle cartelle esattoriali impugnate, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne e manlevare CP_3
di tutte le somme che fosse costretta a Controparte_1
corrispondere e/o che fossero accertate come non dovute dai Sig.ri e Parte_1
in virtù delle cartelle esattoriali opposte emesse a seguito della liquidazione Parte_2
a dell'importo di € 54.818,69 da parte di Controparte_3 PA
nonché a rimborsare ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero
[...]
imputabile alla condotta di e/o della banca (finanziatrice) incorporata e per Controparte_3
l'effetto, 6) condannare detto Istituto di credito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di delle PA pagina 3 di 17 somme erogate in suo favore a seguito della delibera di liquidazione della perdita ammontanti ad
€ 54.818,69 oltre interessi e svalutazione nonché il rimborso di ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero imputabile alla condotta di e/o della banca incorporata Controparte_3
ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di Giustizia. 7) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la violazione di norme anche imperative da parte di in persona del legale rappresentante p.t., condannarla a restituire a Controparte_3
le somme dalla stessa ricevute a titolo di PA perdita sull'operazione finanziaria garantita dal Fondo ex L.662/96 (doc.6a) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché a rimborsare ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero imputabile alla condotta del detto istituto di credito, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di Giustizia. 8) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 18.11.2022 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione all'esecuzione avverso le cartelle di pagamento nn. 077 2021
[...]
00087503 72 001 e 077 2021 00087503 72 003 emesse da Controparte_5
della provincia di Padova dietro incarico di PA
relative al ruolo n. 2021/002810, reso esecutivo il 12.7.2021, consegnato il 25.7.2021, Entrate coattive anno 2021, per partita n. 2021001000000006001IV20210210744- 790125 0000000 recupero agevolazione L. 662/96 e/o avverso il ruolo n. 2021/002810 stesso, notificata al sig.
(la prima), e (la seconda). Parte_1 Parte_2
Esponevano in fatto quanto segue. La società Calltrade Srl, di cui il era socio di Parte_1
minoranza, contraeva un mutuo di 36 mesi con , ora Controparte_4 [...]
, concesso l'11.1.2018 e denominato “ ” pari ad € CP_3 Parte_3
200.000 e identificato con n. . A garanzia dei crediti della Banca la sig.ra C.F._3
prestava in data 05.01.2012 fideiussione c.d. omnibus, e lo stesso faceva il sig. Pt_2 Parte_1
in data 08.11.2013. Essendosi Calltrade Srl resa inadempiente al pagamento delle rate da febbraio a maggio 2020, la Banca mutuante intimava il pagamento dell'intera somma ancora dovuta in pagina 4 di 17 data 26.05.2020. La Banca provvedeva altresì ad estinguere il rapporto di conto corrente con saldo passivo passato a sofferenza e agiva tramite la sua procuratrice ottenendo CP_8
decreto ingiuntivo n. 2027/2020, emesso al termine del procedimento R.G. n. 4053/2020 e notificato al sig. in data 12.10.2020 ed alla sig.ra in data Parte_1 Parte_2
13.10.2020, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 508.962,07 di cui €
68.494,99, oltre interessi, a saldo del mutuo anzidetto. Radicata l'opposizione a decreto ingiuntivo, per conto di nel costituirsi nel giudizio di CP_8 Controparte_3
opposizione, precisava il proprio credito tenendo conto del pagamento da essa ricevuto da parte dell'odierna convenuta che aveva, medio PA
tempore, a fronte dell'escussione della garanzia da parte della corrisposto a CP_6 [...]
la somma di € 54.818,47 e aveva altresì comunicato agli attori - con lettera prot. CP_3
790125. e lettera prot. 652547.SURROGA - la surroga di Per_1 [...]
A tale surroga seguiva notifica agli attori via pec, da parte di PA
, delle cartelle di pagamento qui opposte. Controparte_5
Gli odierni attori introducevano quindi il presente giudizio di opposizione per i seguenti motivi.
In primo luogo, deducevano la natura pubblicistica del credito azionato e contestavano di conseguenza la legittimità delle cartelle di pagamento e/o dei ruoli sottostanti in quanto, trattandosi di crediti di natura privatistica, , per agire in via esecutiva, PA
doveva ottenere un titolo esecutivo ex art. 474 cpc, secondo le ordinarie norme civilistiche.
In secondo luogo, eccepivano la nullità totale o quantomeno parziale delle fideiussioni rilasciate dagli attori in quanto riproduttive del modello ABI del 2003, ritenuto dalla Banca d'Italia, con delibera del 2005, frutto di una illecita intesa restrittiva della concorrenza. In particolare, eccepivano la nullità delle clausole c.d. di sopravvivenza, di reviviscenza, e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc e deducevano che dalla caducazione di tale ultima clausola doveva inferirsi la decadenza della Banca dalla possibilità di far valere la garanzia fideiussoria, avendo l'istituto di credito agito in via monitoria solamente nell'ottobre 2020, a fronte di un inadempimento che perdurava dal febbraio dello stesso anno, così superando il termine semestrale imposto dalla norma codicistica. Per pervenire a tale risultato, gli opponenti deducevano che il termine pagina 5 di 17 “istanze” di cui all'art. 1957 cc doveva essere interpretato come mezzo di tutela giurisdizionale,
e non come mero atto stragiudiziale. Gli attori deducevano, comunque, che nel caso di specie doveva accertarsi incidenter tantum la nullità totale delle fideiussioni, in quanto, senza quelle clausole, la Banca non avrebbe concluso il contratto.
La nullità delle medesime clausole veniva altresì motivata in ragione della violazione di norme a tutela del consumatore: trattandosi, infatti, di clausole che malgrado la buona fede determinavano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, esse dovevano ritenersi vessatorie e pertanto nulle, a meno che non venisse provata una specifica trattativa individuale, non avvenuta nel caso di specie. Tale argomentazione era estesa anche ad ulteriori clausole del contratto, in particolare a quelle di cui agli artt. 7 comma 1, 10 e 11.
Gli attori, infine, deducevano l'incertezza, illiquidità e/o inesistenza del credito di cui alle cartelle opposte, sollecitando altresì i poteri officiosi del Giudice di rilevare altre ipotesi di nullità e riservandosi in ogni caso l'azione di regresso nei confronti di Calltrade Srl.
Sulla base delle eccezioni e difese così richiamate chiedevano preliminarmente di sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo.
Il giudice rigettava l'istanza sospensiva.
Si costituiva per la fase di merito che Controparte_9
precisava di svolgere attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito, ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/96, allo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Precisava di aver garantito per l'80% il credito della Banca mutuante relativo al finanziamento di Calltrade Srl stipulato in data 11.01.201 e di avere quindi erogato a , a Controparte_3
fronte di una esposizione della debitrice pari a € 68.976,84 e dell'inadempimento della mutuataria, la somma di € 54.818,69 acquisendo -ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cc e dell'art. 2, coma 4, del DM 20.6.2005- per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore, quali le fideiussioni rilasciate pagina 6 di 17 dagli attori. Precisava quindi che, dopo aver intimato ai garanti il pagamento di tale somma, non essendo pervenuto alcun adempimento, provvedeva alla formazione del ruolo e alla sua trasmissione ad , la quale notificava ai debitori le cartelle esattoriali. Controparte_5
Ciò rilevato, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per omesso deposito delle copie delle cartelle notificate, non essendo così possibile determinare se l'impugnazione fosse tempestiva ai sensi dell'art. 617 comma 1 cpc.
Rilevava, poi, la natura pubblicistica della garanzia ex l. 662/1996 e, dunque, la correttezza della riscossione mediante ruolo, senza bisogno quindi di procurarsi un titolo esecutivo giudiziale;
rilevava il diritto di surrogarsi ex lege ai sensi dell'art. 1203 cc nei diritti della Banca garantita.
Eccepiva, inoltre, che dalla rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata dagli odierni attori nel giudizio avverso la Banca mutuante discendeva il formarsi di giudicato esterno sul merito della pretesa, con inammissibilità della odierna opposizione. Affermava comunque il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto concerne la validità delle fideiussioni;
rilevava come queste ultime andassero più correttamente riqualificate in contratti autonomi di garanzia e che solo la Banca creditrice originaria era legittimata a contraddire sul punto. In ogni caso, eccepiva la piena validità dei contratti di garanzia e rilevava come la avesse CP_6
tempestivamente rivolto le proprie istanze alla debitrice principale e ai garanti, essendo a tal fine sufficiente un atto stragiudiziale, come quello notificato agli opponenti nel maggio 2020.
Riteneva peraltro che, trattandosi di garanzia autonoma, gli attori non potevano opporre eccezioni relative al rapporto principale, eccetto la nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa. Eccepiva altresì il difetto di competenza del Tribunale ad accertare la nullità delle fideiussioni, essendovi competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese. Chiedeva, comunque, di poter chiamare in causa , onde essere manlevata in caso Controparte_10
di soccombenza.
Il Giudice in data 08.03.2023 fissava nuova udienza al 13.09.2023 autorizzando la chiamata in causa del terzo. La terza chiamata, tuttavia, non si costituiva.
All'udienza del 13.09.2023 gli attori contestavano l'eccezione di tardività, affermando che quella proposta era opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi;
contestavano altresì l'eccezione pagina 7 di 17 di giudicato, essendosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo estinto per transazione con
; si riportavano per il resto all'atto di citazione chiedendo termini ex Controparte_10
art. 183 comma 6 cpc. La convenuta si riportava agli atti e si associava alla richiesta di termini per memorie. Il Giudice concedeva termini ex art. 183 cpc, rinviando l'udienza al 13.03.2024.
Con prima memoria gli attori affermavano il proprio diritto di opporre a
[...]
tutte le eccezioni fondate sul rapporto originario, ribadivano le Controparte_9
proprie difese in punto di nullità della garanzia prestata, da qualificarsi come fideiussione e non come garanzia autonoma per assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. Con seconda memoria insisteva Controparte_9
sull'inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto tra e Impresa finanziata, essendo CP_6
il credito azionato in questa sede di natura meramente restitutoria e pubblicistica, e non venendo pertanto in rilievo i rapporti negoziali sottostanti. Ribadiva l'eccezione di giudicato essendo il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 648 cpc in data 15.06.2021, per rinuncia all'opposizione. Contestava la qualifica di consumatori in capo agli opponenti, elencando le numerose garanzie che gli stessi avevano sottoscritto a favore di Calltrade Srl, di cui il Parte_1
deteneva il 40% del capitale;
in ogni caso affermava l'irrilevanza di siffatta qualifica, essendo pacificamente ammessa la clausola di deroga all'art. 1957 cc. Svolgeva istanze istruttorie ex art. 210 cpc nei confronti di con riferimento agli atti del fascicolo monitorio e Controparte_3
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, agli estratti conto relativi al conto corrente intestato a
Calltrade Srl, nonché alle istanze stragiudiziali nei confronti dell'impresa e dei suoi fideiussori.
Con seconda memoria gli attori ribadivano la nullità delle fideiussioni e il proprio status di consumatori, formulando istanza di prova testimoniale nonché ordine di esibizione in relazione ai modelli di fideiussione omnibus utilizzati da e da altre banche aderenti Controparte_3
all'ABI. Con terza memoria chiedeva Controparte_9 rigettarsi l'avversaria richiesta di ordine di esibizione, argomentando nuovamente sulla natura di garanzia autonoma e non di fideiussione del contratto stipulato dagli opponenti, nonché in ragione della conclusione successiva del contratto rispetto al periodo esaminato da Banca d'Italia al fine di determinare l'esistenza di un'illecita intesa anticoncorrenziale. Si opponeva altresì pagina 8 di 17 all'istanza di prova testimoniale. Con terza memoria gli opponenti chiedevano il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso avanzate.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.03.2024 in cui le parti insistevano sulle rispettive domande e istanze istruttorie, il Giudice rigettava le istanze istruttorie in quanto inammissibili per irrilevanza ai fini della decisione e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024. In tale data le parti precisavano le rispettive conclusioni ut supra riportate, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie precedentemente formulate e per il rigetto di quelle avversarie. La causa veniva dunque trattenuta in decisione con assegnazione termini ex art. 190 cpc.
Con comparse conclusionali e con memoria di replica depositata dai soli attori opponenti, le parti insistevano sulle rispettive argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione svolta deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art 615 comma
1 cpc, essendo dagli attori contestato il diritto a procedere esecutivamente per difetto di valido titolo esecutivo azionabile da nei loro confronti. Risultano quindi PA
inammissibili le eccezioni svolte da sul presupposto che PA
l'opposizione vada riqualificata in opposizione ex art 617 comma 1 cpc.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
1) Infondato è innanzitutto il primo motivo di opposizione, con cui gli attori contestano il diritto di di procedere in via esecutiva in assenza di un titolo di formazione PA
giudiziale ai sensi dell'art.474 cpc in quanto, essendo quello vantato da PA un credito di natura privatistica, l'ente creditore avrebbe dovuto precostituirsi un titolo
[...]
esecutivo giudiziale sulla cui scorta procedere all'iscrizione a ruolo della cartella, come reso necessario dall'art. 21 d.lgs. 46/1999 secondo cui “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di legge e salvo altresì quanto stabilito dall'articolo 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporto di diritto privato sono iscritte in ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 9 di 17 Sul punto deve ribadirsi quanto già statuito nell'ordinanza del 14.03.2023, con cui è stata rigettata l'istanza sospensiva.
Deve innanzitutto ricordarsi – in punto di fatto- che gli opponenti hanno prestato negli anni 2012-
2013 “fideiussione omnibus” a garanzia dei rapporti intrattenuti da Calltrade Srl con
[...]
la quale, a seguito dell'inadempimento da parte della società rispetto al contratto CP_3 di mutuo sottoscritto in data 11.1.2018, attivava il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662, cui seguiva il versamento all'istituto di credito da parte di CP_6
dell'importo di € 54.818,47. Seguiva comunicazione di surroga di
[...] CP_6
ex art 1203 cc e art 2 comma 4 DM 20.06.2005 nel credito vantato dalla banca
[...]
verso Calltrade Srl e verso i fideiussori fino alla somma di € 54.818,47, con contestuale invito al pagamento (docc. 5 e 6); riscontrato il mancato adempimento, seguiva infine la notifica agli odierni opponenti delle due cartelle di pagamento in contestazione (docc. 7 e 8).
Ciò premesso, preme osservare che il Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ha la funzione di PA
sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A sua volta, l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 123/98 prevede che “per le restituzioni di cui al comma
4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i pagina 10 di 17 diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Infine, l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n.
33 – a conferma del quadro già delineato- prevede che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dal quadro normativo appena ricostruito, risulta evidente che il rapporto tra CP_6
e il soggetto finanziato e suoi garanti non trova fondamento nel rapporto privatistico
[...]
intercorrente tra questi ultimi e la banca finanziatrice, ma si fonda sulla garanzia prevista dalla l.
662/96 e sulla surroga legale prevista dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, quale intervento di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Non può quindi trovare applicazione, nel caso di specie, quanto disposto dall'art 21 d.lgs. 46/1999 citato dagli opponenti che disciplina la diversa fattispecie delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato e si applica, comunque, salva diversa disposizione di legge. Tale norma, si ripete, non trova applicazione nel caso di specie, nel quale è la legge stessa a legittimare l'utilizzo de plano dello strumento di cui all'art. 17 citato (senza precostituzione di titolo esecutivo privatistico ma in forza della sola surroga ex lege) e data – in ogni caso - la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità pubblica di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. pagina 11 di 17 Tale ricostruzione appare del tutto coerente con quanto indicato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
n. 1005 del 2023), che ha avuto modo di precisare, con riferimento alla normativa sopra riportata, che “questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n.
2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata,
a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n.
639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Posizione ribadita anche da ultimo dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 5786 del 2025), secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva
e confermativa del regime già vigente". pagina 12 di 17 Non sussiste quindi alcuna necessità per di ottenere un titolo PA
esecutivo ex art 474 cpc dato che “il titolo è la surroga ex lege nel credito privilegiato” ex art 9 comma 5 d.lgs. 123 del 1998 (C. Appello Milano, 4.10.2022 n. 3083).
2) Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo d'opposizione con cui viene contestato il diritto della creditrice di agire in via esecutiva nei confronti degli attori fideiussori, per essere le fideiussioni sottoscritte nulle, in tutto o in parte e, in particolare, nella parte in cui dispongono una deroga all'art 1957 cc che, applicato al caso di specie, determina il venir meno della garanzia fideiussoria, per non avere la banca fatto valere le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale nel termine semestrale previsto dalla norma.
Deve in via preliminare osservarsi che le prestazioni delle fideiussioni sottoscritte dagli attori negli anni 2012 e 2013 risultano riferite ad un periodo che fuoriesce dall'ambito temporale oggetto dell'indagine della Banca d'Italia di cui alla documentazione prodotta dagli opponenti, la cui istruttoria è compresa tra il 2002 e il 2005 e che, come rilevato in fattispecie analoga “la presente causa non va inquadrata nelle azioni c.d. follow on bensì nelle c.d. stand alone, nelle quali l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi di tale accertamento (della Banca d'Italia, n.d.r.) in maniera esclusiva. Ed infatti, parti istanti sono onerate dell'allegazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'articolo 2 l. 287 nel 1990 (Trib. Milano n. 9050/2021). Il Tribunale,
a sua volta, dovrà sulla base di quanto specificamente allegato e provato dall'istante, accertare non solo che le clausole inserite nella fideiussione impugnata siano parte dello schema ABI, ma verificare altresì una diffusa “standardizzazione contrattuale”, che abbia prodotto effetti anticoncorrenziali, attraverso la diffusione di clausole che impediscono un equilibrato contemperamento di interessi delle parti e la possibilità di diversificazione del prodotto offerto sul mercato (Trib. Milano sent. 8340/2020; Cass. n. 13486/2019)” (Trib. Napoli, sez. specializzata imprese, sent. 22.07.2022).
Ebbene, osserva il giudice che nel caso di specie l'istruttoria richiesta dagli attori al fine di comprovare la riconducibilità della pattuizione di cui alle fideiussioni sottoscritte ad una intesa anticoncorrenziale appare irrilevante in quanto, anche a voler in ipotesi ritenere esistente una pagina 13 di 17 correlazione tra contratto di fideiussione/intensa anticoncorrenziale, le domande svolte non potrebbero comunque trovare accoglimento.
Quanto infatti alla pretesa nullità totale dei contratti di fideiussione, deve ricordarsi che la
Cassazione (n. 41994/2021) ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; laddove nel caso di specie non risultano dedotti né allegati in maniera specifica indici tali da far ritenere che le parti non avrebbero, senza che clausole contestate, sottoscritto le fideiussioni. Gli attori, su cui incombe l'onere della prova, non forniscono alcun adeguato supporto probatorio, in quanto si limitano a sostenere che tale volontà emergerebbe dal fatto che la avrebbe utilizzato lo stesso modulo per la generalità delle CP_6
contrattazioni per un notevole lasso di tempo. Circostanza di per sé non sufficiente a ritenere provata la volontà di non accettare garanzie fideiussorie a condizioni diverse.
Quanto poi alla prospettazione svolta in via subordinata, secondo la quale sarebbe in ogni caso nulla “la clausola di “rinuncia” ai termini ex art 1957 c.c. prevista dalle fideiussioni in esame con la conseguente reviviscenza della disciplina legale derogata da tale clausola e, dunque, dell'onere per il creditore di coltivare diligentemente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale, a pena di decadenza entro il termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c.”, onere che – a detta degli opponenti - non sarebbe stato rispettato con conseguente loro liberazione “da ogni obbligo di garanzia nei confronti di in riferimento PA
agli importi di cui alla fideiussione rilasciata per non aver la banca creditrice surrogata tempestivamente coltivato la relativa pretesa nei confronti della debitrice principale Calltrade”, osserva il giudice che la prospettata decadenza è contraddetta dal materiale probatorio acquisito al processo.
pagina 14 di 17 Dalla documentazione dimessa dagli opponenti è pacifico e documentale che la prima rata insoluta del contratto di finanziamento azionato è quella dell'11.2.2020 ( doc. 4 attori) e che la
Banca ha notificato intimazione di pagamento al debitore principale in data 26.05.2020 (sempre doc. 4 attori), in seguito all'inadempimento di Calltrade Srl in relazione alle rate da febbraio a maggio del medesimo anno;
è altrettanto pacifico, alla luce della documentazione prodotta da con la costituzione in giudizio e non contestata dagli attori, che la PA
dopo aver mandato la comunicazione di cui si è detto, provvedeva a richiedere al CP_6
Tribunale di Padova emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, con ricorso depositata già in data 15/07/2020 (doc. 15 convenuta), ovvero entro sei mesi dall'inadempimento. Decreto ingiuntivo che veniva quindi emesso in data 17.8.2020 e successivamente notificato ai debitori nei termini di rito e a cui seguiva opposizione a decreto ingiuntivo.
Ma se è così, appare allora evidente che la entro il termine di sei mesi ha proposto le CP_6
proprie istanze contro il debitore principale in via giudiziale e le ha poi diligentemente coltivate.
Anche allora a ritenere che la clausola contrattuale di deroga all'applicazione dell'art 1957 cc sia nulla e che vada quindi ritenuto applicabile il disposto della norma codicistica, risultano in ogni caso destituite di fondamento le censure secondo cui il termine di cui all'art 1957 cc non sarebbe stato rispettato per non avere la banca tempestivamente avviato azione giudiziale nei confronti del debitore principale, con conseguente decadenza dalla garanzia nei confronti dei fideiussori.
Né a soluzioni diverse può giungersi a seguito della invocata violazione della disciplina a tutela del consumatore, ovvero della prospettazione attorea secondo cui le clausole di cui agli artt. 6 e
7 comma 1 del contratto, che prevedono il pagamento immediato alla banca da parte dei fideiussori in deroga all'art 1957 cc, determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a carico del consumatore e sarebbero state sottoscritte in assegna di adeguata trattativa ex at 34 comma 5 cod. cons., con susseguente nullità delle stesse.
Osserva il giudice che l'istruttoria richiesta dagli attori al fine di provare la qualità di consumatori dei fideiussori e l'assenza di trattativa specifica appare del tutto irrilevante in quanto, anche se in ipotesi fosse provata la nullità per violazione della disciplina “consumeristica” di tali clausole, pagina 15 di 17 la conseguenza non potrebbe che essere l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art
1957 cc il cui dettato, come appena approfondito, è stato rispettato dalla banca.
3) Infondato è anche l'ultimo motivo di opposizione di cui all'atto di citazione, con cui gli attori hanno eccepito l'incertezza e illiquidità del credito.
Tali censure sono del tutto generiche ed in contrasto con il corredo documentale prodotto dagli stessi opponenti, da cui risulta che il credito portato nelle cartelle di pagamento (docc. 7 e 8) è esattamente corrispondente a quello già indicato da nella PA
comunicazione di surroga per avvenuto pagamento da parte del Fondo con invito ai debitori al pagamento (docc. 5 e 6).
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, applicando i parametri medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
- Rigetta l'opposizione
- Condanna in via solidale i sig.ri e a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese di lite che si liquidano in € Controparte_9
14.103,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge
Si comunichi.
Padova, 2.04.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7075/2022 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 18.11.2022
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
residente 35136 – Padova (PD), via degli Artisti n. 10, e , c.f. Parte_2
, nata a [...], il [...] e residente in 35135 - Padova (PD), C.F._2
via Gennari n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Maragno del Foro di Padova, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attori opponenti
CONTRO
Controparte_1
C.F P.IV con sede legale in Roma al Viale America n.351, in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Paola Limatola del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultima giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: con Controparte_3 P.IVA_3
sede in Torino alla Piazza San Carlo n.156 e domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:
, quale società incorporante Email_1 Controparte_4
Parte chiamata (contumace)
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. pagina 1 di 17 Conclusioni degli attori come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
10.12.2024: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni più utile declaratoria, del caso o di legge, - in via principale: - dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 72 001 emessa da Controparte_5
dietro incarico di e/o
[...] PA
dichiarare nulla o annullare o, comunque, dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 077
2021 00087503 72 003 emessa da dietro incarico di Controparte_5
e/o il ruolo n. 2021/002810 reso esecutivo PA
il 12.7.2021, per i motivi in fatto e in diritto esposti, conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. , c.f. , e la sig.ra , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, in ragione rispettivamente della cartella di pagamento n. 077 2021 C.F._2
00087503 72 001 emessa da dietro incarico di Controparte_5 [...]
e/o della cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 PA
72 003 emessa da dietro incarico di Controparte_5 [...]
nulla devono a PA PA
surrogatasi a in accoglimento della presente opposizione;
[...] Controparte_7
- accertata, se del caso incidentalmente e senza efficacia di giudicato, la nullità e/o l'inefficacia, totale o parziale, delle fideiussioni omnibus ex adverso azionate ed intestate al sig.
[...]
, c.f. ed alla sig.ra c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, conseguentemente accertare e dichiarare che i medesimi, in ragione C.F._2
rispettivamente della cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 72 001 emessa da
[...]
dietro incarico di Controparte_5 PA
e/o della cartella di pagamento n. 077 2021 00087503 72 003 emessa da
[...] [...]
dietro incarico di Controparte_5 PA
nulla devono a surrogatasi a PA [...]
o, comunque, accertare e dichiarare che uno o entrambi gli attori devono a Controparte_7
surrogatasi a un PA Controparte_7
importo minore rispetto a quello di cui alla cartelle opposte, altresì dichiarando in ogni caso nulle pagina 2 di 17 o annullando o, comunque, dichiarando inefficaci una o entrambe dette cartelle opposte e/o dichiarando in ogni caso nullo o annullando o, comunque, dichiarando inefficace il ruolo n.
2021/002810 reso esecutivo il 12.7.2021”;
Conclusioni della convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
10.12.2024: “Voglia l'adito Tribunale, reiectis contrariis, così provvedere: Nel merito- In via principale 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per quanto eccepito al §A della comparsa di costituzione;
2) Rigettare l'opposizione proposta dai Sig.ri Parte_1
e avverso le cartelle di pagamento impugnate nonché ogni e qualsiasi Parte_2
domanda dagli stessi proposta nei confronti di PA
siccome inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto, per tutto quanto dedotto dalla
[...]
concludente nei propri scritti difensivi e per l'effetto, 3) confermare la legittimità delle cartelle esattoriali impugnate ed il ruolo in esse contenuto. Nel merito -in via subordinata 4) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tutti i motivi esposti al §D della comparsa di costituzione e comunque, la carenza di legittimazione passiva di PA
rispetto alle doglianze in ordine alla condotta della Banca finanziatrice ed
[...]
alla validità delle fideiussioni per le ragioni esposte al §E della comparsa di costituzione. In via riconvenzionale 5) Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle doglianze proposte dagli opponenti in ordine alla nullità e/o illegittimità della fideiussioni dagli stessi rilasciate ed al conseguente annullamento delle cartelle esattoriali impugnate, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne e manlevare CP_3
di tutte le somme che fosse costretta a Controparte_1
corrispondere e/o che fossero accertate come non dovute dai Sig.ri e Parte_1
in virtù delle cartelle esattoriali opposte emesse a seguito della liquidazione Parte_2
a dell'importo di € 54.818,69 da parte di Controparte_3 PA
nonché a rimborsare ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero
[...]
imputabile alla condotta di e/o della banca (finanziatrice) incorporata e per Controparte_3
l'effetto, 6) condannare detto Istituto di credito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di delle PA pagina 3 di 17 somme erogate in suo favore a seguito della delibera di liquidazione della perdita ammontanti ad
€ 54.818,69 oltre interessi e svalutazione nonché il rimborso di ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero imputabile alla condotta di e/o della banca incorporata Controparte_3
ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di Giustizia. 7) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la violazione di norme anche imperative da parte di in persona del legale rappresentante p.t., condannarla a restituire a Controparte_3
le somme dalla stessa ricevute a titolo di PA perdita sull'operazione finanziaria garantita dal Fondo ex L.662/96 (doc.6a) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché a rimborsare ogni altro onere connesso e/o conseguente ovvero imputabile alla condotta del detto istituto di credito, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di Giustizia. 8) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 18.11.2022 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione all'esecuzione avverso le cartelle di pagamento nn. 077 2021
[...]
00087503 72 001 e 077 2021 00087503 72 003 emesse da Controparte_5
della provincia di Padova dietro incarico di PA
relative al ruolo n. 2021/002810, reso esecutivo il 12.7.2021, consegnato il 25.7.2021, Entrate coattive anno 2021, per partita n. 2021001000000006001IV20210210744- 790125 0000000 recupero agevolazione L. 662/96 e/o avverso il ruolo n. 2021/002810 stesso, notificata al sig.
(la prima), e (la seconda). Parte_1 Parte_2
Esponevano in fatto quanto segue. La società Calltrade Srl, di cui il era socio di Parte_1
minoranza, contraeva un mutuo di 36 mesi con , ora Controparte_4 [...]
, concesso l'11.1.2018 e denominato “ ” pari ad € CP_3 Parte_3
200.000 e identificato con n. . A garanzia dei crediti della Banca la sig.ra C.F._3
prestava in data 05.01.2012 fideiussione c.d. omnibus, e lo stesso faceva il sig. Pt_2 Parte_1
in data 08.11.2013. Essendosi Calltrade Srl resa inadempiente al pagamento delle rate da febbraio a maggio 2020, la Banca mutuante intimava il pagamento dell'intera somma ancora dovuta in pagina 4 di 17 data 26.05.2020. La Banca provvedeva altresì ad estinguere il rapporto di conto corrente con saldo passivo passato a sofferenza e agiva tramite la sua procuratrice ottenendo CP_8
decreto ingiuntivo n. 2027/2020, emesso al termine del procedimento R.G. n. 4053/2020 e notificato al sig. in data 12.10.2020 ed alla sig.ra in data Parte_1 Parte_2
13.10.2020, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 508.962,07 di cui €
68.494,99, oltre interessi, a saldo del mutuo anzidetto. Radicata l'opposizione a decreto ingiuntivo, per conto di nel costituirsi nel giudizio di CP_8 Controparte_3
opposizione, precisava il proprio credito tenendo conto del pagamento da essa ricevuto da parte dell'odierna convenuta che aveva, medio PA
tempore, a fronte dell'escussione della garanzia da parte della corrisposto a CP_6 [...]
la somma di € 54.818,47 e aveva altresì comunicato agli attori - con lettera prot. CP_3
790125. e lettera prot. 652547.SURROGA - la surroga di Per_1 [...]
A tale surroga seguiva notifica agli attori via pec, da parte di PA
, delle cartelle di pagamento qui opposte. Controparte_5
Gli odierni attori introducevano quindi il presente giudizio di opposizione per i seguenti motivi.
In primo luogo, deducevano la natura pubblicistica del credito azionato e contestavano di conseguenza la legittimità delle cartelle di pagamento e/o dei ruoli sottostanti in quanto, trattandosi di crediti di natura privatistica, , per agire in via esecutiva, PA
doveva ottenere un titolo esecutivo ex art. 474 cpc, secondo le ordinarie norme civilistiche.
In secondo luogo, eccepivano la nullità totale o quantomeno parziale delle fideiussioni rilasciate dagli attori in quanto riproduttive del modello ABI del 2003, ritenuto dalla Banca d'Italia, con delibera del 2005, frutto di una illecita intesa restrittiva della concorrenza. In particolare, eccepivano la nullità delle clausole c.d. di sopravvivenza, di reviviscenza, e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc e deducevano che dalla caducazione di tale ultima clausola doveva inferirsi la decadenza della Banca dalla possibilità di far valere la garanzia fideiussoria, avendo l'istituto di credito agito in via monitoria solamente nell'ottobre 2020, a fronte di un inadempimento che perdurava dal febbraio dello stesso anno, così superando il termine semestrale imposto dalla norma codicistica. Per pervenire a tale risultato, gli opponenti deducevano che il termine pagina 5 di 17 “istanze” di cui all'art. 1957 cc doveva essere interpretato come mezzo di tutela giurisdizionale,
e non come mero atto stragiudiziale. Gli attori deducevano, comunque, che nel caso di specie doveva accertarsi incidenter tantum la nullità totale delle fideiussioni, in quanto, senza quelle clausole, la Banca non avrebbe concluso il contratto.
La nullità delle medesime clausole veniva altresì motivata in ragione della violazione di norme a tutela del consumatore: trattandosi, infatti, di clausole che malgrado la buona fede determinavano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, esse dovevano ritenersi vessatorie e pertanto nulle, a meno che non venisse provata una specifica trattativa individuale, non avvenuta nel caso di specie. Tale argomentazione era estesa anche ad ulteriori clausole del contratto, in particolare a quelle di cui agli artt. 7 comma 1, 10 e 11.
Gli attori, infine, deducevano l'incertezza, illiquidità e/o inesistenza del credito di cui alle cartelle opposte, sollecitando altresì i poteri officiosi del Giudice di rilevare altre ipotesi di nullità e riservandosi in ogni caso l'azione di regresso nei confronti di Calltrade Srl.
Sulla base delle eccezioni e difese così richiamate chiedevano preliminarmente di sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo.
Il giudice rigettava l'istanza sospensiva.
Si costituiva per la fase di merito che Controparte_9
precisava di svolgere attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito, ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/96, allo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Precisava di aver garantito per l'80% il credito della Banca mutuante relativo al finanziamento di Calltrade Srl stipulato in data 11.01.201 e di avere quindi erogato a , a Controparte_3
fronte di una esposizione della debitrice pari a € 68.976,84 e dell'inadempimento della mutuataria, la somma di € 54.818,69 acquisendo -ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cc e dell'art. 2, coma 4, del DM 20.6.2005- per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore, quali le fideiussioni rilasciate pagina 6 di 17 dagli attori. Precisava quindi che, dopo aver intimato ai garanti il pagamento di tale somma, non essendo pervenuto alcun adempimento, provvedeva alla formazione del ruolo e alla sua trasmissione ad , la quale notificava ai debitori le cartelle esattoriali. Controparte_5
Ciò rilevato, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per omesso deposito delle copie delle cartelle notificate, non essendo così possibile determinare se l'impugnazione fosse tempestiva ai sensi dell'art. 617 comma 1 cpc.
Rilevava, poi, la natura pubblicistica della garanzia ex l. 662/1996 e, dunque, la correttezza della riscossione mediante ruolo, senza bisogno quindi di procurarsi un titolo esecutivo giudiziale;
rilevava il diritto di surrogarsi ex lege ai sensi dell'art. 1203 cc nei diritti della Banca garantita.
Eccepiva, inoltre, che dalla rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata dagli odierni attori nel giudizio avverso la Banca mutuante discendeva il formarsi di giudicato esterno sul merito della pretesa, con inammissibilità della odierna opposizione. Affermava comunque il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto concerne la validità delle fideiussioni;
rilevava come queste ultime andassero più correttamente riqualificate in contratti autonomi di garanzia e che solo la Banca creditrice originaria era legittimata a contraddire sul punto. In ogni caso, eccepiva la piena validità dei contratti di garanzia e rilevava come la avesse CP_6
tempestivamente rivolto le proprie istanze alla debitrice principale e ai garanti, essendo a tal fine sufficiente un atto stragiudiziale, come quello notificato agli opponenti nel maggio 2020.
Riteneva peraltro che, trattandosi di garanzia autonoma, gli attori non potevano opporre eccezioni relative al rapporto principale, eccetto la nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa. Eccepiva altresì il difetto di competenza del Tribunale ad accertare la nullità delle fideiussioni, essendovi competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese. Chiedeva, comunque, di poter chiamare in causa , onde essere manlevata in caso Controparte_10
di soccombenza.
Il Giudice in data 08.03.2023 fissava nuova udienza al 13.09.2023 autorizzando la chiamata in causa del terzo. La terza chiamata, tuttavia, non si costituiva.
All'udienza del 13.09.2023 gli attori contestavano l'eccezione di tardività, affermando che quella proposta era opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi;
contestavano altresì l'eccezione pagina 7 di 17 di giudicato, essendosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo estinto per transazione con
; si riportavano per il resto all'atto di citazione chiedendo termini ex Controparte_10
art. 183 comma 6 cpc. La convenuta si riportava agli atti e si associava alla richiesta di termini per memorie. Il Giudice concedeva termini ex art. 183 cpc, rinviando l'udienza al 13.03.2024.
Con prima memoria gli attori affermavano il proprio diritto di opporre a
[...]
tutte le eccezioni fondate sul rapporto originario, ribadivano le Controparte_9
proprie difese in punto di nullità della garanzia prestata, da qualificarsi come fideiussione e non come garanzia autonoma per assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. Con seconda memoria insisteva Controparte_9
sull'inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto tra e Impresa finanziata, essendo CP_6
il credito azionato in questa sede di natura meramente restitutoria e pubblicistica, e non venendo pertanto in rilievo i rapporti negoziali sottostanti. Ribadiva l'eccezione di giudicato essendo il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 648 cpc in data 15.06.2021, per rinuncia all'opposizione. Contestava la qualifica di consumatori in capo agli opponenti, elencando le numerose garanzie che gli stessi avevano sottoscritto a favore di Calltrade Srl, di cui il Parte_1
deteneva il 40% del capitale;
in ogni caso affermava l'irrilevanza di siffatta qualifica, essendo pacificamente ammessa la clausola di deroga all'art. 1957 cc. Svolgeva istanze istruttorie ex art. 210 cpc nei confronti di con riferimento agli atti del fascicolo monitorio e Controparte_3
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, agli estratti conto relativi al conto corrente intestato a
Calltrade Srl, nonché alle istanze stragiudiziali nei confronti dell'impresa e dei suoi fideiussori.
Con seconda memoria gli attori ribadivano la nullità delle fideiussioni e il proprio status di consumatori, formulando istanza di prova testimoniale nonché ordine di esibizione in relazione ai modelli di fideiussione omnibus utilizzati da e da altre banche aderenti Controparte_3
all'ABI. Con terza memoria chiedeva Controparte_9 rigettarsi l'avversaria richiesta di ordine di esibizione, argomentando nuovamente sulla natura di garanzia autonoma e non di fideiussione del contratto stipulato dagli opponenti, nonché in ragione della conclusione successiva del contratto rispetto al periodo esaminato da Banca d'Italia al fine di determinare l'esistenza di un'illecita intesa anticoncorrenziale. Si opponeva altresì pagina 8 di 17 all'istanza di prova testimoniale. Con terza memoria gli opponenti chiedevano il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso avanzate.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.03.2024 in cui le parti insistevano sulle rispettive domande e istanze istruttorie, il Giudice rigettava le istanze istruttorie in quanto inammissibili per irrilevanza ai fini della decisione e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024. In tale data le parti precisavano le rispettive conclusioni ut supra riportate, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie precedentemente formulate e per il rigetto di quelle avversarie. La causa veniva dunque trattenuta in decisione con assegnazione termini ex art. 190 cpc.
Con comparse conclusionali e con memoria di replica depositata dai soli attori opponenti, le parti insistevano sulle rispettive argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione svolta deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art 615 comma
1 cpc, essendo dagli attori contestato il diritto a procedere esecutivamente per difetto di valido titolo esecutivo azionabile da nei loro confronti. Risultano quindi PA
inammissibili le eccezioni svolte da sul presupposto che PA
l'opposizione vada riqualificata in opposizione ex art 617 comma 1 cpc.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
1) Infondato è innanzitutto il primo motivo di opposizione, con cui gli attori contestano il diritto di di procedere in via esecutiva in assenza di un titolo di formazione PA
giudiziale ai sensi dell'art.474 cpc in quanto, essendo quello vantato da PA un credito di natura privatistica, l'ente creditore avrebbe dovuto precostituirsi un titolo
[...]
esecutivo giudiziale sulla cui scorta procedere all'iscrizione a ruolo della cartella, come reso necessario dall'art. 21 d.lgs. 46/1999 secondo cui “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di legge e salvo altresì quanto stabilito dall'articolo 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporto di diritto privato sono iscritte in ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 9 di 17 Sul punto deve ribadirsi quanto già statuito nell'ordinanza del 14.03.2023, con cui è stata rigettata l'istanza sospensiva.
Deve innanzitutto ricordarsi – in punto di fatto- che gli opponenti hanno prestato negli anni 2012-
2013 “fideiussione omnibus” a garanzia dei rapporti intrattenuti da Calltrade Srl con
[...]
la quale, a seguito dell'inadempimento da parte della società rispetto al contratto CP_3 di mutuo sottoscritto in data 11.1.2018, attivava il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662, cui seguiva il versamento all'istituto di credito da parte di CP_6
dell'importo di € 54.818,47. Seguiva comunicazione di surroga di
[...] CP_6
ex art 1203 cc e art 2 comma 4 DM 20.06.2005 nel credito vantato dalla banca
[...]
verso Calltrade Srl e verso i fideiussori fino alla somma di € 54.818,47, con contestuale invito al pagamento (docc. 5 e 6); riscontrato il mancato adempimento, seguiva infine la notifica agli odierni opponenti delle due cartelle di pagamento in contestazione (docc. 7 e 8).
Ciò premesso, preme osservare che il Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito in base all'art. 2 comma 100 della L. 23/12/96 n.662 e gestito da ha la funzione di PA
sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede in particolare che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A sua volta, l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 123/98 prevede che “per le restituzioni di cui al comma
4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i pagina 10 di 17 diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Infine, l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n.
33 – a conferma del quadro già delineato- prevede che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dal quadro normativo appena ricostruito, risulta evidente che il rapporto tra CP_6
e il soggetto finanziato e suoi garanti non trova fondamento nel rapporto privatistico
[...]
intercorrente tra questi ultimi e la banca finanziatrice, ma si fonda sulla garanzia prevista dalla l.
662/96 e sulla surroga legale prevista dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, quale intervento di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Non può quindi trovare applicazione, nel caso di specie, quanto disposto dall'art 21 d.lgs. 46/1999 citato dagli opponenti che disciplina la diversa fattispecie delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato e si applica, comunque, salva diversa disposizione di legge. Tale norma, si ripete, non trova applicazione nel caso di specie, nel quale è la legge stessa a legittimare l'utilizzo de plano dello strumento di cui all'art. 17 citato (senza precostituzione di titolo esecutivo privatistico ma in forza della sola surroga ex lege) e data – in ogni caso - la natura pubblicistica del credito, in quanto connesso alla finalità pubblica di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. pagina 11 di 17 Tale ricostruzione appare del tutto coerente con quanto indicato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
n. 1005 del 2023), che ha avuto modo di precisare, con riferimento alla normativa sopra riportata, che “questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n.
2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata,
a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n.
639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Posizione ribadita anche da ultimo dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 5786 del 2025), secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva
e confermativa del regime già vigente". pagina 12 di 17 Non sussiste quindi alcuna necessità per di ottenere un titolo PA
esecutivo ex art 474 cpc dato che “il titolo è la surroga ex lege nel credito privilegiato” ex art 9 comma 5 d.lgs. 123 del 1998 (C. Appello Milano, 4.10.2022 n. 3083).
2) Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo d'opposizione con cui viene contestato il diritto della creditrice di agire in via esecutiva nei confronti degli attori fideiussori, per essere le fideiussioni sottoscritte nulle, in tutto o in parte e, in particolare, nella parte in cui dispongono una deroga all'art 1957 cc che, applicato al caso di specie, determina il venir meno della garanzia fideiussoria, per non avere la banca fatto valere le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore principale nel termine semestrale previsto dalla norma.
Deve in via preliminare osservarsi che le prestazioni delle fideiussioni sottoscritte dagli attori negli anni 2012 e 2013 risultano riferite ad un periodo che fuoriesce dall'ambito temporale oggetto dell'indagine della Banca d'Italia di cui alla documentazione prodotta dagli opponenti, la cui istruttoria è compresa tra il 2002 e il 2005 e che, come rilevato in fattispecie analoga “la presente causa non va inquadrata nelle azioni c.d. follow on bensì nelle c.d. stand alone, nelle quali l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi di tale accertamento (della Banca d'Italia, n.d.r.) in maniera esclusiva. Ed infatti, parti istanti sono onerate dell'allegazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'articolo 2 l. 287 nel 1990 (Trib. Milano n. 9050/2021). Il Tribunale,
a sua volta, dovrà sulla base di quanto specificamente allegato e provato dall'istante, accertare non solo che le clausole inserite nella fideiussione impugnata siano parte dello schema ABI, ma verificare altresì una diffusa “standardizzazione contrattuale”, che abbia prodotto effetti anticoncorrenziali, attraverso la diffusione di clausole che impediscono un equilibrato contemperamento di interessi delle parti e la possibilità di diversificazione del prodotto offerto sul mercato (Trib. Milano sent. 8340/2020; Cass. n. 13486/2019)” (Trib. Napoli, sez. specializzata imprese, sent. 22.07.2022).
Ebbene, osserva il giudice che nel caso di specie l'istruttoria richiesta dagli attori al fine di comprovare la riconducibilità della pattuizione di cui alle fideiussioni sottoscritte ad una intesa anticoncorrenziale appare irrilevante in quanto, anche a voler in ipotesi ritenere esistente una pagina 13 di 17 correlazione tra contratto di fideiussione/intensa anticoncorrenziale, le domande svolte non potrebbero comunque trovare accoglimento.
Quanto infatti alla pretesa nullità totale dei contratti di fideiussione, deve ricordarsi che la
Cassazione (n. 41994/2021) ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L.
n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; laddove nel caso di specie non risultano dedotti né allegati in maniera specifica indici tali da far ritenere che le parti non avrebbero, senza che clausole contestate, sottoscritto le fideiussioni. Gli attori, su cui incombe l'onere della prova, non forniscono alcun adeguato supporto probatorio, in quanto si limitano a sostenere che tale volontà emergerebbe dal fatto che la avrebbe utilizzato lo stesso modulo per la generalità delle CP_6
contrattazioni per un notevole lasso di tempo. Circostanza di per sé non sufficiente a ritenere provata la volontà di non accettare garanzie fideiussorie a condizioni diverse.
Quanto poi alla prospettazione svolta in via subordinata, secondo la quale sarebbe in ogni caso nulla “la clausola di “rinuncia” ai termini ex art 1957 c.c. prevista dalle fideiussioni in esame con la conseguente reviviscenza della disciplina legale derogata da tale clausola e, dunque, dell'onere per il creditore di coltivare diligentemente le proprie ragioni nei confronti del debitore principale, a pena di decadenza entro il termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c.”, onere che – a detta degli opponenti - non sarebbe stato rispettato con conseguente loro liberazione “da ogni obbligo di garanzia nei confronti di in riferimento PA
agli importi di cui alla fideiussione rilasciata per non aver la banca creditrice surrogata tempestivamente coltivato la relativa pretesa nei confronti della debitrice principale Calltrade”, osserva il giudice che la prospettata decadenza è contraddetta dal materiale probatorio acquisito al processo.
pagina 14 di 17 Dalla documentazione dimessa dagli opponenti è pacifico e documentale che la prima rata insoluta del contratto di finanziamento azionato è quella dell'11.2.2020 ( doc. 4 attori) e che la
Banca ha notificato intimazione di pagamento al debitore principale in data 26.05.2020 (sempre doc. 4 attori), in seguito all'inadempimento di Calltrade Srl in relazione alle rate da febbraio a maggio del medesimo anno;
è altrettanto pacifico, alla luce della documentazione prodotta da con la costituzione in giudizio e non contestata dagli attori, che la PA
dopo aver mandato la comunicazione di cui si è detto, provvedeva a richiedere al CP_6
Tribunale di Padova emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, con ricorso depositata già in data 15/07/2020 (doc. 15 convenuta), ovvero entro sei mesi dall'inadempimento. Decreto ingiuntivo che veniva quindi emesso in data 17.8.2020 e successivamente notificato ai debitori nei termini di rito e a cui seguiva opposizione a decreto ingiuntivo.
Ma se è così, appare allora evidente che la entro il termine di sei mesi ha proposto le CP_6
proprie istanze contro il debitore principale in via giudiziale e le ha poi diligentemente coltivate.
Anche allora a ritenere che la clausola contrattuale di deroga all'applicazione dell'art 1957 cc sia nulla e che vada quindi ritenuto applicabile il disposto della norma codicistica, risultano in ogni caso destituite di fondamento le censure secondo cui il termine di cui all'art 1957 cc non sarebbe stato rispettato per non avere la banca tempestivamente avviato azione giudiziale nei confronti del debitore principale, con conseguente decadenza dalla garanzia nei confronti dei fideiussori.
Né a soluzioni diverse può giungersi a seguito della invocata violazione della disciplina a tutela del consumatore, ovvero della prospettazione attorea secondo cui le clausole di cui agli artt. 6 e
7 comma 1 del contratto, che prevedono il pagamento immediato alla banca da parte dei fideiussori in deroga all'art 1957 cc, determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a carico del consumatore e sarebbero state sottoscritte in assegna di adeguata trattativa ex at 34 comma 5 cod. cons., con susseguente nullità delle stesse.
Osserva il giudice che l'istruttoria richiesta dagli attori al fine di provare la qualità di consumatori dei fideiussori e l'assenza di trattativa specifica appare del tutto irrilevante in quanto, anche se in ipotesi fosse provata la nullità per violazione della disciplina “consumeristica” di tali clausole, pagina 15 di 17 la conseguenza non potrebbe che essere l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art
1957 cc il cui dettato, come appena approfondito, è stato rispettato dalla banca.
3) Infondato è anche l'ultimo motivo di opposizione di cui all'atto di citazione, con cui gli attori hanno eccepito l'incertezza e illiquidità del credito.
Tali censure sono del tutto generiche ed in contrasto con il corredo documentale prodotto dagli stessi opponenti, da cui risulta che il credito portato nelle cartelle di pagamento (docc. 7 e 8) è esattamente corrispondente a quello già indicato da nella PA
comunicazione di surroga per avvenuto pagamento da parte del Fondo con invito ai debitori al pagamento (docc. 5 e 6).
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, applicando i parametri medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
- Rigetta l'opposizione
- Condanna in via solidale i sig.ri e a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese di lite che si liquidano in € Controparte_9
14.103,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge
Si comunichi.
Padova, 2.04.2025
Il Giudice
Paola Rossi
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