Art. 7. Criteri e modalita'
per l'accensione dei mutui 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed individua gli istituti di credito abilitati.
per l'accensione dei mutui 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed individua gli istituti di credito abilitati.