Articolo 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 68
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 febbraio 1992
Art. 7. Criteri e modalita'
per l'accensione dei mutui 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed individua gli istituti di credito abilitati.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente