Articolo 24 della Legge 2 aprile 1968, n. 475
Articolo 23Articolo 25
Versione
12 maggio 1968
Art. 24.
La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalita' previste dal precedente articolo 12.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968
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