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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
LA NI, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2326/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230072232884000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3247/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620230072232884000, notificata il 14.02.2024, per IMU 2014, per il complessivo importo di € 126,88, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si sono costituiti i resistenti: ADER ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, il Comune di
Palermo ha contestato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed infatti, dalla documentazione depositata risulta che il 7.1.2020 è stato notificato l'avviso di accertamento, sicché alla data di notifica della cartella, non si era maturata alcuna prescrizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di
Palermo, liquidate in € 233,00, mentre con ADER sussistono i presupposti per compensarle considerato la sua carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Palermo, liquidate in
€ 233,00.
Palermo, 22.12.2025
La Giudice
AN ZZ
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
LA NI, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2326/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230072232884000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3247/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620230072232884000, notificata il 14.02.2024, per IMU 2014, per il complessivo importo di € 126,88, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si sono costituiti i resistenti: ADER ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, il Comune di
Palermo ha contestato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed infatti, dalla documentazione depositata risulta che il 7.1.2020 è stato notificato l'avviso di accertamento, sicché alla data di notifica della cartella, non si era maturata alcuna prescrizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di
Palermo, liquidate in € 233,00, mentre con ADER sussistono i presupposti per compensarle considerato la sua carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Palermo, liquidate in
€ 233,00.
Palermo, 22.12.2025
La Giudice
AN ZZ