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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 set- tembre 2025, iscritta al n. 2060 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il 1° maggio 1977, c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita AN (VT), alla Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 16 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 luglio 2006 hanno contratto matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita AN (VT), parte II, serie A, n.
29); che dalla loro unione sono nate le figlie , a Roma il 13 marzo Persona_1
2006, ed a Roma il 23 aprile 2011; che la prosecuzione della con- Persona_2
vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati, si serberanno reciproco rispetto;
2) Le figli , ad oggi maggiorenne, vengono affidati Persona_1 Persona_2
in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, secondo il piano genitoriale che si allega in atti, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre provvederà al mantenimento delle figlie come sotto specificato;
3) la sig.r trasferisce nell'abitazione in Civita AN (VT) Parte_1
via G. Impastato n° 1, piano 5, interno 1, ove abiterà insieme alle due figlie come da contratto di locazione sottoscritto con il proprietario allegato in atti:
4) il Sig potrà vedere la figlia minore secondo il seguente calen- Parte_2
dario: due giorni a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita del minore da scuola sino alle ore 21:00. Due fine settimana al mese (da concordarsi liberamente se- condo gli impegni personali delle parti) dalle ore 14:00 del venerdì fino alle 21 della domenica. Le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno) ad anni alterni: il minore trascorrerà il Natale 2024 (dal giorno 24 dicembre 2024 al giorno 30 di- cembre 2024) con la madre e il periodo 31 dicembre 2024 – 7 gennaio 2024 con il padre e così ad anni alterni. Le vacanze di Pasqua ad anni alterni: il minore trascor- rerà il giorno di Pasqua 2025 con la madre e il giorno di Pasquetta 2025 con il padre e così via, ad anni alterni. Per il periodo delle vacanze estive per il mese di agosto la minore trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
mese di giugno di ogni anno. Nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con il minore in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove sarà la minore negli ulteriori 15 giorni di vacanza). Si specifica che il calendario così for- mulato costituisce calendario minimo di visite madre-figlio con conseguente possi- bilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le loro esigenze e gli impegni della minore - di provvedere ad apportare modifiche al fine di garantire maggiore frequentazione tra minore e madre.
5) In considerazione dell'attuale situazione economica delle parti, del contributo diretto apportato da ciascuno genitore al mantenimento delle figlie e di tutti i criteri dell'art. 155 comma 4 c.c., il sig verserà alla moglie mensilmente Parte_2
la somma di € 800,00 (ottocento/00), quale contributo per il mantenimento delle figlie e da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite ac- Per_1 Per_2
credito sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso la banca Parte_1
BNL agenzia Civita AN (VT) c/c n° 4206, IBAN: IT 28 H
0100573030000000004206, con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno suc- cessivo;
6) il Sig verserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie per Parte_2
le figlie e nel caso di contrasto verrà applicato quanto stabilito nel protocollo del
Tribunale di Viterbo del 2018;
7) il sig verserà alla moglie mensilmente la somma di € 600,00 Parte_2
(seicento/00), quale contributo per il suo mantenimento, da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.r
[...]
presso la banca BNL agenzia Civita AN (VT) c/c n° 4206, Parte_3
IBAN :[...], con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo;
la sig.r si impegna, compatibilmente con le proprie Parte_1
capacità, salute e disponibilità, a svolgere attività di ricerca di occupazione profes- sionale al fine di concorrere al proprio sostentamento.
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
8) il sig verserà alla moglie mensilmente la somma di € 200,00 Parte_2
(duecento/00), quale contributo per il canone di locazione per l'abitazione fami- gliare sita in in Civita AN (VT) via G. Impastato n° 1, piano 5, interno 1, da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.r presso la banca BNL agenzia Civita Castel- Parte_1
lana (VT) c/c n° 4206, IBAN :[...]; la somma pre- detta dal 01/08/2026 sarà aumentata a € 450,00 (quattrocentocinquanta) così come previsto nel contratto di locazione depositato”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
AN (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 set- tembre 2025, iscritta al n. 2060 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il 1° maggio 1977, c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita AN (VT), alla Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 16 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 luglio 2006 hanno contratto matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita AN (VT), parte II, serie A, n.
29); che dalla loro unione sono nate le figlie , a Roma il 13 marzo Persona_1
2006, ed a Roma il 23 aprile 2011; che la prosecuzione della con- Persona_2
vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati, si serberanno reciproco rispetto;
2) Le figli , ad oggi maggiorenne, vengono affidati Persona_1 Persona_2
in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, secondo il piano genitoriale che si allega in atti, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre provvederà al mantenimento delle figlie come sotto specificato;
3) la sig.r trasferisce nell'abitazione in Civita AN (VT) Parte_1
via G. Impastato n° 1, piano 5, interno 1, ove abiterà insieme alle due figlie come da contratto di locazione sottoscritto con il proprietario allegato in atti:
4) il Sig potrà vedere la figlia minore secondo il seguente calen- Parte_2
dario: due giorni a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita del minore da scuola sino alle ore 21:00. Due fine settimana al mese (da concordarsi liberamente se- condo gli impegni personali delle parti) dalle ore 14:00 del venerdì fino alle 21 della domenica. Le vacanze invernali (periodo di Natale e Capodanno) ad anni alterni: il minore trascorrerà il Natale 2024 (dal giorno 24 dicembre 2024 al giorno 30 di- cembre 2024) con la madre e il periodo 31 dicembre 2024 – 7 gennaio 2024 con il padre e così ad anni alterni. Le vacanze di Pasqua ad anni alterni: il minore trascor- rerà il giorno di Pasqua 2025 con la madre e il giorno di Pasquetta 2025 con il padre e così via, ad anni alterni. Per il periodo delle vacanze estive per il mese di agosto la minore trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
mese di giugno di ogni anno. Nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con il minore in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove sarà la minore negli ulteriori 15 giorni di vacanza). Si specifica che il calendario così for- mulato costituisce calendario minimo di visite madre-figlio con conseguente possi- bilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le loro esigenze e gli impegni della minore - di provvedere ad apportare modifiche al fine di garantire maggiore frequentazione tra minore e madre.
5) In considerazione dell'attuale situazione economica delle parti, del contributo diretto apportato da ciascuno genitore al mantenimento delle figlie e di tutti i criteri dell'art. 155 comma 4 c.c., il sig verserà alla moglie mensilmente Parte_2
la somma di € 800,00 (ottocento/00), quale contributo per il mantenimento delle figlie e da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite ac- Per_1 Per_2
credito sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso la banca Parte_1
BNL agenzia Civita AN (VT) c/c n° 4206, IBAN: IT 28 H
0100573030000000004206, con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno suc- cessivo;
6) il Sig verserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie per Parte_2
le figlie e nel caso di contrasto verrà applicato quanto stabilito nel protocollo del
Tribunale di Viterbo del 2018;
7) il sig verserà alla moglie mensilmente la somma di € 600,00 Parte_2
(seicento/00), quale contributo per il suo mantenimento, da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.r
[...]
presso la banca BNL agenzia Civita AN (VT) c/c n° 4206, Parte_3
IBAN :[...], con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo;
la sig.r si impegna, compatibilmente con le proprie Parte_1
capacità, salute e disponibilità, a svolgere attività di ricerca di occupazione profes- sionale al fine di concorrere al proprio sostentamento.
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
8) il sig verserà alla moglie mensilmente la somma di € 200,00 Parte_2
(duecento/00), quale contributo per il canone di locazione per l'abitazione fami- gliare sita in in Civita AN (VT) via G. Impastato n° 1, piano 5, interno 1, da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.r presso la banca BNL agenzia Civita Castel- Parte_1
lana (VT) c/c n° 4206, IBAN :[...]; la somma pre- detta dal 01/08/2026 sarà aumentata a € 450,00 (quattrocentocinquanta) così come previsto nel contratto di locazione depositato”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
AN (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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