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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 865/2024 vertente tra in persona de legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Sabina Lupo Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
, Controparte_2
RESISTENTI - Contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.24 l' ha agito in regresso a norma degli artt. 10, terzo Pt_1
comma, e 11 del D.P.R. 1124/65 nei confronti dei convenuti ritenendo loro civilmente
1 responsabili - in qualità di datori di lavoro - dell'infortunio con lesioni occorso al lavoratore in data 13/9/2016. Parte_2
L'istituto ha così concluso: “1) Accertata e dichiarata la riconducibilità dell'infortunio occorso
a il 13.09.2016 a fatto integrante gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio Parte_2 ascrivibile a responsabilità di;
2) dare atto ed accertare che l' ha Controparte_2 Pt_1
erogato al sig. in seguito all'infortunio sul lavoro da quest'ultimo subito il Parte_2
13.09.2016, prestazioni per €811,27; 3) ritenere, incidenter tantum, la responsabilità penale di
, e/o di persona del cui fatto la debba civilmente rispondere Controparte_2 Controparte_1
nel determinismo dell'infortunio occorso al sig. in data 13.09.2016; 4) dichiarare Parte_2 conseguentemente ex artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/65 la responsabilità civile di
[...]
e della in persona del legale rappresentante p.t., in ordine CP_2 Controparte_1 all'accadimento del medesimo infortunio;
4) condannare e la Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] dell' istante, della somma di €811,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Pt_1 giorno dell'esborso fino al soddisfo o del maggiore o minor importo che vorrà determinare, con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito e con il limite delle prestazioni erogate.”
Circa i fatti di causa, parte ricorrente ha allegato che lavorava presso la ditta Parte_2 [...] di Moniga del Garda dal mese di maggio del 2016, con la qualifica di apprendista CP_1
operaio. Il contratto concluso con la era di apprendistato professionalizzante quale CP_1 addetto al rimessaggio di natanti.
In data 13.9.2016, il sig. doveva aprire il gavone di poppa di una piccola barca da Pt_2
diporto, al fine di verificare se all'interno fosse presente dell'acqua, nel qual caso si sarebbe dovuta asportare dal vano e svuotarlo completamente. Nel gavone dell'imbarcazione era presente una tanica della benzina, della capacità di 42 litri ed una batteria. All'interno del gavone si erano liberati vapori di benzina, in concentrazione tale da rendere infiammabile l'atmosfera interna del vano. In un angolo del gavone vi erano segni del ristagno di liquidi e la superficie del gavone era ricoperta da polvere estinguente.
2 Il gavone aveva un'unica apertura nella parte superiore ed era dotata di coperchio rettangolare mobile incernierato verso poppa alla struttura dell'imbarcazione. apriva il coperchio del Pt_2 gavone che permetteva di convogliare all'interno del gavone l'aria che, entrando in contatto con l'alta concentrazione di vapore di benzina presente all'interno del gavone, si infiammava andando ad investire il lavoratore al volto, alla mano ed alla gamba destra.
A seguito dell'infortunio, riportava lesioni personali consistite in ustioni di 1 e 2 grado Pt_2 agli arti ed al volto per circa il 63%, ustione di 2° grado all'avambraccio destro con flittene.
Tali lesioni comportavano una inabilità temporanea assoluta al lavoro fino al 25.10.2016 per un totale di 39 giorni.
Riconosciuta l'indennizzabilità del caso l' sede di Brescia erogava al lavoratore Pt_1
prestazioni totali pari ad €811,27, di cui €718,77 a titolo di indennità di temporanea per un periodo totale di 39 giorni, oltre spese accessorie.
A seguito dell'infortunio, venivano svolti accertamenti da parte della Brescia che Pt_3 comportavano l'apertura del procedimento penale innanzi la Procura della Repubblica di
Brescia con RGNR. 14487/2016 e R.G. Trib. 1312/2020 mod.16 a carico di , Controparte_2
imputato del reato: p. e p. dagli artt. 40, 590, commi 1°, 2° e3° c.p. perché in qualità di amministratore unico e rappresentante dell'impresa cagionava a CP_1 Parte_2
lesioni personali gravi consistite in ustioni di primo e secondo grado agli arti e al volto per circa il 63% della superficie corporea giudicate guaribili in 42 giorni complessivi, non impedendo l'evento che aveva l'obbligo giuridico di evitare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché negli inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare nelle violazioni: - nell'articolo 29, comma uno, del D.Lgs.
81/2008 in quanto, quale datore di lavoro, non effettuava alcuna valutazione dei rischi per il lavoro svolto dall'infortunato; in particolare il datore di lavoro non individuava come fonte di rischio per la sicurezza del lavoratore la presenza di liquidi e vapori infiammabili (benzina) all'interno del gavone dell'imbarcazione, luogo di frequente accesso nel corso delle operazioni di manutenzione, con esposizione al pericolo da parte dell'infortunato. Non avendo stimato il rischio che in tale circostanza potesse svilupparsi un incendio, il datore di lavoro non predisponeva alcuna forma di prevenzione e protezione. - dell'articolo 37 comma uno del
3 D.Lgs. 81/2008 in quanto non provvedeva a fornire all'infortunato una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione;
in particolare, nel caso di specie, i lavoratore non veniva informato dei rischi relativi alla presenza di materiali infiammabili negli spazi chiusi ricavati per lo stivaggio sulle imbarcazioni e alla necessità di mettere in atto procedure per svolgere le proprie mansioni di manutenzione in sicurezza . fatto aggravato per aver cagionato lesioni gravi e perché commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Il procedimento penale di primo grado si concludeva con sentenza n.2926 dell'11.10.2021 del
Tribunale di Brescia II sezione penale di non doversi procedere per difetto di querela. Il
Tribunale accertava che le lesioni avevano comportato un periodo di inabilità inferiore ai 40 giorni e che, poiché l'infortunato era stato risarcito integralmente dall'imputato, non aveva presentato querela.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto in diritto che l'azione di regresso era legittima, potendo avere alla base l'accertamento incidenter tantum del Giudice Civile in ordine alla sussistenza – in relazione all'infortunio – della responsabilità penale per un reato perseguibile di ufficio.
Ciò dedotto in diritto, affermata la sussistenza dei presupposti dell'azione di regresso, ha concluso come sopra indicato.
Non si sono costituiti i resistenti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il Ricorso è infondato.
Nel caso di specie non sussiste una condizione per l'operatività e per l'esercizio dell'azione di regresso ex art 0 e 11 del D.P.R. 1124/65 per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' , consistente nella responsabilità penale dell'amministratore della società in Pt_1
relazione ad un reato procedibili di ufficio.
Ed invero, sebbene emerga con evidenza la responsabilità dell'amministratore unico CP_3 CP_1
e della società medesima nella causazione dell'evento vi è esonero da responsabilità
[...]
4 civile, ai sensi dell'art.10 T.U, in quanto non è accertata la responsabilità penale del datore per un reato penale perseguibile d'ufficio.
Risulta dagli atti del procedimento penale che il reato di lesioni colpose gravi originariamente contestato al resistente era stato derubricato a lesioni colpose essendo stata esclusa CP_2
l'aggravante di cui al terzo comma dell'art 590 c.p..
Il giudice penale, infatti, partendo dall'esame dei certificati medici che inizialmente prevedevano una durata di 20 giorni poi prorogati fino al 22.10.16, avuto riguardo al fatto che l'infortunato in data 22.10.16 non si era presentato a visita, recandosi ad effettuarla solo in data
25.10.16 e che all'esito della visita veniva dichiarato guarito con decorrenza dal 22.10.16, e tenuto presente che nel corso del dibattimento la persona offesa ha dichiarato di essere guarita dopo 20 giorni, ha derubricato il reato a lesioni colpose guaribili entro i 40 giorni.
Rileva questo Giudice che anche l' ha riconosciuto ed indennizzato una inabilità Pt_1
temporanea assoluta al lavoro per giorni 39.
L'azione di regresso non può trovare accoglimento stante l'esonero di responsabilità civile delle parti resistenti connesso al mancato riconoscimento di responsabilità penale del legale rapp.te p.t. in relazione ad un reato procedibile di ufficio.
Nulla per le spese di lite attesa la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brescia, 21/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco OT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di
Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 865/2024 vertente tra in persona de legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Sabina Lupo Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
, Controparte_2
RESISTENTI - Contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.24 l' ha agito in regresso a norma degli artt. 10, terzo Pt_1
comma, e 11 del D.P.R. 1124/65 nei confronti dei convenuti ritenendo loro civilmente
1 responsabili - in qualità di datori di lavoro - dell'infortunio con lesioni occorso al lavoratore in data 13/9/2016. Parte_2
L'istituto ha così concluso: “1) Accertata e dichiarata la riconducibilità dell'infortunio occorso
a il 13.09.2016 a fatto integrante gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio Parte_2 ascrivibile a responsabilità di;
2) dare atto ed accertare che l' ha Controparte_2 Pt_1
erogato al sig. in seguito all'infortunio sul lavoro da quest'ultimo subito il Parte_2
13.09.2016, prestazioni per €811,27; 3) ritenere, incidenter tantum, la responsabilità penale di
, e/o di persona del cui fatto la debba civilmente rispondere Controparte_2 Controparte_1
nel determinismo dell'infortunio occorso al sig. in data 13.09.2016; 4) dichiarare Parte_2 conseguentemente ex artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/65 la responsabilità civile di
[...]
e della in persona del legale rappresentante p.t., in ordine CP_2 Controparte_1 all'accadimento del medesimo infortunio;
4) condannare e la Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] dell' istante, della somma di €811,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Pt_1 giorno dell'esborso fino al soddisfo o del maggiore o minor importo che vorrà determinare, con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dal giorno del fatto illecito e con il limite delle prestazioni erogate.”
Circa i fatti di causa, parte ricorrente ha allegato che lavorava presso la ditta Parte_2 [...] di Moniga del Garda dal mese di maggio del 2016, con la qualifica di apprendista CP_1
operaio. Il contratto concluso con la era di apprendistato professionalizzante quale CP_1 addetto al rimessaggio di natanti.
In data 13.9.2016, il sig. doveva aprire il gavone di poppa di una piccola barca da Pt_2
diporto, al fine di verificare se all'interno fosse presente dell'acqua, nel qual caso si sarebbe dovuta asportare dal vano e svuotarlo completamente. Nel gavone dell'imbarcazione era presente una tanica della benzina, della capacità di 42 litri ed una batteria. All'interno del gavone si erano liberati vapori di benzina, in concentrazione tale da rendere infiammabile l'atmosfera interna del vano. In un angolo del gavone vi erano segni del ristagno di liquidi e la superficie del gavone era ricoperta da polvere estinguente.
2 Il gavone aveva un'unica apertura nella parte superiore ed era dotata di coperchio rettangolare mobile incernierato verso poppa alla struttura dell'imbarcazione. apriva il coperchio del Pt_2 gavone che permetteva di convogliare all'interno del gavone l'aria che, entrando in contatto con l'alta concentrazione di vapore di benzina presente all'interno del gavone, si infiammava andando ad investire il lavoratore al volto, alla mano ed alla gamba destra.
A seguito dell'infortunio, riportava lesioni personali consistite in ustioni di 1 e 2 grado Pt_2 agli arti ed al volto per circa il 63%, ustione di 2° grado all'avambraccio destro con flittene.
Tali lesioni comportavano una inabilità temporanea assoluta al lavoro fino al 25.10.2016 per un totale di 39 giorni.
Riconosciuta l'indennizzabilità del caso l' sede di Brescia erogava al lavoratore Pt_1
prestazioni totali pari ad €811,27, di cui €718,77 a titolo di indennità di temporanea per un periodo totale di 39 giorni, oltre spese accessorie.
A seguito dell'infortunio, venivano svolti accertamenti da parte della Brescia che Pt_3 comportavano l'apertura del procedimento penale innanzi la Procura della Repubblica di
Brescia con RGNR. 14487/2016 e R.G. Trib. 1312/2020 mod.16 a carico di , Controparte_2
imputato del reato: p. e p. dagli artt. 40, 590, commi 1°, 2° e3° c.p. perché in qualità di amministratore unico e rappresentante dell'impresa cagionava a CP_1 Parte_2
lesioni personali gravi consistite in ustioni di primo e secondo grado agli arti e al volto per circa il 63% della superficie corporea giudicate guaribili in 42 giorni complessivi, non impedendo l'evento che aveva l'obbligo giuridico di evitare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché negli inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare nelle violazioni: - nell'articolo 29, comma uno, del D.Lgs.
81/2008 in quanto, quale datore di lavoro, non effettuava alcuna valutazione dei rischi per il lavoro svolto dall'infortunato; in particolare il datore di lavoro non individuava come fonte di rischio per la sicurezza del lavoratore la presenza di liquidi e vapori infiammabili (benzina) all'interno del gavone dell'imbarcazione, luogo di frequente accesso nel corso delle operazioni di manutenzione, con esposizione al pericolo da parte dell'infortunato. Non avendo stimato il rischio che in tale circostanza potesse svilupparsi un incendio, il datore di lavoro non predisponeva alcuna forma di prevenzione e protezione. - dell'articolo 37 comma uno del
3 D.Lgs. 81/2008 in quanto non provvedeva a fornire all'infortunato una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione;
in particolare, nel caso di specie, i lavoratore non veniva informato dei rischi relativi alla presenza di materiali infiammabili negli spazi chiusi ricavati per lo stivaggio sulle imbarcazioni e alla necessità di mettere in atto procedure per svolgere le proprie mansioni di manutenzione in sicurezza . fatto aggravato per aver cagionato lesioni gravi e perché commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Il procedimento penale di primo grado si concludeva con sentenza n.2926 dell'11.10.2021 del
Tribunale di Brescia II sezione penale di non doversi procedere per difetto di querela. Il
Tribunale accertava che le lesioni avevano comportato un periodo di inabilità inferiore ai 40 giorni e che, poiché l'infortunato era stato risarcito integralmente dall'imputato, non aveva presentato querela.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto in diritto che l'azione di regresso era legittima, potendo avere alla base l'accertamento incidenter tantum del Giudice Civile in ordine alla sussistenza – in relazione all'infortunio – della responsabilità penale per un reato perseguibile di ufficio.
Ciò dedotto in diritto, affermata la sussistenza dei presupposti dell'azione di regresso, ha concluso come sopra indicato.
Non si sono costituiti i resistenti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il Ricorso è infondato.
Nel caso di specie non sussiste una condizione per l'operatività e per l'esercizio dell'azione di regresso ex art 0 e 11 del D.P.R. 1124/65 per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' , consistente nella responsabilità penale dell'amministratore della società in Pt_1
relazione ad un reato procedibili di ufficio.
Ed invero, sebbene emerga con evidenza la responsabilità dell'amministratore unico CP_3 CP_1
e della società medesima nella causazione dell'evento vi è esonero da responsabilità
[...]
4 civile, ai sensi dell'art.10 T.U, in quanto non è accertata la responsabilità penale del datore per un reato penale perseguibile d'ufficio.
Risulta dagli atti del procedimento penale che il reato di lesioni colpose gravi originariamente contestato al resistente era stato derubricato a lesioni colpose essendo stata esclusa CP_2
l'aggravante di cui al terzo comma dell'art 590 c.p..
Il giudice penale, infatti, partendo dall'esame dei certificati medici che inizialmente prevedevano una durata di 20 giorni poi prorogati fino al 22.10.16, avuto riguardo al fatto che l'infortunato in data 22.10.16 non si era presentato a visita, recandosi ad effettuarla solo in data
25.10.16 e che all'esito della visita veniva dichiarato guarito con decorrenza dal 22.10.16, e tenuto presente che nel corso del dibattimento la persona offesa ha dichiarato di essere guarita dopo 20 giorni, ha derubricato il reato a lesioni colpose guaribili entro i 40 giorni.
Rileva questo Giudice che anche l' ha riconosciuto ed indennizzato una inabilità Pt_1
temporanea assoluta al lavoro per giorni 39.
L'azione di regresso non può trovare accoglimento stante l'esonero di responsabilità civile delle parti resistenti connesso al mancato riconoscimento di responsabilità penale del legale rapp.te p.t. in relazione ad un reato procedibile di ufficio.
Nulla per le spese di lite attesa la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brescia, 21/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco OT
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