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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4859/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4859 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(PERU') il 11.06.1976, residente in [...], 30020 Noventa di Piave (VE)
e
(C.F. , nato il [...] a [...]à di Piave Parte_2 C.F._2
(VE), residente in [...] San Donà di Piave (VE) entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Silvia Cereser, in San Donà di Piave
(VE), via Grassi 67, (pec: , che li rappresenta e difende per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- i figli minori verranno affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé quando lo desidera previo accordo con la madre e in pari misura a questa compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ricreativi degli stessi;
- I figli avranno collocazione prevalente presso la residenza della madre, nell'immobile sito a Noventa di Piave (VE) Via Manzoni n. 7; - I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato ai figli;
- Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
- In ipotesi di disaccordo i genitori concordano di attenersi quantomeno alle condizioni minime meglio specificate di seguito: il padre potrà tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali;
i figli trascorreranno un fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
i figli ad anni alterni trascorreranno con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Pasquale;
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Natalizio così suddivise: dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre per invertire tale suddivisione l'anno seguente e così per gli anni a venire;
durante le vacanze estive i coniugi, considerando la loro situazione lavorativa ed i relativi impegni da questa derivanti, terranno i figli rispettivamente per un periodo minimo di quindici giorni anche non consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicare entro il mese di maggio le date e le destinazioni previste per i rispettivi soggiorni” - Il sig. verserà alla signora Parte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese la seguente somma: euro 450,00 quale contributo per il
[...]
mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
- si acconsente che l'assegno Unico e universale per i figli venga erogato interamente alla madre;
- le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno e seguiranno le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Venezia (doc.
14 protocollo di Venezia) - I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato ogni questione patrimoniale, prima e fuori di questo giudizio, rinunciando reciprocamente ad un assegno a titolo di contributo nel mantenimento. - I coniugi si scambiano reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, i futuri cambiamenti di residenza o di domicilio”. per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 29.11.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
espongono di aver contratto matrimonio civile in Venezia in data 29.06.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 67, parte I, Uff. 1, dell'anno 2012, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli: Persona_1
(n. 27.03.2013) e (n. 07.11.2017). Persona_3
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
22.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze dei minori e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e Parte_1 Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 29.06.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 67, parte I, Uff. 1, dell'anno 2012, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 08/05/2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4859 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(PERU') il 11.06.1976, residente in [...], 30020 Noventa di Piave (VE)
e
(C.F. , nato il [...] a [...]à di Piave Parte_2 C.F._2
(VE), residente in [...] San Donà di Piave (VE) entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Silvia Cereser, in San Donà di Piave
(VE), via Grassi 67, (pec: , che li rappresenta e difende per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- i figli minori verranno affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé quando lo desidera previo accordo con la madre e in pari misura a questa compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ricreativi degli stessi;
- I figli avranno collocazione prevalente presso la residenza della madre, nell'immobile sito a Noventa di Piave (VE) Via Manzoni n. 7; - I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato ai figli;
- Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
- In ipotesi di disaccordo i genitori concordano di attenersi quantomeno alle condizioni minime meglio specificate di seguito: il padre potrà tenere con sé i figli almeno due giorni infrasettimanali;
i figli trascorreranno un fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
i figli ad anni alterni trascorreranno con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Pasquale;
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Natalizio così suddivise: dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre per invertire tale suddivisione l'anno seguente e così per gli anni a venire;
durante le vacanze estive i coniugi, considerando la loro situazione lavorativa ed i relativi impegni da questa derivanti, terranno i figli rispettivamente per un periodo minimo di quindici giorni anche non consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicare entro il mese di maggio le date e le destinazioni previste per i rispettivi soggiorni” - Il sig. verserà alla signora Parte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese la seguente somma: euro 450,00 quale contributo per il
[...]
mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
- si acconsente che l'assegno Unico e universale per i figli venga erogato interamente alla madre;
- le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno e seguiranno le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Venezia (doc.
14 protocollo di Venezia) - I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato ogni questione patrimoniale, prima e fuori di questo giudizio, rinunciando reciprocamente ad un assegno a titolo di contributo nel mantenimento. - I coniugi si scambiano reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, i futuri cambiamenti di residenza o di domicilio”. per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 29.11.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
espongono di aver contratto matrimonio civile in Venezia in data 29.06.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 67, parte I, Uff. 1, dell'anno 2012, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli: Persona_1
(n. 27.03.2013) e (n. 07.11.2017). Persona_3
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
22.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze dei minori e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e Parte_1 Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 29.06.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 67, parte I, Uff. 1, dell'anno 2012, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 08/05/2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore