Art. 10.
All'onere di lire 350 milioni annui, di cui al precedente art. 4, verra' provveduto con stanziamento nel stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1956-57.
Alla spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo speciale, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 350 milioni annui, di cui al precedente art. 4, verra' provveduto con stanziamento nel stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1956-57.
Alla spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo speciale, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.