Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1097
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la domanda di adesione alla rottamazione ter, presentata dal contribuente, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non risulta intervenuta la prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa allegazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, se fa seguito ad un atto validamente notificato, può essere impugnata solo per vizi propri. In questo caso, la prescrizione può essere fatta valere solo in sede di impugnazione della cartella di pagamento originaria, non dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1097
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1097
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo