CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1097/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5080/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6808/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.05.2022 l'appellante riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento recante il numero n. 293
2022 90011506 60/000 notificata in data 11.02.2022, con la quale si chiede il pagamento della complessiva somma di € 37.949,87, per il presunto mancato pagamento di varie voci indicate nelle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320100002068051000 notificata il 05.05.2010 di importo pari ad € 9.098,03;
- cartella n. 29320100040869873000 notificata il 08.12.2010 di importo pari ad € 9.029,57;
- cartella n. 29320100049393024000 notificata il 25.01.2011 di importo pari ad € 9.004,29;
- cartella n. 29320110025512223000 notificata il 24.10.2011 di importo pari ad € 2.315,48;
- cartella n. 29320110066047380000 notificata il 30.05.2012 di importo pari ad € 209,89;
- cartella n. 29320120032641965000 notificata il 20.11.2012 di importo pari ad € 344,25;
- cartella n. 29320130023819379000 notificata il 30.11.2013 di importo pari ad € 229,39;
- cartella n. 29320150023985634000 notificata il 17.03.2016 di importo pari ad € 581,96;
- cartella n. 29320150050436955000 notificata il 08.06.2016 di importo pari ad € 511,52;
- Avviso di pagamento n. 59320130007085842000 notificato il 13.02.2014 di importo pari ad €
6.255,96.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione dell'intervenuta prescrizione e dell'omessa allegazione delle cartelle di pagamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso rilevava la correttezza del suo operato ed eccepiva che le pretese portate dalle cartelle di pagamento, inserite all'interno dell'intimazione di pagamento, non erano prescritte.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, con sentenza recante il numero 6808/2023, depositata in data 6 novembre 2023, rigettava il ricorso e condannata alle spese di lite il ricorrente rilevando le cartelle di pagamento in questione, risultano regolarmente notificate. Propone appello Ricorrente_1 per illegittima e immotivata per violazione dell'art. 3, commi 10 e 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e insufficiente motivazione della sentenza appellata in ordine al decorso dei termini prescrizionali.
Si costituisce l'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiede inammissibilità per mancata prova notifica appello.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
E' stata data prova di notifica.
La censura è infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed intellegibile.
Deve osservarsi che le cartelle di pagamento in questione, risultano regolarmente notificate. In data
8/06/2016, inoltre, è stata notificata l'intimazione di pagamento con numero finale 4637 in relazione alle cartelle di pagamento con numero finale 738, 965 e 379. In data 23/07/2019, ancora, è stata presentata dal ricorrente domanda di adesione alla rottamazione ter, le cui rate, in base a quanto dichiarato dalla resistente, non sono state regolarmente versate. Ne discende che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (6/05/2022) non risulta intervenuta la prescrizione, equivalendo la domanda di definizione e, quindi, di rateizzazione a riconoscimento del debito con interruzione della prescrizione (cf. Cass. 16098/2018 e Cass. 5160/2022).
L'impugnazione dell'intimazione è possibile solo per vizi propri.
Quanto ai possibili motivi di contestazione relativi ad un'intimazione di pagamento ricordiamo innanzitutto che (vedasi ordinanza della Corte di Cassazione n. 3005 del 7 febbraio 2020) l'intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto validamente notificato può essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
In proposito, va osservato, diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente, che: a) in ragione della regolare notificazione della cartella di pagamento, la ricorrente può dolersi unicamente del termine di prescrizione eventualmente decorso successivamente alla data di notificazione di detta cartella, dovendo la decorrenza del termine pregresso essere fatta valere in sede di impugnazione di tale atto;
b) « La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà
e la consapevolezza dell'esistenza del debito » (Cass. n. 9221 del 08/04/2024). La sentenza, pertanto, non deve essere riformata.
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CC TA CE TO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5080/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6808/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INT. PAGAMENTO n. 29320229001150660 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.05.2022 l'appellante riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento recante il numero n. 293
2022 90011506 60/000 notificata in data 11.02.2022, con la quale si chiede il pagamento della complessiva somma di € 37.949,87, per il presunto mancato pagamento di varie voci indicate nelle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320100002068051000 notificata il 05.05.2010 di importo pari ad € 9.098,03;
- cartella n. 29320100040869873000 notificata il 08.12.2010 di importo pari ad € 9.029,57;
- cartella n. 29320100049393024000 notificata il 25.01.2011 di importo pari ad € 9.004,29;
- cartella n. 29320110025512223000 notificata il 24.10.2011 di importo pari ad € 2.315,48;
- cartella n. 29320110066047380000 notificata il 30.05.2012 di importo pari ad € 209,89;
- cartella n. 29320120032641965000 notificata il 20.11.2012 di importo pari ad € 344,25;
- cartella n. 29320130023819379000 notificata il 30.11.2013 di importo pari ad € 229,39;
- cartella n. 29320150023985634000 notificata il 17.03.2016 di importo pari ad € 581,96;
- cartella n. 29320150050436955000 notificata il 08.06.2016 di importo pari ad € 511,52;
- Avviso di pagamento n. 59320130007085842000 notificato il 13.02.2014 di importo pari ad €
6.255,96.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione dell'intervenuta prescrizione e dell'omessa allegazione delle cartelle di pagamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso rilevava la correttezza del suo operato ed eccepiva che le pretese portate dalle cartelle di pagamento, inserite all'interno dell'intimazione di pagamento, non erano prescritte.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, con sentenza recante il numero 6808/2023, depositata in data 6 novembre 2023, rigettava il ricorso e condannata alle spese di lite il ricorrente rilevando le cartelle di pagamento in questione, risultano regolarmente notificate. Propone appello Ricorrente_1 per illegittima e immotivata per violazione dell'art. 3, commi 10 e 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e insufficiente motivazione della sentenza appellata in ordine al decorso dei termini prescrizionali.
Si costituisce l'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiede inammissibilità per mancata prova notifica appello.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
E' stata data prova di notifica.
La censura è infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed intellegibile.
Deve osservarsi che le cartelle di pagamento in questione, risultano regolarmente notificate. In data
8/06/2016, inoltre, è stata notificata l'intimazione di pagamento con numero finale 4637 in relazione alle cartelle di pagamento con numero finale 738, 965 e 379. In data 23/07/2019, ancora, è stata presentata dal ricorrente domanda di adesione alla rottamazione ter, le cui rate, in base a quanto dichiarato dalla resistente, non sono state regolarmente versate. Ne discende che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (6/05/2022) non risulta intervenuta la prescrizione, equivalendo la domanda di definizione e, quindi, di rateizzazione a riconoscimento del debito con interruzione della prescrizione (cf. Cass. 16098/2018 e Cass. 5160/2022).
L'impugnazione dell'intimazione è possibile solo per vizi propri.
Quanto ai possibili motivi di contestazione relativi ad un'intimazione di pagamento ricordiamo innanzitutto che (vedasi ordinanza della Corte di Cassazione n. 3005 del 7 febbraio 2020) l'intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto validamente notificato può essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
In proposito, va osservato, diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente, che: a) in ragione della regolare notificazione della cartella di pagamento, la ricorrente può dolersi unicamente del termine di prescrizione eventualmente decorso successivamente alla data di notificazione di detta cartella, dovendo la decorrenza del termine pregresso essere fatta valere in sede di impugnazione di tale atto;
b) « La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà
e la consapevolezza dell'esistenza del debito » (Cass. n. 9221 del 08/04/2024). La sentenza, pertanto, non deve essere riformata.
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS CC TA CE TO