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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7208/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 10 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952025000011780725000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.10.2025 la soc. Ricorrente_1., di Rappresentante_1& C., impugnava, nei confronti del Comune di Milazzo e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella, notificata il
02.07.2025, per il pagamento della somma complessiva di € 3.301,83 per Tasi, Imu e Tari anno 2016, eccependo la nullità della cartella per omessa notifica degli atti precedentemente adottati (avvisi di accertamento), per carenza di motivazione e/o allegazione dei predetti atti;
per decadenza annuale (art. 82 d. lgs. n. 507/1993); per prescrizione e decadenza. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso;
in caso di accoglimento per la compensazione delle spese.
Il Comune di Milazzo, costituendosi in giudizio, deduceva la legittimità del proprio operato, stante la notifica dei prodromici avvisi di accertamento, concludendo per la regolarità della notifica degli atti prodromici e per la dovutezza delle somme richieste, con il favore delle spese.
La ricorrente depositava memoria, rilevando la insufficienza della documentazione prodotta da controparte e la carenza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Insisteva nei motivi proposti.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Milazzo ha prodotto la seguente documentazione:
avviso di accertamento n. 3699/2021 relativo a TASI 2016, notificato per compiuta giacenza;
avviso lasciato il 15.1.2022 (doc. 3);
avviso di accertametno n. 4885/2021 relativo a IMU2016, notificato per posta mediante l'invio di raccomandata, per compiuta giacenza;
lasciato avviso il 22.1.2022 (doc. 4);
avviso di accertamento n. 656/2021 relativo a TARI 2016, notificato per posta mediante racc. spedita all'indirizzo della destinataria, la cui ricevuta é firmata dalla ricevente (Nominativo_2) in data 19.1.2022 (doc. 5).
La società ricorrente ha contestato il perfezionamento del procedimento notificatorio, per insufficienza della documentazione prodotta.
L'eccezione di prescrizione è fondata per le pretese relative aTASI ed IMU 2016.
Ed in vero, nel caso di temporanea assenza del destinatario (cd. “irreperibilità relativa”), per il perfezionamento della procedura notficataria occorre (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 10012/2021 e Sez.
6-5 Ordinanza n. 8895/2022) il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. C.
A.D., (ovvero la prova che il destinatario, nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, cd.
CAD, non abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza, v. ordinanza n. 8895/2022 sopra richiamata), non essendo sufficiente la prova della spedizione di tale raccomandata, nella fattispecie pure mancante.
Poiché nel caso di specie, la società ATO s.p.a ha documentato la restituzione al mittente dei primi due accertamenti sopra indicati per compiuta giacenza, senza documentare però la consegna al destinatario della raccomandata informativa di avvenuto deposito del relativo plico presso l'ufficio, cd. C.A.D., (ovvero la prova che il destinatario, nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, cd. CAD, non abbia provveduto al ritiro del piego depositato), il procediemnto notificatorio dei due predetti avvisi di accertamento non si è perfezionato, con la conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo maturato alla data di notifica della cartella impugnata (2.7.2025), a decorrere dalla data delle pretese (2016), il termine quinquennale di prescrizione, pur sommato il periodo di sospensione (gg. 542) di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19.
A diversa conclusione deve pervenirsi per l'avviso di accertamento n.. 656/2021 relativo a TARI 2016, notificato per posta mediante raccomandata, ricevuta all'indirizzo della società ricorrente, come da firma ivi apposta il 19.1.2022 (doc. 5), sicchè opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. .
Dalla predetta data di notifica dell'avviso di accertamento, avente efficacia interrutiva, alla data di notifica della cartella impugnata (2.7.2025) non è, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Eventuale prescrizione maturata precedentemente avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione del predetto atto intermedio, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della S.C.
(tra le tante, cfr. Ord. n. 23346/2024).
La notifica di detto accertamento rende infondati gli altri motivi del ricorso, che, peraltro, avrebbero dovuto essere anch'essi fatti valere con l'impugnazione, neppure allegata nella fattispecie, dello stesso.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente alle pretese TASI e IMU 2016 e rigettato nel resto (per la pretesa TARI 2016). Stante la reciproca soccombenza delle parti le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle pretese TASI e IMU 2016 e lo rigetta nel resto.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Messina 13.02.2026 Il Giudice monocratico dott. ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7208/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 10 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952025000011780725000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 753/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.10.2025 la soc. Ricorrente_1., di Rappresentante_1& C., impugnava, nei confronti del Comune di Milazzo e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella, notificata il
02.07.2025, per il pagamento della somma complessiva di € 3.301,83 per Tasi, Imu e Tari anno 2016, eccependo la nullità della cartella per omessa notifica degli atti precedentemente adottati (avvisi di accertamento), per carenza di motivazione e/o allegazione dei predetti atti;
per decadenza annuale (art. 82 d. lgs. n. 507/1993); per prescrizione e decadenza. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso;
in caso di accoglimento per la compensazione delle spese.
Il Comune di Milazzo, costituendosi in giudizio, deduceva la legittimità del proprio operato, stante la notifica dei prodromici avvisi di accertamento, concludendo per la regolarità della notifica degli atti prodromici e per la dovutezza delle somme richieste, con il favore delle spese.
La ricorrente depositava memoria, rilevando la insufficienza della documentazione prodotta da controparte e la carenza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Insisteva nei motivi proposti.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Milazzo ha prodotto la seguente documentazione:
avviso di accertamento n. 3699/2021 relativo a TASI 2016, notificato per compiuta giacenza;
avviso lasciato il 15.1.2022 (doc. 3);
avviso di accertametno n. 4885/2021 relativo a IMU2016, notificato per posta mediante l'invio di raccomandata, per compiuta giacenza;
lasciato avviso il 22.1.2022 (doc. 4);
avviso di accertamento n. 656/2021 relativo a TARI 2016, notificato per posta mediante racc. spedita all'indirizzo della destinataria, la cui ricevuta é firmata dalla ricevente (Nominativo_2) in data 19.1.2022 (doc. 5).
La società ricorrente ha contestato il perfezionamento del procedimento notificatorio, per insufficienza della documentazione prodotta.
L'eccezione di prescrizione è fondata per le pretese relative aTASI ed IMU 2016.
Ed in vero, nel caso di temporanea assenza del destinatario (cd. “irreperibilità relativa”), per il perfezionamento della procedura notficataria occorre (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 10012/2021 e Sez.
6-5 Ordinanza n. 8895/2022) il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. C.
A.D., (ovvero la prova che il destinatario, nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, cd.
CAD, non abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza, v. ordinanza n. 8895/2022 sopra richiamata), non essendo sufficiente la prova della spedizione di tale raccomandata, nella fattispecie pure mancante.
Poiché nel caso di specie, la società ATO s.p.a ha documentato la restituzione al mittente dei primi due accertamenti sopra indicati per compiuta giacenza, senza documentare però la consegna al destinatario della raccomandata informativa di avvenuto deposito del relativo plico presso l'ufficio, cd. C.A.D., (ovvero la prova che il destinatario, nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, cd. CAD, non abbia provveduto al ritiro del piego depositato), il procediemnto notificatorio dei due predetti avvisi di accertamento non si è perfezionato, con la conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo maturato alla data di notifica della cartella impugnata (2.7.2025), a decorrere dalla data delle pretese (2016), il termine quinquennale di prescrizione, pur sommato il periodo di sospensione (gg. 542) di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID 19.
A diversa conclusione deve pervenirsi per l'avviso di accertamento n.. 656/2021 relativo a TARI 2016, notificato per posta mediante raccomandata, ricevuta all'indirizzo della società ricorrente, come da firma ivi apposta il 19.1.2022 (doc. 5), sicchè opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. .
Dalla predetta data di notifica dell'avviso di accertamento, avente efficacia interrutiva, alla data di notifica della cartella impugnata (2.7.2025) non è, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Eventuale prescrizione maturata precedentemente avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione del predetto atto intermedio, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della S.C.
(tra le tante, cfr. Ord. n. 23346/2024).
La notifica di detto accertamento rende infondati gli altri motivi del ricorso, che, peraltro, avrebbero dovuto essere anch'essi fatti valere con l'impugnazione, neppure allegata nella fattispecie, dello stesso.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente alle pretese TASI e IMU 2016 e rigettato nel resto (per la pretesa TARI 2016). Stante la reciproca soccombenza delle parti le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle pretese TASI e IMU 2016 e lo rigetta nel resto.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Messina 13.02.2026 Il Giudice monocratico dott. ssa M. Rita Gregorio