CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3679/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Palermo - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Inail D.r. Sicilia - Viale Del Fante 58/d 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Palermo - Vai Laurana 59 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRAP 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento e si riporta agli atti ed alle memorie da ultimo depositate.
Resistente/Appellato: Comune ADE e ADER si riportano alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.07.2024 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzie delle Entrate-ON e al Comune di Palermo, depositato in data 26.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, la “Ricorrente_1. s.n.c.”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. documento 29676202400001413000, emessa dall' Agenzia delle Entrate-ON, notificata il 21.05.2024 recante, tra le altre, anche cartelle di pagamento recanti pretese tributarie per TARSU, TARES e TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 e 2017 per un valore di € 38.256,64, valore complessivo della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria € 228.428,81.
La ricorrente eccepiva:
1. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. documento 29676202400001413000 per intervenuta prescrizione e decadenza in relazione alle cartelle di pagamento inserite all'interno;
2. Omessa notifica atti prodromici - Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conseguente alla nullità della cartella di pagamento ad essa sottese per intervenuta prescrizione e decadenza;
3. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa e notificata alla Ricorrente_1. s.n.c. per violazione e/o falsa applicazione della L.n. 212/2000, art. 7 comma 1 in relazione alla L.n. 241/90, nonché del D.Lgs. n. 504/1992, art. 11 bis.
Si costituivano l'DE in data 09.09.2024, l'Agenzia delle Entrate in data 17.10.2024 e il Comune di Palermo in data 11.11.2024 ciascuno opponendosi al ricorso come in prosieguo specificato.
La Corte in data 3.11.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, riunita in composizione collegiale, ha esaminato il ricorso presentato dalla società ricorrente.
Erano costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, l'Agenzia delle Entrate-
ON e il Comune di Palermo – Settore Servizi Tributari.
La Ricorrente ha impugnato la CPII, che intimava il pagamento di un importo complessivo di € 228.428,81, basandosi sui seguenti motivi principali: Intervenuta Decadenza e Prescrizione (eccepita come quinquennale): La nullità della CPII per l'intervenuta prescrizione e decadenza delle cartelle di pagamento presupposte, con particolare riferimento all'asserita applicazione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) a tutti i crediti tributari, sia erariali che locali. Omessa Notifica degli Atti Prodromici: La nullità della CPII conseguente alla presunta omessa notifica sia degli atti di accertamento presupposti (di competenza degli Enti creditori) che delle stesse cartelle di pagamento (di competenza di DE). Difetto di
Motivazione: La violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per l'insufficienza della motivazione della CPII, che si sarebbe limitata a una mera elencazione delle cartelle di pagamento.
I resistenti hanno concordemente chiesto il rigetto del ricorso. DE e il Comune hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti (cartelle e accertamenti), in quanto non tempestivamente impugnati e quindi divenuti definitivi. DE e AD hanno sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, affermando l'applicabilità del termine decennale per i tributi erariali (IRPEF,
IVA, IRAP, Imposta di Registro). Per i tributi locali (TARI/TARSU), pur ammettendo il termine quinquennale, hanno dimostrato l'avvenuta interruzione della prescrizione prima della notifica della CPII. Tutti hanno richiamato la sospensione dei termini di prescrizione dovuta alla normativa emergenziale COVID-19. Tutti
i resistenti hanno ritenuto legittima la motivazione della CPII, in quanto atto di natura cautelare/esecutiva che non richiede la stessa analiticità di un atto impositivo.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte, in conformità con i principi consolidati in materia tributaria.
La Corte rileva che la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPII) è un atto che si colloca nella fase della riscossione coattiva e, in quanto tale, può essere impugnato dal contribuente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, l'impugnazione è stata estesa alle cartelle di pagamento sottese e agli atti prodromici ad esse, eccependo vizi relativi alla loro notifica e alla prescrizione/decadenza maturate anteriormente al momento della loro notifica. L'DE ha prodotto la prova dell'avvenuta regolare notifica, a mezzo PEC, di tutte le cartelle di pagamento elencate nella CPII. Tali notifiche non sono state tempestivamente impugnate dalla Ricorrente. Conseguentemente, e in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la mancata opposizione nei termini di legge delle cartelle di pagamento rende il credito definitivamente cristallizzato (inoppugnabile). Ne deriva che la Ricorrente non può in questa sede eccepire vizi (quali la mancata notifica degli atti prodromici o la decadenza del potere impositivo) che avrebbero dovuto essere sollevati con l'impugnazione delle cartelle stesse. Le doglianze relative alla validità degli atti presupposti sono, pertanto, inammissibili.
In via subordinata, e solo in merito all'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo successivo alla notifica delle cartelle (o, nel caso dei tributi locali, con decorrenza ex novo), le argomentazioni della
Ricorrente sono da ritenersi infondate. Per i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP, Imposta di Registro) la giurisprudenza ha chiarito che l'inoppugnabilità della cartella di pagamento non muta il termine di prescrizione sostanziale del credito, ma, in assenza di una previsione speciale, si applica il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Poiché tutte le cartelle di pagamento relative a tributi erariali sono state notificate entro il decennio dalla notifica della CPII (21.05.2024) e, in ogni caso, tenuto conto della documentata sospensione dei termini di prescrizione di 478 giorni (o superiore) in virtù della normativa emergenziale
COVID-19 (Art. 68 D.L. 18/2020 e Art. 12 D. Lgs. 159/2015), nessuna prescrizione è maturata. Per i tributi locali (TARSU, TARES, TARI) si applica in generale il termine quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.). La cartella più risalente (n. 29620160106210666000, notifica 28.11.2016) è stata interessata da un atto interruttivo, specificamente un'intimazione di pagamento (n. 29620229023427109000), notificata il 12.12.2022. Tale atto ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo ripartire un nuovo termine quinquennale. La
CPII (21.05.2024) è stata notificata ben prima della scadenza di questo nuovo termine (12.12.2027), escludendo in modo manifesto l'avvenuta prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è, dunque, respinta in quanto infondata. L'eccezione di difetto di motivazione (violazione L. 212/2000) è altresì respinta. La CPII, atto funzionale all'iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/73), si configura come un atto di natura cautelare e pre-esecutiva, non come un atto impositivo di accertamento. La CPII ha soddisfatto l'onere informativo richiesto dalla sua funzione, indicando in modo chiaro e inequivocabile l'importo complessivo richiesto (€ 228.428,81) e allegando il "DETTAGLIO DELLE SOMME DA PAGARE" con l'analitico riferimento alle Cartelle di Pagamento sottese (con relativi numeri identificativi e date di notifica). Poiché il debito è già stato cristallizzato negli atti precedenti (le cartelle notificate e non impugnate), l'Agente della ON non è tenuto a rimotivare il credito, ma solo a individuare con precisione i titoli esecutivi in base ai quali procede all'azione cautelare. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte respinge integralmente il ricorso promosso dalla
Ricorrente_1. s.n.c.
La Corte, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, condanna la Ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Inoltre, condanna la Ricorrente_1. s.n.c. alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in € 2.400,00, oltre rimborso delle spese accessorie.
Palermo 3.11.2025.
Il LA Il Presidente
(TA PI) (MI RU)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3679/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Palermo - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Inail D.r. Sicilia - Viale Del Fante 58/d 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Provinciale Palermo - Vai Laurana 59 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 MOD DM 10 2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IMP. LOCAZIONE 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 IRAP 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001413000 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento e si riporta agli atti ed alle memorie da ultimo depositate.
Resistente/Appellato: Comune ADE e ADER si riportano alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.07.2024 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzie delle Entrate-ON e al Comune di Palermo, depositato in data 26.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, la “Ricorrente_1. s.n.c.”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. documento 29676202400001413000, emessa dall' Agenzia delle Entrate-ON, notificata il 21.05.2024 recante, tra le altre, anche cartelle di pagamento recanti pretese tributarie per TARSU, TARES e TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 e 2017 per un valore di € 38.256,64, valore complessivo della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria € 228.428,81.
La ricorrente eccepiva:
1. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. documento 29676202400001413000 per intervenuta prescrizione e decadenza in relazione alle cartelle di pagamento inserite all'interno;
2. Omessa notifica atti prodromici - Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria conseguente alla nullità della cartella di pagamento ad essa sottese per intervenuta prescrizione e decadenza;
3. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa e notificata alla Ricorrente_1. s.n.c. per violazione e/o falsa applicazione della L.n. 212/2000, art. 7 comma 1 in relazione alla L.n. 241/90, nonché del D.Lgs. n. 504/1992, art. 11 bis.
Si costituivano l'DE in data 09.09.2024, l'Agenzia delle Entrate in data 17.10.2024 e il Comune di Palermo in data 11.11.2024 ciascuno opponendosi al ricorso come in prosieguo specificato.
La Corte in data 3.11.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, riunita in composizione collegiale, ha esaminato il ricorso presentato dalla società ricorrente.
Erano costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, l'Agenzia delle Entrate-
ON e il Comune di Palermo – Settore Servizi Tributari.
La Ricorrente ha impugnato la CPII, che intimava il pagamento di un importo complessivo di € 228.428,81, basandosi sui seguenti motivi principali: Intervenuta Decadenza e Prescrizione (eccepita come quinquennale): La nullità della CPII per l'intervenuta prescrizione e decadenza delle cartelle di pagamento presupposte, con particolare riferimento all'asserita applicazione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) a tutti i crediti tributari, sia erariali che locali. Omessa Notifica degli Atti Prodromici: La nullità della CPII conseguente alla presunta omessa notifica sia degli atti di accertamento presupposti (di competenza degli Enti creditori) che delle stesse cartelle di pagamento (di competenza di DE). Difetto di
Motivazione: La violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per l'insufficienza della motivazione della CPII, che si sarebbe limitata a una mera elencazione delle cartelle di pagamento.
I resistenti hanno concordemente chiesto il rigetto del ricorso. DE e il Comune hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti (cartelle e accertamenti), in quanto non tempestivamente impugnati e quindi divenuti definitivi. DE e AD hanno sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, affermando l'applicabilità del termine decennale per i tributi erariali (IRPEF,
IVA, IRAP, Imposta di Registro). Per i tributi locali (TARI/TARSU), pur ammettendo il termine quinquennale, hanno dimostrato l'avvenuta interruzione della prescrizione prima della notifica della CPII. Tutti hanno richiamato la sospensione dei termini di prescrizione dovuta alla normativa emergenziale COVID-19. Tutti
i resistenti hanno ritenuto legittima la motivazione della CPII, in quanto atto di natura cautelare/esecutiva che non richiede la stessa analiticità di un atto impositivo.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte, in conformità con i principi consolidati in materia tributaria.
La Corte rileva che la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPII) è un atto che si colloca nella fase della riscossione coattiva e, in quanto tale, può essere impugnato dal contribuente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, l'impugnazione è stata estesa alle cartelle di pagamento sottese e agli atti prodromici ad esse, eccependo vizi relativi alla loro notifica e alla prescrizione/decadenza maturate anteriormente al momento della loro notifica. L'DE ha prodotto la prova dell'avvenuta regolare notifica, a mezzo PEC, di tutte le cartelle di pagamento elencate nella CPII. Tali notifiche non sono state tempestivamente impugnate dalla Ricorrente. Conseguentemente, e in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la mancata opposizione nei termini di legge delle cartelle di pagamento rende il credito definitivamente cristallizzato (inoppugnabile). Ne deriva che la Ricorrente non può in questa sede eccepire vizi (quali la mancata notifica degli atti prodromici o la decadenza del potere impositivo) che avrebbero dovuto essere sollevati con l'impugnazione delle cartelle stesse. Le doglianze relative alla validità degli atti presupposti sono, pertanto, inammissibili.
In via subordinata, e solo in merito all'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo successivo alla notifica delle cartelle (o, nel caso dei tributi locali, con decorrenza ex novo), le argomentazioni della
Ricorrente sono da ritenersi infondate. Per i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP, Imposta di Registro) la giurisprudenza ha chiarito che l'inoppugnabilità della cartella di pagamento non muta il termine di prescrizione sostanziale del credito, ma, in assenza di una previsione speciale, si applica il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Poiché tutte le cartelle di pagamento relative a tributi erariali sono state notificate entro il decennio dalla notifica della CPII (21.05.2024) e, in ogni caso, tenuto conto della documentata sospensione dei termini di prescrizione di 478 giorni (o superiore) in virtù della normativa emergenziale
COVID-19 (Art. 68 D.L. 18/2020 e Art. 12 D. Lgs. 159/2015), nessuna prescrizione è maturata. Per i tributi locali (TARSU, TARES, TARI) si applica in generale il termine quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.). La cartella più risalente (n. 29620160106210666000, notifica 28.11.2016) è stata interessata da un atto interruttivo, specificamente un'intimazione di pagamento (n. 29620229023427109000), notificata il 12.12.2022. Tale atto ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo ripartire un nuovo termine quinquennale. La
CPII (21.05.2024) è stata notificata ben prima della scadenza di questo nuovo termine (12.12.2027), escludendo in modo manifesto l'avvenuta prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è, dunque, respinta in quanto infondata. L'eccezione di difetto di motivazione (violazione L. 212/2000) è altresì respinta. La CPII, atto funzionale all'iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/73), si configura come un atto di natura cautelare e pre-esecutiva, non come un atto impositivo di accertamento. La CPII ha soddisfatto l'onere informativo richiesto dalla sua funzione, indicando in modo chiaro e inequivocabile l'importo complessivo richiesto (€ 228.428,81) e allegando il "DETTAGLIO DELLE SOMME DA PAGARE" con l'analitico riferimento alle Cartelle di Pagamento sottese (con relativi numeri identificativi e date di notifica). Poiché il debito è già stato cristallizzato negli atti precedenti (le cartelle notificate e non impugnate), l'Agente della ON non è tenuto a rimotivare il credito, ma solo a individuare con precisione i titoli esecutivi in base ai quali procede all'azione cautelare. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte respinge integralmente il ricorso promosso dalla
Ricorrente_1. s.n.c.
La Corte, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, condanna la Ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Inoltre, condanna la Ricorrente_1. s.n.c. alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate per ciascuna in € 2.400,00, oltre rimborso delle spese accessorie.
Palermo 3.11.2025.
Il LA Il Presidente
(TA PI) (MI RU)