Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 179
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità avviso di accertamento per erronea determinazione del reddito d'impresa

    La ripresa a tassazione è stata correttamente effettuata applicando la percentuale di redditività media al totale degli acquisti, tenendo conto dei costi come differenza tra ricavi e redditività applicata. La media del 21,67% tiene conto delle flessioni dovute alla pandemia.

  • Rigettato
    Eccessività delle sanzioni

    Le sanzioni sono state applicate nel minimo edittale con successivo cumulo giuridico, risultando quindi non sproporzionate. La responsabilità per l'omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista grava sul contribuente, che non ha fornito prova di aver vigilato o di un comportamento fraudolento del professionista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 179
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo