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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, RE
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1291/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
TD9010200059/2025, notificato il 27/06/2025 e relativo ad Irpef, Irap ed Iva 2021.
Ha premesso a) che l'atto impugnato reca la seguente motivazione:
“Preso atto che per l'anno d'imposta 2021 l'Ufficio constata l'omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA ed dell'IRAP; Rilevato, dalle informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria, che per il suddetto anno d'imposta, risultano fatture elettroniche d'acquisto per un ammontare complessivo di euro
168.476,28 e fatture di vendita totali per euro 149.536,85; Rilevato che l'analisi dei dati statistici di chi ha svolto nell'anno 2021 nella provincia di Vibo Valentia la medesima attività (produzione di paste alimentari di cuscus e simili - codice Ateco 107300) ha evidenziato una redditività media del 21,67% […] L'ufficio accerterebbe, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973 ed ai sensi dell'art. 41 e 41-bis del D.P.R. 600/1973, il reddito d'impresa e le addizionali regionali e comunali all'Irpef nella misura di euro 36.509,00, determinato applicando la percentuale di redditività del 21,67% sul totale degli acquisti effettuati pari ad euro 168.476,28. Considerato poi che i redditi d'impresa rilavano anche ai fini I.V.A. l'Ufficio accerterebbe ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/1972, un'imponibile pari ad euro 204.985 sottoposto all'aliquota del 4%. Il predetto imponibile scaturisce dalla somma dei costi sostenuti pari ad euro 168.476,28 e la redditività di euro 36.508,80 che gli stessi producono. Secondo i medesimi criteri indicati ai fini delle imposte dirette, si determinerebbero ai sensi degli artt. 24 e 25 del d. Igs. 446/97, i redditi da assoggettare all'Irap. Tali redditi, inoltre, rilevano anche ai fini previdenziali come da legge. L'Ufficio irrogherebbe le sanzioni per come dettagliatamente indicato nei prospetti interni del presente atto;
Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di svolgere ogni ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge”; b) di aver inoltrato, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000, in data 13/06/2025, memoria difensiva con controdeduzioni non accolte dall'Ufficio, il quale procedeva con l'impugnato avviso di accertamento chiedendo il versamento delle suddette imposte (e relative sanzioni) per complessivi € 40.383,25.
A sostegno del sospinto ricorso ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti,
1) la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea determinazione del reddito di impresa accertato e conseguente eccessività delle sanzioni irrogate;
ciò in quanto l'AF sarebbe incorsa in errore laddove si sarebbe limitata ad applicare la percentuale di redditività presunta (21,67%) sul totale degli acquisti effettuati senza aver compiuto alcuna valutazione sulla tipologia e sulla natura degli acquisti, né dell'impatto degli stessi sui ricavi e sui costi dell'azienda dunque senza tenere in debito conto le componenti negative del reddito stesso. Al riguardo ha evidenziato che, nelle ipotesi di accertamento d'ufficio effettuato ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973, l'Ufficio si può avvalere di dati e notizie comunque raccolti nonché di presunzioni c.d. semplicissime, ma comunque deve tenere conto anche delle componenti negative di reddito emerse e, nel caso in cui non sia possibile accertare in modo puntuale i costi, questi debbono essere determinati induttivamente;
2) ha poi lamentato l'eccessiva entità delle sanzioni, violativa del principio di proporzionalità tra gravità della violazione e misura della sanzione stessa e della necessità di tener conto del profilo soggettivo del trasgressore, atteso che nel caso di specie si versa in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'annualità 2021, da parte del professionista a tanto incaricato, sul punto ha rappresentato che il contribuente, esercita regolarmente la propria attività nel settore alimentare e ha sempre adempiuto ai propri doveri nei confronti dell'Erario; egli, in buona fede, riteneva, erroneamente, che il professionista all'epoca incaricato avesse provveduto all'invio della dichiarazione, ma solo con la ricezione dello schema di atto da parte dell'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate prendeva contezza della contestata circostanza.
Ha dunque concluso per l'accoglimento del ricorso con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'AF si è costituita in giudizio (tramite proprio funzionario) opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato alla luce delle analitiche considerazioni di cui all'avviso di accertamento, in definitiva non superate dalle deduzioni di parte ricorrente, rimaste sfornite di adeguata prova, con la precisazione secondo cui l'Ufficio avrebbe tenuto conto dei costi, che il ricorrente ha ritenuto non essere stati considerati, quale differenza tra ricavi e redditività media applicata e per quale risulta essere, nella provincia in cui ha sede l'impresa, per attività analoghe. Anche le sanzioni, secondo la prospettazione dell'Ufficio, sono state applicate correttamente e ciò anche sotto il profilo soggettivo non avendo il ricorrente fornito, come suo onere, elementi di prova idonei ad escludere la sua negligenza nel verificare l'attività del professionista incaricato e ne vigilare sulla stessa.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni, contestando quanto dedotto ex adverso e rimarcando che l'AF non avrebbe neanche considerato (a) la minor redditività dovuta alla crisi economica notoriamente verificatasi a seguito della pandemia da SarsCov-19, (b) né la circostanza che del tutto improvvidamente il professionista incaricato ha omesso la presentazione della dichiarazione così tradendo la assoluta buona fede del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Infatti, la ripresa a tassazione, a fronte della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2021,
è stata correttamente e legittimamente operata dall'Ufficio.
Invero, l'AF ha rilevato la presenza di fatture elettroniche di acquisto e di vendita per importi pari, rispettivamente, ad euro 168.476,28 e ad euro 149.536,85; elementi sulla scorta dei quali, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/1973, ha accertato il reddito imponibile applicando al totale delle fatture d'acquisto la percentuale di redditività media risultante dall'analisi dei dati statistici relativi alle analoghe attività economiche operanti nell'ambito della provincia di interesse.
Detta redditività è risultata essere pari, per l'anno di riferimento, al 21,67% (ed evidentemente, trattandosi di media per il 2021, tiene conto della possibile flessione dovuta alle ripercussioni dovute alla pandemia richiamata dalla ricorrente).
Come poi correttamente dedotto dall'Ufficio, alcuno dubita della necessità, in seno alla ripresa a tassazione, di accertare e tener conto anche dei costi di esercizio, ma essi sono stati computati al momento dell'applicazione stessa della redditività media in quanto alla redditività del 21,67 % ha fatto da contraltare un computo dei costi pari al 78,33% (quale differenza tra il 100% dei ricavi ed utili pari al 21,67%.), cosicchè risulta smentita l'asserzione di parte ricorrente circa l'omessa considerazione di elementi passivi (costi) nella determinazione del reddito.
Quanto alle sanzioni, la disamina dell'avviso di accertamento offre contezza del fatto che le stesse sono state applicate nel minimo edittale (Irpef) con successiva applicazione del cumulo giuridico (in relazione alle ulteriori imposte), ragion per cui sono destituite di fondamento le argomentazioni del ricorrente laddove lo stesso ha genericamente lamentato l'applicazione di sanzioni sproporzionate (per eccesso) rispetto alla gravità della violazione, peraltro commessa dal professionista intermediario.
Quanto a quest'ultimo profilo, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, che in specie, tuttavia, non l'ha concretamente fornita;
il contribuente medesimo risponde, infatti, per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, a meno che non dimostri (prova come detto non fornita nel caso in esame) di aver vigilato sullo stesso e che comunque il professionista abbia posto in essere un comportamento fraudolento, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante, modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (per tutte, cfr. Cass. n.
13549/2024) .
Per tali notazioni il ricorso è, come detto, non meritevole di accoglimento.
Al suo rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto dei paramrtri vigenti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 624,00 in favore della costituita resistente.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, RE
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1291/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200059 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
TD9010200059/2025, notificato il 27/06/2025 e relativo ad Irpef, Irap ed Iva 2021.
Ha premesso a) che l'atto impugnato reca la seguente motivazione:
“Preso atto che per l'anno d'imposta 2021 l'Ufficio constata l'omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA ed dell'IRAP; Rilevato, dalle informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria, che per il suddetto anno d'imposta, risultano fatture elettroniche d'acquisto per un ammontare complessivo di euro
168.476,28 e fatture di vendita totali per euro 149.536,85; Rilevato che l'analisi dei dati statistici di chi ha svolto nell'anno 2021 nella provincia di Vibo Valentia la medesima attività (produzione di paste alimentari di cuscus e simili - codice Ateco 107300) ha evidenziato una redditività media del 21,67% […] L'ufficio accerterebbe, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973 ed ai sensi dell'art. 41 e 41-bis del D.P.R. 600/1973, il reddito d'impresa e le addizionali regionali e comunali all'Irpef nella misura di euro 36.509,00, determinato applicando la percentuale di redditività del 21,67% sul totale degli acquisti effettuati pari ad euro 168.476,28. Considerato poi che i redditi d'impresa rilavano anche ai fini I.V.A. l'Ufficio accerterebbe ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/1972, un'imponibile pari ad euro 204.985 sottoposto all'aliquota del 4%. Il predetto imponibile scaturisce dalla somma dei costi sostenuti pari ad euro 168.476,28 e la redditività di euro 36.508,80 che gli stessi producono. Secondo i medesimi criteri indicati ai fini delle imposte dirette, si determinerebbero ai sensi degli artt. 24 e 25 del d. Igs. 446/97, i redditi da assoggettare all'Irap. Tali redditi, inoltre, rilevano anche ai fini previdenziali come da legge. L'Ufficio irrogherebbe le sanzioni per come dettagliatamente indicato nei prospetti interni del presente atto;
Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di svolgere ogni ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge”; b) di aver inoltrato, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000, in data 13/06/2025, memoria difensiva con controdeduzioni non accolte dall'Ufficio, il quale procedeva con l'impugnato avviso di accertamento chiedendo il versamento delle suddette imposte (e relative sanzioni) per complessivi € 40.383,25.
A sostegno del sospinto ricorso ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti,
1) la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea determinazione del reddito di impresa accertato e conseguente eccessività delle sanzioni irrogate;
ciò in quanto l'AF sarebbe incorsa in errore laddove si sarebbe limitata ad applicare la percentuale di redditività presunta (21,67%) sul totale degli acquisti effettuati senza aver compiuto alcuna valutazione sulla tipologia e sulla natura degli acquisti, né dell'impatto degli stessi sui ricavi e sui costi dell'azienda dunque senza tenere in debito conto le componenti negative del reddito stesso. Al riguardo ha evidenziato che, nelle ipotesi di accertamento d'ufficio effettuato ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973, l'Ufficio si può avvalere di dati e notizie comunque raccolti nonché di presunzioni c.d. semplicissime, ma comunque deve tenere conto anche delle componenti negative di reddito emerse e, nel caso in cui non sia possibile accertare in modo puntuale i costi, questi debbono essere determinati induttivamente;
2) ha poi lamentato l'eccessiva entità delle sanzioni, violativa del principio di proporzionalità tra gravità della violazione e misura della sanzione stessa e della necessità di tener conto del profilo soggettivo del trasgressore, atteso che nel caso di specie si versa in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'annualità 2021, da parte del professionista a tanto incaricato, sul punto ha rappresentato che il contribuente, esercita regolarmente la propria attività nel settore alimentare e ha sempre adempiuto ai propri doveri nei confronti dell'Erario; egli, in buona fede, riteneva, erroneamente, che il professionista all'epoca incaricato avesse provveduto all'invio della dichiarazione, ma solo con la ricezione dello schema di atto da parte dell'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate prendeva contezza della contestata circostanza.
Ha dunque concluso per l'accoglimento del ricorso con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'AF si è costituita in giudizio (tramite proprio funzionario) opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato alla luce delle analitiche considerazioni di cui all'avviso di accertamento, in definitiva non superate dalle deduzioni di parte ricorrente, rimaste sfornite di adeguata prova, con la precisazione secondo cui l'Ufficio avrebbe tenuto conto dei costi, che il ricorrente ha ritenuto non essere stati considerati, quale differenza tra ricavi e redditività media applicata e per quale risulta essere, nella provincia in cui ha sede l'impresa, per attività analoghe. Anche le sanzioni, secondo la prospettazione dell'Ufficio, sono state applicate correttamente e ciò anche sotto il profilo soggettivo non avendo il ricorrente fornito, come suo onere, elementi di prova idonei ad escludere la sua negligenza nel verificare l'attività del professionista incaricato e ne vigilare sulla stessa.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito nelle già tratte conclusioni, contestando quanto dedotto ex adverso e rimarcando che l'AF non avrebbe neanche considerato (a) la minor redditività dovuta alla crisi economica notoriamente verificatasi a seguito della pandemia da SarsCov-19, (b) né la circostanza che del tutto improvvidamente il professionista incaricato ha omesso la presentazione della dichiarazione così tradendo la assoluta buona fede del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Infatti, la ripresa a tassazione, a fronte della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2021,
è stata correttamente e legittimamente operata dall'Ufficio.
Invero, l'AF ha rilevato la presenza di fatture elettroniche di acquisto e di vendita per importi pari, rispettivamente, ad euro 168.476,28 e ad euro 149.536,85; elementi sulla scorta dei quali, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/1973, ha accertato il reddito imponibile applicando al totale delle fatture d'acquisto la percentuale di redditività media risultante dall'analisi dei dati statistici relativi alle analoghe attività economiche operanti nell'ambito della provincia di interesse.
Detta redditività è risultata essere pari, per l'anno di riferimento, al 21,67% (ed evidentemente, trattandosi di media per il 2021, tiene conto della possibile flessione dovuta alle ripercussioni dovute alla pandemia richiamata dalla ricorrente).
Come poi correttamente dedotto dall'Ufficio, alcuno dubita della necessità, in seno alla ripresa a tassazione, di accertare e tener conto anche dei costi di esercizio, ma essi sono stati computati al momento dell'applicazione stessa della redditività media in quanto alla redditività del 21,67 % ha fatto da contraltare un computo dei costi pari al 78,33% (quale differenza tra il 100% dei ricavi ed utili pari al 21,67%.), cosicchè risulta smentita l'asserzione di parte ricorrente circa l'omessa considerazione di elementi passivi (costi) nella determinazione del reddito.
Quanto alle sanzioni, la disamina dell'avviso di accertamento offre contezza del fatto che le stesse sono state applicate nel minimo edittale (Irpef) con successiva applicazione del cumulo giuridico (in relazione alle ulteriori imposte), ragion per cui sono destituite di fondamento le argomentazioni del ricorrente laddove lo stesso ha genericamente lamentato l'applicazione di sanzioni sproporzionate (per eccesso) rispetto alla gravità della violazione, peraltro commessa dal professionista intermediario.
Quanto a quest'ultimo profilo, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, che in specie, tuttavia, non l'ha concretamente fornita;
il contribuente medesimo risponde, infatti, per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, a meno che non dimostri (prova come detto non fornita nel caso in esame) di aver vigilato sullo stesso e che comunque il professionista abbia posto in essere un comportamento fraudolento, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante, modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (per tutte, cfr. Cass. n.
13549/2024) .
Per tali notazioni il ricorso è, come detto, non meritevole di accoglimento.
Al suo rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto dei paramrtri vigenti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 624,00 in favore della costituita resistente.