Art. 7. 1. Sono esercitati dall'ICE i controlli di qualita' nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento CEE n. 1450/85 della commissione.
Nota all'art. 7:
Il regolamento della Commissione CEE del 31 maggio 1985, n. 1450, modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, n. 2638/69 e n. 496/70 per quanto concerne l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli.
Nota all'art. 7:
Il regolamento della Commissione CEE del 31 maggio 1985, n. 1450, modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, n. 2638/69 e n. 496/70 per quanto concerne l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli.