Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 589
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione annualità 2019

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 1.2.2025, ha rispettato i termini decadenziali previsti dalla legge e dal regolamento comunale, in quanto l'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI 2019 era entro il 30/06/2020 e il termine di decadenza per la notifica è il 31 dicembre del quinto anno successivo.

  • Rigettato
    Mancanza di dovuta differenza d'imposta per anni 2022 e 2023

    La Corte ha rigettato la richiesta poiché il contribuente non ha presentato una dichiarazione formale di esenzione o riduzione tariffaria, come previsto dal regolamento comunale. La comunicazione di sgravio da parte di un altro soggetto (la comodataria) non è sufficiente e l'ente impositore ha avuto contezza certa della situazione solo in data 28.10.2024, data successiva al periodo in contestazione per il quale mancava la denuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 589
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 589
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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