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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2966/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo n.
1204 del 03.10.2024 notificato in data 30.01.2025, a mezzo della quale il Comune di Reggio Calabria chiedeva il pagamento della TARI anno 2019, 2020, 2021,2022 e 2023.
premetteva che con l'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione veniva richiesta la differenza d'imposta poiché si riteneva che per le annualità indicate l'immobile dovesse essere inquadrato nelle categorie “alberghi senza ristorante”.
Eccepiva che, in realtà, l'immobile oggetto della pretesa impositiva era stato concesso in comodato d'uso gratuito alla “Società_1 S.a.s.” che svolge attività di B&B ma ciò fino alla data del 02.03.2021, quando l'immobile veniva lasciato vuoto e privo di ogni utenza e allo stato è in fase di ristrutturazione.
Sottolineava che di tale circostanza l'Ente impositore era a conoscenza poiché con l'istanza del 30.01.2022, inviata in pari data, si provvedeva alla trasmissione del contratto di comodato d'uso.
E in effetti in data 28.10.2024 il Comune di Reggio Calabria provvedeva all'accertamento in loco della situazione dell'immobile e lo trovava “privo di utenze, ex attività Società_1 di Nominativo_1 e nella disponibilità di Ricorrente_1”.
Alla luce di quanto sopra il ricorrente rilevava che la differenza d'imposta può essere validamente richiesta solo per gli anni 2020 e 2021 per le seguenti ragioni mentre:
a) Relativamente all'anno 2019 era maturato il termine di prescrizione quinquennale poiché l'avviso di accertamento è stato affidato alla società incaricata per la notifica in data 27.01.2025;
b) Per le annualità 2022 e 2023 non è dovuta la differenza d'imposta poiché dal marzo 2021, come si evince dalla comunicazione inviata in data 30.01.2022, l'immobile non era più adibito all'attività di B&B ma era stato adibito ad uso abitativo e in fase di ristrutturazione lasciato finanche privo di utenze.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Reggio Calabria che:
in relazione alla eccepita prescrizione per l'annualità 2019 rilevava che trattandosi di omessa denuncia della variazione della categoria tariffaria, la notifica dell'accertamento doveva essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2025, come previsto dagli artt. 36 e 37 del regolamento comunale, il contribuente aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione tari 2019 entro il 30 giugno dell'anno successivo, quindi entro il 30/06/2020, data dalla quale inizia a decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che recita testualmente: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” Pertanto, l'avviso di accertamento, essendo stato notificato l'01/02/2025, ha correttamente impedito la decadenza anche per il 2019.
In relazione alle annualità 2022 e 2023 (per cui il ricorrente sostiene che non è dovuta la differenza d'imposta poiché dal marzo 2021, come si evince dalla comunicazione inviata in data 30.01.2022, l'immobile non era più adibito all'attività di B&B ma era stato adibito nuovamente ad uso abitativo e in fase di ristrutturazione lasciato finanche privo di utenze) rilevava che la comunicazione del 30/01/2022, richiamata ed allegata, riguarda in realtà la richiesta di sgravio inoltrata dalla comodataria Società_1 S.a.s.. Aggiungeva che l'istanza era stata accolta dall'Ente che aveva annullato l'accertamento emesso nei confronti della comodataria Società_1 S.a.s. perché la tassa era stata versata (come abitazione) dal comodante Ricorrente_1
(l'accertamento oggetto del presente ricorso deriva proprio dal fatto che il signor Ricorrente_1 versava come abitazione e non come B&B, quindi era necessario recuperare la differenza legata alla diversa categoria tariffaria).
Quanto all'uso abitativo e alla non tassabilità dell'insediamento per ristrutturazione,Il contribuente contesta il mancato riconoscimento di un esenzione per la quale non ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della Tari, che stabilisce: “Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.”
Ancora il comma 2 del medesimo articolo: “L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.”
Pertanto, in assenza di denuncia è preclusa alla controparte la possibilità di contestare la mancata applicazione di esenzioni e/o agevolazioni.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In relazione alla annualità 2019 trattandosi di omessa denuncia della variazione della categoria tariffaria, la notifica dell'accertamento doveva essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2025, come previsto dagli artt. 36 e 37 del regolamento comunale, atteso che il contribuente aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione tari 2019 entro il 30 giugno dell'anno successivo, quindi entro il 30/06/2020. La notifica avvenuta il 1.2.2025 ha dunque rispettato i termini decadenziali.
In relazioni alle altre annulalità 2022 e 2023 dirimente è il fatto che non sia stata comunicata in modo diretto e formale la invocata causa di esenzione.
La circostanza che il dato fattuale (l'inagibilità e la ristrutturazione in atto) fossero fattualmente indicate nella istanza di sgravio effettuata da un diverso soggetto giuridico non è sufficiente.
Peraltro solo in data 28.10.2024 il Comune di Reggio Calabria provvedeva all'accertamento in loco della situazione dell'immobile e lo trovava “privo di utenze, ex attività Società_1 di Nominativo_1 e nella disponibilità di Ricorrente_1 ” e conseguentemente solo da detta data aveva contezza certa del fatto comportante una possibile esenzione. Per il periodo antecedente richiesto con l'avviso impugnato (2022 e
2023) l'assenza di denuncia precludeva la possibilità di effettuare un eventuale controllo tempestivo (dal momento che una richiesta di sgravio per cessata conduzione da parte della Società_1 di Nominativo_1 non è equiparabile a una richiesta di esenzione da parte di Ricorrente_1).
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2966/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1204 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo n.
1204 del 03.10.2024 notificato in data 30.01.2025, a mezzo della quale il Comune di Reggio Calabria chiedeva il pagamento della TARI anno 2019, 2020, 2021,2022 e 2023.
premetteva che con l'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione veniva richiesta la differenza d'imposta poiché si riteneva che per le annualità indicate l'immobile dovesse essere inquadrato nelle categorie “alberghi senza ristorante”.
Eccepiva che, in realtà, l'immobile oggetto della pretesa impositiva era stato concesso in comodato d'uso gratuito alla “Società_1 S.a.s.” che svolge attività di B&B ma ciò fino alla data del 02.03.2021, quando l'immobile veniva lasciato vuoto e privo di ogni utenza e allo stato è in fase di ristrutturazione.
Sottolineava che di tale circostanza l'Ente impositore era a conoscenza poiché con l'istanza del 30.01.2022, inviata in pari data, si provvedeva alla trasmissione del contratto di comodato d'uso.
E in effetti in data 28.10.2024 il Comune di Reggio Calabria provvedeva all'accertamento in loco della situazione dell'immobile e lo trovava “privo di utenze, ex attività Società_1 di Nominativo_1 e nella disponibilità di Ricorrente_1”.
Alla luce di quanto sopra il ricorrente rilevava che la differenza d'imposta può essere validamente richiesta solo per gli anni 2020 e 2021 per le seguenti ragioni mentre:
a) Relativamente all'anno 2019 era maturato il termine di prescrizione quinquennale poiché l'avviso di accertamento è stato affidato alla società incaricata per la notifica in data 27.01.2025;
b) Per le annualità 2022 e 2023 non è dovuta la differenza d'imposta poiché dal marzo 2021, come si evince dalla comunicazione inviata in data 30.01.2022, l'immobile non era più adibito all'attività di B&B ma era stato adibito ad uso abitativo e in fase di ristrutturazione lasciato finanche privo di utenze.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Reggio Calabria che:
in relazione alla eccepita prescrizione per l'annualità 2019 rilevava che trattandosi di omessa denuncia della variazione della categoria tariffaria, la notifica dell'accertamento doveva essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2025, come previsto dagli artt. 36 e 37 del regolamento comunale, il contribuente aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione tari 2019 entro il 30 giugno dell'anno successivo, quindi entro il 30/06/2020, data dalla quale inizia a decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che recita testualmente: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” Pertanto, l'avviso di accertamento, essendo stato notificato l'01/02/2025, ha correttamente impedito la decadenza anche per il 2019.
In relazione alle annualità 2022 e 2023 (per cui il ricorrente sostiene che non è dovuta la differenza d'imposta poiché dal marzo 2021, come si evince dalla comunicazione inviata in data 30.01.2022, l'immobile non era più adibito all'attività di B&B ma era stato adibito nuovamente ad uso abitativo e in fase di ristrutturazione lasciato finanche privo di utenze) rilevava che la comunicazione del 30/01/2022, richiamata ed allegata, riguarda in realtà la richiesta di sgravio inoltrata dalla comodataria Società_1 S.a.s.. Aggiungeva che l'istanza era stata accolta dall'Ente che aveva annullato l'accertamento emesso nei confronti della comodataria Società_1 S.a.s. perché la tassa era stata versata (come abitazione) dal comodante Ricorrente_1
(l'accertamento oggetto del presente ricorso deriva proprio dal fatto che il signor Ricorrente_1 versava come abitazione e non come B&B, quindi era necessario recuperare la differenza legata alla diversa categoria tariffaria).
Quanto all'uso abitativo e alla non tassabilità dell'insediamento per ristrutturazione,Il contribuente contesta il mancato riconoscimento di un esenzione per la quale non ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della Tari, che stabilisce: “Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.”
Ancora il comma 2 del medesimo articolo: “L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.”
Pertanto, in assenza di denuncia è preclusa alla controparte la possibilità di contestare la mancata applicazione di esenzioni e/o agevolazioni.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In relazione alla annualità 2019 trattandosi di omessa denuncia della variazione della categoria tariffaria, la notifica dell'accertamento doveva essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2025, come previsto dagli artt. 36 e 37 del regolamento comunale, atteso che il contribuente aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione tari 2019 entro il 30 giugno dell'anno successivo, quindi entro il 30/06/2020. La notifica avvenuta il 1.2.2025 ha dunque rispettato i termini decadenziali.
In relazioni alle altre annulalità 2022 e 2023 dirimente è il fatto che non sia stata comunicata in modo diretto e formale la invocata causa di esenzione.
La circostanza che il dato fattuale (l'inagibilità e la ristrutturazione in atto) fossero fattualmente indicate nella istanza di sgravio effettuata da un diverso soggetto giuridico non è sufficiente.
Peraltro solo in data 28.10.2024 il Comune di Reggio Calabria provvedeva all'accertamento in loco della situazione dell'immobile e lo trovava “privo di utenze, ex attività Società_1 di Nominativo_1 e nella disponibilità di Ricorrente_1 ” e conseguentemente solo da detta data aveva contezza certa del fatto comportante una possibile esenzione. Per il periodo antecedente richiesto con l'avviso impugnato (2022 e
2023) l'assenza di denuncia precludeva la possibilità di effettuare un eventuale controllo tempestivo (dal momento che una richiesta di sgravio per cessata conduzione da parte della Società_1 di Nominativo_1 non è equiparabile a una richiesta di esenzione da parte di Ricorrente_1).
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.