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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9595 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16696/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, da
[...]
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cafaro presso il cui studio in Monza, via Manzoni n. 37, è elettivamente domiciliato,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 28.07.1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Carafa presso il cui studio sito in
NA ES (MI), Via G. Verdi n. 2, è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.07.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : conclusioni come da verbale d'udienza del 6.11.2025 Parte_1
pagina 1 di 15
Per : conclusioni come da verbale d'udienza del 6.11.2025 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NA ES (MI) il 19.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di NA ES al n. 12, parte II, serie A, anno 2007.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 3.8.2006, e il 30.10.2012. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 16430/2020 emesso dal Tribunale di
Milano il 16.10.2020 (RG. 23591/20), alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza, nell'abitazione coniugale sita in NA (MI) via Roma n. 78; in ogni caso, al fine di dare piena attuazione al principio della bigenitorialità, i genitori stabiliscono sin d'ora che dovrà essere discusa e concordata fra loro qualsiasi decisione importante e significativa della vita delle figlie, sia essa una scelta relativa alla salute, alla residenza, alla istruzione ed all'educazione.
3) Il padre avrà il diritto e il dovere di tenere con sé le figlie e – fatti salvi Per_1 Per_2 diversi e migliori accordi fra i genitori e degli impegni della figlia , già in età Per_1 preadolescenziale – ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, ma almeno: - nei giorni in cui lavora in primo turno: dall'uscita da scuola della scuola sino alla sera dopo cena. – nei giorni di riposo dall'uscita della scuola sino alla sera, dopo cena e, se coincidente con giornata libera dagli impegni scolastici, dalla mattina ore 9:30 circa sino alla sera dopocena. – almeno due notti la settimana da concordare mensilmente in base al calendario turni (una delle quali sarà quando il padre ha i due giorni consecutivi di riposo).
Il sig. fornirà calendario turni alla sig.ra almeno a cadenza mensile, con Pt_1 CP_1 le pianificazioni dei giorni di incontro con le figlie e dei pernotti. – durante le ferie estive, le figlie staranno con i genitori per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno, in considerazione delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
durante le festività natalizie, e Per_1 Per_2
pagina 2 di 15 trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, le vacanze scolastiche suddivise in due periodi: dal 23 al 31 dicembre mattina e dal 1 al 7 gennaio. Per il periodo 2020/2021 prima settimana con la madre, la seconda con il padre i genitori potranno trascorrere questi anche una ulteriore settimana di vacanza durante l'anno. I ponti, salvo diverso accordo, si alterneranno di anno in anno. I genitori si impegnano a collaborare attivamente anche nell'accompagnamento dei figli alle attività sportive, extra didattiche eccetera. In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per prevedere eventuali deroghe migliorative alla cornice minima su esposta nel preminente interesse delle figlie minori. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati dei primari impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie ed entrambi visioneranno direttamente ed in autonomia il registro elettronico scolastico inserendosi in eventuali chat di classe. Qualora i genitori dovessero recarsi per più di un giorno in altra località con le figlie, si comunicheranno il luogo del pernotto assicurando il contatto telefonico. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA
CASA FAMIGLIARE
4) la casa coniugale intestata al 50% ad entrambi i coniugi, con tutti gli arredi, viene assegnata alla signora che la abiterà con le figlie. Il signor si Controparte_1 Pt_1 impegna a rilasciare l'abitazione coniugale, ritirando i propri effetti personali e modificando la propria residenza entro e non oltre il 30 giugno 2020. Le spese condominiali ordinarie dell'abitazione coniugale verranno sostenute dalla signora in CP_1 forza dell'assegnazione dell'immobile, quelle straordinarie verranno suddivise tra coniugi al
50% in ragione del titolo di proprietà. Le spese condominiali arretrate, nonché quelle maturate sino all'uscita di casa del sig. saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Pt_1
Entrambi i coniugi continueranno a corrispondere mensilmente il 50% del costo del mutuo cointestato acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare oltre il 50% delle spese di tenuta conto e oneri accessori annessi.
SUL MANTENIMNETO DELLE FIGLIE
8) il signor contribuirà al mantenimento delle due figlie corrispondendo Parte_1 alla signora la somma mensile di euro 600,00 (300,00 ciascuna) a partire dal CP_1 mese di luglio 2020 e sino alla indipendenza economica delle medesime. Detta somma, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 del mese, sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
pagina 3 di 15 9) gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dalla signora con CP_1 decorrenza luglio 2020 e il signor si impegna da subito ad effettuare tutte le Pt_1 formalità necessarie al cambio del soggetto percipiente.
10) I genitori contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative alle figlie di seguito specificate:[…]
11) le detrazioni fiscali saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% cadauno come, come per legge, comprese le detrazioni fiscali relative all'anno 2020.
SULL'ASSEGNO AL MANTENIMENTO AL CONIUGE
11) il sig. corrisponderà alla signora la somma di euro Parte_1 CP_1
200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 del mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
SULLE UTERIORI QUESTIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI FAMIGLIARI
12) i Sig.ri e concordano che il cane, nell'interesse delle figlie, rimarrà CP_1 Pt_1 presso l'abitazione familiare. Entrambi i ricorrenti parteciperanno alla cura e la gestione ripartendo tra loro al 50% le spese per il cibo, toilettatura, veterinarie e quant'altro di necessità. Il rimborso avverrà entro il 15 giorni dall'esibizione della ricevuta di pagamento.
13) Il signor trasferirà alla signora la proprietà del Parte_1 Controparte_1 veicolo Renault Clio targata EA473BF telaio numero VF1KR1J0H42735869 – certificato di proprietà n. 10/ A086047L. Eventuali costi saranno suddivisi al 50% tra i coniugi. Tale trasferimento rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. 14) Il signor corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 1.000,00 Pt_1 CP_1
a regolamentazione di precedenti rapporti economici. Tale somma verrà pagata mediante versamento mensile di euro 100,00 a far data da luglio 2020 (unitamente all'assegno di mantenimento).
15) Sul conto corrente comune ove è addebitato il mutuo, saranno addebitate e ripartite al
50% tra i coniugi utenze Sky (escluso sport) e Netflix, di cui potranno usufruire tutti i componenti della famiglia. Ogni modifica contrattuale che comporti variazioni di prezzo dovrà essere previamente concordata. In mancanza di accordo il maggior prezzo verrà corrisposto da chi ha sottoscritto le modifiche contrattuali.
16) Le spese legali per la presentazione del ricorso congiunto saranno suddivise al 50 % tra coniugi”.
Con ricorso depositato il 30.04.2025, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori pagina 4 di 15 della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle Per_2 visite paterne come in atti, l'assegnazione alla madre della casa coniugale, un contributo paterno al mantenimento delle due figlie dell'importo di € 400,00 di cui € 50,00 direttamente alla figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 17.07.2025 si costituiva la convenuta, la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne come in atti, l'assegnazione della casa coniugale a sé, il versamento di un assegno divorzile dell'importo di € 300,00 in favore della Sig.ra da parte del sig. un contributo paterno al mantenimento delle CP_1 Pt_1 figlie pari ad € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi innanzi al Got delegato, le parti raggiungevano un parziale accordo come segue:
“1) Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre Per_2
2) Assegnazione della casa coniugale alla madre che la abiterà con le due figlie
3) Il padre a inizio di ogni mese comunicherà alla madre il turni di lavoro del mese garantendo di tenere con se due week end al mese dall'uscita di scuola del venerdì Per_2 fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà dalla madre dopo averla fatta cenare ed entro le ore 21,00.
4) Il padre terrà poi la minore 4 giorni infrasettimanali ( un giorno a settimana) che coincideranno col suo riposo.
5) Per le vacanze estive scolastiche, il padre terrà la minore al 50% in modalità Per_2 alternata settimanale anche non consecutiva”.
Le parti tuttavia non pervenivano ad un accordo in punto economico. Pertanto, il GOT, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, rimetteva le parti avanti il
Giudice delegato.
All'udienza del 09.10.2025 il Giudice sentiva le parti le quali concordavano che, per il periodo estivo, l'alternanza delle settimane avrebbe tenuto conto degli impegni di e della sua Per_2 volontà. Il Giudice delegato invitava i difensori a svolgere le proprie richieste in ordine agli aspetti economici. Parte ricorrente insisteva nelle proprie domande. Parte ricorrente chiedeva una riduzione del contributo al mantenimento delle figlie, dichiarandosi disponibile a versare al massimo 600 euro. Il Giudice Delegato, sentite le parti ed esauriti gli adempimenti di rito, riservava la decisione.
Con ordinanza del 13.10.2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori: pagina 5 di 15 “1. RECEPISCE l'accordo raggiunto davanti al GOT rispetto alla genitorialità con la precisazione che l'alternanza delle settimane terrà conto in ogni caso degli impegni di
e della sua volontà. Per_2
2. ASSEGNA la casa coniugale alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
3. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 600,00 mensili come giù rivalutati dalla separazione, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a indicizzazione ISTAT
4. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e pagina 6 di 15 corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per
l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso pagina 7 di 15 sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. RESPINGE la domanda di assegno di divorzio con la precisazione che, fino a pronuncia di divorzio, non perde efficacia l'assegno di mantenimento
6. ACQUISISCE i documenti prodotti.
7. RIGETTA le istanze istruttorie ulteriori”.
All'udienza del 06.11.2025, il G.D. dava la parola alle parti per la discussione. La difesa ricorrente si riportava all'accordo per gli aspetti disciplinati, conformandosi ai provvedimenti del
G.D. in punto economico, e riportandosi agli atti sulla domanda di assegno divorzile. La difesa resistente si riportava all'accordo per gli aspetti disciplinati, chiedeva l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre e l'aumento del contributo paterno per le figlie ad € 800,00, insistendo nella domanda di assegno divorzile. Parte ricorrente chiedeva che l'assegno unico rimanesse al 50% tra le parti. All'esito, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NA ES
(MI) il 19.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NA ES al n.
12, parte II, serie A, anno 2007, e si sono separati con decreto di omologa n. 16430/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 16.10.2020 (RG. 23591/20). Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegno divorzile
Deve essere rigettata la domanda di parte resistente volta all'attribuzione dell'assegno divorzile, in assenza dei requisiti perequativo-compensativi ed assistenziali, non essendo sufficiente, ai fini dell'ottenimento del richiesto assegno, la mera disparità reddituale tra le parti,
pagina 8 di 15 elemento che sinora aveva giustificato il permanere dell'assegno di mantenimento a favore della signora CP_1
Deve, invero, anzitutto premettersi che i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile si differenziano da quelli relativi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, posto che – come statuito con la nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – al fine di riconoscere un assegno divorzile a favore di uno dei coniugi deve, in primo luogo, esser verificata l'esistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti per poi successivamente valutarsi se il richiedente possieda mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (profilo assistenziale); quindi se l'eventuale disparità reddituale esistente tra i coniugi risulti causalmente attribuibile al maggiore impegno endofamiliare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (profilo compensativo).
Analizzando la situazione economica delle parti, ampiamente documentata in atti, emerge quanto segue.
Il ricorrente è impiegato presso la società e percepisce una Controparte_2 retribuzione netta mensile su 12 mesi di circa € 2.600,00 al mese. L'ultima dichiarazione reddituale depositata in atti (CU 2024 relativa all'anno 2023) riporta, invero, un reddito annuo lordo di €
44.934,01, importo sostanzialmente corrispondente ai due anni precedenti (doc. 5- 6 - 7).
Egli sostiene le seguenti spese documentate:
- la quota del 50% della rata del mutuo della casa coniugale in comproprietà con la moglie per l'importo mensile di € 330,00 (doc. 4);
- il pagamento integrale del canone di locazione dell'abitazione in cui abita con la nuova compagna e la di lei figlia dell'importo mensile di € 470,00, comprensivo di spese condominiali (doc. 9); in sede di udienza il ricorrente ha dichiarato di sostenere una spesa mensile per la locazione di € 540,00 senza tuttavia provare documentalmente tale incremento;
- il pagamento di € 395,00, sotto forma di ritenuta del quinto dello stipendio, per saldare debiti pregressi accesi per l'arredamento di casa e per esigenze di liquidità (doc. 25).
Egli non provvede direttamente al pagamento delle spese per le utenze domestiche che sono a carico della compagna, sig.ra come allegato dallo stesso ricorrente in atti. Testimone_1
pagina 9 di 15 Pertanto, la disponibilità mensile del signor è di circa € 1.400,00, al lordo delle spese Pt_1 sostenute per il mantenimento delle figlie, che tuttavia incidono ugualmente su entrambe le parti.
La resistente è impiegata part-time come cassiera presso il supermercato Unes e percepisce uno stipendio netto mensile su 12 mesi di € 1.084,00. La dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2024 (CU 2025) riporta un reddito annuo lordo di € 14.750,39, analogamente ai due anni precedenti
(doc. 25, 26, 27). La signora invalida civile al 100% con totale e permanente inabilità CP_1 lavorativa, percepisce altresì una pensione di inabilità pari ad € 330,00 al mese.
La signora sostiene le seguenti spese mensili documentate:
- quota parte del mutuo della casa coniugale di importo mensile di € 330,00;
- finanziamento per l'acquisto dell'autovettura per una rata mensile di € 233,75 (doc.28/b ed estratti conto doc. 24);
- la somma mensile di € 200,00 per le spese condominiali, il cui piano di rateizzazione – in ragione degli arretrati non pagati - è stato concordato dalla Sig.ra con CP_1
l'amministratrice condominiale (doc. 35);
- le spese per le utenze della casa coniugale, che ella sostiene in via esclusiva, per l'ulteriore importo mensile di circa € 80,00 (doc. 30 e 31).
Pertanto, la signora gode di una disponibilità mensile di circa € 570,00.
Per entrambe le parti non sono state considerate le spese per assicurazione e bollo dell'auto - in quanto sostenuti per importi analoghi -, gli abbonamenti televisivi, i costi per la linea Internet e le ulteriori spese personali documentate, in quanto costi rientranti nella quota disponibile di entrambi i coniugi.
Così ricostruite le reciproche condizioni economiche, appare evidente il divario reddituale ed economico tra le parti. Ciò posto, non si ritiene tuttavia sussistente il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, disponendo la signora di mezzi adeguati per sostenere le proprie esigenze di vita in via autonoma e potendo godere della casa coniugale.
Il Collegio ritiene che non possa ritenersi sussistente neppure il profilo compensativo- perequativo dell'assegno divorzile, atteso che la resistente non dimostrato alcuno specifico sacrificio delle proprie aspettative professionali per fare fronte alle esigenze familiari e in tal modo contribuire al patrimonio del marito. La signora ha sempre lavorato come cassiera part-time, godendo in passato anche di redditi più elevati in ragione di frequenti ore di lavoro straordinario.
Tali redditi sono tuttavia diminuiti solo di recente e a causa della sopravvenuta condizione di salute della signora. Questo dato, in assenza di alcun altro elemento di prova relativo alla posizione lavorativa della resistente negli anni, non costituisce in alcun modo prova di un sacrificio pagina 10 di 15 professionale sopportato dalla resistente a favore dell'accrescimento del patrimonio del marito che necessita di perequazione/compensazione.
Conseguentemente, deve rigettarsi anche la domanda della resistente di corresponsione del
40% della quota di trattamento di fine rapporto percepita dal Sig. poiché subordinata Pt_1 all'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno raggiunto un accordo per quanto concerne l'affido della figlia minore e le Per_2 frequentazioni paterne, che si ritiene di dover confermare, ritenendolo adeguato e congruo all'interesse della minore, alla sua età ed alle sue esigenze, oltre che tutelante del diritto alla bigenitorialità, avendo dimostrato le parti di sapere comunicare e collaborare efficacemente per la gestione di Per_2
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale di NA ES, Via Roma 78, deve essere assegnata alla madre, collocataria prevalente delle figlie.
Il mantenimento delle figlie
Deve essere confermato il contributo paterno al mantenimento delle figlie e Per_2 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, iscritta all'ultimo anno di scuola superiore, come disposto dal Giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori.
Considerato il quadro sopra ricostruito della complessiva capacità economico reddituale delle parti, la misura del contributo paterno stabilito in sede di provvedimenti ex art. 473.22 c.p.c. per il mantenimento delle ragazze deve essere ritenuta adeguata ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4
c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e poi anche alle esigenze del figlio in relazione all'età e al tenore di vita a lui assicurato, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020
n. 16739; Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811). Deve pertanto essere confermato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 600,00, maggiorato della rivalutazione decorrente dalla separazione, somma ritenuta equa in ragione delle condizioni economiche delle parti, come sopra ricostruite, dei ridotti tempi di permanenza di presso il padre (limitati a due week end al Per_2 mese dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera, oltre a un giorno infrasettimanale), pagina 11 di 15 tenuto altresì conto del collocamento paritario di nei mesi estivi e delle accresciute esigenze Per_2 delle ragazze rispetto alla fase di separazione.
Le spese straordinarie per le figlie continueranno ad essere ripartite tra i genitori in misura del
50%, come da domanda concorde delle parti.
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegno unico in via integrale è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva ex art. 473bis. 17 comma 2 c.p.c., poiché avanzata solo in sede di udienza di rimessione in decisione. Per tale ragione l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% dalle parti. Peraltro, tale soluzione è coerente con la condivisione effettiva della responsabilità genitoriale e con le reciproche condizioni economiche.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste per la metà a carico della resistente, vista la sua posizione di soccombenza sulla domanda di assegno divorzile e in punto economico, e visto l'accordo in punto di responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in NA ES (MI) il Parte_1 Controparte_1
19.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NA ES al n. 12, parte II, serie A, anno 2007;
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori la minore con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
4. Assegna la casa coniugale di NA ES, Via Roma 78, inclusi gli arredi e le pertinenze, alla madre che la abiterà con le figlie;
5. Dispone che il padre, comunicando alla madre i turni di lavoro del mese, tenga con sé due week end al mese dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera Per_2 quando la riaccompagnerà dalla madre dopo averla fatta cenare ed entro le ore 21,00, oltre a un giorno a settimana coincidente con il suo giorno di riposo;
durante le vacanze estive scolastiche, sarà collocata al 50% in modalità alternata settimanale anche Per_2
pagina 12 di 15 non consecutiva tra i genitori, tenuto conto in ogni caso degli impegni di e della Per_2 sua volontà;
6. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 600,00 mensili come già rivalutati dalla separazione, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a indicizzazione ISTAT;
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master pagina 13 di 15 e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. pagina 14 di 15 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Condanna la resistente alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquidano in €
3.000,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
9. Compensa le spese di lite tra le parti per la quota restante
10. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di NA ES (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, da
[...]
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cafaro presso il cui studio in Monza, via Manzoni n. 37, è elettivamente domiciliato,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 28.07.1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Carafa presso il cui studio sito in
NA ES (MI), Via G. Verdi n. 2, è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.07.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : conclusioni come da verbale d'udienza del 6.11.2025 Parte_1
pagina 1 di 15
Per : conclusioni come da verbale d'udienza del 6.11.2025 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NA ES (MI) il 19.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di NA ES al n. 12, parte II, serie A, anno 2007.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 3.8.2006, e il 30.10.2012. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 16430/2020 emesso dal Tribunale di
Milano il 16.10.2020 (RG. 23591/20), alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza, nell'abitazione coniugale sita in NA (MI) via Roma n. 78; in ogni caso, al fine di dare piena attuazione al principio della bigenitorialità, i genitori stabiliscono sin d'ora che dovrà essere discusa e concordata fra loro qualsiasi decisione importante e significativa della vita delle figlie, sia essa una scelta relativa alla salute, alla residenza, alla istruzione ed all'educazione.
3) Il padre avrà il diritto e il dovere di tenere con sé le figlie e – fatti salvi Per_1 Per_2 diversi e migliori accordi fra i genitori e degli impegni della figlia , già in età Per_1 preadolescenziale – ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, ma almeno: - nei giorni in cui lavora in primo turno: dall'uscita da scuola della scuola sino alla sera dopo cena. – nei giorni di riposo dall'uscita della scuola sino alla sera, dopo cena e, se coincidente con giornata libera dagli impegni scolastici, dalla mattina ore 9:30 circa sino alla sera dopocena. – almeno due notti la settimana da concordare mensilmente in base al calendario turni (una delle quali sarà quando il padre ha i due giorni consecutivi di riposo).
Il sig. fornirà calendario turni alla sig.ra almeno a cadenza mensile, con Pt_1 CP_1 le pianificazioni dei giorni di incontro con le figlie e dei pernotti. – durante le ferie estive, le figlie staranno con i genitori per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno, in considerazione delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
durante le festività natalizie, e Per_1 Per_2
pagina 2 di 15 trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, le vacanze scolastiche suddivise in due periodi: dal 23 al 31 dicembre mattina e dal 1 al 7 gennaio. Per il periodo 2020/2021 prima settimana con la madre, la seconda con il padre i genitori potranno trascorrere questi anche una ulteriore settimana di vacanza durante l'anno. I ponti, salvo diverso accordo, si alterneranno di anno in anno. I genitori si impegnano a collaborare attivamente anche nell'accompagnamento dei figli alle attività sportive, extra didattiche eccetera. In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per prevedere eventuali deroghe migliorative alla cornice minima su esposta nel preminente interesse delle figlie minori. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati dei primari impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie ed entrambi visioneranno direttamente ed in autonomia il registro elettronico scolastico inserendosi in eventuali chat di classe. Qualora i genitori dovessero recarsi per più di un giorno in altra località con le figlie, si comunicheranno il luogo del pernotto assicurando il contatto telefonico. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA
CASA FAMIGLIARE
4) la casa coniugale intestata al 50% ad entrambi i coniugi, con tutti gli arredi, viene assegnata alla signora che la abiterà con le figlie. Il signor si Controparte_1 Pt_1 impegna a rilasciare l'abitazione coniugale, ritirando i propri effetti personali e modificando la propria residenza entro e non oltre il 30 giugno 2020. Le spese condominiali ordinarie dell'abitazione coniugale verranno sostenute dalla signora in CP_1 forza dell'assegnazione dell'immobile, quelle straordinarie verranno suddivise tra coniugi al
50% in ragione del titolo di proprietà. Le spese condominiali arretrate, nonché quelle maturate sino all'uscita di casa del sig. saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Pt_1
Entrambi i coniugi continueranno a corrispondere mensilmente il 50% del costo del mutuo cointestato acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare oltre il 50% delle spese di tenuta conto e oneri accessori annessi.
SUL MANTENIMNETO DELLE FIGLIE
8) il signor contribuirà al mantenimento delle due figlie corrispondendo Parte_1 alla signora la somma mensile di euro 600,00 (300,00 ciascuna) a partire dal CP_1 mese di luglio 2020 e sino alla indipendenza economica delle medesime. Detta somma, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 del mese, sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
pagina 3 di 15 9) gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dalla signora con CP_1 decorrenza luglio 2020 e il signor si impegna da subito ad effettuare tutte le Pt_1 formalità necessarie al cambio del soggetto percipiente.
10) I genitori contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative alle figlie di seguito specificate:[…]
11) le detrazioni fiscali saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% cadauno come, come per legge, comprese le detrazioni fiscali relative all'anno 2020.
SULL'ASSEGNO AL MANTENIMENTO AL CONIUGE
11) il sig. corrisponderà alla signora la somma di euro Parte_1 CP_1
200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 del mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
SULLE UTERIORI QUESTIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI FAMIGLIARI
12) i Sig.ri e concordano che il cane, nell'interesse delle figlie, rimarrà CP_1 Pt_1 presso l'abitazione familiare. Entrambi i ricorrenti parteciperanno alla cura e la gestione ripartendo tra loro al 50% le spese per il cibo, toilettatura, veterinarie e quant'altro di necessità. Il rimborso avverrà entro il 15 giorni dall'esibizione della ricevuta di pagamento.
13) Il signor trasferirà alla signora la proprietà del Parte_1 Controparte_1 veicolo Renault Clio targata EA473BF telaio numero VF1KR1J0H42735869 – certificato di proprietà n. 10/ A086047L. Eventuali costi saranno suddivisi al 50% tra i coniugi. Tale trasferimento rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. 14) Il signor corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 1.000,00 Pt_1 CP_1
a regolamentazione di precedenti rapporti economici. Tale somma verrà pagata mediante versamento mensile di euro 100,00 a far data da luglio 2020 (unitamente all'assegno di mantenimento).
15) Sul conto corrente comune ove è addebitato il mutuo, saranno addebitate e ripartite al
50% tra i coniugi utenze Sky (escluso sport) e Netflix, di cui potranno usufruire tutti i componenti della famiglia. Ogni modifica contrattuale che comporti variazioni di prezzo dovrà essere previamente concordata. In mancanza di accordo il maggior prezzo verrà corrisposto da chi ha sottoscritto le modifiche contrattuali.
16) Le spese legali per la presentazione del ricorso congiunto saranno suddivise al 50 % tra coniugi”.
Con ricorso depositato il 30.04.2025, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori pagina 4 di 15 della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle Per_2 visite paterne come in atti, l'assegnazione alla madre della casa coniugale, un contributo paterno al mantenimento delle due figlie dell'importo di € 400,00 di cui € 50,00 direttamente alla figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 17.07.2025 si costituiva la convenuta, la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne come in atti, l'assegnazione della casa coniugale a sé, il versamento di un assegno divorzile dell'importo di € 300,00 in favore della Sig.ra da parte del sig. un contributo paterno al mantenimento delle CP_1 Pt_1 figlie pari ad € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi innanzi al Got delegato, le parti raggiungevano un parziale accordo come segue:
“1) Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre Per_2
2) Assegnazione della casa coniugale alla madre che la abiterà con le due figlie
3) Il padre a inizio di ogni mese comunicherà alla madre il turni di lavoro del mese garantendo di tenere con se due week end al mese dall'uscita di scuola del venerdì Per_2 fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà dalla madre dopo averla fatta cenare ed entro le ore 21,00.
4) Il padre terrà poi la minore 4 giorni infrasettimanali ( un giorno a settimana) che coincideranno col suo riposo.
5) Per le vacanze estive scolastiche, il padre terrà la minore al 50% in modalità Per_2 alternata settimanale anche non consecutiva”.
Le parti tuttavia non pervenivano ad un accordo in punto economico. Pertanto, il GOT, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, rimetteva le parti avanti il
Giudice delegato.
All'udienza del 09.10.2025 il Giudice sentiva le parti le quali concordavano che, per il periodo estivo, l'alternanza delle settimane avrebbe tenuto conto degli impegni di e della sua Per_2 volontà. Il Giudice delegato invitava i difensori a svolgere le proprie richieste in ordine agli aspetti economici. Parte ricorrente insisteva nelle proprie domande. Parte ricorrente chiedeva una riduzione del contributo al mantenimento delle figlie, dichiarandosi disponibile a versare al massimo 600 euro. Il Giudice Delegato, sentite le parti ed esauriti gli adempimenti di rito, riservava la decisione.
Con ordinanza del 13.10.2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori: pagina 5 di 15 “1. RECEPISCE l'accordo raggiunto davanti al GOT rispetto alla genitorialità con la precisazione che l'alternanza delle settimane terrà conto in ogni caso degli impegni di
e della sua volontà. Per_2
2. ASSEGNA la casa coniugale alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
3. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 600,00 mensili come giù rivalutati dalla separazione, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a indicizzazione ISTAT
4. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e pagina 6 di 15 corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per
l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso pagina 7 di 15 sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. RESPINGE la domanda di assegno di divorzio con la precisazione che, fino a pronuncia di divorzio, non perde efficacia l'assegno di mantenimento
6. ACQUISISCE i documenti prodotti.
7. RIGETTA le istanze istruttorie ulteriori”.
All'udienza del 06.11.2025, il G.D. dava la parola alle parti per la discussione. La difesa ricorrente si riportava all'accordo per gli aspetti disciplinati, conformandosi ai provvedimenti del
G.D. in punto economico, e riportandosi agli atti sulla domanda di assegno divorzile. La difesa resistente si riportava all'accordo per gli aspetti disciplinati, chiedeva l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre e l'aumento del contributo paterno per le figlie ad € 800,00, insistendo nella domanda di assegno divorzile. Parte ricorrente chiedeva che l'assegno unico rimanesse al 50% tra le parti. All'esito, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NA ES
(MI) il 19.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NA ES al n.
12, parte II, serie A, anno 2007, e si sono separati con decreto di omologa n. 16430/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 16.10.2020 (RG. 23591/20). Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegno divorzile
Deve essere rigettata la domanda di parte resistente volta all'attribuzione dell'assegno divorzile, in assenza dei requisiti perequativo-compensativi ed assistenziali, non essendo sufficiente, ai fini dell'ottenimento del richiesto assegno, la mera disparità reddituale tra le parti,
pagina 8 di 15 elemento che sinora aveva giustificato il permanere dell'assegno di mantenimento a favore della signora CP_1
Deve, invero, anzitutto premettersi che i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile si differenziano da quelli relativi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, posto che – come statuito con la nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – al fine di riconoscere un assegno divorzile a favore di uno dei coniugi deve, in primo luogo, esser verificata l'esistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti per poi successivamente valutarsi se il richiedente possieda mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (profilo assistenziale); quindi se l'eventuale disparità reddituale esistente tra i coniugi risulti causalmente attribuibile al maggiore impegno endofamiliare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (profilo compensativo).
Analizzando la situazione economica delle parti, ampiamente documentata in atti, emerge quanto segue.
Il ricorrente è impiegato presso la società e percepisce una Controparte_2 retribuzione netta mensile su 12 mesi di circa € 2.600,00 al mese. L'ultima dichiarazione reddituale depositata in atti (CU 2024 relativa all'anno 2023) riporta, invero, un reddito annuo lordo di €
44.934,01, importo sostanzialmente corrispondente ai due anni precedenti (doc. 5- 6 - 7).
Egli sostiene le seguenti spese documentate:
- la quota del 50% della rata del mutuo della casa coniugale in comproprietà con la moglie per l'importo mensile di € 330,00 (doc. 4);
- il pagamento integrale del canone di locazione dell'abitazione in cui abita con la nuova compagna e la di lei figlia dell'importo mensile di € 470,00, comprensivo di spese condominiali (doc. 9); in sede di udienza il ricorrente ha dichiarato di sostenere una spesa mensile per la locazione di € 540,00 senza tuttavia provare documentalmente tale incremento;
- il pagamento di € 395,00, sotto forma di ritenuta del quinto dello stipendio, per saldare debiti pregressi accesi per l'arredamento di casa e per esigenze di liquidità (doc. 25).
Egli non provvede direttamente al pagamento delle spese per le utenze domestiche che sono a carico della compagna, sig.ra come allegato dallo stesso ricorrente in atti. Testimone_1
pagina 9 di 15 Pertanto, la disponibilità mensile del signor è di circa € 1.400,00, al lordo delle spese Pt_1 sostenute per il mantenimento delle figlie, che tuttavia incidono ugualmente su entrambe le parti.
La resistente è impiegata part-time come cassiera presso il supermercato Unes e percepisce uno stipendio netto mensile su 12 mesi di € 1.084,00. La dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2024 (CU 2025) riporta un reddito annuo lordo di € 14.750,39, analogamente ai due anni precedenti
(doc. 25, 26, 27). La signora invalida civile al 100% con totale e permanente inabilità CP_1 lavorativa, percepisce altresì una pensione di inabilità pari ad € 330,00 al mese.
La signora sostiene le seguenti spese mensili documentate:
- quota parte del mutuo della casa coniugale di importo mensile di € 330,00;
- finanziamento per l'acquisto dell'autovettura per una rata mensile di € 233,75 (doc.28/b ed estratti conto doc. 24);
- la somma mensile di € 200,00 per le spese condominiali, il cui piano di rateizzazione – in ragione degli arretrati non pagati - è stato concordato dalla Sig.ra con CP_1
l'amministratrice condominiale (doc. 35);
- le spese per le utenze della casa coniugale, che ella sostiene in via esclusiva, per l'ulteriore importo mensile di circa € 80,00 (doc. 30 e 31).
Pertanto, la signora gode di una disponibilità mensile di circa € 570,00.
Per entrambe le parti non sono state considerate le spese per assicurazione e bollo dell'auto - in quanto sostenuti per importi analoghi -, gli abbonamenti televisivi, i costi per la linea Internet e le ulteriori spese personali documentate, in quanto costi rientranti nella quota disponibile di entrambi i coniugi.
Così ricostruite le reciproche condizioni economiche, appare evidente il divario reddituale ed economico tra le parti. Ciò posto, non si ritiene tuttavia sussistente il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, disponendo la signora di mezzi adeguati per sostenere le proprie esigenze di vita in via autonoma e potendo godere della casa coniugale.
Il Collegio ritiene che non possa ritenersi sussistente neppure il profilo compensativo- perequativo dell'assegno divorzile, atteso che la resistente non dimostrato alcuno specifico sacrificio delle proprie aspettative professionali per fare fronte alle esigenze familiari e in tal modo contribuire al patrimonio del marito. La signora ha sempre lavorato come cassiera part-time, godendo in passato anche di redditi più elevati in ragione di frequenti ore di lavoro straordinario.
Tali redditi sono tuttavia diminuiti solo di recente e a causa della sopravvenuta condizione di salute della signora. Questo dato, in assenza di alcun altro elemento di prova relativo alla posizione lavorativa della resistente negli anni, non costituisce in alcun modo prova di un sacrificio pagina 10 di 15 professionale sopportato dalla resistente a favore dell'accrescimento del patrimonio del marito che necessita di perequazione/compensazione.
Conseguentemente, deve rigettarsi anche la domanda della resistente di corresponsione del
40% della quota di trattamento di fine rapporto percepita dal Sig. poiché subordinata Pt_1 all'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno raggiunto un accordo per quanto concerne l'affido della figlia minore e le Per_2 frequentazioni paterne, che si ritiene di dover confermare, ritenendolo adeguato e congruo all'interesse della minore, alla sua età ed alle sue esigenze, oltre che tutelante del diritto alla bigenitorialità, avendo dimostrato le parti di sapere comunicare e collaborare efficacemente per la gestione di Per_2
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale di NA ES, Via Roma 78, deve essere assegnata alla madre, collocataria prevalente delle figlie.
Il mantenimento delle figlie
Deve essere confermato il contributo paterno al mantenimento delle figlie e Per_2 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, iscritta all'ultimo anno di scuola superiore, come disposto dal Giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori.
Considerato il quadro sopra ricostruito della complessiva capacità economico reddituale delle parti, la misura del contributo paterno stabilito in sede di provvedimenti ex art. 473.22 c.p.c. per il mantenimento delle ragazze deve essere ritenuta adeguata ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4
c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e poi anche alle esigenze del figlio in relazione all'età e al tenore di vita a lui assicurato, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020
n. 16739; Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811). Deve pertanto essere confermato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 600,00, maggiorato della rivalutazione decorrente dalla separazione, somma ritenuta equa in ragione delle condizioni economiche delle parti, come sopra ricostruite, dei ridotti tempi di permanenza di presso il padre (limitati a due week end al Per_2 mese dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera, oltre a un giorno infrasettimanale), pagina 11 di 15 tenuto altresì conto del collocamento paritario di nei mesi estivi e delle accresciute esigenze Per_2 delle ragazze rispetto alla fase di separazione.
Le spese straordinarie per le figlie continueranno ad essere ripartite tra i genitori in misura del
50%, come da domanda concorde delle parti.
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegno unico in via integrale è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva ex art. 473bis. 17 comma 2 c.p.c., poiché avanzata solo in sede di udienza di rimessione in decisione. Per tale ragione l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% dalle parti. Peraltro, tale soluzione è coerente con la condivisione effettiva della responsabilità genitoriale e con le reciproche condizioni economiche.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste per la metà a carico della resistente, vista la sua posizione di soccombenza sulla domanda di assegno divorzile e in punto economico, e visto l'accordo in punto di responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in NA ES (MI) il Parte_1 Controparte_1
19.05.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NA ES al n. 12, parte II, serie A, anno 2007;
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori la minore con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
4. Assegna la casa coniugale di NA ES, Via Roma 78, inclusi gli arredi e le pertinenze, alla madre che la abiterà con le figlie;
5. Dispone che il padre, comunicando alla madre i turni di lavoro del mese, tenga con sé due week end al mese dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera Per_2 quando la riaccompagnerà dalla madre dopo averla fatta cenare ed entro le ore 21,00, oltre a un giorno a settimana coincidente con il suo giorno di riposo;
durante le vacanze estive scolastiche, sarà collocata al 50% in modalità alternata settimanale anche Per_2
pagina 12 di 15 non consecutiva tra i genitori, tenuto conto in ogni caso degli impegni di e della Per_2 sua volontà;
6. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 600,00 mensili come già rivalutati dalla separazione, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a indicizzazione ISTAT;
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master pagina 13 di 15 e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. pagina 14 di 15 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Condanna la resistente alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquidano in €
3.000,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
9. Compensa le spese di lite tra le parti per la quota restante
10. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di NA ES (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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