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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 1471/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico RA NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1471/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via Risorgimento n. 37 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Antonino Scimoni che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice - e
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in via Reggio Controparte_2
Campi I° tronco n. 42 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.ta Antonietta Occhiuto che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta –
OGGETTO: assicurazione sulla vita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 16.05.2023, Parte_1 evocava in giudizio la chiedendo di “A. Dichiarare Controparte_1 tenuta e condannare la società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
dell'importo di € 18.000,00, o altra diversa somma da accertare in corso di
[...] causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. B. Condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1 tempore, alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, esponeva che nel mese di dicembre 2021, pur avendo già ricevuto le prime due dosi di vaccino anti ID, aveva contratto il predetto virus con importanti sintomi (febbre alta, astenia e faringodinia intense, difficoltà respiratoria marcata, artromialgie diffuse, ostruzione nasale con abbondante rinorrea mucopurulenta, diarrea, disturbi dell'equilibrio), unitamente ad una diminuzione dell'olfatto e del gusto regredita quasi completamente a seguito della negativizzazione.
A febbraio del 2022 era risultata nuovamente positiva al virus che si era manifestato con disturbi sensoriali più accentuati. Da allora non aveva più percepito né odori né sapori e ciò che riesce a percepire non corrisponde alla realtà, comportando sempre sensazioni molto sgradevoli.
In data 24.05.2022 aveva denunciato il sinistro alla compagnia convenuta che, in data 20.06.2022, aveva comunicato la non indennizzabilità dello stesso trattandosi di una malattia e non di un infortunio. Affermava che con PEC del 18.10.2022 aveva richiamato il contenuto delle condizioni generali del contratto che non escludevano le infezioni virali e batteriche con ciò affermando la piena risarcibilità del sinistro. Evidenziava, inoltre, che la perdurante situazione di disagio aveva determinato l'insorgenza di un disturbo psicologico di natura ansioso/depressiva correlato a disturbi dell'olfatto e del gusto.
In punto di diritto qualificava l'infezione da SARS-CoV-2 quale infortunio tecnicamente indennizzabile, rientrando nella definizione di “infortunio”, ossia evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna.
Precisava di aver stipulato con la convenuta, in data 25.12.2021, la polizza “PluriAttiva Infortuni” n. 10410555, la quale, nel periodo compreso tra il 23.02.2022 e il 23.02.2023, garantiva la copertura assicurativa sulla persona del danneggiato per tutte le ipotesi di infortunio occorse in capo allo stesso durante il periodo di vigenza dell'assicurazione. Evidenziava, evocando l'interpretatio contra stipulatorem, che nel contratto di riferimento non erano escluse le infezioni virali, di talché, le stesse erano ricomprese nella garanzia assicurativa.
Instava, perciò, per la risarcibilità dell'invalidità permanente da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna, pari al 15% che, al netto della franchigia del 3%, veniva quantificato in complessivi € 18.000,00, oltre interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14.07.2023, si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, Controparte_1 l'improponibilità della domanda attorea a causa del mancato previo esperimento dell'arbitrato irrituale come previsto nel contratto di polizza.
Nel merito, precisava che l'attrice aveva denunciato all'assicurazione di aver contratto sul posto di lavoro il ID-19 per ben due volte. Evidenziava che la prima negatività poteva essere una falsa negatività e che, di conseguenza, i sintomi perduranti in capo all'attrice potevano essere ricondotti al primo contagio (c.d. Long ID).
2 Quanto alla qualificazione giuridica dell'infezione da ID contratta durante l'attività lavorativa, poneva in evidenza che la copertura assicurativa dell' era stata CP_3 riconosciuta unicamente a chi lavorava come dipendente in una struttura pubblica o privata e non anche ai liberi professionisti titolari di polizza assicurative private. In questo caso, infatti, l'infezione in questione era stata fatta rientrate nel concetto di
“malattia” e non di infortunio.
In relazione all'interpretazione del contratto affermava che il principale strumento era rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.
Rassegnava quindi le proprie conclusioni chiedendo di “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per inapplicabilità della procedura di arbitrato irrituale prevista dal contratto di polizza Pluriattiva Infortuni;
Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse individuare in capo alla convenuta società la tenutezza a indennizzare l'attrice configurando il ID un infortunio e non una malattia, si chiede di ridimensionare la pretesa in base alle pattuizioni contrattuali e alla franchigia di base prevista dal contratto di polizza. Con ogni conseguenza sul carico delle spese processuali”.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medica.
All'udienza del 25.09.2025 di rimessione della causa in decisione, la causa veniva riservata.
2. La domanda deve essere rigettata.
Parte attrice agisce nel presente giudizio al fine di sentirsi riconoscere l'indennizzo derivante dalla polizza vita stipulata con la compagnia convenuta a causa dei postumi invalidanti patiti a seguito della contrazione del virus ID-19 durante l'erogazione della prestazione lavorativa.
In sostanza, parte attrice vorrebbe estendere l'applicabilità dell'art. 42 del decreto c.d. Cura Italia, in base al quale la contrazione della predetta infezione in occasione di lavoro è qualificata come infortunio, al proprio contratto assicurativo privato. A ragione parte convenuta ha evidenziato la differenza tra il contenuto di un'assicurazione obbligatoria – previsto dalla legge – da quello di un'assicurazione privata – delineato dalle parti. In quest'ultima, infatti, il rischio coperto è unicamente quello individuato dalle parti in sede di stipula.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di cassazione sancendo che “Il disposto dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da ID-19 - secondo cui, ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da coronavirus, il medico certificatore redige il certificato di infortunio - non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici
o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo
3 la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c., impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni” (Cass. civ. sez. 3, n. 3016/2025).
Alla luce di ciò, non è possibile riconoscere alcun indennizzo assicurativo in ragione della mancata inclusione nel rischio della polizza della contrazione del virus in questione.
Quanto alle spese di lite si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti tenuto conto che il pronunciamento della Suprema Corte è intervenuto solo di recente e, comunque, in epoca successiva rispetto all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Reggio Calabria il 24.10.2025 il Giudice
RA NA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico RA NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1471/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via Risorgimento n. 37 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Antonino Scimoni che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice - e
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in via Reggio Controparte_2
Campi I° tronco n. 42 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.ta Antonietta Occhiuto che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta –
OGGETTO: assicurazione sulla vita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 16.05.2023, Parte_1 evocava in giudizio la chiedendo di “A. Dichiarare Controparte_1 tenuta e condannare la società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
dell'importo di € 18.000,00, o altra diversa somma da accertare in corso di
[...] causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. B. Condannare la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1 tempore, alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, esponeva che nel mese di dicembre 2021, pur avendo già ricevuto le prime due dosi di vaccino anti ID, aveva contratto il predetto virus con importanti sintomi (febbre alta, astenia e faringodinia intense, difficoltà respiratoria marcata, artromialgie diffuse, ostruzione nasale con abbondante rinorrea mucopurulenta, diarrea, disturbi dell'equilibrio), unitamente ad una diminuzione dell'olfatto e del gusto regredita quasi completamente a seguito della negativizzazione.
A febbraio del 2022 era risultata nuovamente positiva al virus che si era manifestato con disturbi sensoriali più accentuati. Da allora non aveva più percepito né odori né sapori e ciò che riesce a percepire non corrisponde alla realtà, comportando sempre sensazioni molto sgradevoli.
In data 24.05.2022 aveva denunciato il sinistro alla compagnia convenuta che, in data 20.06.2022, aveva comunicato la non indennizzabilità dello stesso trattandosi di una malattia e non di un infortunio. Affermava che con PEC del 18.10.2022 aveva richiamato il contenuto delle condizioni generali del contratto che non escludevano le infezioni virali e batteriche con ciò affermando la piena risarcibilità del sinistro. Evidenziava, inoltre, che la perdurante situazione di disagio aveva determinato l'insorgenza di un disturbo psicologico di natura ansioso/depressiva correlato a disturbi dell'olfatto e del gusto.
In punto di diritto qualificava l'infezione da SARS-CoV-2 quale infortunio tecnicamente indennizzabile, rientrando nella definizione di “infortunio”, ossia evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna.
Precisava di aver stipulato con la convenuta, in data 25.12.2021, la polizza “PluriAttiva Infortuni” n. 10410555, la quale, nel periodo compreso tra il 23.02.2022 e il 23.02.2023, garantiva la copertura assicurativa sulla persona del danneggiato per tutte le ipotesi di infortunio occorse in capo allo stesso durante il periodo di vigenza dell'assicurazione. Evidenziava, evocando l'interpretatio contra stipulatorem, che nel contratto di riferimento non erano escluse le infezioni virali, di talché, le stesse erano ricomprese nella garanzia assicurativa.
Instava, perciò, per la risarcibilità dell'invalidità permanente da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna, pari al 15% che, al netto della franchigia del 3%, veniva quantificato in complessivi € 18.000,00, oltre interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14.07.2023, si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, Controparte_1 l'improponibilità della domanda attorea a causa del mancato previo esperimento dell'arbitrato irrituale come previsto nel contratto di polizza.
Nel merito, precisava che l'attrice aveva denunciato all'assicurazione di aver contratto sul posto di lavoro il ID-19 per ben due volte. Evidenziava che la prima negatività poteva essere una falsa negatività e che, di conseguenza, i sintomi perduranti in capo all'attrice potevano essere ricondotti al primo contagio (c.d. Long ID).
2 Quanto alla qualificazione giuridica dell'infezione da ID contratta durante l'attività lavorativa, poneva in evidenza che la copertura assicurativa dell' era stata CP_3 riconosciuta unicamente a chi lavorava come dipendente in una struttura pubblica o privata e non anche ai liberi professionisti titolari di polizza assicurative private. In questo caso, infatti, l'infezione in questione era stata fatta rientrate nel concetto di
“malattia” e non di infortunio.
In relazione all'interpretazione del contratto affermava che il principale strumento era rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.
Rassegnava quindi le proprie conclusioni chiedendo di “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per inapplicabilità della procedura di arbitrato irrituale prevista dal contratto di polizza Pluriattiva Infortuni;
Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse individuare in capo alla convenuta società la tenutezza a indennizzare l'attrice configurando il ID un infortunio e non una malattia, si chiede di ridimensionare la pretesa in base alle pattuizioni contrattuali e alla franchigia di base prevista dal contratto di polizza. Con ogni conseguenza sul carico delle spese processuali”.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medica.
All'udienza del 25.09.2025 di rimessione della causa in decisione, la causa veniva riservata.
2. La domanda deve essere rigettata.
Parte attrice agisce nel presente giudizio al fine di sentirsi riconoscere l'indennizzo derivante dalla polizza vita stipulata con la compagnia convenuta a causa dei postumi invalidanti patiti a seguito della contrazione del virus ID-19 durante l'erogazione della prestazione lavorativa.
In sostanza, parte attrice vorrebbe estendere l'applicabilità dell'art. 42 del decreto c.d. Cura Italia, in base al quale la contrazione della predetta infezione in occasione di lavoro è qualificata come infortunio, al proprio contratto assicurativo privato. A ragione parte convenuta ha evidenziato la differenza tra il contenuto di un'assicurazione obbligatoria – previsto dalla legge – da quello di un'assicurazione privata – delineato dalle parti. In quest'ultima, infatti, il rischio coperto è unicamente quello individuato dalle parti in sede di stipula.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di cassazione sancendo che “Il disposto dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da ID-19 - secondo cui, ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da coronavirus, il medico certificatore redige il certificato di infortunio - non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici
o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo
3 la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c., impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni” (Cass. civ. sez. 3, n. 3016/2025).
Alla luce di ciò, non è possibile riconoscere alcun indennizzo assicurativo in ragione della mancata inclusione nel rischio della polizza della contrazione del virus in questione.
Quanto alle spese di lite si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti tenuto conto che il pronunciamento della Suprema Corte è intervenuto solo di recente e, comunque, in epoca successiva rispetto all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Reggio Calabria il 24.10.2025 il Giudice
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