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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IL DE Presidente
RA NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2363/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Manfredi e Lorenzo Manfredi, presso e nel cui studio sono elett.te dom.ti, in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: “disporre che l'importo dell'assegno mensile che il sig. deve Parte_1 corrispondere a favore della sig.ra venga ridotto da € 800,00 (ottocento/00) Controparte_1 ad € 200,00 (duecento/00), oltre r in base agli indici ISTAT, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
pagina 1 di 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso presentato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla CP_1 sentenza n. 798 emessa da questo Tribunale di Ancona in data 17/06/2022 e pubblicata il 20/06/2022.
2. La richiesta di modifica delle predette condizioni viene giustificata da entrambe le parti da sopravvenute circostanze e, segnatamente, dal fatto che le condizioni di salute del ricorrente , pensionato, si sono aggravate, necessitando di assistenza continua Parte_1 presso la propria abitazione da parte di un'assistente domiciliare e costringendolo a sostenere spese rilevanti che, sommate all'attuale assegno mensile dovuto alla signora Controparte_1
, superano l'importo del trattamento pensionistico che lo stesso percepisce mensilmente.
[...]
Di qui, il consenso della stessa ricorrente, signora alla riduzione Controparte_1 dell'importo dell'assegno mensile che il ricorrente, allo stato, le versa dagli attuali Euro 800,00 a Euro 200,00.
3. Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Il Tribunale, rammentato che con sentenza n. 798/2022, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in accoglimento delle conclusioni congiunte dagli stessi proposte, ritiene che le nuove, concordate condizioni non presentano profili di contrarietà alla legge e all'ordine pubblico. Le stesse sono giustificate dalle sopravvenute problematiche di salute del ricorrente che hanno comportato un peggioramento delle sue condizioni economico-reddituali; circostanze queste non contestate dalla ricorrente le cui disponibilità economiche, quali certificate in atti, consentono comunque di ritenere congruo l'assegno divorzile nella misura concordemente da ultimo indicata (cfr. dichiarazione modello PF per i periodi di imposta 2022, 2023 e 2024 in atti).
5. Le spese di lite vanno compensate sia in ragione della proposizione congiunta della domanda sia perché in tal senso è anche la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione, così decide: prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate in modifica di quelle di cui alla sentenza n. 798 emessa da questo Tribunale di Ancona in data 17/06/2022 e pubblicata il 20/06/2022, dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso ad Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA NI IL DE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IL DE Presidente
RA NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2363/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Manfredi e Lorenzo Manfredi, presso e nel cui studio sono elett.te dom.ti, in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: “disporre che l'importo dell'assegno mensile che il sig. deve Parte_1 corrispondere a favore della sig.ra venga ridotto da € 800,00 (ottocento/00) Controparte_1 ad € 200,00 (duecento/00), oltre r in base agli indici ISTAT, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
pagina 1 di 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso presentato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla CP_1 sentenza n. 798 emessa da questo Tribunale di Ancona in data 17/06/2022 e pubblicata il 20/06/2022.
2. La richiesta di modifica delle predette condizioni viene giustificata da entrambe le parti da sopravvenute circostanze e, segnatamente, dal fatto che le condizioni di salute del ricorrente , pensionato, si sono aggravate, necessitando di assistenza continua Parte_1 presso la propria abitazione da parte di un'assistente domiciliare e costringendolo a sostenere spese rilevanti che, sommate all'attuale assegno mensile dovuto alla signora Controparte_1
, superano l'importo del trattamento pensionistico che lo stesso percepisce mensilmente.
[...]
Di qui, il consenso della stessa ricorrente, signora alla riduzione Controparte_1 dell'importo dell'assegno mensile che il ricorrente, allo stato, le versa dagli attuali Euro 800,00 a Euro 200,00.
3. Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Il Tribunale, rammentato che con sentenza n. 798/2022, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in accoglimento delle conclusioni congiunte dagli stessi proposte, ritiene che le nuove, concordate condizioni non presentano profili di contrarietà alla legge e all'ordine pubblico. Le stesse sono giustificate dalle sopravvenute problematiche di salute del ricorrente che hanno comportato un peggioramento delle sue condizioni economico-reddituali; circostanze queste non contestate dalla ricorrente le cui disponibilità economiche, quali certificate in atti, consentono comunque di ritenere congruo l'assegno divorzile nella misura concordemente da ultimo indicata (cfr. dichiarazione modello PF per i periodi di imposta 2022, 2023 e 2024 in atti).
5. Le spese di lite vanno compensate sia in ragione della proposizione congiunta della domanda sia perché in tal senso è anche la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione, così decide: prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate in modifica di quelle di cui alla sentenza n. 798 emessa da questo Tribunale di Ancona in data 17/06/2022 e pubblicata il 20/06/2022, dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso ad Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA NI IL DE
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