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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11092 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 17998/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17998/2021 RGAC e vertente
TRA
, in persona del l.rp.t., Parte_1
elettivamente domiciliato in alla Via A. Modigliani 1 presso l'avv. Michele Pt_1
IR, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona di un procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli al Parco CP_1
Comola Ricci 147 presso gli avv.ti Enrico Fontana e Katia Scotti, dai quali è
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Monte di Dio 25 Controparte_2
presso l'avv. LU UE, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_3
Napoli alla Via del Parco Margherita 23 presso l'avv. Antonio Tundo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti rilasciata in data 27/4/2017 in
Torino con atto per notaio rep. 81.955 Persona_1
, residente in [...] int. 2 Persona_2 Pt_1
in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Napoli alla Via Cesare Rosaroll 70 presso l'avv. Quirino M. Palagano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da incendio di autovettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale è fondata e va accolta, per quanto di ragione nei confronti dei convenuti e mentre va rigettata nei confronti dei Persona_2 CP_1 CP_3
pagina 2 di 10 convenuti ed e va accolta la domanda trasversale del convenuto CP_2 CP_4
CP_2
Il Condominio in , ha convenuto nel presente Pt_1 Parte_1
giudizio spa , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
e chiedendo di condannare , e in
[...] CP_4 CP_1 CP_3 CP_4
solido o pro quota a pagare in proprio favore la somma di € 25.000 o la diversa somma da accertare, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione – a titolo di risarcimento dei danni subiti dal fabbricato gestito dal
Condominio attore in data 20/3/2019 a causa di un incendio sprigionatosi dall'autovettura OD Fabia tg. BT088GK di proprietà della convenuta ed Persona_2
assicurata per la RCA con , poi propagatosi all'autovettura Fiat Grande Punto tg. CP_1
EB305SF di proprietà del convenuto ed assicurata con mentre la CP_2 CP_4
somma era chiesta a titolo d'indennizzo a che assicurava il fabbricato CP_3
condominiale contro il rischio incendi;
si è costituita spa chiedendo di dichiarare CP_1
la domanda improcedibile ed improponibile, e nel merito di rigettarla perché prescritto il diritto vantato dalla parte attrice, e perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito chiedendo di rigettare la domanda nei propri confronti Controparte_2
per non essere stato lui responsabile dell'evento, ed in via riconvenzionale (meglio, trasversale) condannare e in solido o chi di ragione a pagargli la Persona_2 CP_1
somma di € 10.000 o la diversa somma ritenuta opportuna per risarcirlo del danno subito dal proprio veicolo, e subordinatamente condannare a tenerlo indenne da ogni CP_4
pagamento, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita CP_3
chiedendo di rigettare la domanda del Condominio attore nei propri confronti, e subordinatamente “liquidi il danno nell'importo complessivo di € 22.640,00 subordinando il pagamento dell'importo di € 10.150,00 alla documentazione da parte del
Condominio dell'effettivo esborso per le spese precisate nell'atto conclusivo di perizia e nel riepilogo dei danni redatto perito;
c) con vittoria di spese e compensi di Per_3
giudizio.”, si è costituita chiedendo di dichiarare la propria carenza di CP_4
pagina 3 di 10 legittimazione passiva o di titolarità passiva, o comunque rigettare la domanda nei propri confronti perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale del convenuto sono stati escussi i testi e , Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ora la causa Persona_4
va decisa.
Come si è detto, il Condominio attore ha fatto valere diversi titoli giuridici nei confronti dei diversi convenuti: , e sono stati Persona_2 CP_1 CP_2 CP_4
convenuti come corresponsabili di un danno causato dalla circolazione di due autovetture, la di proprietà di ed assicurata per la Rca con CP_5 Persona_2
, e la Fiat Grande Punto di proprietà di ed assicurata con CP_1 CP_2 CP_4
mentre quale assicuratrice del fabbricato gestito dal Condominio attore. A CP_3
sua volta, il convenuto ha proposto domanda trasversale nei confronti degli CP_2
altri convenuti ed , lamentando un danno causato dalla circolazione Persona_2 CP_1
stradale dell'autovettura di Persona_2
Esaminiamo prima di tutto le domande fondate sulla responsabilità da circolazione stradale. Esse sono proponibili, avendo il Condominio attore messo in mora entrambe le compagnie assicurative convenute ai sensi dell'art. 145 Cod.Ass. a mezzo pec del
26/3/2019; ed avendo il convenuto messo in mora con messaggio CP_2 CP_1
Pec del 17/9/2020.
Le domande sono ammissibili, in quanto come affermato da Cass. 3108/2010: “La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso.”; quindi, effettivamente il e Parte_1
pagina 4 di 10 possono esercitare l'azione diretta nei confronti delle compagnie CP_2
assicurative dei veicoli, o dell'altro veicolo, coinvolti nel sinistro.
Nell'atto di citazione si sostiene che le fiamme si sprigionarono dall'autovettura OD di e poi si propagarono all'autovettura Fiat di e quindi Persona_2 CP_2
all'edificio di Via dei Cappuccini 12/16; questa essendo la dinamica dei fatti su cui si fonda la domanda di risarcimento, non si capisce a quale titolo il attore Parte_1
abbia convenuto in giudizio ed - dato che secondo la stessa CP_2 CP_4
prospettazione di parte attrice l'autovettura Fiat Grande Punto fu solo strumento di propagazione di fiamme provenienti dal veicolo vicino, senza che in alcun modo chi era custode del veicolo potesse prevenire o comunque impedire l'evento: evento, l'incendio dell'autovettura OD, che si configura come caso fortuito tale da escludere la responsabilità del proprietario dell'autovettura Fiat (secondo il principio enunciato da
Cass. 3108/2010). La domanda del Condominio attore nei confronti dei convenuti ed va dunque rigettata. CP_2 CP_4
Che le fiamme si siano sprigionate dall'autovettura Fabia della convenuta CP_5
è un fatto pacifico, perché dedotto dalla parte attrice e non contestato dalle Persona_2
altre parti – e non contestato in particolare da , la quale costituendosi ha anzi CP_1
espressamente riconosciuto che l'incendio partì dal veicolo della propria assicurata, salvo attribuire tale evento all'azione di terzi ignoti;
e tale posizione non è mutata nemmeno nella prima memoria ex art. 183.6 cpc di , per cui ogni successiva CP_1
contestazione sul punto è tardiva ed inammissibile.
Bisogna stabilire se anche per l'incendio dell'autovettura OD di possa Persona_2
configurarsi il caso fortuito, nella forma dell'azione di terzi che abbiano appiccato il fuoco a quel veicolo. La Procura della Repubblica di Napoli ha indagato sul caso, per il reato previsto dall'art. 424 cp di danneggiamento seguito da incendio, ma il Gip presso quella procura ha archiviato il procedimento per essere ignoti gli autori del fatto. Ciò, naturalmente, non costituisce prova legale: la motivazione dell'archiviazione non fa stato, ossia non dimostra che terzi rimasti sconosciuti abbiano incendiato l'autovettura di pagina 5 di 10 Va invece evidenziato che dagli atti del procedimento penale archiviato, Persona_2
depositati da , ed in particolare dal rapporto dei Vigili del Fuoco di Napoli, CP_1
risulta che siano state rinvenute tracce dell'intervento di terzi sull'autovettura OD;
in particolare, nel rapporto si legge che “Sul posto non sono stati riscontrati elementi da supportare con certezza l'ipotesi sull'origine dell'incendio, pertanto anche dopo effettuato un'accurata ispezione visiva sul luogo dell'accaduto non si esclude che l'incendio possa essere di natura dolosa ad opera d'ignoti”: ciò significa che l'intervento di terzi è stata una mera supposizione da parte delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, un'ipotesi non supportata da alcun riscontro oggettivo.
Ovviamente, se fosse impossibile, o estremamente improbabile, che le fiamme possano essere scaturite direttamente dall'autovettura OD, si dovrebbe necessariamente o con ragionevole certezza concludere che l'incendio sia stato appiccato da terzi, o comunque sia stato determinato da una causa esterna, il che configurerebbe il caso fortuito, e non potrebbe essere considerata responsabile civile dell'evento dannoso Persona_2
lamentato dal Condominio attore. Il CTU nominato nel presente giudizio ha scritto nella sua relazione: “ritengo possibile la circostanza per la quale quello specifico veicolo
OD possa aver preso fuoco spontaneamente anche nelle eventuali circostanze in CP_5
cui la vettura poteva essere stata li parcheggiata da poco, dopo essere stata utilizzata, a maggior ragione se alcuni componenti quali cablaggi, ed elementi elettromeccanici contenuti nel vano motore perché non protetti da appositi rivestimenti quali ripara calore, fortemente sensibili al surriscaldamento anche a motore spento, dove il motore conserva temperature maggiori di 80/90 gradi, in presenza concomitante di eventuali perdite di olio e/o carburante che sono sostanze altamente infiammabili, possano prendere fuoco spontaneamente se tali sostanze combustibili si riversano al di sopra di tali componenti e quindi auto innescare un incendio in presenza del comburente aria in un ambiente chiuso quale che sia il vano motore”. Vero è che alla PS di subito Pt_1
dopo l'evento per cui è causa, dichiarò di avere parcheggiato l'autovettura Persona_2
verso le ore 20, ossia ossia 7 ora prima dell'incendio, che si sviluppò verso le ore 3, per pagina 6 di 10 cui l'autovettura non sarebbe stata parcheggiata “da poco”, prima di incendiarsi, come ipotizzato dal CTU;
ma si tratta pur sempre di una dichiarazione di parte, e non vi sono dati obiettivi che consentano di stabilire da quanto tempo l'autovettura OD fosse in sosta, prima di prendere fuoco. Di fronte alle contestazioni di parte , fondate CP_1
principalmente sul contenuto di un manuale (scritto negli USA) denominato NFPA921, il CTU ha redatto una relazione suppletiva, nella quale prende in esame le varie ipotesi di autocombustione illustrate in quel manuale, ed evidenzia che in una serata di fine marzo, come quella in cui si verificò l'evento per cui è causa, sussistevano le condizioni di vento, elevata umidità, e temperatura, che potevano favorire lo sviluppo dell'autocombustione; inoltre, il CTU ha evidenziato come l'incendio dell'autovettura
OD sia partito dal motore, senza intaccare le ruote anteriori: ulteriore indizio di autocombustione – che tipicamente parte appunto dal motore - con le fiamme che poi scavalcarono la parte centrale del veicolo e attaccarono quella posteriore;
inoltre, il CTU fa notare che dalle fotografie in atti non si rinvengono tracce di liquido infiammabile.
Secondo la difesa di , l'ipotesi del CTU, secondo cui le fiamme potrebbero CP_1
essersi propagate dalla parte anteriore a quella posteriore dell'autovettura OD tramite i tubi di alimentazione della benzina, sarebbe smentita dalla circostanza che “non si rilevano tracce di combustione al di sotto dello stesso veicolo tra il vano motore e la parte posteriore”; e tuttavia le fotografie in atti mostrano solo l'esterno delle autovetture,
e non consentono di escludere che nella parte sottostante dell'autovettura OD vi fossero le tracce di fusione dei tubi di alimentazione della benzina.
In definitiva, si sa che le fiamme partirono dall'autoveicolo di che non vi Persona_2
sono prove dell'intervento di terzi, e che è possibile che si sia verificato un fenomeno di autocombustione. Deve quindi considerarsi provato che l'evento dannoso è stato generato dall'autovettura di mentre non vi è prova del fortuito. Quindi, Persona_2 [...]
va condannata a risarcire i danni subiti dal attore a seguito CP_1 Parte_1
dell'incendio per cui è causa: danni che, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, il CTU ha calcolato in € 34.764,60; oltre interessi legali dalla pronuncia al pagina 7 di 10 soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 20/3/2019 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia. va condannata a sua volta ad indennizzare il Condominio attore in forza CP_3
della polizza globale fabbricati stipulata tra le parti il 2/8/2016, che copre il rischio incendio. Vero che le condizioni generali di polizza escludevano dalla copertura gli incendi provocati da dolo o atti comunque vandalici di terzi;
ma come si è visto, non è provato che l'incendio per cui è causa sia stato provocato dall'azione dolosa o dal vandalismo di terze persone, per cui, non risultando dimostrata la causa di esclusione della copertura, la garanzia opera. Però va condannata, in solido con CP_3
, per la minor somma di € 22.640, indennizzo accertato congiuntamente dalle CP_1
parti con atto sottoscritto il 25/1/2021, al netto di franchigie e scoperti;
oltre interessi legali dalla messa in mora del 26/3/2021 al soddisfo.
Inoltre, , per tutte le ragioni esposte, va condannata a risarcire il danno subito da CP_1
al veicolo di sua proprietà, a causa delle fiamme sprigionatesi CP_2
dall'autovettura OD assicurata appunto con – danni che il CTU ha stimato in CP_1
un valore medio di € 2.250, pari al valore del veicolo, usato di 7 anni, al momento dell'incendio che lo quasi completamente distrutto, oltre rivalutazione secondo indici dal
20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del attore e di nei Parte_1 CP_1
confronti di del Condominio attore nei confronti di e di CP_2 CP_4 [...]
nei confronti del attore;
e si liquidano come in dispositivo. CP_6 Parte_1
PQM
pagina 8 di 10 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17998/2021 rgac vertente tra: , attore;
Parte_1 CP_1
e spa Controparte_2 Controparte_7 Persona_2
convenuti; così provvede: Controparte_4
1) Rigetta la domanda del Condominio attore nei confronti di e CP_2 CP_4
2) Condanna il attore a rimborsare a e Parte_1 CP_2
le spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compenso, CP_4
oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.
LU UE;
3) Dichiara responsabile civile esclusiva del Persona_2
sinistro per cui è causa;
4) Condanna a risarcire i danni subiti dal Condominio attore CP_1
nel sinistro per cui è causa, che liquida in € 34.764,60; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 20/3/2019 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
5) Condanna a rimborsare al Condominio attore le spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.
Michele IR;
6) Condanna ad indennizzare il Condominio attore dei CP_3
danni subiti nel sinistro per cui è causa, solidalmente con sino CP_1
a concorrenza della maggior somma di cui al punto 4, nella misura di
€ 22.640, oltre interessi legali dalla messa in mora del 26/3/2021 al soddisfo;
pagina 9 di 10 7) Condanna a rimborsare al attore, CP_3 Parte_1
solidalmente con sino a concorrenza della maggior somma di CP_1
cui al punto 5, le spese del giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Michele IR;
8) Condanna e in solido a rimborsare al CP_1 CP_3
attore e a le somme che questi documentino Parte_1 CP_2
di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
9) Condanna a risarcire i danni subiti da nel CP_1 CP_2
sinistro per cui è causa, che liquida in € 2250; oltre rivalutazione secondo indici dal 20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal
20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
10) Condanna a rimborsare a in solido col CP_1 CP_2
attore sino a concorrenza della maggior somma di cui al Parte_1
punto 2, le spese del presente giudizio, che liquida in € 2400, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. LU
UE.
Così deciso in Portici in data 26/11/2025 Il Giudice
pagina 10 di 10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17998/2021 RGAC e vertente
TRA
, in persona del l.rp.t., Parte_1
elettivamente domiciliato in alla Via A. Modigliani 1 presso l'avv. Michele Pt_1
IR, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona di un procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli al Parco CP_1
Comola Ricci 147 presso gli avv.ti Enrico Fontana e Katia Scotti, dai quali è
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Monte di Dio 25 Controparte_2
presso l'avv. LU UE, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_3
Napoli alla Via del Parco Margherita 23 presso l'avv. Antonio Tundo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti rilasciata in data 27/4/2017 in
Torino con atto per notaio rep. 81.955 Persona_1
, residente in [...] int. 2 Persona_2 Pt_1
in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Napoli alla Via Cesare Rosaroll 70 presso l'avv. Quirino M. Palagano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da incendio di autovettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale è fondata e va accolta, per quanto di ragione nei confronti dei convenuti e mentre va rigettata nei confronti dei Persona_2 CP_1 CP_3
pagina 2 di 10 convenuti ed e va accolta la domanda trasversale del convenuto CP_2 CP_4
CP_2
Il Condominio in , ha convenuto nel presente Pt_1 Parte_1
giudizio spa , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
e chiedendo di condannare , e in
[...] CP_4 CP_1 CP_3 CP_4
solido o pro quota a pagare in proprio favore la somma di € 25.000 o la diversa somma da accertare, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione – a titolo di risarcimento dei danni subiti dal fabbricato gestito dal
Condominio attore in data 20/3/2019 a causa di un incendio sprigionatosi dall'autovettura OD Fabia tg. BT088GK di proprietà della convenuta ed Persona_2
assicurata per la RCA con , poi propagatosi all'autovettura Fiat Grande Punto tg. CP_1
EB305SF di proprietà del convenuto ed assicurata con mentre la CP_2 CP_4
somma era chiesta a titolo d'indennizzo a che assicurava il fabbricato CP_3
condominiale contro il rischio incendi;
si è costituita spa chiedendo di dichiarare CP_1
la domanda improcedibile ed improponibile, e nel merito di rigettarla perché prescritto il diritto vantato dalla parte attrice, e perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
si è costituito chiedendo di rigettare la domanda nei propri confronti Controparte_2
per non essere stato lui responsabile dell'evento, ed in via riconvenzionale (meglio, trasversale) condannare e in solido o chi di ragione a pagargli la Persona_2 CP_1
somma di € 10.000 o la diversa somma ritenuta opportuna per risarcirlo del danno subito dal proprio veicolo, e subordinatamente condannare a tenerlo indenne da ogni CP_4
pagamento, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita CP_3
chiedendo di rigettare la domanda del Condominio attore nei propri confronti, e subordinatamente “liquidi il danno nell'importo complessivo di € 22.640,00 subordinando il pagamento dell'importo di € 10.150,00 alla documentazione da parte del
Condominio dell'effettivo esborso per le spese precisate nell'atto conclusivo di perizia e nel riepilogo dei danni redatto perito;
c) con vittoria di spese e compensi di Per_3
giudizio.”, si è costituita chiedendo di dichiarare la propria carenza di CP_4
pagina 3 di 10 legittimazione passiva o di titolarità passiva, o comunque rigettare la domanda nei propri confronti perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale del convenuto sono stati escussi i testi e , Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ora la causa Persona_4
va decisa.
Come si è detto, il Condominio attore ha fatto valere diversi titoli giuridici nei confronti dei diversi convenuti: , e sono stati Persona_2 CP_1 CP_2 CP_4
convenuti come corresponsabili di un danno causato dalla circolazione di due autovetture, la di proprietà di ed assicurata per la Rca con CP_5 Persona_2
, e la Fiat Grande Punto di proprietà di ed assicurata con CP_1 CP_2 CP_4
mentre quale assicuratrice del fabbricato gestito dal Condominio attore. A CP_3
sua volta, il convenuto ha proposto domanda trasversale nei confronti degli CP_2
altri convenuti ed , lamentando un danno causato dalla circolazione Persona_2 CP_1
stradale dell'autovettura di Persona_2
Esaminiamo prima di tutto le domande fondate sulla responsabilità da circolazione stradale. Esse sono proponibili, avendo il Condominio attore messo in mora entrambe le compagnie assicurative convenute ai sensi dell'art. 145 Cod.Ass. a mezzo pec del
26/3/2019; ed avendo il convenuto messo in mora con messaggio CP_2 CP_1
Pec del 17/9/2020.
Le domande sono ammissibili, in quanto come affermato da Cass. 3108/2010: “La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso.”; quindi, effettivamente il e Parte_1
pagina 4 di 10 possono esercitare l'azione diretta nei confronti delle compagnie CP_2
assicurative dei veicoli, o dell'altro veicolo, coinvolti nel sinistro.
Nell'atto di citazione si sostiene che le fiamme si sprigionarono dall'autovettura OD di e poi si propagarono all'autovettura Fiat di e quindi Persona_2 CP_2
all'edificio di Via dei Cappuccini 12/16; questa essendo la dinamica dei fatti su cui si fonda la domanda di risarcimento, non si capisce a quale titolo il attore Parte_1
abbia convenuto in giudizio ed - dato che secondo la stessa CP_2 CP_4
prospettazione di parte attrice l'autovettura Fiat Grande Punto fu solo strumento di propagazione di fiamme provenienti dal veicolo vicino, senza che in alcun modo chi era custode del veicolo potesse prevenire o comunque impedire l'evento: evento, l'incendio dell'autovettura OD, che si configura come caso fortuito tale da escludere la responsabilità del proprietario dell'autovettura Fiat (secondo il principio enunciato da
Cass. 3108/2010). La domanda del Condominio attore nei confronti dei convenuti ed va dunque rigettata. CP_2 CP_4
Che le fiamme si siano sprigionate dall'autovettura Fabia della convenuta CP_5
è un fatto pacifico, perché dedotto dalla parte attrice e non contestato dalle Persona_2
altre parti – e non contestato in particolare da , la quale costituendosi ha anzi CP_1
espressamente riconosciuto che l'incendio partì dal veicolo della propria assicurata, salvo attribuire tale evento all'azione di terzi ignoti;
e tale posizione non è mutata nemmeno nella prima memoria ex art. 183.6 cpc di , per cui ogni successiva CP_1
contestazione sul punto è tardiva ed inammissibile.
Bisogna stabilire se anche per l'incendio dell'autovettura OD di possa Persona_2
configurarsi il caso fortuito, nella forma dell'azione di terzi che abbiano appiccato il fuoco a quel veicolo. La Procura della Repubblica di Napoli ha indagato sul caso, per il reato previsto dall'art. 424 cp di danneggiamento seguito da incendio, ma il Gip presso quella procura ha archiviato il procedimento per essere ignoti gli autori del fatto. Ciò, naturalmente, non costituisce prova legale: la motivazione dell'archiviazione non fa stato, ossia non dimostra che terzi rimasti sconosciuti abbiano incendiato l'autovettura di pagina 5 di 10 Va invece evidenziato che dagli atti del procedimento penale archiviato, Persona_2
depositati da , ed in particolare dal rapporto dei Vigili del Fuoco di Napoli, CP_1
risulta che siano state rinvenute tracce dell'intervento di terzi sull'autovettura OD;
in particolare, nel rapporto si legge che “Sul posto non sono stati riscontrati elementi da supportare con certezza l'ipotesi sull'origine dell'incendio, pertanto anche dopo effettuato un'accurata ispezione visiva sul luogo dell'accaduto non si esclude che l'incendio possa essere di natura dolosa ad opera d'ignoti”: ciò significa che l'intervento di terzi è stata una mera supposizione da parte delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, un'ipotesi non supportata da alcun riscontro oggettivo.
Ovviamente, se fosse impossibile, o estremamente improbabile, che le fiamme possano essere scaturite direttamente dall'autovettura OD, si dovrebbe necessariamente o con ragionevole certezza concludere che l'incendio sia stato appiccato da terzi, o comunque sia stato determinato da una causa esterna, il che configurerebbe il caso fortuito, e non potrebbe essere considerata responsabile civile dell'evento dannoso Persona_2
lamentato dal Condominio attore. Il CTU nominato nel presente giudizio ha scritto nella sua relazione: “ritengo possibile la circostanza per la quale quello specifico veicolo
OD possa aver preso fuoco spontaneamente anche nelle eventuali circostanze in CP_5
cui la vettura poteva essere stata li parcheggiata da poco, dopo essere stata utilizzata, a maggior ragione se alcuni componenti quali cablaggi, ed elementi elettromeccanici contenuti nel vano motore perché non protetti da appositi rivestimenti quali ripara calore, fortemente sensibili al surriscaldamento anche a motore spento, dove il motore conserva temperature maggiori di 80/90 gradi, in presenza concomitante di eventuali perdite di olio e/o carburante che sono sostanze altamente infiammabili, possano prendere fuoco spontaneamente se tali sostanze combustibili si riversano al di sopra di tali componenti e quindi auto innescare un incendio in presenza del comburente aria in un ambiente chiuso quale che sia il vano motore”. Vero è che alla PS di subito Pt_1
dopo l'evento per cui è causa, dichiarò di avere parcheggiato l'autovettura Persona_2
verso le ore 20, ossia ossia 7 ora prima dell'incendio, che si sviluppò verso le ore 3, per pagina 6 di 10 cui l'autovettura non sarebbe stata parcheggiata “da poco”, prima di incendiarsi, come ipotizzato dal CTU;
ma si tratta pur sempre di una dichiarazione di parte, e non vi sono dati obiettivi che consentano di stabilire da quanto tempo l'autovettura OD fosse in sosta, prima di prendere fuoco. Di fronte alle contestazioni di parte , fondate CP_1
principalmente sul contenuto di un manuale (scritto negli USA) denominato NFPA921, il CTU ha redatto una relazione suppletiva, nella quale prende in esame le varie ipotesi di autocombustione illustrate in quel manuale, ed evidenzia che in una serata di fine marzo, come quella in cui si verificò l'evento per cui è causa, sussistevano le condizioni di vento, elevata umidità, e temperatura, che potevano favorire lo sviluppo dell'autocombustione; inoltre, il CTU ha evidenziato come l'incendio dell'autovettura
OD sia partito dal motore, senza intaccare le ruote anteriori: ulteriore indizio di autocombustione – che tipicamente parte appunto dal motore - con le fiamme che poi scavalcarono la parte centrale del veicolo e attaccarono quella posteriore;
inoltre, il CTU fa notare che dalle fotografie in atti non si rinvengono tracce di liquido infiammabile.
Secondo la difesa di , l'ipotesi del CTU, secondo cui le fiamme potrebbero CP_1
essersi propagate dalla parte anteriore a quella posteriore dell'autovettura OD tramite i tubi di alimentazione della benzina, sarebbe smentita dalla circostanza che “non si rilevano tracce di combustione al di sotto dello stesso veicolo tra il vano motore e la parte posteriore”; e tuttavia le fotografie in atti mostrano solo l'esterno delle autovetture,
e non consentono di escludere che nella parte sottostante dell'autovettura OD vi fossero le tracce di fusione dei tubi di alimentazione della benzina.
In definitiva, si sa che le fiamme partirono dall'autoveicolo di che non vi Persona_2
sono prove dell'intervento di terzi, e che è possibile che si sia verificato un fenomeno di autocombustione. Deve quindi considerarsi provato che l'evento dannoso è stato generato dall'autovettura di mentre non vi è prova del fortuito. Quindi, Persona_2 [...]
va condannata a risarcire i danni subiti dal attore a seguito CP_1 Parte_1
dell'incendio per cui è causa: danni che, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, il CTU ha calcolato in € 34.764,60; oltre interessi legali dalla pronuncia al pagina 7 di 10 soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 20/3/2019 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia. va condannata a sua volta ad indennizzare il Condominio attore in forza CP_3
della polizza globale fabbricati stipulata tra le parti il 2/8/2016, che copre il rischio incendio. Vero che le condizioni generali di polizza escludevano dalla copertura gli incendi provocati da dolo o atti comunque vandalici di terzi;
ma come si è visto, non è provato che l'incendio per cui è causa sia stato provocato dall'azione dolosa o dal vandalismo di terze persone, per cui, non risultando dimostrata la causa di esclusione della copertura, la garanzia opera. Però va condannata, in solido con CP_3
, per la minor somma di € 22.640, indennizzo accertato congiuntamente dalle CP_1
parti con atto sottoscritto il 25/1/2021, al netto di franchigie e scoperti;
oltre interessi legali dalla messa in mora del 26/3/2021 al soddisfo.
Inoltre, , per tutte le ragioni esposte, va condannata a risarcire il danno subito da CP_1
al veicolo di sua proprietà, a causa delle fiamme sprigionatesi CP_2
dall'autovettura OD assicurata appunto con – danni che il CTU ha stimato in CP_1
un valore medio di € 2.250, pari al valore del veicolo, usato di 7 anni, al momento dell'incendio che lo quasi completamente distrutto, oltre rivalutazione secondo indici dal
20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del attore e di nei Parte_1 CP_1
confronti di del Condominio attore nei confronti di e di CP_2 CP_4 [...]
nei confronti del attore;
e si liquidano come in dispositivo. CP_6 Parte_1
PQM
pagina 8 di 10 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17998/2021 rgac vertente tra: , attore;
Parte_1 CP_1
e spa Controparte_2 Controparte_7 Persona_2
convenuti; così provvede: Controparte_4
1) Rigetta la domanda del Condominio attore nei confronti di e CP_2 CP_4
2) Condanna il attore a rimborsare a e Parte_1 CP_2
le spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compenso, CP_4
oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.
LU UE;
3) Dichiara responsabile civile esclusiva del Persona_2
sinistro per cui è causa;
4) Condanna a risarcire i danni subiti dal Condominio attore CP_1
nel sinistro per cui è causa, che liquida in € 34.764,60; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 20/3/2019 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
5) Condanna a rimborsare al Condominio attore le spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 7.616 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.
Michele IR;
6) Condanna ad indennizzare il Condominio attore dei CP_3
danni subiti nel sinistro per cui è causa, solidalmente con sino CP_1
a concorrenza della maggior somma di cui al punto 4, nella misura di
€ 22.640, oltre interessi legali dalla messa in mora del 26/3/2021 al soddisfo;
pagina 9 di 10 7) Condanna a rimborsare al attore, CP_3 Parte_1
solidalmente con sino a concorrenza della maggior somma di CP_1
cui al punto 5, le spese del giudizio, che liquida in € 275 per esborsi ed € 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Michele IR;
8) Condanna e in solido a rimborsare al CP_1 CP_3
attore e a le somme che questi documentino Parte_1 CP_2
di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
9) Condanna a risarcire i danni subiti da nel CP_1 CP_2
sinistro per cui è causa, che liquida in € 2250; oltre rivalutazione secondo indici dal 20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal
20/3/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
10) Condanna a rimborsare a in solido col CP_1 CP_2
attore sino a concorrenza della maggior somma di cui al Parte_1
punto 2, le spese del presente giudizio, che liquida in € 2400, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. LU
UE.
Così deciso in Portici in data 26/11/2025 Il Giudice
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