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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1578/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PETTITI SIMONE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e CP_1 Controparte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in MOMBASIGLIO (CN) il 07/08/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.1, parte II,
Serie A, dell'anno 2004;
- che dal matrimonio è nato il figlio , il 16/01/2009; Per_1 - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, dando atto che CP_2 trasferirà il proprio domicilio presso diverso immobile di sua proprietà senza
[...] avanzare alcuna pretesa in ordine agli arredi o ai corredi presenti nella casa coniugale, salvi
i beni personali, e pronunciare così la separazione personale dei coniugi;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 mantenimento della residenza con la madre presso la casa già coniugale in Mombasiglio
(CN), via Provinciale Mongia n. 3;
3. riconoscere al padre il diritto di vedere il figlio minore Controparte_2 Per_1 ogniqualvolta lo voglia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio minore medesimo, e di tenerlo con sé, previo accordo con la madre, ogni momento in cui lo voglia;
4. porre a carico esclusivo del sig. le spese di mantenimento ordinario del Controparte_2 figlio minore , nella misura di € 300,00 mensili, e con la previsione di adeguamento Per_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
5. porre a carico esclusivo del sig. le spese straordinarie mediche Controparte_2 scolastiche, sportive e ricreative, come stabilite dal protocollo del Tribunale di Torino del
05.03.2016, previa concertazione di cui all'art. 5 dello stesso protocollo;
6. dare atto che il sig. si farà carico, nella misura del 100%, delle utenze Controparte_2 dell'immobile in cui continuerà a dimorare in Mombasiglio (CN), Strada Provinciale Per_1
Mongia n. 3, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, e che la signora manterrà il proprio rapporto di lavoro dipendente presso la Molino CP_1
Zanone S.r.l.
7. I coniugi dichiarano di non avere beni in comunione e di essere economicamente indipendenti, rinunciando così reciprocamente ad ogni domanda di contributo economico, salvo quanto sopra concordato in ordine al mantenimento di . Per_1
8. I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento del figlio minore .” Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e - a seguito di altro termine fissato dal Giudice al fine di ottemperare alla sottoscrizione del ricorso stesso dalle parti e alle indicazioni di cui all'art. 473 bis 12, co. 1 e co.
2 - hanno provveduto in data 17/10/2025 al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a CP_1
CUNEO (CN), e nato il [...] a [...], che Controparte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in MOMBASIGLIO (CN) il 07/08/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II,
Serie A, dell'anno 2004 ;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1578/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PETTITI SIMONE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e CP_1 Controparte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in MOMBASIGLIO (CN) il 07/08/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.1, parte II,
Serie A, dell'anno 2004;
- che dal matrimonio è nato il figlio , il 16/01/2009; Per_1 - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, dando atto che CP_2 trasferirà il proprio domicilio presso diverso immobile di sua proprietà senza
[...] avanzare alcuna pretesa in ordine agli arredi o ai corredi presenti nella casa coniugale, salvi
i beni personali, e pronunciare così la separazione personale dei coniugi;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 mantenimento della residenza con la madre presso la casa già coniugale in Mombasiglio
(CN), via Provinciale Mongia n. 3;
3. riconoscere al padre il diritto di vedere il figlio minore Controparte_2 Per_1 ogniqualvolta lo voglia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio minore medesimo, e di tenerlo con sé, previo accordo con la madre, ogni momento in cui lo voglia;
4. porre a carico esclusivo del sig. le spese di mantenimento ordinario del Controparte_2 figlio minore , nella misura di € 300,00 mensili, e con la previsione di adeguamento Per_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
5. porre a carico esclusivo del sig. le spese straordinarie mediche Controparte_2 scolastiche, sportive e ricreative, come stabilite dal protocollo del Tribunale di Torino del
05.03.2016, previa concertazione di cui all'art. 5 dello stesso protocollo;
6. dare atto che il sig. si farà carico, nella misura del 100%, delle utenze Controparte_2 dell'immobile in cui continuerà a dimorare in Mombasiglio (CN), Strada Provinciale Per_1
Mongia n. 3, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, e che la signora manterrà il proprio rapporto di lavoro dipendente presso la Molino CP_1
Zanone S.r.l.
7. I coniugi dichiarano di non avere beni in comunione e di essere economicamente indipendenti, rinunciando così reciprocamente ad ogni domanda di contributo economico, salvo quanto sopra concordato in ordine al mantenimento di . Per_1
8. I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento del figlio minore .” Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e - a seguito di altro termine fissato dal Giudice al fine di ottemperare alla sottoscrizione del ricorso stesso dalle parti e alle indicazioni di cui all'art. 473 bis 12, co. 1 e co.
2 - hanno provveduto in data 17/10/2025 al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a CP_1
CUNEO (CN), e nato il [...] a [...], che Controparte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in MOMBASIGLIO (CN) il 07/08/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II,
Serie A, dell'anno 2004 ;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi