Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 05/03/2026, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2026, proposto da IP RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia
- dell’elenco degli esiti della prova scritta del « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia », Codice 02, nella parte in cui l’odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
- dell’avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo , nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
- dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;
- dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 21, 26 e 28;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 21, 26 e 28, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia », Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo , tra i candidati vincitori riservisti;
nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati vincitori riservisti;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati vincitori riservisti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. UC BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultato idoneo per aver conseguito un punteggio pari a 19/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- il ricorrente con la proposizione del ricorso in esame affidato a quattro distinti motivi, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 2, 21, 26 e 28 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad esso somministrata, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa – Difetto dei presupposti di fatto e di diritto ”;
- con il primo motivo di ricorso è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 2, recante la seguente formulazione “ In base al Codice di Procedura penale, le indagini preliminari sono dirette: ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) dal giudice per le indagini preliminari; b) dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze; c) dal pubblico ministero che dispone direttamente della polizia giudiziaria ”, di cui la risposta sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub a) , non sarebbe corretto affermare che le indagini preliminari siano dirette dal pubblico ministero, tenuto conto del fatto che il quesito non delimita correttamente l’oggetto, come dimostrerebbe l’utilizzo del verbo “dirigere”, e introduce alternative che, sul piano sistematico, descrivono in modo non manifestamente erroneo la reale architettura della fase delle indagini. Invero, l’attività investigativa che si svolge durante le indagini preliminari, oltre alla direzione del pubblico ministero, si connota per spazi di iniziativa della polizia giudiziaria e per l’intervento del giudice per le indagini preliminari, che svolge un fondamentale ruolo di garanzia;
- con il secondo motivo di ricorso è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 21, recante la seguente formulazione “ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) X = NE Dion, Y = Mameli; b) X = nave, Y = dirigibile; c) X = film, Y = commedia ”, di cui la risposta sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ad avviso della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub a) , la formulazione di detto quesito risulterebbe illegittima, essendovi anche in questo caso due risposte parimenti corrette, ossia quella sub a) e quella sub b) . Ciò, in particolare, discenderebbe dal fatto che, da un lato, il Titanic è un transatlantico e l’Italia è anche il nome di un celebre dirigibile e, dall’altro, Titanic è anche il titolo di un celebre film la cui colonna sonora è cantata da NE Dion, mentre l’Italia è una nazione, il cui inno nazionale è stato scritto da RE Mameli;
- con il terzo motivo di ricorso è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 26, recante la seguente formulazione “ Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di ‘propedeutico’ ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) scolastico; b) introduttivo; c) preliminare ”, di cui la risposta sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la tesi della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub c) , la formulazione di detto quesito risulterebbe illegittima, essendovi due risposte parimenti corrette. Ciò, in particolare, discenderebbe dal fatto che sia “introduttivo”, sia “preliminare” sono sinonimi di “propedeutico”, in quanto espressivi della medesima funzione logica di “anticipazione preparatoria”;
- con il quarto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 28, recante la seguente formulazione “ In base alla Costituzione italiana, i magistrati ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) sono al servizio esclusivo del popolo; b) non sono al servizio di nessuno; c) sono al servizio esclusivo della Nazione ”, di cui la risposta sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ad avviso della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub a) , la formulazione di tale quesito risulterebbe ambigua in quanto il dettato costituzionale non offrirebbe una definizione univoca e testuale corrispondente a una delle opzioni predisposte dalla Amministrazione. Peraltro, la risposta selezionata dalla parte ricorrente troverebbe un forte fondamento nell’articolo 101, comma 1, della Costituzione, che stabilisce che “ La giustizia è amministrata in nome del popolo ”. Oltretutto, la risposta considerata corretta dall’Amministrazione, pur citando testualmente l’articolo 98, comma 1, della Costituzione, non potrebbe considerarsi l’unica incontrovertibilmente corretta poiché i magistrati, pur essendo riconducibili alla categoria degli impiegati pubblici, possiedono una peculiare posizione all’interno dell’apparato statale, connotata da specifiche garanzie costituzionali di indipendenza e autonomia;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam, la parziale sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alle censure proposte avverso il quesito n. 26, stante l’intervento in autotutela dell’Amministrazione che ha rimosso la penalità di – 0,25 punti e ha attribuito il maggior punteggio di 0,75 punti anche in favore della parte ricorrente, il cui punteggio è stato rettificato in 20 punti, nonché l’infondatezza della restante parte del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto, quanto alle eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, che: i) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sia infondata, in quanto tale Ministero è l’ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati; ii) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica sia fondata in quanto trattasi di una Amministrazione che risulta del tutto estranea all’ iter concorsuale per cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 14185 del 12 luglio 2024); iii) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione Ripam risulti infondata in quanto tale Commissione, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale: “ a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici ”;
Ritenuto, sempre in via preliminare, che dare atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento allo scrutinio del quiz n. 26 (terzo motivo di ricorso), avendo l’Amministrazione rettificato in autotutela, in aumento, il punteggio in parte qua , come documentato dalla difesa erariale;
Ritenuto, quanto al primo, secondo e al quarto motivo, che le doglianze negli stessi articolate non siano meritevoli di favorevole considerazione e, quindi, debbano essere respinte per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato , in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le doglianze mosse dalla parte ricorrente con il primo motivo di ricorso per contestare la legittimità del quesito n. 2 non siano meritevoli di pregio e debbano essere disattese. In proposito, vale innanzitutto rilevare come questa Sezione, in relazione a concorsi di tipologia analoga a quella della procedura concorsuale per cui è causa, ha già avuto modo di statuire che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato) e che “ Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte normativa in generale senza indicarne l’articolo (con formule quali ‘in base alla legge n. ...’ o ‘in base al regolamento n. ...’): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 7774 del 18 aprile 2025). Il Collegio reputa che le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attaglino alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 2, non solo è inserito all’interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l’individuazione della risposta esatta, come si evince dall’inequivocabile incipit del quesito in parola “ In base al Codice di Procedura penale ”. Orbene, come riconosciuto anche dalla stessa parte ricorrente, l’articolo 327, comma 1, cod. proc. pen., rubricato “ Direzione delle indagini preliminari , stabilisce espressamente che “ Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli ”, sicché la risposta individuata come corretta dall’Amministrazione, ossia quella sub c) , risulta effettivamente tale poiché si basa sul contenuto precettivo di tale vigente disposizione normativa. Le considerazioni articolate dalla parte ricorrente non sono idonee a scalfire la legittimità dell’operato delle Amministrazioni resistenti relativamente alla corretta formulazione del quesito n. 2, in quanto risulta inconferente che nella fase delle indagini preliminari la polizia giudiziaria possa comunque svolgere attività di propria iniziativa (come previsto dal medesimo articolo 327, comma 1, cod. proc. pen.), poiché la disposizione normativa sulla base della quale è stato formulato il quesito in contestazione stabilisce, in maniera chiara e inequivocabile, che il potere di direzione delle indagini preliminari è affidato in via esclusiva al pubblico ministero. Dette considerazioni possono essere estese anche alla figura del giudice per le indagini preliminari, al quale è attribuito l’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel corso delle indagini preliminari, a garanzia della imparzialità e legalità delle stesse, di cui tuttavia non possiede la direzione, né poteri di iniziativa nella relativa conduzione (cfr. articolo 328, comma 1, cod. proc. pen.);
Ritenuto che le doglianze mosse dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso per contestare la legittimità del quesito n. 21 non siano meritevoli di accoglimento. In proposito, è sufficiente richiamare, quale precedente conforme ai sensi dell’articolo 74 c.p.a., quanto già affermato da questa Sezione in ordine alla legittimità di tale quesito (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 1774 del 29 gennaio 2026). In particolare, è stato a riguardo statuito che: i) una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.); ii) per tale ragione, la risposta sub a) , fornita dal ricorrente, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale; iii) diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b ) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;
Ritenuto che anche le censure articolate con il quarto motivo di ricorso non siano meritevoli di pregio e, quindi, debbano essere disattese. Il Collegio reputa che la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione sia indubitabilmente tale sia sul piano sistematico (l’articolo 98 della Costituzione, nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, menziona anche i magistrati tra i soggetti che possono subire limitazioni nell’iscrizione a partiti politici), sia in quanto i magistrati sono organi dello Stato apparato e non dello Stato comunità, le cui prerogative e funzioni sono regolate da norme di ordinamento giudiziario dettate dal legislatore ordinario;
Ritenuto che la reiezione delle censure con le quali è stata contestata la legittimità dei quesiti n. 2, 21 e 28 precludano alla parte ricorrente di superare la prova di resistenza, nonostante l’Amministrazione abbia annullato in autotutela il quesito n. 26 e attribuito alla parte ricorrente un ulteriore punto, come rappresentato dalla difesa erariale, posto che il punteggio così ricalcolato (20 punti) non è comunque tale da condurre al raggiungimento della soglia di sufficienza (21/30 punti) prevista dalla lex specialis concursus per il conseguimento della idoneità;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame debba essere respinto;
Ritenuto infine che le spese di lite, stante la reciproca soccombenza tra le parti, debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
UC BI, Primo Referendario, Estensore
Valerio Bello, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC BI | TA IC |
IL SEGRETARIO