Articolo 106 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 105Articolo 107
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 106.
(( (Prove di esame). )) ((I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attivita' ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.
I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese.
Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.
Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneita' senza alcun voto.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
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