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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 1285/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica Civile Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2023, avente ad oggetto AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 C.C. VOLTA
ALL'OTTENIMENTO DELLA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL'ATTO DI VENDITA DEL
14.04.2022 – REPERTORIO N. 352 promossa da:
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente al Rione San Vito n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Marisa Mascia (cod. fisc.
, ove elettivamente domicilia presso il suo studio in Cercemaggiore C.F._2
(CB), alla via Fonte Varrella n. 2
Attore
Contro
(cod. fisc. ) nata a [...] l'[...], ivi CP_1 C.F._3
residente al Rione San Vito n. 2/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Santoro (cod.
fisc. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in CA C.F._4
alla Via S. Antonio dei Lazzari n. 5
Convenuta-principale
Nonché contro 1 (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], ivi CP_2 C.F._5
residente al Rione San Vito n. 3/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Sulmona
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in C.F._6
CA alla Via Umberto n. 43
Convenuto
*****
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. volta all'ottenimento della declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita del 14.04.2022 avente ad oggetto l'immobile riportato nel catasto al foglio 59, p.lla 790 sub 5, rione San Vito snc, piano 1, categoria F/5.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto dell'01.08.2023, l'odierno attore, sig. , adiva il Tribunale di Parte_1
CA evocando in giudizio e all'udienza di CP_1 CP_2
comparizione del 10.01.2024, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…ogni diversa e
contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertati i
2 presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa,dichiarare inefficace nei
confronti del sig. l'atto di vendita del 14/04/2022 per notaio dott. Parte_1 Persona_1
con cui la sig.ra trasferiva al sig. per la somma di €5.000,00, la CP_1 CP_2
proprietà dell'immobile riportato nel catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 59 p.lla 790,
sub. 5, rione San Vito snc piano1, categoria F/5.Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio, oltre IVA ECPA come per legge”.
Con il medesimo atto, parte attrice, oltre a depositare la documentazione a corredo delle proprie istanze e argomentazioni difensive, formulava le proprie richieste istruttorie,
articolando, nello specifico, i capitoli di prova e indicando i testi di cui chiedeva l'escussione.
Parte attrice, nel ricostruire i fatti di causa, evidenziava che la vicenda de qua traeva origine all'esito di una serie di provvedimenti giudiziari che, divenuti esecutivi, condannavano al pagamento di somme di denaro in proprio favore;
aggiungeva che, pero', CP_1
la stessa non aveva inteso corrispondere alcunché al rendendosi Parte_1
debitrice nei confronti di quest'ultimo della somma pari ad €.42.505,41.
L'attore allegava, inoltre, documentandolo, che la convenuta, in data CP_1
14.04.2022, aveva trasferito “la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in CA (CB) al
Rione San Vito snc e precisamente il lastrico solare della superficie di circa trecentododici (312)
metri quadrati al AT sig. . CP_2
Ciò posto, il , odierno attore, ritenendo che tale atto di vendita fosse Parte_1
pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie e, dunque, reputati sussistenti i presupposti, esperiva l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sottesa all'ottenimento della declaratoria di inefficacia del predetto atto di vendita.
3 Con memoria depositata telematicamente il 23.10.2023,si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, opponendosi alle avverse richieste e ritenendo CP_2
insussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, chiedeva, nel merito:
“rigettare la domanda proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto difettando i
requisiti del consilium fraudis nella venditrice e della partecipatio fraudis e scientia damni
nell'acquirente” e, in via riconvenzionale: “in caso di accoglimento della domanda attorea di
essere tenuto indenne dalla sig.ra dalle conseguenze negative dell'eventuale CP_1
soccombenza sull'azione revocatoria”, oltre alla vittoria di spese.
In data 25.10.2023, si costituiva in giudizio che, in primo luogo, contestava e CP_1
impugnava ogni allegazione posta a fondamento delle pretese attoree e si opponeva alla richiesta di revocatoria ordinaria ritenendola improponibile sia per l'insussistenza di alcun pregiudizio al patrimonio del debitore sia per l'assoluta assenza – nella propria condotta –
della consapevolezza e della volontà di arrecare qualsivoglia pregiudizio mediante l'alterazione del patrimonio.
Pertanto, parte convenuta, ritenendo che l'unico trasferimento oneroso, dalla stessa operato, aveva ad oggetto un lastrico solare di proprietà esclusiva e di modico valore,
concludeva in tal senso: “nel merito ed in principalità A) accertare, dichiarare e darsi atto del
difetto dei requisiti del consilium fraudis nella venditrice e della partecipatio fraudis e scientia
damni nell'acquirente e così ritenere insussistenti i requisiti costitutivi dell'azione revocatoria
ordinaria promossa dall'istante ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per tali effetti B) rigettare la domanda
proposta dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto;
C) emettere ogni Parte_1
ulteriore provvedimento ritenuto utile e confacente, preordinato e/o connesso alle invocate
declaratorie; D) regolamentazione delle spese e competenze di causa a vantaggio della sig.ra CP_1
.
[...]
4 In via istruttoria, la chiedeva essere ammessa alla prova contraria articolata CP_1
da parte attrice, depositava documentazione a sostegno delle proprie pretese difensive e si riservava di articolare ulteriori istanze istruttorie in seguito.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. dell'01.01.2024, parte attrice, nel riportarsi integralmente al contenuto del proprio atto introduttivo, precisava ed evidenziava la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della revocatoria richiesta e, nello specifico,
dell'esistenza di un credito(tra l'altro derivante da provvedimenti giudiziari), del c.d.
eventus damni, del c.d. consilium fraudis in capo alla debitrice e della c.d. scientia damni in capo al terzo acquirente;
insisteva, pertanto,per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto di citazione.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. del 15.01.2024, la tornava a ribadire le CP_1
proprie argomentazioni difensive già spese in seno alla propria comparsa di costituzione e, nello specifico, asseriva l'assenza di pregiudizio dell'atto dispositivo posto in essere dalla stessa rispetto al patrimonio che continuava a stimare un valore consistente e pari a circa €.500.000,00; per l'effetto, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in precedenza.
Al pari, con memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2 c.p.c., il convenuto CP_2
riportandosi al proprio atto introduttivo, reiterava le difese e le conclusioni ivi formulate.
L'udienza fissata per il 13.02.2024 veniva disposta in modalità cartolare, con assegnazione dei termini per le note scritte che le parti, rispettivamente, provvedevano a depositare.
Ritenuta la natura documentale della causa e la superfluità delle prove orali richieste dalle parti, in un primo momento venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata all'udienza del 28.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
5 Mutata la persona del giudice, alla predetta udienza, la causa veniva rinviata al
25.03.2025,disponendo la comparizione personale delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione giudiziale della lite.
All'udienza del 25.03.2025, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Giudice, ritenutane l'ammissibilità, revocava parzialmente le precedenti ordinanze di rigetto delle istanze istruttorie e, per l'effetto, ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice nel proprio atto introduttivo abilitando, altresì, le parti convenute alla prova contraria.
Disposta l'acquisizione della documentazione depositata dalle rispettive parti, rinviava la causa all'udienza del 17.06.2025 per l'escussione dei testi.
Alla udienza anzidetta venivano escussi quali testi e Testimone_1 [...]
, rispettivamente AT maggiore e nipote dei convenuti – nonché, Tes_2
quest'ultima, figlia dell'attore – i quali confermavano le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati nell'atto di citazione.
Il difensore di parte attrice rinunciava all'ultimo teste – – e chiedeva Testimone_3
ammettersi la prova orale con il teste quale persona presente al momento Tes_4
dei fatti così come riferito dal teste escusso – Testimone_1
In merito alla rinuncia dell'ultimo teste, le altre parti nulla osservavano mentre, rispetto all'istanza di escussione dell'ulteriore teste – non citato – i convenuti si opponevano e chiedevano fissarsi udienza per la discussione e decisione della causa.
La richiesta di parte attrice di escutere il teste di riferimento veniva respinta, in considerazione della circostanza che la presenza del teste “di riferimento” era gia'
conosciuta dall'attore che avrebbe potuto e dovuto indicarlo nei termini di legge e la causa
6 veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 14.10.2025 i difensori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
__________________________
All'esito dell'istruttoria svolta, e' risultata fondata la domanda attorea avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 14.04.2022 (rep.352, Notaio
[...]
) con cui trasferiva a (AT di Persona_2 CP_1 CP_2 [...]
e di il lastrico solare riportato nel catasto fabbricati del Comune di Parte_1 CP_1
CA al fg. 59 p.lla 790, sub 5, per la somma di € 5.000,00.
In via generale, l'azione revocatoria ordinaria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (art.2740 c.c.), richiede per la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato, la permanenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c e, cioè: 1) la sussistenza di un diritto di credito del richiedente, anche se sottoposto a termine o condizione (cfr.
art.2901, co.1, c.c.) o persino litigioso (cfr. Cass., SS.UU. n. 9440/2004); 2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale, a titolo oneroso o gratuito, da parte del debitore;
3) il pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni), 4) in caso di atto successivo al sorgere del credito, come nella specie, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni) da parte del debitore disponente e, se atto a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente il quale, ove sia in buona fede, non è pregiudicato dall'azione revocatoria , salvo l'ipotesi di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto (cfr. art. 2901, co.4, c.c.).
Il Tribunale ritiene che l'attore, gia' con le prove documentali, abbia dimostrato, com'era suo onere ex art. 2967 c.c., la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c..
7 L'actio pauliana ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c.. Presupposti fondanti l'azione sono, oltre all'esistenza del credito, quello oggettivo dell' eventus damni, quale pregiudizio alle ragioni creditorie, e quello soggettivo, che si atteggia in modo differente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che sia a titolo oneroso o a titolo gratuito: 1)
in caso di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, è necessario che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (cd. scientia damni),
mentre non rileva lo stato soggettivo del terzo;
in caso di atto a titolo gratuito anteriore al sorgere del credito, è invece necessario che il debitore avesse l'intenzione di pregiudicare il credito futuro (cd. consilium fraudis), mentre ancora non rileva lo stato soggettivo del terzo;
2) in caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è necessaria la coscienza di ledere l'interesse del creditore sia in capo al debitore che al terzo;
infine, in caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito, sono necessarie sia la dolosa predeterminazione del debitore che la partecipazione del terzo (cd. partecipatio fraudis).
Per quanto concerne l'esistenza del primo elemento ossia il credito dell'attore esso risulta certo, liquido ed esigibile come comprovato dai titoli giudiziari versati in atti dall'attore:
decreto Ingiuntivo 592/14 del Tribunale Ordinario di CA munito di formula esecutiva;
sentenza n. 680/2017 del 20.11.2017 del Tribunale di CA di rigetto dell'opposizione, munita di formula esecutiva;
la sentenza n. 152/2019 del 17.04.2019
della Corte di Appello di CA con cui si dichiarava inammissibile l'interposto appello avverso la sentenza n. 680/2017 del Tribunale di CA;
sentenza n. 882/14
del Tribunale di CA;
sentenza n. 162/2020 del 04.03.2020 della Corte di Appello
8 di CA di rigetto del gravame proposto da avverso la sentenza n. CP_1
882/14 del Tribunale di CA.
Non sono state altresì mosse contestazioni dai convenuti avverso i suddetti titoli prodotti dall'attore né avverso la loro esecutività, pertanto, tale primo requisito risulta soddisfatto.
Per quanto concerne l'eventus damni, si osserva che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di rigenerare la garanzia del patrimonio del debitore, ma anche di garantire la
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia;
non è
decisiva, pertanto, la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente il riscontro istruttorio del compimento di un atto che renda più
incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. Civ. n. 20232/2023; Cass. 2632/2021;
Cass. 19515/2019; Cass. 5972/05; Cass. Civ. n. 25433/07) e ciò può essere integrato da anche da una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, proprio come nel caso di specie, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ. n. 25490/08, Cass. Civ. n.
2792/02; Cass. Civ. n. 20183 del 27.10.2004,; Cass. 7262/2000;Cass. 29.07.2004, n. 14489).
Sulla base di tale impostazione“l'onere di provare l'insussistenza di tale pericolo - in ragione
dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione
revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni” (Cass. Civ. n.
15527/2004; Cass. Civ., n. 11471/2003).
Gli atti ed i documenti versati in istruttoria hanno altresì comprovato non solo l'atto dispositivo ma anche la circostanza che abbia alienato l'unico bene di CP_1
esclusiva proprietà (lastrico solare) riducendo di fatto la propria disponibilità ai fini della soddisfazione da parte del AT creditore.
9 L'attore, inoltre, ha dimostrato la situazione di maggiore difficoltà ed incertezza del recupero del credito allegando l'esito negativo dell'atto di intervento datato 14/06/2017
(Cfr. all. 8 atto di citazione) nella procedura esecutiva immobiliare (R.G n. 30/16 Tribunale
di CA) promossa nei confronti della debitrice dal creditore UBI CP_1
Banca nella quale, a soddisfazione del credito di quest'ultima, veniva pignorato un immobile di proprietà della medesima debitrice;
è stato versato in atti il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita (cfr. all. 9 atto citazione) escludente il credito di
; l'esito infruttuoso di tale procedura integra pertanto ulteriore elemento Parte_1
di prova dell'eventus damni anche in termini di effettivo aumento di difficoltà del recupero in via esecutiva.
I convenuti hanno eccepito che l'atto di disposizione in contestazione non ha aggravato il pericolo dell'insufficienza patrimoniale ,né ha reso maggiormente incerta l'esecuzione in quanto sarebbe titolare, pro indiviso, di un patrimonio immobiliare di circa CP_1
€ 500.000,00. Tale assunto non trova riscontro nell'istruzione, anzi è smentito dalle stesse allegazioni dei convenuti;
si fa riferimento alla CTU elaborata nell'ambito del procedimento di cui al R. G. n. 1206/2009 Tribunale di CA nella quale il perito incaricato dal Giudice elaborando il progetto di divisione della massa ereditaria del de cuius (padre delle parti in causa) quantificava il valore della massa Persona_3
ereditaria in € 370.646,36 e la quota spettante a in € 49.421,90 pari al CP_1
13,33%del totale (cfr. CTU del 20/08/2012 pagg.15- 16- 17). E' quindi evidente che la concreta ed attuale garanzia patrimoniale in capo a sia unicamente costituita CP_1
da una quota di beni immobili in comunione la cui quantificazione risulta nettamente inferiore all'importo prospettato dalla sua difesa e da quella del ed ha CP_2
natura tale da far apparire più gravoso ed incerto il soddisfacimento delle ragioni
10 creditorie;
anche alla luce di tale evidenza può ritenersi provata la volontà nella convenuta di inibire le garanzie creditorie poichè il lastrico solare rappresentava l'unico cespite immobiliare di esclusiva titolarità di CP_1
Vi è di più che dalla stessa CTU versata in atti dai convenuti si evince come il prezzo corrisposto per l'alienazione del suddetto lastrico solare (€5.000,00) sia nettamente inferiore rispetto al prezzo di mercato (€ 11.570,85, cfr. pag. 11- CTU allegata dal convenuto;
sono inoltre condivisibili le contestazioni attoree sull'utilità CP_2
dell'acquisto da parte del essendo risultato, dalla prova orale CP_2
espletata,che questi non avrebbe un accesso al lastrico solare vendutogli dalla sorella (cfr.
verbale udienza del 17.06.2025 - teste ). Ne può sostenersi che il Testimone_2
convenuto mediante tale acquisto, abbia voluto, per mero spirito CP_2
solidaristico, aiutare economicamente la sorella alla luce delle sue difficoltà finanziarie,
potendo tale finalità essere raggiunta attraverso altre tipologie di conferimenti e liberalità
ed essendo le riferite “gravi problematiche economiche” in aperta contraddizione con l'asserzione, dei medesimi convenuti, secondo cui fosse titolare di un CP_1
'ingente quota ereditaria.
Era onere della debitrice, per neutralizzare gli effetti dell'azione revocatoria, provare che,
nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. n.
4578/1998) con valutazione che va eseguita con riferimento all'epoca della disposizione dedotta in giudizio, perché è in tale momento che può apprezzarsi il patrimonio residuo del debitore, se sufficiente o meno a garantire le ragioni del creditore ( Cass. n.
23743/2011). Una simile prova non è stata né allegata né offerta dalla debitrice.
11 Può altresì ritenersi sussistente nel caso di specie anche il substratum soggettivo prescritto dall'art.2901 c.c. in quanto, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito,
“è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore del carattere pregiudizievole dell'atto rispetto ai
creditori, senza che sia richiesto l'animus nocendi specifico” (cfr. Cass. 2792/2002; Cass.
762/2000); i vari titoli giudiziari esecutivi, fonte di debito della verso il CP_1
AT , integrano la presunzione, in capo alla convenuta, della piena Parte_1
consapevolezza che la vendita del lastrico solare al AT avrebbe sicuramente CP_2
menomato la propria riserva patrimoniale aggredibile dal creditore.
Parimenti può ritenersi provato il requisito della scientia damni in capo al convenuto sul punto, soccorre il rapporto intercorrente tra le parti del contratto di CP_2
alienazione risultando pacifico il legame di stretta parentela della convenuta con il AT
acquirente e con il AT creditore. Il forte vincolo parentale, quale quello esistente tra germani, consente di fare applicazione del principio secondo cui l'accertamento della parentela familiare integra ragionevole presunzione di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali;
in punto di prova, secondo costante orientamento di legittimità, la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite
presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di
legittimità ove congruamente motivato» (Cass. Civ., n. 16221 del 18/06/2019) ma, nello specifico «la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento
dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere
del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un
vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che
il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria tra i fratelli » (Cass. Civ. n. 1286 del
18/01/2019). Tutto ciò consente di ritenere sussistente anche il requisito della partecipatio
12 fraudis valutata la giurisprudenza sul punto: “…la prova della partecipatio fraudis del terzo,
necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto
dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nella specie, dovendosi riscontrare il
requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore con riferimento al
momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale
(cfr. Cassazione civile, Sez. 3, 05/09/2019, n. 22161) - può essere ricavata anche da presunzioni
semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale
vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione
debitoria gravante sul disponente (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, 18/01/2019, n. 1286). Nella
fattispecie oggetto di causa, la circostanza che l'alienazione sia avvenuta tra soggetti legati da un forte legame di parentela fa ritenere altamente improbabile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria dell'alienante, con la conseguenza che deve ritenersi integrato anche il profilo della partecipatio fraudis.
All'esito dell'istruttoria svolta emerge un compendio probatorio a supporto della presunzione di conoscenza, anche in capo all'acquirente, del pregiudizio delle ragioni creditorie e della situazione debitoria gravante sulla venditrice, integrato dal rapporto di stretta parentela fra venditore, acquirente e creditore: si pensi al prezzo di vendita del lastrico solare per l'esiguo importo di € 5.000,00 nettamente inferiore al documentato valore di mercato;
si pensi alle plurime e precedenti vicende giudiziarie intercorse tra e concluse con i richiamati titoli giudiziari favorevoli al Parte_1 CP_1
primo, si pensi alla conoscenza anche da parte del (da lui stesso CP_2
documentata con la richiamata CTU) della reale quota ereditaria spettante alla sorella rispetto agli immobili oggetto di lascito paterno, tutti ancora indivisi. Nel caso di specie,
tali indizi lasciano presumere che in qualità di AT della venditrice e CP_2
13 contitolare della comunione ereditaria della famiglia, fosse a piena conoscenza della reale consistenza patrimoniale dei beni familiari e del fatto che il bene alienato fosse l'unico di proprietà esclusiva della sorella (tanto è che produce in atti la CTU inerente la quantificazione delle quote ereditarie tra cui anche quella della sorella convenuta).
Alla luce delle argomentazioni svolte, risulta, pertanto, evidente la fondatezza della domanda attorea la quale merita di essere integralmente accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza , vengono poste a carico dei convenuti e vanno liquidate sulla base del D.M.55/14 e 147/22, in relazione allo scaglione di valore,
parametri medi, operata una congrua riduzione del 50% anche in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate
Per Questi Motivi
Il Tribunale di CA, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena RA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto,
dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore, , Parte_1
l'atto di compravendita del 14/04/2022 Repertorio n. 352 a rogito del Notaio
[...]
in atti dal 26.04.2022 con il quale ha trasferito per la somma di € Persona_1 CP_1
5.000,00 la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in CA (CB) al Rione San
Vito snc e, precisamente, il lastrico solare riportato al catasto fabbricati del suddetto
Comune al foglio 59 p.lla 790, sub. 5, Rione San Vito snc piano 1, categoria F/5;
Condanna i convenuti e al pagamento delle spese di lite CP_1 CP_2
in favore di , che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso forfetario del 15%, iva e c.p.a come per legge, rimborso del contributo unificato.
14 Così deciso in CA, 29 ottobre 2025
Il G. O.
Filomena RA
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica Civile Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2023, avente ad oggetto AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 C.C. VOLTA
ALL'OTTENIMENTO DELLA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL'ATTO DI VENDITA DEL
14.04.2022 – REPERTORIO N. 352 promossa da:
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente al Rione San Vito n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Marisa Mascia (cod. fisc.
, ove elettivamente domicilia presso il suo studio in Cercemaggiore C.F._2
(CB), alla via Fonte Varrella n. 2
Attore
Contro
(cod. fisc. ) nata a [...] l'[...], ivi CP_1 C.F._3
residente al Rione San Vito n. 2/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Santoro (cod.
fisc. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in CA C.F._4
alla Via S. Antonio dei Lazzari n. 5
Convenuta-principale
Nonché contro 1 (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], ivi CP_2 C.F._5
residente al Rione San Vito n. 3/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Sulmona
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in C.F._6
CA alla Via Umberto n. 43
Convenuto
*****
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. volta all'ottenimento della declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita del 14.04.2022 avente ad oggetto l'immobile riportato nel catasto al foglio 59, p.lla 790 sub 5, rione San Vito snc, piano 1, categoria F/5.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto dell'01.08.2023, l'odierno attore, sig. , adiva il Tribunale di Parte_1
CA evocando in giudizio e all'udienza di CP_1 CP_2
comparizione del 10.01.2024, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…ogni diversa e
contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertati i
2 presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa,dichiarare inefficace nei
confronti del sig. l'atto di vendita del 14/04/2022 per notaio dott. Parte_1 Persona_1
con cui la sig.ra trasferiva al sig. per la somma di €5.000,00, la CP_1 CP_2
proprietà dell'immobile riportato nel catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 59 p.lla 790,
sub. 5, rione San Vito snc piano1, categoria F/5.Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio, oltre IVA ECPA come per legge”.
Con il medesimo atto, parte attrice, oltre a depositare la documentazione a corredo delle proprie istanze e argomentazioni difensive, formulava le proprie richieste istruttorie,
articolando, nello specifico, i capitoli di prova e indicando i testi di cui chiedeva l'escussione.
Parte attrice, nel ricostruire i fatti di causa, evidenziava che la vicenda de qua traeva origine all'esito di una serie di provvedimenti giudiziari che, divenuti esecutivi, condannavano al pagamento di somme di denaro in proprio favore;
aggiungeva che, pero', CP_1
la stessa non aveva inteso corrispondere alcunché al rendendosi Parte_1
debitrice nei confronti di quest'ultimo della somma pari ad €.42.505,41.
L'attore allegava, inoltre, documentandolo, che la convenuta, in data CP_1
14.04.2022, aveva trasferito “la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in CA (CB) al
Rione San Vito snc e precisamente il lastrico solare della superficie di circa trecentododici (312)
metri quadrati al AT sig. . CP_2
Ciò posto, il , odierno attore, ritenendo che tale atto di vendita fosse Parte_1
pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie e, dunque, reputati sussistenti i presupposti, esperiva l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sottesa all'ottenimento della declaratoria di inefficacia del predetto atto di vendita.
3 Con memoria depositata telematicamente il 23.10.2023,si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, opponendosi alle avverse richieste e ritenendo CP_2
insussistenti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, chiedeva, nel merito:
“rigettare la domanda proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto difettando i
requisiti del consilium fraudis nella venditrice e della partecipatio fraudis e scientia damni
nell'acquirente” e, in via riconvenzionale: “in caso di accoglimento della domanda attorea di
essere tenuto indenne dalla sig.ra dalle conseguenze negative dell'eventuale CP_1
soccombenza sull'azione revocatoria”, oltre alla vittoria di spese.
In data 25.10.2023, si costituiva in giudizio che, in primo luogo, contestava e CP_1
impugnava ogni allegazione posta a fondamento delle pretese attoree e si opponeva alla richiesta di revocatoria ordinaria ritenendola improponibile sia per l'insussistenza di alcun pregiudizio al patrimonio del debitore sia per l'assoluta assenza – nella propria condotta –
della consapevolezza e della volontà di arrecare qualsivoglia pregiudizio mediante l'alterazione del patrimonio.
Pertanto, parte convenuta, ritenendo che l'unico trasferimento oneroso, dalla stessa operato, aveva ad oggetto un lastrico solare di proprietà esclusiva e di modico valore,
concludeva in tal senso: “nel merito ed in principalità A) accertare, dichiarare e darsi atto del
difetto dei requisiti del consilium fraudis nella venditrice e della partecipatio fraudis e scientia
damni nell'acquirente e così ritenere insussistenti i requisiti costitutivi dell'azione revocatoria
ordinaria promossa dall'istante ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per tali effetti B) rigettare la domanda
proposta dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto;
C) emettere ogni Parte_1
ulteriore provvedimento ritenuto utile e confacente, preordinato e/o connesso alle invocate
declaratorie; D) regolamentazione delle spese e competenze di causa a vantaggio della sig.ra CP_1
.
[...]
4 In via istruttoria, la chiedeva essere ammessa alla prova contraria articolata CP_1
da parte attrice, depositava documentazione a sostegno delle proprie pretese difensive e si riservava di articolare ulteriori istanze istruttorie in seguito.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. dell'01.01.2024, parte attrice, nel riportarsi integralmente al contenuto del proprio atto introduttivo, precisava ed evidenziava la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della revocatoria richiesta e, nello specifico,
dell'esistenza di un credito(tra l'altro derivante da provvedimenti giudiziari), del c.d.
eventus damni, del c.d. consilium fraudis in capo alla debitrice e della c.d. scientia damni in capo al terzo acquirente;
insisteva, pertanto,per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto di citazione.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. del 15.01.2024, la tornava a ribadire le CP_1
proprie argomentazioni difensive già spese in seno alla propria comparsa di costituzione e, nello specifico, asseriva l'assenza di pregiudizio dell'atto dispositivo posto in essere dalla stessa rispetto al patrimonio che continuava a stimare un valore consistente e pari a circa €.500.000,00; per l'effetto, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in precedenza.
Al pari, con memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2 c.p.c., il convenuto CP_2
riportandosi al proprio atto introduttivo, reiterava le difese e le conclusioni ivi formulate.
L'udienza fissata per il 13.02.2024 veniva disposta in modalità cartolare, con assegnazione dei termini per le note scritte che le parti, rispettivamente, provvedevano a depositare.
Ritenuta la natura documentale della causa e la superfluità delle prove orali richieste dalle parti, in un primo momento venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata all'udienza del 28.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
5 Mutata la persona del giudice, alla predetta udienza, la causa veniva rinviata al
25.03.2025,disponendo la comparizione personale delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione giudiziale della lite.
All'udienza del 25.03.2025, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Giudice, ritenutane l'ammissibilità, revocava parzialmente le precedenti ordinanze di rigetto delle istanze istruttorie e, per l'effetto, ammetteva la prova orale richiesta da parte attrice nel proprio atto introduttivo abilitando, altresì, le parti convenute alla prova contraria.
Disposta l'acquisizione della documentazione depositata dalle rispettive parti, rinviava la causa all'udienza del 17.06.2025 per l'escussione dei testi.
Alla udienza anzidetta venivano escussi quali testi e Testimone_1 [...]
, rispettivamente AT maggiore e nipote dei convenuti – nonché, Tes_2
quest'ultima, figlia dell'attore – i quali confermavano le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati nell'atto di citazione.
Il difensore di parte attrice rinunciava all'ultimo teste – – e chiedeva Testimone_3
ammettersi la prova orale con il teste quale persona presente al momento Tes_4
dei fatti così come riferito dal teste escusso – Testimone_1
In merito alla rinuncia dell'ultimo teste, le altre parti nulla osservavano mentre, rispetto all'istanza di escussione dell'ulteriore teste – non citato – i convenuti si opponevano e chiedevano fissarsi udienza per la discussione e decisione della causa.
La richiesta di parte attrice di escutere il teste di riferimento veniva respinta, in considerazione della circostanza che la presenza del teste “di riferimento” era gia'
conosciuta dall'attore che avrebbe potuto e dovuto indicarlo nei termini di legge e la causa
6 veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 14.10.2025 i difensori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
__________________________
All'esito dell'istruttoria svolta, e' risultata fondata la domanda attorea avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 14.04.2022 (rep.352, Notaio
[...]
) con cui trasferiva a (AT di Persona_2 CP_1 CP_2 [...]
e di il lastrico solare riportato nel catasto fabbricati del Comune di Parte_1 CP_1
CA al fg. 59 p.lla 790, sub 5, per la somma di € 5.000,00.
In via generale, l'azione revocatoria ordinaria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (art.2740 c.c.), richiede per la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato, la permanenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c e, cioè: 1) la sussistenza di un diritto di credito del richiedente, anche se sottoposto a termine o condizione (cfr.
art.2901, co.1, c.c.) o persino litigioso (cfr. Cass., SS.UU. n. 9440/2004); 2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale, a titolo oneroso o gratuito, da parte del debitore;
3) il pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni), 4) in caso di atto successivo al sorgere del credito, come nella specie, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni) da parte del debitore disponente e, se atto a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente il quale, ove sia in buona fede, non è pregiudicato dall'azione revocatoria , salvo l'ipotesi di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto (cfr. art. 2901, co.4, c.c.).
Il Tribunale ritiene che l'attore, gia' con le prove documentali, abbia dimostrato, com'era suo onere ex art. 2967 c.c., la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c..
7 L'actio pauliana ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c.. Presupposti fondanti l'azione sono, oltre all'esistenza del credito, quello oggettivo dell' eventus damni, quale pregiudizio alle ragioni creditorie, e quello soggettivo, che si atteggia in modo differente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che sia a titolo oneroso o a titolo gratuito: 1)
in caso di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, è necessario che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (cd. scientia damni),
mentre non rileva lo stato soggettivo del terzo;
in caso di atto a titolo gratuito anteriore al sorgere del credito, è invece necessario che il debitore avesse l'intenzione di pregiudicare il credito futuro (cd. consilium fraudis), mentre ancora non rileva lo stato soggettivo del terzo;
2) in caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è necessaria la coscienza di ledere l'interesse del creditore sia in capo al debitore che al terzo;
infine, in caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito, sono necessarie sia la dolosa predeterminazione del debitore che la partecipazione del terzo (cd. partecipatio fraudis).
Per quanto concerne l'esistenza del primo elemento ossia il credito dell'attore esso risulta certo, liquido ed esigibile come comprovato dai titoli giudiziari versati in atti dall'attore:
decreto Ingiuntivo 592/14 del Tribunale Ordinario di CA munito di formula esecutiva;
sentenza n. 680/2017 del 20.11.2017 del Tribunale di CA di rigetto dell'opposizione, munita di formula esecutiva;
la sentenza n. 152/2019 del 17.04.2019
della Corte di Appello di CA con cui si dichiarava inammissibile l'interposto appello avverso la sentenza n. 680/2017 del Tribunale di CA;
sentenza n. 882/14
del Tribunale di CA;
sentenza n. 162/2020 del 04.03.2020 della Corte di Appello
8 di CA di rigetto del gravame proposto da avverso la sentenza n. CP_1
882/14 del Tribunale di CA.
Non sono state altresì mosse contestazioni dai convenuti avverso i suddetti titoli prodotti dall'attore né avverso la loro esecutività, pertanto, tale primo requisito risulta soddisfatto.
Per quanto concerne l'eventus damni, si osserva che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di rigenerare la garanzia del patrimonio del debitore, ma anche di garantire la
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia;
non è
decisiva, pertanto, la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente il riscontro istruttorio del compimento di un atto che renda più
incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. Civ. n. 20232/2023; Cass. 2632/2021;
Cass. 19515/2019; Cass. 5972/05; Cass. Civ. n. 25433/07) e ciò può essere integrato da anche da una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, proprio come nel caso di specie, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ. n. 25490/08, Cass. Civ. n.
2792/02; Cass. Civ. n. 20183 del 27.10.2004,; Cass. 7262/2000;Cass. 29.07.2004, n. 14489).
Sulla base di tale impostazione“l'onere di provare l'insussistenza di tale pericolo - in ragione
dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione
revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni” (Cass. Civ. n.
15527/2004; Cass. Civ., n. 11471/2003).
Gli atti ed i documenti versati in istruttoria hanno altresì comprovato non solo l'atto dispositivo ma anche la circostanza che abbia alienato l'unico bene di CP_1
esclusiva proprietà (lastrico solare) riducendo di fatto la propria disponibilità ai fini della soddisfazione da parte del AT creditore.
9 L'attore, inoltre, ha dimostrato la situazione di maggiore difficoltà ed incertezza del recupero del credito allegando l'esito negativo dell'atto di intervento datato 14/06/2017
(Cfr. all. 8 atto di citazione) nella procedura esecutiva immobiliare (R.G n. 30/16 Tribunale
di CA) promossa nei confronti della debitrice dal creditore UBI CP_1
Banca nella quale, a soddisfazione del credito di quest'ultima, veniva pignorato un immobile di proprietà della medesima debitrice;
è stato versato in atti il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita (cfr. all. 9 atto citazione) escludente il credito di
; l'esito infruttuoso di tale procedura integra pertanto ulteriore elemento Parte_1
di prova dell'eventus damni anche in termini di effettivo aumento di difficoltà del recupero in via esecutiva.
I convenuti hanno eccepito che l'atto di disposizione in contestazione non ha aggravato il pericolo dell'insufficienza patrimoniale ,né ha reso maggiormente incerta l'esecuzione in quanto sarebbe titolare, pro indiviso, di un patrimonio immobiliare di circa CP_1
€ 500.000,00. Tale assunto non trova riscontro nell'istruzione, anzi è smentito dalle stesse allegazioni dei convenuti;
si fa riferimento alla CTU elaborata nell'ambito del procedimento di cui al R. G. n. 1206/2009 Tribunale di CA nella quale il perito incaricato dal Giudice elaborando il progetto di divisione della massa ereditaria del de cuius (padre delle parti in causa) quantificava il valore della massa Persona_3
ereditaria in € 370.646,36 e la quota spettante a in € 49.421,90 pari al CP_1
13,33%del totale (cfr. CTU del 20/08/2012 pagg.15- 16- 17). E' quindi evidente che la concreta ed attuale garanzia patrimoniale in capo a sia unicamente costituita CP_1
da una quota di beni immobili in comunione la cui quantificazione risulta nettamente inferiore all'importo prospettato dalla sua difesa e da quella del ed ha CP_2
natura tale da far apparire più gravoso ed incerto il soddisfacimento delle ragioni
10 creditorie;
anche alla luce di tale evidenza può ritenersi provata la volontà nella convenuta di inibire le garanzie creditorie poichè il lastrico solare rappresentava l'unico cespite immobiliare di esclusiva titolarità di CP_1
Vi è di più che dalla stessa CTU versata in atti dai convenuti si evince come il prezzo corrisposto per l'alienazione del suddetto lastrico solare (€5.000,00) sia nettamente inferiore rispetto al prezzo di mercato (€ 11.570,85, cfr. pag. 11- CTU allegata dal convenuto;
sono inoltre condivisibili le contestazioni attoree sull'utilità CP_2
dell'acquisto da parte del essendo risultato, dalla prova orale CP_2
espletata,che questi non avrebbe un accesso al lastrico solare vendutogli dalla sorella (cfr.
verbale udienza del 17.06.2025 - teste ). Ne può sostenersi che il Testimone_2
convenuto mediante tale acquisto, abbia voluto, per mero spirito CP_2
solidaristico, aiutare economicamente la sorella alla luce delle sue difficoltà finanziarie,
potendo tale finalità essere raggiunta attraverso altre tipologie di conferimenti e liberalità
ed essendo le riferite “gravi problematiche economiche” in aperta contraddizione con l'asserzione, dei medesimi convenuti, secondo cui fosse titolare di un CP_1
'ingente quota ereditaria.
Era onere della debitrice, per neutralizzare gli effetti dell'azione revocatoria, provare che,
nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. n.
4578/1998) con valutazione che va eseguita con riferimento all'epoca della disposizione dedotta in giudizio, perché è in tale momento che può apprezzarsi il patrimonio residuo del debitore, se sufficiente o meno a garantire le ragioni del creditore ( Cass. n.
23743/2011). Una simile prova non è stata né allegata né offerta dalla debitrice.
11 Può altresì ritenersi sussistente nel caso di specie anche il substratum soggettivo prescritto dall'art.2901 c.c. in quanto, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito,
“è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore del carattere pregiudizievole dell'atto rispetto ai
creditori, senza che sia richiesto l'animus nocendi specifico” (cfr. Cass. 2792/2002; Cass.
762/2000); i vari titoli giudiziari esecutivi, fonte di debito della verso il CP_1
AT , integrano la presunzione, in capo alla convenuta, della piena Parte_1
consapevolezza che la vendita del lastrico solare al AT avrebbe sicuramente CP_2
menomato la propria riserva patrimoniale aggredibile dal creditore.
Parimenti può ritenersi provato il requisito della scientia damni in capo al convenuto sul punto, soccorre il rapporto intercorrente tra le parti del contratto di CP_2
alienazione risultando pacifico il legame di stretta parentela della convenuta con il AT
acquirente e con il AT creditore. Il forte vincolo parentale, quale quello esistente tra germani, consente di fare applicazione del principio secondo cui l'accertamento della parentela familiare integra ragionevole presunzione di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali;
in punto di prova, secondo costante orientamento di legittimità, la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite
presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di
legittimità ove congruamente motivato» (Cass. Civ., n. 16221 del 18/06/2019) ma, nello specifico «la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento
dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere
del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un
vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che
il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria tra i fratelli » (Cass. Civ. n. 1286 del
18/01/2019). Tutto ciò consente di ritenere sussistente anche il requisito della partecipatio
12 fraudis valutata la giurisprudenza sul punto: “…la prova della partecipatio fraudis del terzo,
necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto
dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nella specie, dovendosi riscontrare il
requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore con riferimento al
momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale
(cfr. Cassazione civile, Sez. 3, 05/09/2019, n. 22161) - può essere ricavata anche da presunzioni
semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale
vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione
debitoria gravante sul disponente (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, 18/01/2019, n. 1286). Nella
fattispecie oggetto di causa, la circostanza che l'alienazione sia avvenuta tra soggetti legati da un forte legame di parentela fa ritenere altamente improbabile che l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria dell'alienante, con la conseguenza che deve ritenersi integrato anche il profilo della partecipatio fraudis.
All'esito dell'istruttoria svolta emerge un compendio probatorio a supporto della presunzione di conoscenza, anche in capo all'acquirente, del pregiudizio delle ragioni creditorie e della situazione debitoria gravante sulla venditrice, integrato dal rapporto di stretta parentela fra venditore, acquirente e creditore: si pensi al prezzo di vendita del lastrico solare per l'esiguo importo di € 5.000,00 nettamente inferiore al documentato valore di mercato;
si pensi alle plurime e precedenti vicende giudiziarie intercorse tra e concluse con i richiamati titoli giudiziari favorevoli al Parte_1 CP_1
primo, si pensi alla conoscenza anche da parte del (da lui stesso CP_2
documentata con la richiamata CTU) della reale quota ereditaria spettante alla sorella rispetto agli immobili oggetto di lascito paterno, tutti ancora indivisi. Nel caso di specie,
tali indizi lasciano presumere che in qualità di AT della venditrice e CP_2
13 contitolare della comunione ereditaria della famiglia, fosse a piena conoscenza della reale consistenza patrimoniale dei beni familiari e del fatto che il bene alienato fosse l'unico di proprietà esclusiva della sorella (tanto è che produce in atti la CTU inerente la quantificazione delle quote ereditarie tra cui anche quella della sorella convenuta).
Alla luce delle argomentazioni svolte, risulta, pertanto, evidente la fondatezza della domanda attorea la quale merita di essere integralmente accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza , vengono poste a carico dei convenuti e vanno liquidate sulla base del D.M.55/14 e 147/22, in relazione allo scaglione di valore,
parametri medi, operata una congrua riduzione del 50% anche in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate
Per Questi Motivi
Il Tribunale di CA, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena RA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto,
dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore, , Parte_1
l'atto di compravendita del 14/04/2022 Repertorio n. 352 a rogito del Notaio
[...]
in atti dal 26.04.2022 con il quale ha trasferito per la somma di € Persona_1 CP_1
5.000,00 la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in CA (CB) al Rione San
Vito snc e, precisamente, il lastrico solare riportato al catasto fabbricati del suddetto
Comune al foglio 59 p.lla 790, sub. 5, Rione San Vito snc piano 1, categoria F/5;
Condanna i convenuti e al pagamento delle spese di lite CP_1 CP_2
in favore di , che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso forfetario del 15%, iva e c.p.a come per legge, rimborso del contributo unificato.
14 Così deciso in CA, 29 ottobre 2025
Il G. O.
Filomena RA
15