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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/03/2024, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1802 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nt. a SAN DONATO Parte_1 C.F._1
MILANESE (MI) il 20/03/1981 e da (c.f. ) nt. in Parte_2 C.F._2
MOLDOVA il 31/01/1991, entrambi con il patrocinio dell'Avv. SCAGNO DENISE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di Parte_2 separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Mairago il 18.2.2023
(atto n. 1, parte I, Comune di Mairago) e che dall'unione coniugale non è nata prole.
Con sentenza n. 777/2023, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
Le parti sono nuovamente comparse il 20.3.2024 dinanzi al giudice relatore confermando la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate in ricorso.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Non vi sono figli né particolari condizioni di carattere economico che esigano un vaglio da parte del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1802 / 2023, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Mairago il 18.2.2023; Parte_2
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
b) la casa coniugale, sita in Mairago (LO), Via Negri n. 5, condotta in locazione dal sig.
Vigilante verrà assegnata allo stesso che continuerà ad abitarvi;
c) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra;
f) con compensazione delle spese e competenze professionali per entrambe le fasi di giudizio.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 22/03/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1802 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nt. a SAN DONATO Parte_1 C.F._1
MILANESE (MI) il 20/03/1981 e da (c.f. ) nt. in Parte_2 C.F._2
MOLDOVA il 31/01/1991, entrambi con il patrocinio dell'Avv. SCAGNO DENISE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di Parte_2 separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Mairago il 18.2.2023
(atto n. 1, parte I, Comune di Mairago) e che dall'unione coniugale non è nata prole.
Con sentenza n. 777/2023, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
Le parti sono nuovamente comparse il 20.3.2024 dinanzi al giudice relatore confermando la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate in ricorso.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Non vi sono figli né particolari condizioni di carattere economico che esigano un vaglio da parte del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 1802 / 2023, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Mairago il 18.2.2023; Parte_2
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
b) la casa coniugale, sita in Mairago (LO), Via Negri n. 5, condotta in locazione dal sig.
Vigilante verrà assegnata allo stesso che continuerà ad abitarvi;
c) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra;
f) con compensazione delle spese e competenze professionali per entrambe le fasi di giudizio.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 22/03/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2