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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 997/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2784/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
elettivamente domiciliato presso Comune Di Gioiosa Ionica Comune 89042 Gioiosa Ionica RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 887-2025 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 in qualità di erede della signora Nominativo_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Gioiosa Jonica per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, limitatamente alle pretese tributarie relative alla TARI 2015, 2016 e 2017 ed IMU 2015 e 2017.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere il Comune di Gioiosa Ionica, contrariamente a quello che dichiara nel proprio atto, autorizzato alla riscossione ai sensi dell'art. 50 D.P.R.
n. 602/1973, come modificato dall'art. 52 comma 1 lett. m-bis del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.
Sotto diverso profilo ha dedotto che il Comune non avrebbe potuto emettere il provvedimento in parola poiché precluso al ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997, non essendo presente nell'albo dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, presente presso il Ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze, (Decreto Ministero delle
Finanze 11 settembre 2000, n. 289) come si poteva rilevare dall'elenco integrale dei soggetti abilitati che allegato al ricorso (v. allegato 2).
Nel merito, ha dedotto di non essere erede di Nominativo_1, ma di semplice chiamato all'eredità e pertanto non titolare di legittimazione passiva della pretesa impositiva.
Ha inoltre rilevato che, seppur l'articolo 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 preveda che in caso di obbligazioni aventi carattere tributario gli eredi siano responsabili in solido e non per quota ereditaria, così attribuendo sostanzialmente all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del de cuius, lo stesso non era applicabile alla fattispecie.
Infatti, fanno eccezione alla regola della solidarietà IMU e TARI, nei quali casi gli eredi saranno tenuti al pagamento dei tributi per conto del defunto, fino alla data del decesso e per il periodo successivo, per conto proprio, sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.
In ogni caso ha eccepito l'intervenuta decadenza della TARI 2015, 2016 e 2017 ed IMU 2015 e 2017 in premessa, in assenza di rituale notifica degli accertamenti posti presuntivamente alla base dell'atto opposto.
Ha ancora eccepito la decadenza e la prescrizione.
Ha perciò concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Non si è costituito il Comune di Gioiosa Jonica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, il Comune di Gioiosa Jonica, non costituendosi, non ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, per cui l'atto impugnato si rivela per questo profilo illegittimo e va annullato, impregiudicate restando le altre eccezioni di merito rappresentante nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Gioiosa Jonica al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 400, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2784/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica
elettivamente domiciliato presso Comune Di Gioiosa Ionica Comune 89042 Gioiosa Ionica RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 887-2025 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 in qualità di erede della signora Nominativo_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Gioiosa Jonica per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, limitatamente alle pretese tributarie relative alla TARI 2015, 2016 e 2017 ed IMU 2015 e 2017.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere il Comune di Gioiosa Ionica, contrariamente a quello che dichiara nel proprio atto, autorizzato alla riscossione ai sensi dell'art. 50 D.P.R.
n. 602/1973, come modificato dall'art. 52 comma 1 lett. m-bis del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.
Sotto diverso profilo ha dedotto che il Comune non avrebbe potuto emettere il provvedimento in parola poiché precluso al ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997, non essendo presente nell'albo dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, presente presso il Ministero dell'Economia, dipartimento delle Finanze, (Decreto Ministero delle
Finanze 11 settembre 2000, n. 289) come si poteva rilevare dall'elenco integrale dei soggetti abilitati che allegato al ricorso (v. allegato 2).
Nel merito, ha dedotto di non essere erede di Nominativo_1, ma di semplice chiamato all'eredità e pertanto non titolare di legittimazione passiva della pretesa impositiva.
Ha inoltre rilevato che, seppur l'articolo 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 preveda che in caso di obbligazioni aventi carattere tributario gli eredi siano responsabili in solido e non per quota ereditaria, così attribuendo sostanzialmente all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del de cuius, lo stesso non era applicabile alla fattispecie.
Infatti, fanno eccezione alla regola della solidarietà IMU e TARI, nei quali casi gli eredi saranno tenuti al pagamento dei tributi per conto del defunto, fino alla data del decesso e per il periodo successivo, per conto proprio, sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.
In ogni caso ha eccepito l'intervenuta decadenza della TARI 2015, 2016 e 2017 ed IMU 2015 e 2017 in premessa, in assenza di rituale notifica degli accertamenti posti presuntivamente alla base dell'atto opposto.
Ha ancora eccepito la decadenza e la prescrizione.
Ha perciò concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Non si è costituito il Comune di Gioiosa Jonica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, il Comune di Gioiosa Jonica, non costituendosi, non ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, per cui l'atto impugnato si rivela per questo profilo illegittimo e va annullato, impregiudicate restando le altre eccezioni di merito rappresentante nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Gioiosa Jonica al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 400, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026