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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7913/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (carcinoma polmonare), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 18 maggio 2022), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla CP_1 vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali 1 Sentenza R.G. n° 7913/24 ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto dalla patologia denunciata (esattamente «carcinoma polmonare con metastasi cerebrale asportata chirurgicamente e metastasi linfonodali e surrenaliche »), che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione, durante l'attività lavorativa di operaio siderurgico, a fibre di amianto dal 1974 al 1992, come accertato in sede di escussione testimoniale e comunque ex professo riconosciuto dallo stesso nel certificato rilasciato il 7 dicembre 2004: CP_1
Tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 30
(trenta)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (non essendo stati evidenziati aggravamenti sopravvenuti).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del
2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di
3 Sentenza R.G. n° 7913/24 trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21
FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Si vedano, specificamente, i chiarimenti resi dal CTU, a fronte delle osservazioni critiche formulate nei suoi confronti dal CTP dell' avendo CP_1 ulteriormente evidenziato che: «… … in questo caso, ritengo che vi siano sufficienti motivi per ritenere tale rapporto sussistente in termini di elevata probabilità. Ciò non solo perché è documentata esposizione ad amianto a fini previdenziali per circa ventotto anni ma anche perché, all'esame TAC torace del 14.05.2021, sono state evidenziate “placche pleuriche parzialmente calcifiche prevalenti al lobo superiore destro”. La presenza di placche pleuriche calcifiche è un sicuro segno di esposizione ad amianto e tale dato, insieme con l'anamnesi lavorativa, ritengo che sia elemento sufficiente per affermare che il ricorrente fosse esposto a tale rischio professionale.
La relazione causale tra esposizione ad amianto e neoplasia polmonare è stabilita sia dalle pubblicazioni della IARC sia dalle norme di legge (DM
10.10.2023 e DM 15.11.2023); pertanto, in base a quanto detto, confermo le conclusioni della relazione peritale… . …».
-------------------
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia, almeno a livello di concausa.
Va anche considerato che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata
4 Sentenza R.G. n° 7913/24 una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19 GIUGNO 1999 N°
6175; in senso conforme si vedano altresì 14 MARZO 2016 N° Controparte_2
5004, CASS. LAV. 18 NOVEMBRE 2016 N° 23533 e CASS. LAV. 5 LUGLIO 2018 N°
17684).
È appena il caso, peraltro, di evidenziare - in base agli univoci arresti giurisprudenziali della SUPREMA CORTE (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 5 FEBBRAIO
2020 N° 2671 e le molteplici ivi richiamate) – che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio acquisire ogni elemento ritenuto necessario, anche attingendo aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti e comunque garantendo alle parti la possibilità di formulare osservazioni, a tutela del principio del contraddittorio.
--------------
D'altra parte, emerge la condivisibilità degli accertamenti peritali anche in riferimento al profilo epidemiologico ed alle conclusioni probabilistiche in quanto, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre
5 Sentenza R.G. n° 7913/24 solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre
l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (sic CASS. LAV.
4 GIUGNO 2008 N° 14770 e CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361, nonché CASS.
LAV. 26 OTTOBRE 2012 N° 18472).
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd.
"certezza probabilistica" della materia civile "non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO
2017 N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da 27 APRILE 2017 N° 10430, Parte_3 per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili
(necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
In particolare, pure nel caso di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa può essere identificato considerando che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, non è ammissibile un approccio rigidamente deterministico, non essendo indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i
6 Sentenza R.G. n° 7913/24 due termini del nesso causale ma, al contrario, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico che attinga ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto.
Con la precisazione che: “… perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica (anche con una frequenza medio- bassa) o da una indagine epidemiologica è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato (attraverso l'impiego del c.d. giudizio
contro
-fattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la
c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. …”.
E nel caso di specie, invero, a tali principî sembra essersi attenuta la espletata CTU nella quale – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative, valutate come puramente ipotetiche – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto.
Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con l'attività lavorativa la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale
e della regola del "più probabile che non”.
°°°°°°°°°°°°
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
7 Sentenza R.G. n° 7913/24 Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_4 Parte_5
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Controparte_2
15656).
*******************
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 30 (trenta)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano DEL
VECCHIO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 7913/24
8 Sentenza R.G. n° 7913/24
9 Sentenza R.G. n° 7913/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (carcinoma polmonare), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 18 maggio 2022), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla CP_1 vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Escussi alcuni testi, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali 1 Sentenza R.G. n° 7913/24 ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto dalla patologia denunciata (esattamente «carcinoma polmonare con metastasi cerebrale asportata chirurgicamente e metastasi linfonodali e surrenaliche »), che deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione, durante l'attività lavorativa di operaio siderurgico, a fibre di amianto dal 1974 al 1992, come accertato in sede di escussione testimoniale e comunque ex professo riconosciuto dallo stesso nel certificato rilasciato il 7 dicembre 2004: CP_1
Tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 30
(trenta)%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (non essendo stati evidenziati aggravamenti sopravvenuti).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del
2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di
3 Sentenza R.G. n° 7913/24 trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21
FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Si vedano, specificamente, i chiarimenti resi dal CTU, a fronte delle osservazioni critiche formulate nei suoi confronti dal CTP dell' avendo CP_1 ulteriormente evidenziato che: «… … in questo caso, ritengo che vi siano sufficienti motivi per ritenere tale rapporto sussistente in termini di elevata probabilità. Ciò non solo perché è documentata esposizione ad amianto a fini previdenziali per circa ventotto anni ma anche perché, all'esame TAC torace del 14.05.2021, sono state evidenziate “placche pleuriche parzialmente calcifiche prevalenti al lobo superiore destro”. La presenza di placche pleuriche calcifiche è un sicuro segno di esposizione ad amianto e tale dato, insieme con l'anamnesi lavorativa, ritengo che sia elemento sufficiente per affermare che il ricorrente fosse esposto a tale rischio professionale.
La relazione causale tra esposizione ad amianto e neoplasia polmonare è stabilita sia dalle pubblicazioni della IARC sia dalle norme di legge (DM
10.10.2023 e DM 15.11.2023); pertanto, in base a quanto detto, confermo le conclusioni della relazione peritale… . …».
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Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia, almeno a livello di concausa.
Va anche considerato che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata
4 Sentenza R.G. n° 7913/24 una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19 GIUGNO 1999 N°
6175; in senso conforme si vedano altresì 14 MARZO 2016 N° Controparte_2
5004, CASS. LAV. 18 NOVEMBRE 2016 N° 23533 e CASS. LAV. 5 LUGLIO 2018 N°
17684).
È appena il caso, peraltro, di evidenziare - in base agli univoci arresti giurisprudenziali della SUPREMA CORTE (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 5 FEBBRAIO
2020 N° 2671 e le molteplici ivi richiamate) – che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio acquisire ogni elemento ritenuto necessario, anche attingendo aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti e comunque garantendo alle parti la possibilità di formulare osservazioni, a tutela del principio del contraddittorio.
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D'altra parte, emerge la condivisibilità degli accertamenti peritali anche in riferimento al profilo epidemiologico ed alle conclusioni probabilistiche in quanto, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre
5 Sentenza R.G. n° 7913/24 solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre
l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (sic CASS. LAV.
4 GIUGNO 2008 N° 14770 e CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361, nonché CASS.
LAV. 26 OTTOBRE 2012 N° 18472).
Approfondendo tali concetti, la SUPREMA CORTE ha ulteriormente precisato – sempre in tema di responsabilità civile – che « … lo standard di cd.
"certezza probabilistica" della materia civile "non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)"» (sic CASS. LAV. 3 GENNAIO
2017 N° 47, richiamando CASS. SS. UU. 11 GENNAIO 2008 N° 576).
E concetti del tutto analoghi sono stati rassegnati anche in relazione all'accertamento delle malattie professionali non tabellate – nel caso di patologie ad origine multifattoriale - da 27 APRILE 2017 N° 10430, Parte_3 per le quali il nesso di causalità certamente non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili
(necessitando di concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, con onere probatorio a carico del lavoratore ovvero del/i soggetto/i avente/i causa), ma nondimeno può essere fondata su un giudizio di affidabilità della comunità scientifica e sulla corretta valutazione delle circostanze del caso concreto.
In particolare, pure nel caso di malattia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa può essere identificato considerando che, anche dinanzi all'eventuale intreccio dei fattori causali, non è ammissibile un approccio rigidamente deterministico, non essendo indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i
6 Sentenza R.G. n° 7913/24 due termini del nesso causale ma, al contrario, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico che attinga ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto.
Con la precisazione che: “… perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica (anche con una frequenza medio- bassa) o da una indagine epidemiologica è necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato (attraverso l'impiego del c.d. giudizio
contro
-fattuale). Occorre, in sostanza, che le informazioni rilevanti sul piano della causalità generale (la
c.d. legge scientifica o di copertura) vengano confrontate con le specifiche emergenze relative al caso concreto, perché si possa restringere lo spettro delle possibili cause alternative. …”.
E nel caso di specie, invero, a tali principî sembra essersi attenuta la espletata CTU nella quale – a fronte di eventuali ulteriori cause alternative, valutate come puramente ipotetiche – sono state evidenziate concrete circostanze fattuali sulla base delle quali può ragionevolmente ritenersi raggiunta, rispetto alla eziologia lavorativa, una alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto.
Sicché, a fronte di tali elementi, il mero dubbio residuato in ordine ad una possibile diversa alternativa eziologica, comunque non risulta tale da elidere la connessione causale individuata con l'attività lavorativa la quale in ogni caso si pone, nel caso concreto, come suffragata da una ben maggiore probabilità logica che, quindi, deve condurre all'accoglimento della prospettazione attorea, in applicazione del principio di equivalenza causale
e della regola del "più probabile che non”.
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Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
7 Sentenza R.G. n° 7913/24 Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_4 Parte_5
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° Controparte_2
15656).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 30 (trenta)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano DEL
VECCHIO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 dicembre 2025.
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