Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 570
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità atto per irretroattività norme tributarie

    La Corte ha ritenuto che l'attività di riscossione del tributo è governata dalla legge vigente nel tempo in cui è posta in essere, e che la normativa regionale in materia di riscossione è conforme al sistema tributario statale.

  • Rigettato
    Illegittimità atto per omessa notifica atti prodromici

    Relativamente alla tassa automobilistica anno 2020, è risultata provata la notifica dell'avviso di accertamento propedeutico. Per l'anno 2022, la normativa regionale consente l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella senza previa contestazione, purché il termine di accertamento non sia scaduto.

  • Rigettato
    Illegittimità legge regionale n 56 del 2023 per soppressione fase accertamento

    La Corte ha ritenuto che la legge regionale n. 56/2023, consentendo l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, è conforme al sistema tributario statale, in quanto la determinazione del tributo in caso di inadempimento emerge da meri riscontri documentali e non richiede valutazioni interpretative complesse. La possibilità di ricorrere in autotutela o in sede giudiziaria tutela i diritti del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 570
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 570
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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