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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Annalisa MARCONI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8774/22, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Fabrizia Longo Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. A. Montanari Controparte_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora innanzi per brevità Parte_1 Part anche solo ”) ha citato innanzi all'intestato Tribunale rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, previo accertamento e declaratoria della responsabilità della P. A. convenuta, per aver emanato atti amministrativi illegittimi di sua competenza, come meglio individuati e descritti in narrativa, DICHIARARE tenuta e conseguentemente CONDANNARE la medesima P. A. convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice tutti così come descritti in narrativa e/o come saranno ritenuti di giustizia (nella misura maggiore e/o minore), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo (v. Cass. S.U. n. 1712/95), anche eventualmente attraverso il ricorso al criterio equitativo. Con vittoria di spese e compenso professionale ex decreto ministeriale n. 55/14, oltre accessori di legge...”
2. In particolare parte attrice nel proprio atto di citazione ricostruisce come segue la vicenda dalla quale è originato l'odierno procedimento.
- In data 4 marzo 2021 il sig. , alla guida dell'autocarro CO DA (targato Parte_3 7164KDV) di proprietà della società attrice e concesso in locazione alla Cap ER S.r.l., veniva fermato da due agenti della Polizia Locale dell' . Controparte_1
- In tale circostanza gli agenti emettevano un avviso di accertamento per violazione dell'art. 84 c. 7 del Codice della Strada in quanto “alla guida del veicolo immatricolato in Spagna adibito a locazione pagina 1 di 5 senza conducente effettuava trasporto conto terzi …sul territorio nazionale italiano”, ciò senza autorizzazione, comminavano una sanzione amministrativa pari ad euro 430,00 e disponevano il fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada, nominando lo stesso sig.
custode del veicolo (verbali n. 54315/2021 e 168/2021 doc. 1 allegato all'atto di citazione). Pt_3
- Tali verbali non venivano notificati alla società attrice in asserita violazione degli art. 196 C.d.S. nonché della Circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2019.
- Il conducente –nonostante il provvedimento di fermo dell'autocarro– continuava, comunque, a circolare illegalmente con il mezzo ed, in data 24/03/2021, veniva nuovamente fermato dagli agenti della Polizia Locale dell' . Controparte_1
- In tale circostanza gli operanti contestavano la violazione dell'art. 214 c. 8 C.d.S.. Veniva, pertanto, disposta la sanzione accessoria della confisca del veicolo e veniva emesso il verbale di sequestro amministrativo (205/2021) con contestuale nomina di custode acquirente di , ai sensi Persona_1 dell'art. 214 bis C.d.S..
- Anche in questa occasione il menzionato verbale non veniva notificato alla società attrice. Tali verbali, infatti, erano stati notificati soltanto al locatario/sublocatore Cap delivery s.r.l. nell'erronea convinzione che si trattasse del proprietario del veicolo.
- La proprietaria, infatti, veniva a conoscenza di tale situazione solo incidentalmente e, per così dire, casualmente, nell'ambito di una analoga vicenda.
- La società si determinava, pertanto, ad impugnare davanti al Giudice di Pace (r.g. 7841/2021) il verbale di fermo amministrativo ed il successivo verbale di sequestro amministrativo. In particolare, lamentava la mancata notifica degli atti alla proprietaria del mezzo, la mancata sospensione della carta di circolazione del veicolo e l'errata applicazione della sanzione accessoria della confisca che – ex art. 213 c. 9 – non può applicarsi se il veicolo appartiene a soggetti estranei alla violazione amministrativa.
- La proprietaria chiedeva altresì di essere nominata come custode e scopriva in tale circostanza che, nelle more, il mezzo era stato trasferito al custode acquirente ed era stato rottamato Persona_2 dalla Prefettura di Bologna.
- Il Giudice di Pace pronunciava dispositivo di sentenza (n. 1229/2022, all. n° 4 all'atto di citazione) con il quale dichiarava cessata la materia del contendere relativamente al verbale di fermo amministrativo n. 168 del 4.03.2021 posta l'intervenuta rottamazione del mezzo e - in accoglimento parziale del ricorso- annullava il verbale di sequestro amministrativo nei confronti della PFE n. 205 del 24.03.21 della Polizia Locale . CP_1 CP_1
- Secondo la ricostruzione attorea, dalle motivazioni della menzionata sentenza si evince l'illegittimità dei provvedimenti che hanno condotto alla rottamazione del mezzo, determinando un significativo danno per la proprietà che perdeva, in via definitiva, la disponibilità dell'autocarro CO DA.
- In punto di quantificazione del danno subito, l'attore indica il valore commerciale del mezzo pari ad euro 49.767,06 o – quantomeno – pari al valore avuto nell'anno del sequestro e che ha determinato la confisca, pari ad euro 30.000,00. Chiede, inoltre, considerarsi il danno da mancato guadagno determinato dal mancato utilizzo di un mezzo da lavoro a far data dal sequestro e fino alla demolizione, consistente nelle somme pari agli introiti persi per la mancata prosecuzione del contratto di noleggio in essere e/o per le occasioni di lavoro perdute e/o per non aver potuto vendere il veicolo a terzi.
3. Nella comparsa di costituzione e risposta, rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni opportuna declaratoria/statuizione: nel merito le domande avversarie in quanto non fondate e/o non provate nel loro preciso ammontare, nonché ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c. in subordine: Nel caso il
pagina 2 di 5 Tribunale ravvisasse l'esistenza di un danno effettivamente risarcibile, ridurre l'importo da liquidare iuxta alligata et probata da parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi in conformità al principio del cd. equo compenso in ossequio ai valori per scaglione di cui al D.M. 55/2014, con la maggiorazione del 30 ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014”.
4. In particolare, parte convenuta nella propria comparsa rileva quanto segue:
- in data 04.03.2021 ed in data 24.03.2021 erano effettivamente stati emessi dagli Operatori del Comando Unico di Polizia Municipale due avvisi di accertamento nei confronti di;
Parte_3
- in seguito all'emissione del secondo verbale, ricevevano richieste formali da parte di una delegata dell'attrice ed intrattenevano un fitto scambio telefonico e di mail/pec con quest'ultima;
- in tali scambi, una società italiana omonima dell'attrice chiedeva la restituzione dei veicoli, senza però in alcun modo opporre i provvedimenti summenzionati ed il successivo provvedimento di confisca emesso dalla Prefettura, tali provvedimenti divenivano, così, definitivi;
- il 28.10.2021 l'odierna attrice adiva il Giudice di Pace, eccependo vizi del procedimento sanzionatorio emessi dall'Unione Convenuta che, puntualmente, controdeduceva le allegazioni avversarie;
- l'attrice ricollegava il danno ingiusto subito alla condotta dell'odierna convenuta, quando – in realtà- la responsabilità doveva essere attribuita a , al coobbligato locatario/sub locatore CA Parte_3 ER ed alla Prefettura che aveva emesso l'ultimo atto. Segnatamente, parte convenuta rappresenta che <L'attrice ben sa di essere tenuta al pagamento alle sanzioni pecuniarie comminate coi verbali n. 54315/21 (doc. 2) e n. 54798/2021 (doc. 3), tant'è che nel giudizio dinanzi al G.d.P. impugna solamente i verbali di fermo amministrativo e di cambio di custode per confisca del veicolo al fine di rientrare nuovamente in possesso dell'allora suo veicolo tg. 7164KDV. I verbali in parola, quindi, non essendo stati gravati da alcuno (men che meno dal trasgressore sublocatario o dal Parte_3 locatario coobbligato in solido soc. CA DELIVERY SRL), sono divenuti definitivi, con la conseguenza che non può più essere messa in discussione l'effettiva commissione delle violazioni con gli stessi accertate. Il corollario di quanto precede è che, se di “danno ingiusto” si vuole parlare, del medesimo dovranno essere chiamati a rispondere ESCLUSIVAMENTE i soggetti che l'hanno prodotto, ossia l'autore delle violazioni ed il locatario coobbligato in solido soc. CA DELIVERY Parte_3 SRL, che al primo ha affidato il veicolo a fini di lucro senza adottare cautela alcuna per verificare che non fosse poi utilizzato per commettere illeciti di sorta…. Il tutto, tra l'altro, al netto del fatto che, essendo stato il verbale n. 54798/2021 ai sensi dell'art. 214 co. 8 Cod. Strada, con contestuale provvedimento di trasferimento di custodia n. 205/2021 ai fini della confisca del veicolo, notificato al trasgressore notificato in data 08.04.2021 a mezzo posta ed al coobbligato in solido in data Per_3 24.03.2021 a mezzo PEC (doc. 3, pagg. 5 e seguenti), tenuto conto della cd. compiuta giacenza vi sarebbe stato tempo fino al 18.05.2021 per proporre opposizione ad atti eventualmente ritenuti ingiusti. Con tali premesse ed essendo l'attrice a conoscenza della circostanza fin dal mese di aprile 2021 (doc. 4) ma essendosi attivata con colpevole ritardo, solo nel successivo mese di ottobre 2021, va da sé che la stessa non potrà che rispondere in prima persona della propria ingiustificata inerzia>>.
- allega inoltre che <da ultimo, ma non per importanza, si desidera ribadire che anche l'argomento relativo alla mancanza di adozione della sospensione carta di circolazione del veicolo, ex art. 217 c.p.c., in quanto provvedimento di competenza della Prefettura, deve a quest'ultima essere imputato ove sia considerato atto foriero di “danno”: il tutto, per inciso, anche a prescindere dal fatto che, come documentato (doc. 2 pagina 13) il provvedimento di sospensione non poteva essere adottato per fatto esclusivo dell'attrice medesima, ossia la circostanza per la quale a bordo del veicolo la carta di circolazione era presente solo in fotocopia, non in originale (ed, ontologicamente, non è possibile sospendere la validità di una fotocopia)>>; pagina 3 di 5 - sul profilo del quantum debeatur, in ogni caso, eccepisce che parte attrice non forniva adeguatamente alcuna quantificazione in ordine al danno patito, sia materiale, sia <per la cessazione anticipata del contratto di noleggio con CA ER (se il mezzo è stato confiscato, è solo per l'infelice scelta del sublocatore fatta da quest'ultima!) ed il mancato guadagno per sua vendita o noleggio, essendo la circostanza meramente ipotetica>>.
Con atto di costituzione depositato in data 1.8.24, si è costituito nuovo difensore dell'attrice, la quale ha revocato il mandato ai precedenti difensori.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU estimativa. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.9.25 (parte attrice, come da atto di citazione, parte convenuta, come da comparsa di costituzione) e sono stati concessi i termini richiesti come di legge ex art. 190 c.p.c..
4. L'odierno giudicante ritiene che le domande attoree non siano idoneamente provate e, pertanto, che debbano essere rigettate per i motivi che seguono.
Parte attrice qualifica come < …il tentativo di addossare la colpa della perdita del veicolo Parte_4 al trasgressore sig. e al locatario Cap ER per aver commesso le infrazioni contestate, e Pt_3 ciò considerato che il danno oggi vantato da parte attrice deriva invece dalle mancate notifiche dei verbali e delle sanzioni accessorie e consequenziali ai medesimi>> in quanto, se avesse ricevuto le suddette notifiche avrebbe nominato altro custode, in luogo del . Pt_3
L'odierno giudicante, impregiudicata ogni valutazione in punto di legittimità o meno dei provvedimenti impugnati e tutt'ora sub iudice, sul piano amministrativo, allo stato non ritiene idoneamente provato, sul piano civilistico, il nesso di causa tra il danno lamentato e l'allegata omissione, tenuto conto dell'effettiva duplice violazione delle succitate norme da parte del e della riconosciuta non Pt_3 estraneità alla violazione da parte dell'odierna attrice, quale corresponsabile ex lege, come stabilito dalla recente Ordinanza della S.C. del 16.10.24 depositata da parte convenuta il 21.1.25 (resa nel suddetto procedimento, pendente inter partes, di impugnazione dei provvedimenti de quibus e che, sul punto, segnatamente, specifica che <destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono (anche) i soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e, dunque, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà;…la responsabilità «permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato a terzi (Cass., Sez.1, 4/4/1996, n. 3148) o in caso di locazione semplice, nella quale il proprietario resta responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s. per il pagamento della sanzione amministrativa, atteso che, alla stregua della ratio complessiva di quest'ultima disposizione, la responsabilità solidale per soggetti diversi dal proprietario è prevista non per il semplice locatore del veicolo, ma per il solo usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, per l'evidente ragione della loro agevole identificabilità (diversamente dalla locazione semplice), onde assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione (in tal senso Cass., Sez. civ., 24/9/2015, n. 18988, non massimata)» (in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 14124 del 2022)…>>).
Ad avere violato la normativa relativa al fermo amministrativo, con conseguenti effetti ex lege nella sfera della proprietà del mezzo, è, infatti, il (e, se del caso, anche della CA ER per non Pt_3 avere tempestivamente informato il proprio locatore/proprietario straniero del veicolo, nonostante la notifica ricevuta e non avere assunto i necessari provvedimenti rispetto al fermo disposto), con comportamenti sia commissivi, che omissivi, idonei a interrompere ogni nesso di causa con quello omissivo dell'odierna convenuta. Aggiungasi che la suddetta non estraneità alla violazione da parte dell'attrice, che non ha provato idoneamente alcuna circolazione prohibente domino, la rende essa stessa corresponsabile dell'evento dannoso. pagina 4 di 5 Rispetto al comportamento omissivo oggetto di doglianza attorea può, al più, rinvenirsi la perdita di una chance, bene la cui tutela non è specificamente invocata nel caso in esame. Potrebbe, infatti, presumersi la possibile nomina di altro custode rispetto al , ma non in termini di certezza. Pt_3 Inoltre, da tale presunzione/fatto non noto, dovrebbe poi, con inammissibile doppia presunzione, presumersi l'ulteriore fatto, non noto, afferente ad un sicuro diverso comportamento di altro custode idoneo a evitare la confisca e perdita del mezzo per cui è causa.
Le conseguenze giuridicamente rilevanti e risarcibili, inoltre, sono, ex artt. 2056 e 1223 c.c., solo quelle immediate e dirette rispetto ad un fatto illecito: nel caso in esame, la rottamazione de qua è, invece, conseguenza al più indiretta (come sopra argomentato) del comportamento omissivo oggetto di doglianza attoree nella presente sede.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi ex DM 55/14 ss.mm. per le quattro fasi di giudizio, nonché per l'avvio della negoziazione assistita, per cause di valore pari al petitum, ovverosia inferiori a euro 52.000,00, essendo vittoriosa la parte convenuta che in relazione a tale valore si è difesa.
Visto l'esito della lite, le spese di CTU devono porsi a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna , in persona del l.r.p.t., a rimborsare a , in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 8.152,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se ed in quanto dovute, ed il 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Pone le spese di CTU a carico di , in persona del l.r.p.t., con diritto della Parte_1 parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Annalisa MARCONI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8774/22, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Fabrizia Longo Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. A. Montanari Controparte_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora innanzi per brevità Parte_1 Part anche solo ”) ha citato innanzi all'intestato Tribunale rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, previo accertamento e declaratoria della responsabilità della P. A. convenuta, per aver emanato atti amministrativi illegittimi di sua competenza, come meglio individuati e descritti in narrativa, DICHIARARE tenuta e conseguentemente CONDANNARE la medesima P. A. convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice tutti così come descritti in narrativa e/o come saranno ritenuti di giustizia (nella misura maggiore e/o minore), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo (v. Cass. S.U. n. 1712/95), anche eventualmente attraverso il ricorso al criterio equitativo. Con vittoria di spese e compenso professionale ex decreto ministeriale n. 55/14, oltre accessori di legge...”
2. In particolare parte attrice nel proprio atto di citazione ricostruisce come segue la vicenda dalla quale è originato l'odierno procedimento.
- In data 4 marzo 2021 il sig. , alla guida dell'autocarro CO DA (targato Parte_3 7164KDV) di proprietà della società attrice e concesso in locazione alla Cap ER S.r.l., veniva fermato da due agenti della Polizia Locale dell' . Controparte_1
- In tale circostanza gli agenti emettevano un avviso di accertamento per violazione dell'art. 84 c. 7 del Codice della Strada in quanto “alla guida del veicolo immatricolato in Spagna adibito a locazione pagina 1 di 5 senza conducente effettuava trasporto conto terzi …sul territorio nazionale italiano”, ciò senza autorizzazione, comminavano una sanzione amministrativa pari ad euro 430,00 e disponevano il fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada, nominando lo stesso sig.
custode del veicolo (verbali n. 54315/2021 e 168/2021 doc. 1 allegato all'atto di citazione). Pt_3
- Tali verbali non venivano notificati alla società attrice in asserita violazione degli art. 196 C.d.S. nonché della Circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2019.
- Il conducente –nonostante il provvedimento di fermo dell'autocarro– continuava, comunque, a circolare illegalmente con il mezzo ed, in data 24/03/2021, veniva nuovamente fermato dagli agenti della Polizia Locale dell' . Controparte_1
- In tale circostanza gli operanti contestavano la violazione dell'art. 214 c. 8 C.d.S.. Veniva, pertanto, disposta la sanzione accessoria della confisca del veicolo e veniva emesso il verbale di sequestro amministrativo (205/2021) con contestuale nomina di custode acquirente di , ai sensi Persona_1 dell'art. 214 bis C.d.S..
- Anche in questa occasione il menzionato verbale non veniva notificato alla società attrice. Tali verbali, infatti, erano stati notificati soltanto al locatario/sublocatore Cap delivery s.r.l. nell'erronea convinzione che si trattasse del proprietario del veicolo.
- La proprietaria, infatti, veniva a conoscenza di tale situazione solo incidentalmente e, per così dire, casualmente, nell'ambito di una analoga vicenda.
- La società si determinava, pertanto, ad impugnare davanti al Giudice di Pace (r.g. 7841/2021) il verbale di fermo amministrativo ed il successivo verbale di sequestro amministrativo. In particolare, lamentava la mancata notifica degli atti alla proprietaria del mezzo, la mancata sospensione della carta di circolazione del veicolo e l'errata applicazione della sanzione accessoria della confisca che – ex art. 213 c. 9 – non può applicarsi se il veicolo appartiene a soggetti estranei alla violazione amministrativa.
- La proprietaria chiedeva altresì di essere nominata come custode e scopriva in tale circostanza che, nelle more, il mezzo era stato trasferito al custode acquirente ed era stato rottamato Persona_2 dalla Prefettura di Bologna.
- Il Giudice di Pace pronunciava dispositivo di sentenza (n. 1229/2022, all. n° 4 all'atto di citazione) con il quale dichiarava cessata la materia del contendere relativamente al verbale di fermo amministrativo n. 168 del 4.03.2021 posta l'intervenuta rottamazione del mezzo e - in accoglimento parziale del ricorso- annullava il verbale di sequestro amministrativo nei confronti della PFE n. 205 del 24.03.21 della Polizia Locale . CP_1 CP_1
- Secondo la ricostruzione attorea, dalle motivazioni della menzionata sentenza si evince l'illegittimità dei provvedimenti che hanno condotto alla rottamazione del mezzo, determinando un significativo danno per la proprietà che perdeva, in via definitiva, la disponibilità dell'autocarro CO DA.
- In punto di quantificazione del danno subito, l'attore indica il valore commerciale del mezzo pari ad euro 49.767,06 o – quantomeno – pari al valore avuto nell'anno del sequestro e che ha determinato la confisca, pari ad euro 30.000,00. Chiede, inoltre, considerarsi il danno da mancato guadagno determinato dal mancato utilizzo di un mezzo da lavoro a far data dal sequestro e fino alla demolizione, consistente nelle somme pari agli introiti persi per la mancata prosecuzione del contratto di noleggio in essere e/o per le occasioni di lavoro perdute e/o per non aver potuto vendere il veicolo a terzi.
3. Nella comparsa di costituzione e risposta, rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni opportuna declaratoria/statuizione: nel merito le domande avversarie in quanto non fondate e/o non provate nel loro preciso ammontare, nonché ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c. in subordine: Nel caso il
pagina 2 di 5 Tribunale ravvisasse l'esistenza di un danno effettivamente risarcibile, ridurre l'importo da liquidare iuxta alligata et probata da parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi in conformità al principio del cd. equo compenso in ossequio ai valori per scaglione di cui al D.M. 55/2014, con la maggiorazione del 30 ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014”.
4. In particolare, parte convenuta nella propria comparsa rileva quanto segue:
- in data 04.03.2021 ed in data 24.03.2021 erano effettivamente stati emessi dagli Operatori del Comando Unico di Polizia Municipale due avvisi di accertamento nei confronti di;
Parte_3
- in seguito all'emissione del secondo verbale, ricevevano richieste formali da parte di una delegata dell'attrice ed intrattenevano un fitto scambio telefonico e di mail/pec con quest'ultima;
- in tali scambi, una società italiana omonima dell'attrice chiedeva la restituzione dei veicoli, senza però in alcun modo opporre i provvedimenti summenzionati ed il successivo provvedimento di confisca emesso dalla Prefettura, tali provvedimenti divenivano, così, definitivi;
- il 28.10.2021 l'odierna attrice adiva il Giudice di Pace, eccependo vizi del procedimento sanzionatorio emessi dall'Unione Convenuta che, puntualmente, controdeduceva le allegazioni avversarie;
- l'attrice ricollegava il danno ingiusto subito alla condotta dell'odierna convenuta, quando – in realtà- la responsabilità doveva essere attribuita a , al coobbligato locatario/sub locatore CA Parte_3 ER ed alla Prefettura che aveva emesso l'ultimo atto. Segnatamente, parte convenuta rappresenta che <L'attrice ben sa di essere tenuta al pagamento alle sanzioni pecuniarie comminate coi verbali n. 54315/21 (doc. 2) e n. 54798/2021 (doc. 3), tant'è che nel giudizio dinanzi al G.d.P. impugna solamente i verbali di fermo amministrativo e di cambio di custode per confisca del veicolo al fine di rientrare nuovamente in possesso dell'allora suo veicolo tg. 7164KDV. I verbali in parola, quindi, non essendo stati gravati da alcuno (men che meno dal trasgressore sublocatario o dal Parte_3 locatario coobbligato in solido soc. CA DELIVERY SRL), sono divenuti definitivi, con la conseguenza che non può più essere messa in discussione l'effettiva commissione delle violazioni con gli stessi accertate. Il corollario di quanto precede è che, se di “danno ingiusto” si vuole parlare, del medesimo dovranno essere chiamati a rispondere ESCLUSIVAMENTE i soggetti che l'hanno prodotto, ossia l'autore delle violazioni ed il locatario coobbligato in solido soc. CA DELIVERY Parte_3 SRL, che al primo ha affidato il veicolo a fini di lucro senza adottare cautela alcuna per verificare che non fosse poi utilizzato per commettere illeciti di sorta…. Il tutto, tra l'altro, al netto del fatto che, essendo stato il verbale n. 54798/2021 ai sensi dell'art. 214 co. 8 Cod. Strada, con contestuale provvedimento di trasferimento di custodia n. 205/2021 ai fini della confisca del veicolo, notificato al trasgressore notificato in data 08.04.2021 a mezzo posta ed al coobbligato in solido in data Per_3 24.03.2021 a mezzo PEC (doc. 3, pagg. 5 e seguenti), tenuto conto della cd. compiuta giacenza vi sarebbe stato tempo fino al 18.05.2021 per proporre opposizione ad atti eventualmente ritenuti ingiusti. Con tali premesse ed essendo l'attrice a conoscenza della circostanza fin dal mese di aprile 2021 (doc. 4) ma essendosi attivata con colpevole ritardo, solo nel successivo mese di ottobre 2021, va da sé che la stessa non potrà che rispondere in prima persona della propria ingiustificata inerzia>>.
- allega inoltre che <da ultimo, ma non per importanza, si desidera ribadire che anche l'argomento relativo alla mancanza di adozione della sospensione carta di circolazione del veicolo, ex art. 217 c.p.c., in quanto provvedimento di competenza della Prefettura, deve a quest'ultima essere imputato ove sia considerato atto foriero di “danno”: il tutto, per inciso, anche a prescindere dal fatto che, come documentato (doc. 2 pagina 13) il provvedimento di sospensione non poteva essere adottato per fatto esclusivo dell'attrice medesima, ossia la circostanza per la quale a bordo del veicolo la carta di circolazione era presente solo in fotocopia, non in originale (ed, ontologicamente, non è possibile sospendere la validità di una fotocopia)>>; pagina 3 di 5 - sul profilo del quantum debeatur, in ogni caso, eccepisce che parte attrice non forniva adeguatamente alcuna quantificazione in ordine al danno patito, sia materiale, sia <per la cessazione anticipata del contratto di noleggio con CA ER (se il mezzo è stato confiscato, è solo per l'infelice scelta del sublocatore fatta da quest'ultima!) ed il mancato guadagno per sua vendita o noleggio, essendo la circostanza meramente ipotetica>>.
Con atto di costituzione depositato in data 1.8.24, si è costituito nuovo difensore dell'attrice, la quale ha revocato il mandato ai precedenti difensori.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU estimativa. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.9.25 (parte attrice, come da atto di citazione, parte convenuta, come da comparsa di costituzione) e sono stati concessi i termini richiesti come di legge ex art. 190 c.p.c..
4. L'odierno giudicante ritiene che le domande attoree non siano idoneamente provate e, pertanto, che debbano essere rigettate per i motivi che seguono.
Parte attrice qualifica come < …il tentativo di addossare la colpa della perdita del veicolo Parte_4 al trasgressore sig. e al locatario Cap ER per aver commesso le infrazioni contestate, e Pt_3 ciò considerato che il danno oggi vantato da parte attrice deriva invece dalle mancate notifiche dei verbali e delle sanzioni accessorie e consequenziali ai medesimi>> in quanto, se avesse ricevuto le suddette notifiche avrebbe nominato altro custode, in luogo del . Pt_3
L'odierno giudicante, impregiudicata ogni valutazione in punto di legittimità o meno dei provvedimenti impugnati e tutt'ora sub iudice, sul piano amministrativo, allo stato non ritiene idoneamente provato, sul piano civilistico, il nesso di causa tra il danno lamentato e l'allegata omissione, tenuto conto dell'effettiva duplice violazione delle succitate norme da parte del e della riconosciuta non Pt_3 estraneità alla violazione da parte dell'odierna attrice, quale corresponsabile ex lege, come stabilito dalla recente Ordinanza della S.C. del 16.10.24 depositata da parte convenuta il 21.1.25 (resa nel suddetto procedimento, pendente inter partes, di impugnazione dei provvedimenti de quibus e che, sul punto, segnatamente, specifica che <destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono (anche) i soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e, dunque, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà;…la responsabilità «permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato a terzi (Cass., Sez.1, 4/4/1996, n. 3148) o in caso di locazione semplice, nella quale il proprietario resta responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s. per il pagamento della sanzione amministrativa, atteso che, alla stregua della ratio complessiva di quest'ultima disposizione, la responsabilità solidale per soggetti diversi dal proprietario è prevista non per il semplice locatore del veicolo, ma per il solo usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, per l'evidente ragione della loro agevole identificabilità (diversamente dalla locazione semplice), onde assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione (in tal senso Cass., Sez. civ., 24/9/2015, n. 18988, non massimata)» (in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 14124 del 2022)…>>).
Ad avere violato la normativa relativa al fermo amministrativo, con conseguenti effetti ex lege nella sfera della proprietà del mezzo, è, infatti, il (e, se del caso, anche della CA ER per non Pt_3 avere tempestivamente informato il proprio locatore/proprietario straniero del veicolo, nonostante la notifica ricevuta e non avere assunto i necessari provvedimenti rispetto al fermo disposto), con comportamenti sia commissivi, che omissivi, idonei a interrompere ogni nesso di causa con quello omissivo dell'odierna convenuta. Aggiungasi che la suddetta non estraneità alla violazione da parte dell'attrice, che non ha provato idoneamente alcuna circolazione prohibente domino, la rende essa stessa corresponsabile dell'evento dannoso. pagina 4 di 5 Rispetto al comportamento omissivo oggetto di doglianza attorea può, al più, rinvenirsi la perdita di una chance, bene la cui tutela non è specificamente invocata nel caso in esame. Potrebbe, infatti, presumersi la possibile nomina di altro custode rispetto al , ma non in termini di certezza. Pt_3 Inoltre, da tale presunzione/fatto non noto, dovrebbe poi, con inammissibile doppia presunzione, presumersi l'ulteriore fatto, non noto, afferente ad un sicuro diverso comportamento di altro custode idoneo a evitare la confisca e perdita del mezzo per cui è causa.
Le conseguenze giuridicamente rilevanti e risarcibili, inoltre, sono, ex artt. 2056 e 1223 c.c., solo quelle immediate e dirette rispetto ad un fatto illecito: nel caso in esame, la rottamazione de qua è, invece, conseguenza al più indiretta (come sopra argomentato) del comportamento omissivo oggetto di doglianza attoree nella presente sede.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi ex DM 55/14 ss.mm. per le quattro fasi di giudizio, nonché per l'avvio della negoziazione assistita, per cause di valore pari al petitum, ovverosia inferiori a euro 52.000,00, essendo vittoriosa la parte convenuta che in relazione a tale valore si è difesa.
Visto l'esito della lite, le spese di CTU devono porsi a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna , in persona del l.r.p.t., a rimborsare a , in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 8.152,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se ed in quanto dovute, ed il 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Pone le spese di CTU a carico di , in persona del l.r.p.t., con diritto della Parte_1 parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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