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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3493/2024 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luca Crotta, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 31 ottobre 2024, ha Parte_1
CP_ proposto ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001676427, con la quale l' di
Cagliari ha intimato di pagare, nella sua qualità di legale rappresentante della e in CP_2 solido con essa, l'importo di euro 18.162,00, per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (per aver omesso di “versare all' le ritenute previdenziali CP_1
e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori”).
A sostegno della domanda, l'opponente, premesso di essere stato amministratore unico e rappresentante legale della società della dal 23 dicembre 2015 fino al 19 CP_2 dicembre 2018, ha innanzitutto eccepito di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento n.
.1700.20/03/2019.0091789 del 20 marzo 2019, sulla base del quale è stata emessa l'OI CP_1 impugnata e verosimilmente relativo a mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, circostanza che, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma pretesa.
pagina 1 di 4 CP_ In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale maturato dal presunto inadempimento, sottolineando che alcun atto di accertamento è mai stato notificato nemmeno alla sede della
[...]
CP_2
Ha altresì evidenziato che l'ordinanza-ingiunzione opposta sarebbe stata notificata presso la via
Giudice Mariano n. 21, Cagliari, in data 3 ottobre 2024 e che, nel periodo intercorrente tra l'aprile
2017 e il 21 ottobre 2024, egli non ha mai avuto la residenza o il domicilio al suddetto indirizzo, avendola stabilita in luoghi diversi: dal 21 aprile 2017 al 22 febbraio 2019, in Cagliari, nella via
Concezione n.
8 - Scala 1; dal 22 febbraio 2019 al 15 marzo 2021 in MB NA (RM) nel viale Rieti n. 87 – Interno 1; dal 15 aprile 2021 al 26 marzo 2024 in MB NA (RM) nella via Giovanni Conti n. 29 – Interno 3; dal 26 marzo 2024, previa iscrizione all'A.I.R.E., in Malta.
La notifica sarebbe dunque radicalmente nulla poiché effettuata a un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario.
Per tali ragioni, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001676427 (Prot.
.1700.19./09/2024.0431382) del 19 settembre 2024 e, quindi, annullare la medesima, CP_1
CP_ dichiarando che nessuna somma è dovuta all' per i titoli portati dal predetto titolo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, ha chiesto di rideterminare la somma asseritamente dovuta così come previsto dall'art. 2, comma 1-bis del D.L.
n. 463/1983. CP_ L' ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Quale primo motivo di opposizione, ha dedotto di non aver mai ricevuto la Parte_1 notificazione dell'atto di accertamento .1700.20/03/2019.0091789, emesso in data 20 marzo CP_1
2019 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo
2016/2017, e di averne avuto conoscenza solo al momento della ricezione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001676427, notificata il 4 ottobre 2024, sostenendo che la mancata notifica dell'atto presupposto determina la radicale nullità dell'ordinanza, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Ha comunque specificato che, ai fini del corretto perfezionamento della notifica, questa avrebbe dovuto perfezionarsi presso l'indirizzo di residenza del destinatario.
A tal proposito, il summenzionato art. 14 dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in pagina 2 di 4 solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione”. CP_ Dalla documentazione prodotta in giudizio dall' emerge che l'atto di accertamento è stato notificato mediante raccomandata spedita il 26 marzo 2019 all'indirizzo di Cagliari, via Giudice
Mariano n. 91, e che la relativa comunicazione è stata ritirata presso l'ufficio postale il successivo CP_ 6 aprile 2019 da (cfr. doc. 2 della memoria . Persona_1
Tuttavia, l'opponente ha documentalmente dimostrato di non essere mai stato residente presso il suddetto indirizzo e che, alla data della notificazione dell'atto impositivo, egli risultava invece residente in [...] (vedi certificazione storica di residenza, doc. 3 fascicolo opponente).
Come noto, la notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, se consegnata in un'abitazione diversa da quella del destinatario, è da considerarsi nulla.
Ciò vale anche nell'ipotesi, che l'atto risulti ricevuto da un parente: la presunzione di convivenza stabile non opera quando la consegna avviene nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II 5 giugno 2018, n. 14361).
Nel presente giudizio, non risulta che la violazione sia stata notificata all'indirizzo corrispondente a quello in cui l'opponente aveva esercitato la sua qualità di rappresentante legale.
pagina 3 di 4 Ciò posto, l'art. 14, della legge 689/1981 prevede che gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, stabilendo un termine perentorio che, ove non osservato, comporta la decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria (cfr. Cass. Civ. Sez. L. 22 marzo 2025, n. 7641).
Deve, pertanto, ritenersi che, essendo nulla la notifica dell'atto di accertamento eseguita presso l'abitazione di un soggetto diverso dal destinatario, l'atto non sia stato validamente portato a conoscenza dell'opponente entro il termine di 90 giorni. CP_ Di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere annullata, essendo l' decaduto dal potere di riscuotere i contributi previdenziali pretesi per via della mancata osservanza del termine perentorio posto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 5.200,00 fino a euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore di parte opponente, che ne ha dichiarato l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001676427; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore del difensore con procura dell'opponente.
Cagliari, 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3493/2024 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luca Crotta, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 31 ottobre 2024, ha Parte_1
CP_ proposto ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001676427, con la quale l' di
Cagliari ha intimato di pagare, nella sua qualità di legale rappresentante della e in CP_2 solido con essa, l'importo di euro 18.162,00, per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (per aver omesso di “versare all' le ritenute previdenziali CP_1
e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori”).
A sostegno della domanda, l'opponente, premesso di essere stato amministratore unico e rappresentante legale della società della dal 23 dicembre 2015 fino al 19 CP_2 dicembre 2018, ha innanzitutto eccepito di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento n.
.1700.20/03/2019.0091789 del 20 marzo 2019, sulla base del quale è stata emessa l'OI CP_1 impugnata e verosimilmente relativo a mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, circostanza che, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma pretesa.
pagina 1 di 4 CP_ In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale maturato dal presunto inadempimento, sottolineando che alcun atto di accertamento è mai stato notificato nemmeno alla sede della
[...]
CP_2
Ha altresì evidenziato che l'ordinanza-ingiunzione opposta sarebbe stata notificata presso la via
Giudice Mariano n. 21, Cagliari, in data 3 ottobre 2024 e che, nel periodo intercorrente tra l'aprile
2017 e il 21 ottobre 2024, egli non ha mai avuto la residenza o il domicilio al suddetto indirizzo, avendola stabilita in luoghi diversi: dal 21 aprile 2017 al 22 febbraio 2019, in Cagliari, nella via
Concezione n.
8 - Scala 1; dal 22 febbraio 2019 al 15 marzo 2021 in MB NA (RM) nel viale Rieti n. 87 – Interno 1; dal 15 aprile 2021 al 26 marzo 2024 in MB NA (RM) nella via Giovanni Conti n. 29 – Interno 3; dal 26 marzo 2024, previa iscrizione all'A.I.R.E., in Malta.
La notifica sarebbe dunque radicalmente nulla poiché effettuata a un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario.
Per tali ragioni, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001676427 (Prot.
.1700.19./09/2024.0431382) del 19 settembre 2024 e, quindi, annullare la medesima, CP_1
CP_ dichiarando che nessuna somma è dovuta all' per i titoli portati dal predetto titolo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, ha chiesto di rideterminare la somma asseritamente dovuta così come previsto dall'art. 2, comma 1-bis del D.L.
n. 463/1983. CP_ L' ha resistito in giudizio con articolate difese.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Quale primo motivo di opposizione, ha dedotto di non aver mai ricevuto la Parte_1 notificazione dell'atto di accertamento .1700.20/03/2019.0091789, emesso in data 20 marzo CP_1
2019 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo
2016/2017, e di averne avuto conoscenza solo al momento della ricezione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001676427, notificata il 4 ottobre 2024, sostenendo che la mancata notifica dell'atto presupposto determina la radicale nullità dell'ordinanza, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Ha comunque specificato che, ai fini del corretto perfezionamento della notifica, questa avrebbe dovuto perfezionarsi presso l'indirizzo di residenza del destinatario.
A tal proposito, il summenzionato art. 14 dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in pagina 2 di 4 solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione”. CP_ Dalla documentazione prodotta in giudizio dall' emerge che l'atto di accertamento è stato notificato mediante raccomandata spedita il 26 marzo 2019 all'indirizzo di Cagliari, via Giudice
Mariano n. 91, e che la relativa comunicazione è stata ritirata presso l'ufficio postale il successivo CP_ 6 aprile 2019 da (cfr. doc. 2 della memoria . Persona_1
Tuttavia, l'opponente ha documentalmente dimostrato di non essere mai stato residente presso il suddetto indirizzo e che, alla data della notificazione dell'atto impositivo, egli risultava invece residente in [...] (vedi certificazione storica di residenza, doc. 3 fascicolo opponente).
Come noto, la notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, se consegnata in un'abitazione diversa da quella del destinatario, è da considerarsi nulla.
Ciò vale anche nell'ipotesi, che l'atto risulti ricevuto da un parente: la presunzione di convivenza stabile non opera quando la consegna avviene nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II 5 giugno 2018, n. 14361).
Nel presente giudizio, non risulta che la violazione sia stata notificata all'indirizzo corrispondente a quello in cui l'opponente aveva esercitato la sua qualità di rappresentante legale.
pagina 3 di 4 Ciò posto, l'art. 14, della legge 689/1981 prevede che gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, stabilendo un termine perentorio che, ove non osservato, comporta la decadenza dell'ente dalla potestà sanzionatoria (cfr. Cass. Civ. Sez. L. 22 marzo 2025, n. 7641).
Deve, pertanto, ritenersi che, essendo nulla la notifica dell'atto di accertamento eseguita presso l'abitazione di un soggetto diverso dal destinatario, l'atto non sia stato validamente portato a conoscenza dell'opponente entro il termine di 90 giorni. CP_ Di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere annullata, essendo l' decaduto dal potere di riscuotere i contributi previdenziali pretesi per via della mancata osservanza del termine perentorio posto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. CP_
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 5.200,00 fino a euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore di parte opponente, che ne ha dichiarato l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001676427; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore del difensore con procura dell'opponente.
Cagliari, 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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