Art. 6.
Il sinistro e' costituito dalla perdita totale o parziale del credito.
Il suo ammontare e' liquidato con il procedimento, le modalita' ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.
Il sinistro e' costituito dalla perdita totale o parziale del credito.
Il suo ammontare e' liquidato con il procedimento, le modalita' ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.