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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
NI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7772 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a Carini (PA) il [...], in [...] e quale di Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'
[...]
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_2 dall'Avv. Guerriero Marco;
– attore –
CONTRO
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 Pt_2 mandato in atti dall'Avv. Gaudesi Davide;
– convenuto –
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 quale Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'
[...]
, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_3
Tribunale lamentando che aveva posto in essere una cam- Controparte_1 pagna diffamatoria contro l'odierno attore tramite la pubblicazione di mes- saggi, immagini e video sul social network “Facebook”, nonché attraverso in- terventi sul forum online “Concentrica”, diffondendo contenuti falsi e lesivi della sua immagine, della sua reputazione e del suo operato quale Commis- sario prima e di Presidente dell' CP_2 Parte_4
dopo.
[...] Parte_5
Chiedeva, pertanto, di: “ritenere e dichiarare che, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, il sig. è responsabile, ex art. 2043 Controparte_1
c.c., dei danni patiti dal Gen. di Brig. Par. in Ris. CC Antonino Troia sia in pro- prio che n.q. di legale rapp.te pro tempore dell'Associazione Tiro a Segno Na- zionale di PA a causa della condotta diffamatoria posta in essere e, per
l'effetto - condannare il sig. al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1
Gen. di Brig. Par. in Ris. CC Antonino Troia sia in proprio che n.q. di legale rapp.te pro tempore dell' , Parte_6 quantificati in euro 30.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi secondo valutazione equitativa del
Giudice ex art. 1226 c.c., oltre interessi, dalla data di maturazione sino alla li- quidazione, rivalutazione monetaria, e con l'aggiunta di ulteriori interessi sulla somma così rivalutata, dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condannare il convenuto, altresì, in caso di accoglimento delle superiori do- mande, e considerato l'attività svolta da parte attrice, a pubblicare a proprie spese la sentenza che definisce il processo su quotidiani a tiratura nazionale, regionale e locale nonché sulla propria pagina, sul proprio profilo di facebook,
e sugli altri canali utilizzati per porre in essere la condotta diffamatoria;
- con- dannare il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
2. Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 20/07/2023, il convenuto sollecitava il rigetto delle domande attoree, contestandone il fon- damento, sul rilievo che i fatti dedotti nel presente giudizio erano stati già oggetto di tre querele innanzi all'Autorità giudiziaria penale che, accogliendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, aveva disposto l'archiviazione dei procedimenti (vedasi all. 4 alla comparsa di costituzione).
In particolare, il convenuto evidenziava che l'organo inquirente aveva pre- sentato richiesta di archiviazione sul rilievo che “l'indagato utilizzando un lin- guaggio continente e conversando con gli altri utenti della rete esprime la pro-
- 2 - pria opinione circa l'operato del a suo modo di vedere non sempre corret- Pt_1 to e/o trasparente anche nei suoi confronti e arricchisce con il suo intervento lo scambio di opinioni sul punto con la rete. Inoltre, deve rilevarsi come il periodo in cui maggiormente si è appuntata la critica dell'indagato al si è avuta Pt_1 nel periodo in cui entrambi concorrevano alla carica di Presidente e dunque nell'ambito di una concorrenza elettorale in cui ad ogni modo i toni utilizzati non hanno travalicato il limite della continenza.
Pertanto, da quanto presente in atti non appare integrato il reato per cui si procede atteso che le espressioni utilizzate non mirano ad offendere la perso- na offesa, ma a criticare l'operato gestionale e commissariale del , poten- Pt_1 do le stesse dunque essere ricondotte nell'esimente del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.” (si veda all. 5 alla comparsa di costituzione).
Il convenuto deduceva altresì che le medesime circostanze erano stato al- tresì oggetto di un procedimento disciplinare innanzi agli organi di giustizia sportiva, al quale la Procura Federale non aveva dato ulteriore seguito sti- mando “insussistenti gli addebiti disciplinari ipotizzati dal ” e, per Pt_1
l'effetto, ne aveva disposto con provvedimento dell'11.12.2020 (vedasi all.
6-7 alla comparsa di costituzione).
3. La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodot- ta dalle parti, essendo state respinte, con l'ordinanza del 14/12/2023, le ri- chieste istruttorie articolate dall'attore, all'udienza del 3/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- veniva posta in decisione.
4. Così succintamente enucleate le richieste avanzate e le difese svolte dalle parti, in via preliminare occorre dare atto della procedibilità della do- manda risarcitoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, stante l'esperimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione (si veda verbale negativo del 21 settembre 2022, doc. n. 1 allegato all'atto introdutti- vo).
5. Nel merito le domande attoree non sono fondate e vanno respinte sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto, va premesso che in tema di diffamazione, qualora il
- 3 - fatto non sia stato già valutato in sede penale con effetto vincolante, il giudi- ce civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esisten- za dei presupposti della responsabilità civile ed, in definitiva, di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffu- sione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nonché nella esi- stenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento.
E', altresì, noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riserva- tezza o alla sua reputazione.
Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria repu- tazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere le opinioni e le valutazioni critiche su determinati avvenimenti e comportamenti, purché ricorrano determinate rigorose condizioni.
Si deve poi aggiungere che le figure emergenti della libertà di manifesta- zione del pensiero sono date, oltre che dal diritto di cronaca, anche da quello di critica, di denuncia e di esposto, i cui presupposti non risultano peraltro totalmente coincidenti. Se è vero infatti che l'esercizio del diritto di cronaca
è consentito quando ricorrano le condizioni dell'utilità sociale dell'infor- mazione, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e della continenza della forma adoperata, nel caso del dirit- to di critica o di denuncia, che consiste nell'espressione di proprie valuta- zioni su fatti verificatisi, ovvero su comportamenti od opinioni altrui, il re- quisito della verità oggettiva non può essere richiesto per le opinioni e valu- tazioni dell'autore, che sono sempre frutto di elaborazione soggettiva, né può escludersi una certa aggressione dell'altrui figura, connaturata nell'e- spressione critica.
- 4 - Nella manifestazione della critica occorre, peraltro, in primo luogo che il dissenso non sia apodittico, ma sostenuto da adeguate motivazioni;
occorre altresì che vi sia sempre una rilevanza specifica nell'argomento trattato e che le espressioni usate siano corrette. In ordine a tale ultimo elemento, è stato ritenuto poi che la forma non è corretta quando eccede lo scopo connaturato alle finalità perseguite, ovvero quando la stessa sia eccessiva, rispetto a quanto ragionevolmente necessario per sostenere e far conoscere il proprio pensiero.
In particolare, per quanto concerne il diritto di critica la giurisprudenza ha precisato che: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio co- lorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite del- la continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto stretta- mente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la re- putazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigrato- rie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (Cass. civ.
n. 1434 del 27.1.2015; Cass. Civ. n. 379 dell'11.1.2005).
Ora, nel caso in esame la condotta contestata al convenuto Parte_7
[.
e posta a base della richiesta risarcitoria consiste nella pubblicazione da parte del predetto soggetto di diversi “posts” sul social network Facebook nella propria pagina personale e all'interno della pagina “Amici del Tiro a Se- gno PA (gestita dal medesimo), con visibilità pubblica, quindi accessibi- le da un numero indeterminato ed indeterminabile di persone, che avrebbe- ro, secondo la prospettazione attorea, rappresentato “veri e propri atti diffa- matori, lesivi della reputazione e dell'immagine, con tratti finanche intimidato- ri, persecutori e/o comunque incitanti alla violenza”.
In generale, va rilevato che, secondo la suprema Corte, la diffusione su
"facebook" di un commento offensivo integra gli estremi della diffamazione,
- 5 - per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del mes- saggio tra un gruppo indeterminato di persone (Cass. n.10280/18).
Ed ancora, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero in- determinato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cass. pen. Sez. V Sent., 14/04/2021, n. 13979 (rv. 281023-01).
Nella vicenda in disamina, ha dedotto, anzitutto, che in da- Parte_1 ta 19 giugno 2021, in un “post di natura intimidatoria” chiaramente riferito,
a suo dire, all'odierno attore in quanto Presidente facente funzioni della As- sociazione Tiro a Segno Nazionale, sezione di il convenuto aveva Pt_2 scritto che lo avrebbe buttato fuori “passando dalla gogna”.
Orbene, è agevole osservare che a corredo del libello introduttivo non è stato allegato il suddetto messaggio e non vi è neppure il documento 16.a ri- chiamato dall'attore.
In un ulteriore messaggio, questo offerto in comunicazione, in data 2 feb- braio scriveva: “Egr. Sig. Controparte_1 Pt_8 chiunque abbia intenzione di iscriversi, o rinnovare, presso la sezione TSN
ponga attenzione al fatto che essa è afflitta da una gestione sprez- Pt_2 zante delle norme, delle leggi, degli statuti Sezione / UITS / CONI, della sicu- rezza, e soprattutto che il Presidente si rifiuta deliberatamente Parte_1
d'obbedire alle sentenze dei Tribunali, che per lui sono carta straccia. E non solo!
Dovutamente informati che in caso di contenziosi questi illegittimi, pesanti, ed arbitrari comportamenti potrebbero essere ripetuti anche nei vostri confron- ti, vi invito a valutare l'iscrizione, o il rinnovo, presso le altre Sezioni.
Questo al fine d'evitare che altri appassionati del tiro a segno possano subi- re le medesime vessazioni riservate al sottoscritto.
Queste vessazioni unicamente indirizzate al sottoscritto sono attuate per
- 6 - avere osato chiedere trasparenza sui conti e correttezza in Sezione, e nell'inuti- le ed estremamente stupido tentativo di mettermi a tacere.
Tanto era necessario comunicare per rispetto ad una Sezione della quale sono socio da 36 anni [dal 1986 quando era ancora a Monreale, per chi ricor- da] e che avrebbe un enorme potenziale, ma che viene mortificata da una ge- stione inadeguata che la sta conducendo all'estinzione.
I Soci devono trovare un ambiente favorevole e non di certo essere sottoposti
a prepotenze ed ingiustizie quando chiedono i loro diritti che qui vengono scambiati per favori ad personam, od altrimenti, scoraggiati, si allontanano senza più tornare”.
Rispetto al riportato messaggio, come già del resto evidenziato dal Pubbli- co nella richiesta di archiviazione presentata per il delitto di diffamazione (si veda all. n. 5 alla comparsa di risposta del convenuto, archiviazione poi di- sposta con decreto e successiva ordinanza del GIP che ha respinto l'opposizione proposta dall'odierno attore), , utilizzando un Controparte_1 linguaggio continente e conversando con gli altri utenti della rete esprimeva la propria opinione circa l'operato del a suo modo di vedere non sempre Pt_1 corretto e/o trasparente anche nei suoi confronti e arricchiva con il suo in- tervento lo scambio di opinioni sul punto.
Contrariamente all'assunto attoreo, invero il post in questione costituisce legittima estrinsecazione del diritto di critica di uno dei soci dell'associazione rispetto all'operato gestionale e commissariale del Parte_3
. Pt_1
Analoghe considerazioni valgono anche in merito agli altri messaggi pub- blicati dal Buscaglia dello stesso tenore: “Il Tiranno continua a rifiutare il rin- novo dell'iscrizione ai Soci che gli sono antipatici e che fanno domande imba- razzanti, perché sa che non può rispondere.
Crede che la Sezione sia la sua personale e che le leggi siano anche sue.
Nulla di più sbagliato, la legge è lenta ma arriva insieme alla pena!”, “Sig.ri vi invito a continuare a seguire il Gruppo. Entro qualche giorno verranno pubblicati gli esposti integrali inviati alla Procura Federale UITS contenenti le
- 7 - contestazioni mosse ad - con tutti i dettagli - e che lo hanno re- Parte_1 so cosi attivo nel non volere i Soci scomodi in Sezione.
Adesso è tempo d'aprire gli archivi!
[L'ex commissario non poteva essere eletto, le norme UITS lo Parte_1 vietano!
Ha nascosto l'informazione per farsi eleggere.
E quindi venuto meno agli obblighi di
LEALTÀ E CORRETTEZZA!
È CONFERMATO UFFICIALMENTE!
TR IN NON POTEVA ESSERE ELETTO PRESIDENTE.
L'ELEZIONE È NULLA.
Seguiranno i dettagli!”.
Nessun riferimento, del resto, al si rinviene in un altro messaggio Pt_1 pubblicato dal , in cui si legge facendo rispetto all'animale del pan- CP_1 da: “tranquillo fino a quando non si arrabbia nel qual caso diviene estrema- mente aggressivo e pericoloso e non si ferma fino a che abbia compiuto il suo scopo, tanto che raramente gli altri animali gli sopravvivono. Alcune leggende popolari della Cina interna riferiscono che dopo gli attacchi, nel caso in cui non abbia ucciso la sua preda, le violenta sodomizzandole” (doc. 17), anche in tal caso non si ravvisa la “natura gravemente intimidatoria, dai connotati alta- mente offensivi, denigratori, diffamatori e violenti ai danni” lamentata dall'attore.
Del pari, in un altro messaggio il convenuto scriveva: “La società umana è una struttura molto complessa e non può essere lasciata in mano ai corrotti, ai depravati, ai ladri, ai traditori, ai miserabili, ai falsi, ai traditori, ai miserabili, ed al tutto quel circo di reietti che girano intorno al meschino potere. Tutti esse- ri piccoli e marci, tanto da potersi confrontare solo con il più minuscolo tra i rat- ti di fogna. Ne presunzione di democrazia o di condivisone di sorta, può per- mettere a tali bestie d'affacciarsi al di fuori della cloaca alla quale apparten- gono.
È invece superiore obbligo d'ogni persona onesta e saggia, come poche ora-
- 8 - mai ve ne restano, di ricacciare questa miseria nel luogo a loro assegnato.
La pena nel non opporsi a questo stato di cose, nella società attuale, fatta di una miriade di anelli in catena che legano in modo non più visibile i compor- tamenti d'uno con i fatti conseguenti dell'altro è di vedere accadere queste co- se.
La caccia alle Bestie continua” e pubblicava un video raffigurante un omi- cidio in guerra (doc. 18 allegato all'atto di citazione), tuttavia anche in tal ca- so non veniva fatto alcun riferimento al , al pari della vignetta recante Pt_1 una barzelletta sui Carabinieri (doc. 19).
In altro post il convenuto aveva pubblicato immagini di un attore affetto da nanosomia, commentando: “ultimi aggiornamenti. Il è stato fortu- Per_1 natamente ritrovato, i sanitari stanno controllando se il gonfiore che esibisce è
a causa dell'ego o dell'acqua nella quale è stato ammollo. E' stato steso ad asciugare attaccato per le orecchie.” E con un ulteriore commento al post, “una foto del rubata durante un suo adulterino colloquio amoroso”. Ed an- Per_1 cora in un comento “Ultimi Aggiornamenti. Causa leggera pioggia che ha ba- gnato tutti il è disperso. Si cerca in tutte le pozze e pantani, si teme Per_1 che si sia disciolto. Rinvenuti un paio di boxer in un rivo si capiva solo dopo che trattavasi di pantaloni del . La verifica della compatibilità antro- Per_1 pometrica permetteva di identificarli come tali. Un gruppo di volenterosi con re- tine per farfalle sta dragando il rivo” (doc. 20)
In un altro commento pubblicava una “foto ufficiale del Tiranno e consorte all'apertura dell'anno circense” (doc. 20) e, tuttavia, manca anche in tale ipo- tesi, a dispetto di quanto asserito dall'attore qualsivoglia richiamo alla sua persona e, in ogni caso, non può revocarsi in dubbio che se con l'appellativo di “Tiranno” il intendeva riferirsi, come aveva fatto in precedenti CP_1 pubblicazioni, al suo antagonista all'interno dell'Associazione- avendo con- corso entrambi per la carica di presidente (come si ricava dalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero)- simile epiteto rientra, nondimeno, nell'alveo della censura- critica politica seppur accesa e non travalica in smodati attacchi alla reputazione del . Pt_1
- 9 - Sulla scorta delle considerazioni illustrate va, pertanto, certamente escluso il carattere denigratorio dei messaggi pubblicati da sul social Controparte_1 network Facebook contenenti un esplicito riferimento a , in Parte_1 quanto piuttosto costituenti estrinsecazione legittima del diritto di critica e dunque più in generale di manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelato (art. 21 Cost.), nel rispetto del criterio formale della continenza pur se mediante l'impiego di toni indubbiamente accesi e coloriti;
mentre per al- tri non si rinviene neppure implicitamente alcun richiamo alla persona dell'attore o, comunque, all'associazione dal medesimo rappresentata e non è dato evincere alcun intento offensivo della reputazione del (si pensi al Pt_1
“post” pubblicato con una immagine di guerra ovvero all'altro in uno alla fo- tografia di un panda o ancora alla vignetta con una barzelletta sui Carabi- nieri -non potendosi certo inferire, come invece sostenuto dalla difesa atto- rea, che la valenza diffamatoria si dovrebbe ricavare dal fatto che il è Pt_1 un Carabiniere in quiescenza-).
Del resto, le prove testimoniali articolate dall'attore (del seguente tenore:
“Vero è che ho collegato tali post alla Sezione TSN di PA ed in particolare alla gestione del Commissario Straordinario, poi Presidente della Sezione, An- tonino ”; Pt_1
“Vero è che ho raggiunto i post dal mio telefonino e dal mio pc, accedendo al social, e che tali post potevano essere visti da chiunque in possesso di un profilo Fb”;
“Vero è che tali post sono stati visti da una molteplicità di persone iscritte a
Fb, ed iscritti al poligono e che sono stati oggetto di vari commenti”;
“Vero è che a seguito di tali post, sia io che altri soci abbiamo chiesto spie- gazioni al Commissario Straordinario Prima, poi Presidente , al Parte_1 fine di ottenere risposte anche documentali sulla gestione della Sezione”;
“Vero è che con la pubblicazione dei post che mi vengono esibiti il sig.
[...]
ha inteso ledere la reputazione e l'immagine del sig. e Pt_9 Parte_1 della Sezione Tiro a Segno Nazionale di PA”
“Vero è che ogni accusa rivolta dal sig. è stata puntualmente smen- CP_1
- 10 - tita in via documentale da , anche in sede di consiglio direttivo e Parte_1 dell'assemblea dei soci”) sono state rigettate poiché, per la maggiore parte, inammissibili, in quanto tendenti a fare esprimere ai testi manifestazioni di giudizio o valutazioni non utilmente scindibili dal contenuto della deposizio- ne e/o comunque formulate in termini generici, poiché non contenenti un ri- ferimento topico preciso o un riferimento storico di dettaglio e, in altra parte, superflue ai fini del decidere giacché vertente su circostanze non contestate, al pari dell'interrogatorio formale richiesto.
Va, dunque, confermata l'ordinanza del 14/12/2023 che ha respinto le richieste istruttorie formulate dall'attore.
In conclusione, vanno respinte le domande attoree in quanto infondate.
6. In ossequio, infine, al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta, con peculiare riguardo all'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore di , che si liquidano in euro 6.500 per com- Controparte_1 pensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in PA il 3/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce Dott. NI TA.
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
NI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7772 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a Carini (PA) il [...], in [...] e quale di Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'
[...]
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_2 dall'Avv. Guerriero Marco;
– attore –
CONTRO
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 Pt_2 mandato in atti dall'Avv. Gaudesi Davide;
– convenuto –
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 quale Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'
[...]
, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_3
Tribunale lamentando che aveva posto in essere una cam- Controparte_1 pagna diffamatoria contro l'odierno attore tramite la pubblicazione di mes- saggi, immagini e video sul social network “Facebook”, nonché attraverso in- terventi sul forum online “Concentrica”, diffondendo contenuti falsi e lesivi della sua immagine, della sua reputazione e del suo operato quale Commis- sario prima e di Presidente dell' CP_2 Parte_4
dopo.
[...] Parte_5
Chiedeva, pertanto, di: “ritenere e dichiarare che, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, il sig. è responsabile, ex art. 2043 Controparte_1
c.c., dei danni patiti dal Gen. di Brig. Par. in Ris. CC Antonino Troia sia in pro- prio che n.q. di legale rapp.te pro tempore dell'Associazione Tiro a Segno Na- zionale di PA a causa della condotta diffamatoria posta in essere e, per
l'effetto - condannare il sig. al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1
Gen. di Brig. Par. in Ris. CC Antonino Troia sia in proprio che n.q. di legale rapp.te pro tempore dell' , Parte_6 quantificati in euro 30.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi secondo valutazione equitativa del
Giudice ex art. 1226 c.c., oltre interessi, dalla data di maturazione sino alla li- quidazione, rivalutazione monetaria, e con l'aggiunta di ulteriori interessi sulla somma così rivalutata, dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condannare il convenuto, altresì, in caso di accoglimento delle superiori do- mande, e considerato l'attività svolta da parte attrice, a pubblicare a proprie spese la sentenza che definisce il processo su quotidiani a tiratura nazionale, regionale e locale nonché sulla propria pagina, sul proprio profilo di facebook,
e sugli altri canali utilizzati per porre in essere la condotta diffamatoria;
- con- dannare il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
2. Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 20/07/2023, il convenuto sollecitava il rigetto delle domande attoree, contestandone il fon- damento, sul rilievo che i fatti dedotti nel presente giudizio erano stati già oggetto di tre querele innanzi all'Autorità giudiziaria penale che, accogliendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, aveva disposto l'archiviazione dei procedimenti (vedasi all. 4 alla comparsa di costituzione).
In particolare, il convenuto evidenziava che l'organo inquirente aveva pre- sentato richiesta di archiviazione sul rilievo che “l'indagato utilizzando un lin- guaggio continente e conversando con gli altri utenti della rete esprime la pro-
- 2 - pria opinione circa l'operato del a suo modo di vedere non sempre corret- Pt_1 to e/o trasparente anche nei suoi confronti e arricchisce con il suo intervento lo scambio di opinioni sul punto con la rete. Inoltre, deve rilevarsi come il periodo in cui maggiormente si è appuntata la critica dell'indagato al si è avuta Pt_1 nel periodo in cui entrambi concorrevano alla carica di Presidente e dunque nell'ambito di una concorrenza elettorale in cui ad ogni modo i toni utilizzati non hanno travalicato il limite della continenza.
Pertanto, da quanto presente in atti non appare integrato il reato per cui si procede atteso che le espressioni utilizzate non mirano ad offendere la perso- na offesa, ma a criticare l'operato gestionale e commissariale del , poten- Pt_1 do le stesse dunque essere ricondotte nell'esimente del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.” (si veda all. 5 alla comparsa di costituzione).
Il convenuto deduceva altresì che le medesime circostanze erano stato al- tresì oggetto di un procedimento disciplinare innanzi agli organi di giustizia sportiva, al quale la Procura Federale non aveva dato ulteriore seguito sti- mando “insussistenti gli addebiti disciplinari ipotizzati dal ” e, per Pt_1
l'effetto, ne aveva disposto con provvedimento dell'11.12.2020 (vedasi all.
6-7 alla comparsa di costituzione).
3. La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodot- ta dalle parti, essendo state respinte, con l'ordinanza del 14/12/2023, le ri- chieste istruttorie articolate dall'attore, all'udienza del 3/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- veniva posta in decisione.
4. Così succintamente enucleate le richieste avanzate e le difese svolte dalle parti, in via preliminare occorre dare atto della procedibilità della do- manda risarcitoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, stante l'esperimento, con esito negativo, del procedimento di mediazione (si veda verbale negativo del 21 settembre 2022, doc. n. 1 allegato all'atto introdutti- vo).
5. Nel merito le domande attoree non sono fondate e vanno respinte sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto, va premesso che in tema di diffamazione, qualora il
- 3 - fatto non sia stato già valutato in sede penale con effetto vincolante, il giudi- ce civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esisten- za dei presupposti della responsabilità civile ed, in definitiva, di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffu- sione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nonché nella esi- stenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento.
E', altresì, noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riserva- tezza o alla sua reputazione.
Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria repu- tazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere le opinioni e le valutazioni critiche su determinati avvenimenti e comportamenti, purché ricorrano determinate rigorose condizioni.
Si deve poi aggiungere che le figure emergenti della libertà di manifesta- zione del pensiero sono date, oltre che dal diritto di cronaca, anche da quello di critica, di denuncia e di esposto, i cui presupposti non risultano peraltro totalmente coincidenti. Se è vero infatti che l'esercizio del diritto di cronaca
è consentito quando ricorrano le condizioni dell'utilità sociale dell'infor- mazione, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e della continenza della forma adoperata, nel caso del dirit- to di critica o di denuncia, che consiste nell'espressione di proprie valuta- zioni su fatti verificatisi, ovvero su comportamenti od opinioni altrui, il re- quisito della verità oggettiva non può essere richiesto per le opinioni e valu- tazioni dell'autore, che sono sempre frutto di elaborazione soggettiva, né può escludersi una certa aggressione dell'altrui figura, connaturata nell'e- spressione critica.
- 4 - Nella manifestazione della critica occorre, peraltro, in primo luogo che il dissenso non sia apodittico, ma sostenuto da adeguate motivazioni;
occorre altresì che vi sia sempre una rilevanza specifica nell'argomento trattato e che le espressioni usate siano corrette. In ordine a tale ultimo elemento, è stato ritenuto poi che la forma non è corretta quando eccede lo scopo connaturato alle finalità perseguite, ovvero quando la stessa sia eccessiva, rispetto a quanto ragionevolmente necessario per sostenere e far conoscere il proprio pensiero.
In particolare, per quanto concerne il diritto di critica la giurisprudenza ha precisato che: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio co- lorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite del- la continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto stretta- mente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la re- putazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigrato- rie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (Cass. civ.
n. 1434 del 27.1.2015; Cass. Civ. n. 379 dell'11.1.2005).
Ora, nel caso in esame la condotta contestata al convenuto Parte_7
[.
e posta a base della richiesta risarcitoria consiste nella pubblicazione da parte del predetto soggetto di diversi “posts” sul social network Facebook nella propria pagina personale e all'interno della pagina “Amici del Tiro a Se- gno PA (gestita dal medesimo), con visibilità pubblica, quindi accessibi- le da un numero indeterminato ed indeterminabile di persone, che avrebbe- ro, secondo la prospettazione attorea, rappresentato “veri e propri atti diffa- matori, lesivi della reputazione e dell'immagine, con tratti finanche intimidato- ri, persecutori e/o comunque incitanti alla violenza”.
In generale, va rilevato che, secondo la suprema Corte, la diffusione su
"facebook" di un commento offensivo integra gli estremi della diffamazione,
- 5 - per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del mes- saggio tra un gruppo indeterminato di persone (Cass. n.10280/18).
Ed ancora, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero in- determinato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cass. pen. Sez. V Sent., 14/04/2021, n. 13979 (rv. 281023-01).
Nella vicenda in disamina, ha dedotto, anzitutto, che in da- Parte_1 ta 19 giugno 2021, in un “post di natura intimidatoria” chiaramente riferito,
a suo dire, all'odierno attore in quanto Presidente facente funzioni della As- sociazione Tiro a Segno Nazionale, sezione di il convenuto aveva Pt_2 scritto che lo avrebbe buttato fuori “passando dalla gogna”.
Orbene, è agevole osservare che a corredo del libello introduttivo non è stato allegato il suddetto messaggio e non vi è neppure il documento 16.a ri- chiamato dall'attore.
In un ulteriore messaggio, questo offerto in comunicazione, in data 2 feb- braio scriveva: “Egr. Sig. Controparte_1 Pt_8 chiunque abbia intenzione di iscriversi, o rinnovare, presso la sezione TSN
ponga attenzione al fatto che essa è afflitta da una gestione sprez- Pt_2 zante delle norme, delle leggi, degli statuti Sezione / UITS / CONI, della sicu- rezza, e soprattutto che il Presidente si rifiuta deliberatamente Parte_1
d'obbedire alle sentenze dei Tribunali, che per lui sono carta straccia. E non solo!
Dovutamente informati che in caso di contenziosi questi illegittimi, pesanti, ed arbitrari comportamenti potrebbero essere ripetuti anche nei vostri confron- ti, vi invito a valutare l'iscrizione, o il rinnovo, presso le altre Sezioni.
Questo al fine d'evitare che altri appassionati del tiro a segno possano subi- re le medesime vessazioni riservate al sottoscritto.
Queste vessazioni unicamente indirizzate al sottoscritto sono attuate per
- 6 - avere osato chiedere trasparenza sui conti e correttezza in Sezione, e nell'inuti- le ed estremamente stupido tentativo di mettermi a tacere.
Tanto era necessario comunicare per rispetto ad una Sezione della quale sono socio da 36 anni [dal 1986 quando era ancora a Monreale, per chi ricor- da] e che avrebbe un enorme potenziale, ma che viene mortificata da una ge- stione inadeguata che la sta conducendo all'estinzione.
I Soci devono trovare un ambiente favorevole e non di certo essere sottoposti
a prepotenze ed ingiustizie quando chiedono i loro diritti che qui vengono scambiati per favori ad personam, od altrimenti, scoraggiati, si allontanano senza più tornare”.
Rispetto al riportato messaggio, come già del resto evidenziato dal Pubbli- co nella richiesta di archiviazione presentata per il delitto di diffamazione (si veda all. n. 5 alla comparsa di risposta del convenuto, archiviazione poi di- sposta con decreto e successiva ordinanza del GIP che ha respinto l'opposizione proposta dall'odierno attore), , utilizzando un Controparte_1 linguaggio continente e conversando con gli altri utenti della rete esprimeva la propria opinione circa l'operato del a suo modo di vedere non sempre Pt_1 corretto e/o trasparente anche nei suoi confronti e arricchiva con il suo in- tervento lo scambio di opinioni sul punto.
Contrariamente all'assunto attoreo, invero il post in questione costituisce legittima estrinsecazione del diritto di critica di uno dei soci dell'associazione rispetto all'operato gestionale e commissariale del Parte_3
. Pt_1
Analoghe considerazioni valgono anche in merito agli altri messaggi pub- blicati dal Buscaglia dello stesso tenore: “Il Tiranno continua a rifiutare il rin- novo dell'iscrizione ai Soci che gli sono antipatici e che fanno domande imba- razzanti, perché sa che non può rispondere.
Crede che la Sezione sia la sua personale e che le leggi siano anche sue.
Nulla di più sbagliato, la legge è lenta ma arriva insieme alla pena!”, “Sig.ri vi invito a continuare a seguire il Gruppo. Entro qualche giorno verranno pubblicati gli esposti integrali inviati alla Procura Federale UITS contenenti le
- 7 - contestazioni mosse ad - con tutti i dettagli - e che lo hanno re- Parte_1 so cosi attivo nel non volere i Soci scomodi in Sezione.
Adesso è tempo d'aprire gli archivi!
[L'ex commissario non poteva essere eletto, le norme UITS lo Parte_1 vietano!
Ha nascosto l'informazione per farsi eleggere.
E quindi venuto meno agli obblighi di
LEALTÀ E CORRETTEZZA!
È CONFERMATO UFFICIALMENTE!
TR IN NON POTEVA ESSERE ELETTO PRESIDENTE.
L'ELEZIONE È NULLA.
Seguiranno i dettagli!”.
Nessun riferimento, del resto, al si rinviene in un altro messaggio Pt_1 pubblicato dal , in cui si legge facendo rispetto all'animale del pan- CP_1 da: “tranquillo fino a quando non si arrabbia nel qual caso diviene estrema- mente aggressivo e pericoloso e non si ferma fino a che abbia compiuto il suo scopo, tanto che raramente gli altri animali gli sopravvivono. Alcune leggende popolari della Cina interna riferiscono che dopo gli attacchi, nel caso in cui non abbia ucciso la sua preda, le violenta sodomizzandole” (doc. 17), anche in tal caso non si ravvisa la “natura gravemente intimidatoria, dai connotati alta- mente offensivi, denigratori, diffamatori e violenti ai danni” lamentata dall'attore.
Del pari, in un altro messaggio il convenuto scriveva: “La società umana è una struttura molto complessa e non può essere lasciata in mano ai corrotti, ai depravati, ai ladri, ai traditori, ai miserabili, ai falsi, ai traditori, ai miserabili, ed al tutto quel circo di reietti che girano intorno al meschino potere. Tutti esse- ri piccoli e marci, tanto da potersi confrontare solo con il più minuscolo tra i rat- ti di fogna. Ne presunzione di democrazia o di condivisone di sorta, può per- mettere a tali bestie d'affacciarsi al di fuori della cloaca alla quale apparten- gono.
È invece superiore obbligo d'ogni persona onesta e saggia, come poche ora-
- 8 - mai ve ne restano, di ricacciare questa miseria nel luogo a loro assegnato.
La pena nel non opporsi a questo stato di cose, nella società attuale, fatta di una miriade di anelli in catena che legano in modo non più visibile i compor- tamenti d'uno con i fatti conseguenti dell'altro è di vedere accadere queste co- se.
La caccia alle Bestie continua” e pubblicava un video raffigurante un omi- cidio in guerra (doc. 18 allegato all'atto di citazione), tuttavia anche in tal ca- so non veniva fatto alcun riferimento al , al pari della vignetta recante Pt_1 una barzelletta sui Carabinieri (doc. 19).
In altro post il convenuto aveva pubblicato immagini di un attore affetto da nanosomia, commentando: “ultimi aggiornamenti. Il è stato fortu- Per_1 natamente ritrovato, i sanitari stanno controllando se il gonfiore che esibisce è
a causa dell'ego o dell'acqua nella quale è stato ammollo. E' stato steso ad asciugare attaccato per le orecchie.” E con un ulteriore commento al post, “una foto del rubata durante un suo adulterino colloquio amoroso”. Ed an- Per_1 cora in un comento “Ultimi Aggiornamenti. Causa leggera pioggia che ha ba- gnato tutti il è disperso. Si cerca in tutte le pozze e pantani, si teme Per_1 che si sia disciolto. Rinvenuti un paio di boxer in un rivo si capiva solo dopo che trattavasi di pantaloni del . La verifica della compatibilità antro- Per_1 pometrica permetteva di identificarli come tali. Un gruppo di volenterosi con re- tine per farfalle sta dragando il rivo” (doc. 20)
In un altro commento pubblicava una “foto ufficiale del Tiranno e consorte all'apertura dell'anno circense” (doc. 20) e, tuttavia, manca anche in tale ipo- tesi, a dispetto di quanto asserito dall'attore qualsivoglia richiamo alla sua persona e, in ogni caso, non può revocarsi in dubbio che se con l'appellativo di “Tiranno” il intendeva riferirsi, come aveva fatto in precedenti CP_1 pubblicazioni, al suo antagonista all'interno dell'Associazione- avendo con- corso entrambi per la carica di presidente (come si ricava dalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero)- simile epiteto rientra, nondimeno, nell'alveo della censura- critica politica seppur accesa e non travalica in smodati attacchi alla reputazione del . Pt_1
- 9 - Sulla scorta delle considerazioni illustrate va, pertanto, certamente escluso il carattere denigratorio dei messaggi pubblicati da sul social Controparte_1 network Facebook contenenti un esplicito riferimento a , in Parte_1 quanto piuttosto costituenti estrinsecazione legittima del diritto di critica e dunque più in generale di manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelato (art. 21 Cost.), nel rispetto del criterio formale della continenza pur se mediante l'impiego di toni indubbiamente accesi e coloriti;
mentre per al- tri non si rinviene neppure implicitamente alcun richiamo alla persona dell'attore o, comunque, all'associazione dal medesimo rappresentata e non è dato evincere alcun intento offensivo della reputazione del (si pensi al Pt_1
“post” pubblicato con una immagine di guerra ovvero all'altro in uno alla fo- tografia di un panda o ancora alla vignetta con una barzelletta sui Carabi- nieri -non potendosi certo inferire, come invece sostenuto dalla difesa atto- rea, che la valenza diffamatoria si dovrebbe ricavare dal fatto che il è Pt_1 un Carabiniere in quiescenza-).
Del resto, le prove testimoniali articolate dall'attore (del seguente tenore:
“Vero è che ho collegato tali post alla Sezione TSN di PA ed in particolare alla gestione del Commissario Straordinario, poi Presidente della Sezione, An- tonino ”; Pt_1
“Vero è che ho raggiunto i post dal mio telefonino e dal mio pc, accedendo al social, e che tali post potevano essere visti da chiunque in possesso di un profilo Fb”;
“Vero è che tali post sono stati visti da una molteplicità di persone iscritte a
Fb, ed iscritti al poligono e che sono stati oggetto di vari commenti”;
“Vero è che a seguito di tali post, sia io che altri soci abbiamo chiesto spie- gazioni al Commissario Straordinario Prima, poi Presidente , al Parte_1 fine di ottenere risposte anche documentali sulla gestione della Sezione”;
“Vero è che con la pubblicazione dei post che mi vengono esibiti il sig.
[...]
ha inteso ledere la reputazione e l'immagine del sig. e Pt_9 Parte_1 della Sezione Tiro a Segno Nazionale di PA”
“Vero è che ogni accusa rivolta dal sig. è stata puntualmente smen- CP_1
- 10 - tita in via documentale da , anche in sede di consiglio direttivo e Parte_1 dell'assemblea dei soci”) sono state rigettate poiché, per la maggiore parte, inammissibili, in quanto tendenti a fare esprimere ai testi manifestazioni di giudizio o valutazioni non utilmente scindibili dal contenuto della deposizio- ne e/o comunque formulate in termini generici, poiché non contenenti un ri- ferimento topico preciso o un riferimento storico di dettaglio e, in altra parte, superflue ai fini del decidere giacché vertente su circostanze non contestate, al pari dell'interrogatorio formale richiesto.
Va, dunque, confermata l'ordinanza del 14/12/2023 che ha respinto le richieste istruttorie formulate dall'attore.
In conclusione, vanno respinte le domande attoree in quanto infondate.
6. In ossequio, infine, al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta, con peculiare riguardo all'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore di , che si liquidano in euro 6.500 per com- Controparte_1 pensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in PA il 3/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce Dott. NI TA.
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