Articolo 12 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 11Articolo 13
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17 gennaio 1962
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18 maggio 1997
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9 settembre 2003
Art. 12. Nomine a referendario.

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
((d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni))
e) gli impiegati delle ((Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)) nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". ((I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente))
Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti.
Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 , sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".
Entrata in vigore il 9 settembre 2003
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