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17 gennaio 1962
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18 maggio 1997
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9 settembre 2003
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26 agosto 2026
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Art. 12. Nomine a referendario.
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
c-bis) ((i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;))
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;
e) gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente.
Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti.
Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 , sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
c-bis) ((i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;))
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;
e) gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente.
Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti.
Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 , sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".
Commentari • 3
- 1. La consulta ha dichiarato l’incostituzionalita’ della norma sui requisiti di accesso alla carriera di magistrato ordinario: sì alla partecipazione al concorso…Giurdanella Carmelo · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2010 · 0.7643458
SENTENZA N. 296 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: ******************; Giudici : *****************, ***************, *****************, ****************, ************, **************, *****************, ********************, **********************, **************, ************************, ************, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 15/10/2010, n. 296Provvedimento: SENTENZA N. 296 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, AO MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, CO LO, IG AZ, ET SI, SE ES, AO MA IT, SE IG, ND LO, AO RO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito …Leggi di più...
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- irragionevolezza della preclusione·
- concorso per uditore giudiziario·
- assorbimento delle questioni ulteriori.·
- magistratura·
- requisito per la partecipazione