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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Impugnazione della delibera dell'assemblea condominialeStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 26 novembre 2025
L'assemblea di condominio rappresenta l'organo sovrano attraverso cui si forma la volontà collettiva dei condomini. Le deliberazioni adottate in tale sede, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento, sono obbligatorie per tutti i partecipanti, inclusi coloro che erano assenti, dissenzienti o astenuti [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tuttavia, l'ordinamento prevede un meccanismo di controllo giurisdizionale per le decisioni che risultino viziate: l'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, disciplinata principalmente dall'articolo 1137 del Codice Civile. FONDAMENTO NORMATIVO DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE: ART. 1137 C.C. La norma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 2164 DELL'ANNO 2022
Oggi 27/01/2025 innanzi al giudice dott. Maria Rosaria Pietropaolo, sono comparsi:
Per la parte attrice 'avv. GIORGIANI ANDREA;
Parte_1
Per la parte convenuta 72 l'avv. BISIO MONICA e Controparte_1
l'amministratrice CP_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Giorgiani precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 12.9.2024, reiterando la richiesta di ammissione della prova per testi, e discute la causa riportandosi agli atti.
L'avv. Bisio precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e ai successivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio ed all'esito pronuncia la sentenza che segue mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Il Giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
-ex art. 281 sexies c.p.c.-
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 2164/2022, avente ad oggetto: Impugnazione delibera assembleare promossa da
(C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1
Piazzale Garibaldi n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giorgiani, del
Foro di Rimini, (cod. fisc. ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del suo difensore in Pesaro, Via A. Costa n. 25, come da procura alle liti conferita ai sensi e per gli effetti dell'Art. 83 3° comma c.p.c., trasmessa con documento informatico separato, ma congiunta all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE nei confronti di
CF , sito in Marotta di Mondolfo Controparte_3 P.IVA_1
(PU), Via Litoranea n. 226, in persona dell'amministratore di condominio pro tempore, Dott. con studio in Marotta di Mondolfo (PU), Viale CP_2
Europa n. 22/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Bisio (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Fabriano, via G.B. Miliani n. 20, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
pagina 2 di 9 -Nel merito, in accoglimento delle domande formulate, accertare e dichiarare,
l'inesistenza, nullità, annullabilità e/o comunque l'illegittimità ed inefficacia, della delibera dell'assemblea del giorno 17.08.2022 adottata dal Controparte_3
e comunque relativamente ai punti 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, all'ordine del
[...] giorno, perché contrarie alla legge, al regolamento condominiale contrattuale ed in ogni caso illegittime, privandola di ogni giuridico effetto ed efficacia al pari di ogni relativo fatto o atto consequenziale adottato.
-In subordine, qualora il giudice ravvisi, nella presente controversia, la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, si chiede comunque la condanna di controparte alle spese di lite, sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale.
-Con vittoria di spese di lite anche per il procedimento di mediazione”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza disattesa,
-Rigettare tutte le richieste formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto
e in diritto per i motivi espressi in atti;
-Rigettare la richiesta di sospensione delle delibere della assemblea condominiale, per i motivi espressi in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.09.2022, Parte_1 ha citato in giudizio il , impugnando la delibera Controparte_3 assembleare del 17.8.2022, perché affetta da nullità e/o annullabilità, chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'esecutività della delibera.
Si è ritualmente costituivo il convenuto, contestando la domanda e CP_3 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza, stante l'adesione delle parti al procedimento di mediazione, la decisione sull'istanza di sospensione è stata differita all'esito del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
pagina 3 di 9 Rigettata con ordinanza del 5.9.2023 l'istanza di sospensione, per carenza del periculum in mora, e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., con successiva ordinanza del 9.1.2024, ritenuta la superfluità della prova per testi dedotta da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
All'odierna udienza, terminata la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, in epigrafe trascritte.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata.
Preliminarmente, occorre precisare che in tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: -mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;
- impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"); -contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
In particolare, nel caso di specie vengono in discussione ipotesi di annullabilità della delibera, secondo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione [“devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o sevizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di
pagina 4 di 9 prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. SS.UU.
7.3.2005, n. 4806)].
Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta attorea, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di ammissione della prova per testi dedotta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e volta a dimostrare che all'assemblea in prima convocazione, fissata per il 15.8.2022, nessuno era presente.
La prova deve ritenersi superflua, in quanto, in realtà, ciò che è stato contestato
è il fatto che nell'avviso di convocazione l'amministratore avrebbe invitato i condomini a comparire solamente all'assemblea del 17.8.2022, circostanza che, secondo parte attrice, sarebbe desumibile dal tenore della frase utilizzata dall'amministratore nel predetto avviso (“si prega di intervenire in II° convocazione…”).
L'assunto è, in realtà, smentito documentalmente, in quanto l'avviso di convocazione, oltre a menzionare la data del 17.8.2022 quale data della seconda convocazione, contiene anche la data della prima convocazione, fissata per il
15.8.2022, ore 13:00 presso l'area condominiale.
Nessuna norma impone all'amministratore di redigere l'avviso di convocazione con particolari modalità, né sotto il profilo contenutistico, né, tanto meno, riguardo agli aspetti formali e di scritturazione (stampatello, corsivo, grassetto o altro).
E', quindi, destituita di fondamento l'eccezione di nullità e/o inesistenza dell'intera delibera per mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, per non aver tenuto l'assemblea in prima convocazione, la quale richiede maggioranze qualificate ex art. 1136, comma 1 e 2, c.c.
Ritiene questo giudice che l'assemblea in seconda convocazione sia stata validamente costituita (essendo presenti oltre 1/3 del valore dell'edificio ed 1/3
pagina 5 di 9 dei condomini, posto che erano presenti 35 millesimi su 72 e 32 condomini su
48) e che, dunque, trattandosi di assemblea tenuta in seconda convocazione, la deliberazione risulti perfettamente valida, in quanto adottata da tutti gli intervenuti all'unanimità, con nessun voto contrario.
Tale conclusione vale per tutti i punti della delibera, ad eccezione del punto 5 (di cui si dirà in seguito), trattandosi di deliberazioni per le quali trova applicazione il disposto dell'art. 1136, comma 3, c.c., ai sensi del quale "L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio".
Riguardo poi ai punti 7 e 8, va dichiarato il difetto di legittimazione della condomina a proporre domanda di annullamento (v. Cass. civile sez. II, Pt_1
24/10/2023, n.29504, secondo cui “In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, venendosi la compagine CP_3 condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”).
Riguardo al punto 5 della delibera, pur nella consapevolezza di orientamenti non univoci, ritiene il giudicante che per la conferma dell'amministratore sia necessaria la maggioranza qualificata e non sia sufficiente quella di cui all'art. 1136, comma 3, c.c., poiché, in assenza di una specifica disposizione normativa al riguardo, la conferma dell'amministratore vada assimilata alla fattispecie della nomina. Pertanto, sotto tale profilo l'impugnazione è fondata.
Sostiene parte convenuta che su tale punto, così come per i restanti punti della delibera, sarebbe cessata la materia del contendere, in quanto nella successiva pagina 6 di 9 delibera dell'agosto 2023, non impugnata, sono stati nominati/confermati l'amministratore e i consiglieri e la condomina ha successivamente versato le quote condominiali indicate nel consuntivo di cui alla delibera del 17.8.2022.
Tale assunto non pare conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n.
20071; Cass. Sez. 2, 10/2/2010, n. 2999). Tuttavia, perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioé provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n.
13740). Ove, invece, l'assemblea decida di adottare altra delibera avente una portata organizzativa del tutto nuova (come nella specie, nominando l'amministratore per il successivo periodo di gestione ed approvando il bilancio consuntivo per l'esercizio di cui era stato impugnato il preventivo), gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta, senza che possa desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata (Cass. Sez. 6 - 2,
08/06/2020, n. 10847).
In conclusiva sintesi, l'impugnativa appare fondata solo con riferimento al punto
5, mentre va rigettata per i restanti punti, con riferimento ai quali, peraltro, non
è dato rilevare alcun concreto interesse di parte attrice sotteso all'impugnativa de qua.
Al riguardo, giova evidenziare, come da ultimo riaffermato ancora da Cass. n.
5129 del 2024, che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata pagina 7 di 9 alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato dell'attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse della ad Pt_1 impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che essa attrice abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.
Sotto tale profilo, va evidenziato che parte attrice non ha evidenziato alcun concreto interesse sotteso all'impugnativa in esame, circostanza che appare rilevante anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
L'attrice è, infatti, risultata vittoriosa solo per uno dei motivi di impugnazione, peraltro su questione sulla quale non vi è uniformità di orientamento nella giurisprudenza di merito, ma è risultata soccombente per tutti gli altri motivi.
Pertanto, dichiarate compensate le spese di lite nella misura di un quinto,
l'attrice va condannata al pagamento dei residui 4/5 delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del
13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), avuto riguardo ai valori medi.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 Controparte_3
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
- in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che al punto 5 la delibera del 17.8.2022 è stata adottata in mancanza del quorum prescritto;
- rigetta nel resto le domande proposte da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di un CP_3 quinto, si liquidano nella restante misura dei 4/5 in complessivi € 6.042,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Pesaro, 27.1.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 9 di 9
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 2164 DELL'ANNO 2022
Oggi 27/01/2025 innanzi al giudice dott. Maria Rosaria Pietropaolo, sono comparsi:
Per la parte attrice 'avv. GIORGIANI ANDREA;
Parte_1
Per la parte convenuta 72 l'avv. BISIO MONICA e Controparte_1
l'amministratrice CP_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Giorgiani precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 12.9.2024, reiterando la richiesta di ammissione della prova per testi, e discute la causa riportandosi agli atti.
L'avv. Bisio precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e ai successivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio ed all'esito pronuncia la sentenza che segue mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Il Giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
-ex art. 281 sexies c.p.c.-
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 2164/2022, avente ad oggetto: Impugnazione delibera assembleare promossa da
(C.F. residente in [...], Parte_1 C.F._1
Piazzale Garibaldi n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giorgiani, del
Foro di Rimini, (cod. fisc. ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del suo difensore in Pesaro, Via A. Costa n. 25, come da procura alle liti conferita ai sensi e per gli effetti dell'Art. 83 3° comma c.p.c., trasmessa con documento informatico separato, ma congiunta all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE nei confronti di
CF , sito in Marotta di Mondolfo Controparte_3 P.IVA_1
(PU), Via Litoranea n. 226, in persona dell'amministratore di condominio pro tempore, Dott. con studio in Marotta di Mondolfo (PU), Viale CP_2
Europa n. 22/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Bisio (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Fabriano, via G.B. Miliani n. 20, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
pagina 2 di 9 -Nel merito, in accoglimento delle domande formulate, accertare e dichiarare,
l'inesistenza, nullità, annullabilità e/o comunque l'illegittimità ed inefficacia, della delibera dell'assemblea del giorno 17.08.2022 adottata dal Controparte_3
e comunque relativamente ai punti 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, all'ordine del
[...] giorno, perché contrarie alla legge, al regolamento condominiale contrattuale ed in ogni caso illegittime, privandola di ogni giuridico effetto ed efficacia al pari di ogni relativo fatto o atto consequenziale adottato.
-In subordine, qualora il giudice ravvisi, nella presente controversia, la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, si chiede comunque la condanna di controparte alle spese di lite, sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale.
-Con vittoria di spese di lite anche per il procedimento di mediazione”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza disattesa,
-Rigettare tutte le richieste formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto
e in diritto per i motivi espressi in atti;
-Rigettare la richiesta di sospensione delle delibere della assemblea condominiale, per i motivi espressi in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.09.2022, Parte_1 ha citato in giudizio il , impugnando la delibera Controparte_3 assembleare del 17.8.2022, perché affetta da nullità e/o annullabilità, chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'esecutività della delibera.
Si è ritualmente costituivo il convenuto, contestando la domanda e CP_3 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza, stante l'adesione delle parti al procedimento di mediazione, la decisione sull'istanza di sospensione è stata differita all'esito del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
pagina 3 di 9 Rigettata con ordinanza del 5.9.2023 l'istanza di sospensione, per carenza del periculum in mora, e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., con successiva ordinanza del 9.1.2024, ritenuta la superfluità della prova per testi dedotta da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
All'odierna udienza, terminata la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, in epigrafe trascritte.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata.
Preliminarmente, occorre precisare che in tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: -mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;
- impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"); -contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
In particolare, nel caso di specie vengono in discussione ipotesi di annullabilità della delibera, secondo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione [“devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o sevizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di
pagina 4 di 9 prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. SS.UU.
7.3.2005, n. 4806)].
Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta attorea, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di ammissione della prova per testi dedotta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e volta a dimostrare che all'assemblea in prima convocazione, fissata per il 15.8.2022, nessuno era presente.
La prova deve ritenersi superflua, in quanto, in realtà, ciò che è stato contestato
è il fatto che nell'avviso di convocazione l'amministratore avrebbe invitato i condomini a comparire solamente all'assemblea del 17.8.2022, circostanza che, secondo parte attrice, sarebbe desumibile dal tenore della frase utilizzata dall'amministratore nel predetto avviso (“si prega di intervenire in II° convocazione…”).
L'assunto è, in realtà, smentito documentalmente, in quanto l'avviso di convocazione, oltre a menzionare la data del 17.8.2022 quale data della seconda convocazione, contiene anche la data della prima convocazione, fissata per il
15.8.2022, ore 13:00 presso l'area condominiale.
Nessuna norma impone all'amministratore di redigere l'avviso di convocazione con particolari modalità, né sotto il profilo contenutistico, né, tanto meno, riguardo agli aspetti formali e di scritturazione (stampatello, corsivo, grassetto o altro).
E', quindi, destituita di fondamento l'eccezione di nullità e/o inesistenza dell'intera delibera per mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, per non aver tenuto l'assemblea in prima convocazione, la quale richiede maggioranze qualificate ex art. 1136, comma 1 e 2, c.c.
Ritiene questo giudice che l'assemblea in seconda convocazione sia stata validamente costituita (essendo presenti oltre 1/3 del valore dell'edificio ed 1/3
pagina 5 di 9 dei condomini, posto che erano presenti 35 millesimi su 72 e 32 condomini su
48) e che, dunque, trattandosi di assemblea tenuta in seconda convocazione, la deliberazione risulti perfettamente valida, in quanto adottata da tutti gli intervenuti all'unanimità, con nessun voto contrario.
Tale conclusione vale per tutti i punti della delibera, ad eccezione del punto 5 (di cui si dirà in seguito), trattandosi di deliberazioni per le quali trova applicazione il disposto dell'art. 1136, comma 3, c.c., ai sensi del quale "L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio".
Riguardo poi ai punti 7 e 8, va dichiarato il difetto di legittimazione della condomina a proporre domanda di annullamento (v. Cass. civile sez. II, Pt_1
24/10/2023, n.29504, secondo cui “In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, venendosi la compagine CP_3 condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”).
Riguardo al punto 5 della delibera, pur nella consapevolezza di orientamenti non univoci, ritiene il giudicante che per la conferma dell'amministratore sia necessaria la maggioranza qualificata e non sia sufficiente quella di cui all'art. 1136, comma 3, c.c., poiché, in assenza di una specifica disposizione normativa al riguardo, la conferma dell'amministratore vada assimilata alla fattispecie della nomina. Pertanto, sotto tale profilo l'impugnazione è fondata.
Sostiene parte convenuta che su tale punto, così come per i restanti punti della delibera, sarebbe cessata la materia del contendere, in quanto nella successiva pagina 6 di 9 delibera dell'agosto 2023, non impugnata, sono stati nominati/confermati l'amministratore e i consiglieri e la condomina ha successivamente versato le quote condominiali indicate nel consuntivo di cui alla delibera del 17.8.2022.
Tale assunto non pare conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n.
20071; Cass. Sez. 2, 10/2/2010, n. 2999). Tuttavia, perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioé provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n.
13740). Ove, invece, l'assemblea decida di adottare altra delibera avente una portata organizzativa del tutto nuova (come nella specie, nominando l'amministratore per il successivo periodo di gestione ed approvando il bilancio consuntivo per l'esercizio di cui era stato impugnato il preventivo), gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta, senza che possa desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata (Cass. Sez. 6 - 2,
08/06/2020, n. 10847).
In conclusiva sintesi, l'impugnativa appare fondata solo con riferimento al punto
5, mentre va rigettata per i restanti punti, con riferimento ai quali, peraltro, non
è dato rilevare alcun concreto interesse di parte attrice sotteso all'impugnativa de qua.
Al riguardo, giova evidenziare, come da ultimo riaffermato ancora da Cass. n.
5129 del 2024, che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata pagina 7 di 9 alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato dell'attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse della ad Pt_1 impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che essa attrice abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.
Sotto tale profilo, va evidenziato che parte attrice non ha evidenziato alcun concreto interesse sotteso all'impugnativa in esame, circostanza che appare rilevante anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
L'attrice è, infatti, risultata vittoriosa solo per uno dei motivi di impugnazione, peraltro su questione sulla quale non vi è uniformità di orientamento nella giurisprudenza di merito, ma è risultata soccombente per tutti gli altri motivi.
Pertanto, dichiarate compensate le spese di lite nella misura di un quinto,
l'attrice va condannata al pagamento dei residui 4/5 delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del
13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), avuto riguardo ai valori medi.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 Controparte_3
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
- in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che al punto 5 la delibera del 17.8.2022 è stata adottata in mancanza del quorum prescritto;
- rigetta nel resto le domande proposte da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di un CP_3 quinto, si liquidano nella restante misura dei 4/5 in complessivi € 6.042,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Pesaro, 27.1.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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