Art. 1.
E' autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadieri e settantacinque vice brigadieri della carriera continuativa, da trarsi rispettivamente dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrifisti dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo.
La partecipazione al concorso e' subordinata al nulla osta delle rispettive Forze armate.
E' autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadieri e settantacinque vice brigadieri della carriera continuativa, da trarsi rispettivamente dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrifisti dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo.
La partecipazione al concorso e' subordinata al nulla osta delle rispettive Forze armate.