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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 961/2025 N. 890/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 411/2025, estensore giudice DOTT. DARIO PAPA, discussa all'udienza del 19.11.2025 e promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MATTEO BORGINI
) e dell'avv. PASQUALE PARISI ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in MILANO VIA CORREGGIO 43, presso i Difensori
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
PAOLO GALLARATI C.F._4
, elettivamente domiciliato in AGNELLO 12 MILANO, C.F._5
APPELLATO / APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sen-tenza del Tribunale di Varese n. 411/2025, pubblicata in data 30.6.2025, notificata in data 16.7.2025 (v. doc. B), resa nel giudizio R.G.n. 8/2019, così giudicare: In via principale: rigettare il ricorso promosso dal Dott. CP_1
1 contro in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in CP_1
. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare la al pagamento in Parte_1 favore del Dott. di una indennità risarcitoria commisurata al CP_1 minimo edittale i e della durata del rapporto e della natura del licenziamento. In via riconvenzionale: condannare il Sig. al CP_1 pagamento in favore della della som 00 Parte_1 relativa all'indebito pagamento al lavoratore di indennità di trasferte che egli ha esposto all'azienda ma non ha effettivamente effettuato, disponendo eventualmente la compensazione con le somme che risultassero dovute al lavoratore anche a titolo di TFR e indennità sostitutiva del preavviso. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza appellata, disporre in ogni caso la correzione del calcolo delle spettanze dovute al Dott. detraendo dall'importo della condanna le CP_1 somme già corrisposte dalla società appellante al lavoratore a saldo della retribuzione di settembre 2018, pari a € 3.152,70. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
“In via principale, nel merito: rigettare integralmente - con ogni e qualsiasi statuizione - il ricorso proposto da in quanto infondate in Parte_1 fatto e diritto, per i motivi esposti i to, confermare - anche con diversa motivazione - relativi capi della sentenza n. 411/2025 resa inter partes dal Tribunale di Varese, 2a Sezione Civile, pubblicata in data 30 giugno 2025; In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, o accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da in quanto ritorsivo e, per l'effetto, condannare la Società Pt_1 alla reinteg del dott. nel proprio posto di Controparte_1 lavoro, a norma dell'art. 2, D.Lgs. n. 23/2015 ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore nella misura commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 3.957,49 lordi mensili) per il periodo dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione e interessi di legge e agli accantonamenti delle quote di TFR e dei ratei di ferie e permessi maturati e maturande (o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa), nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
con facoltà del Ricorrente di chiedere, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità della sopra indicata retribuzione;
o In via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento (per manifesta non sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento) e, per l'effetto, condannare la Società alla corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 (come modificato dalla sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale), fissando l'importo dell'indennità risarcitoria nel massimo possibile pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi sulla base di una retribuzione di Euro 3.957,49 lordi mensili), oltre a rivalutazione ed interessi di legge o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa. o In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare
2 l'illegittimità del licenziamento (per manifesta non sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento) e, per l'effetto, condannare la Società alla corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 3 D. Lgs. 23/2015, fissando l'importo dell'indennità risarcitoria nel massimo possibile pari a 6 mensilità (o della diversa soglia massima che la Corte Costituzionale vorrà dichiarare ammissibile) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi sulla base di una retribuzione di Euro 3.957,49 lordi mensili), oltre a rivalutazione e interessi di legge o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa;
o in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della Società per i danni alla salute patiti dal dott. per i motivi in narrativa e condanna le società CP_1 convenute al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2087 cod. civ. nella misura di Euro 135.201,00, o della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia e al rimborso della somma di Euro 75,00 (doc. 11) per spese mediche documentabili, sostenute dal dott. o Ancora in via CP_1 principale, nel merito, accertare e dichiarare che – in violazione degli impegni di cui al contratto individuale di lavoro – al dott. non è mai stata CP_1 assegnata alcuna autovettura aziendale e che al lavoratore sono dovute differenze retributive pari ad Euro 3.300,00 o pari alla diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.300,00 in favore del dott. In ogni caso: con vittoria di spese (anche forfettarie), diritti ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.8.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in ep la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a – assunto come quadro direttivo con Controparte_1 mansioni di “assistant manager” il 25.7.2017 – con lettera del 27 settembre 2018, per adotto giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione della mansione a seguito di riorganizzazione dell'attività lavorativa con riduzione del “personale operativo”.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto come il coinvolgimento del ricorrente nel prospettato ridimensionamento dell'organico non fosse stato compatibile con la sua funzione direttiva, né adeguatamente motivato nell'intimazione del recesso, priva di alcuna indicazione in ordine alla sottesa
“specifica ragione economica”.
Era stata, invece, esclusa dalla sentenza la natura ritorsiva del licenziamento, riferita dal ricorrente in primo grado ad indimostrate richieste di regolarizzazione contributiva della propria intera retribuzione – comprensiva delle erogazioni formalmente qualificate come indennità di trasferta – nonché a
3 rivendicazioni relative all'assegnazione dell'autovettura aziendale, posta a sua disposizione prima del recesso.
Né il TRIBUNALE aveva ravvisato prove adeguate dell'unitaria imputazione del rapporto lavorativo a tutte le società convenute – , CP_2 [...]
NE SRL e BA RT PR SRL – in CP_3 ti in ordine al fraudolento frazionamento di attività e all'utilizzo promiscuo delle prestazioni del ricorrente.
Conseguentemente esclusa l'invocata tutela reintegratoria, il primo Giudice – ai sensi degli artt. 3 e 9 D. lgs n. 23/2015 – aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro e aveva condannato al pagamento dell'indennità pari Parte_1
a quattro mensilità dell'ultima iferimento per il calcolo del TFR, quantificata alla luce dell'anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni dell'impresa.
Erano state, invece, respinte per difetto di prova le domande risarcitorie relative al danno non patrimoniale ex art. 2087 c.c. – ritenute dal TRIBUNALE prive di adeguato supporto deduttivo e documentale sotto l'aspetto medico – nonché al pregiudizio per mancata assegnazione dell'autovettura aziendale, in difetto di elementi a sostegno della prospettata quantificazione in € 3.300,00.
era stata, poi, condannata al pagamento di € 15.673,23, oltre Parte_1 netaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, per competenze retributive e di fine rapporto, calcolate con inclusione dell'importo di € 40,00 giornalieri, formalmente erogato a titolo di “trasferta Italia”, quale emolumento fisso e continuativo.
Dal totale dovuto era stato dedotto, ad opera del TRIBUNALE, il minor importo di € 2.669,26, già versato per TFR ed indennità di mancato preavviso.
Il primo Giudice aveva, infine, respinto la domanda riconvenzionale di restituzione dell'indennità di trasferta, considerata quale voce retributiva erogata indipendentemente dallo svolgimento di prestazioni fuori sede.
In ragione della soccombenza, era stata condannata alla Parte_1 rifusione delle spese processual mplessivi € 7.500,00, oltre spese generali ed accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante sosteneva che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza – la crisi economica sottesa al licenziamento fosse stata adeguatamente documentata in primo grado, tramite lo stato patrimoniale prodotto sub doc. 22, attestante una perdita di esercizio di € 38.905,00, con ricavi per € 190.137,45 e costi per il personale pari a € 180.119,87: tali dati evidenziavano, ad avviso della società, un rapporto sproporzionato tra ricavi e costi del lavoro, tale da rendere insostenibile il mantenimento dell'organico esistente.
4 A sostegno della censura, veniva altresì ricordata la perdita dei proventi generati dalla commessa cui era stato Parte_2 CP_1 adibito in via esclusiva, documentata – secondo – tramite l'all. n. 9 Pt_1 alla memoria difensiva.
Nell'ottica del gravame, era stata altresì dimostrata la ristrutturazione organizzativa, attuata dall'appellante a scopo di contenimento dei costi, tramite l'accorpamento di due società del gruppo e Parte_1 [...]
, effettuato “nelle more del ridu CP_3 personale, con licenziamento di e dimissioni di altri Parte_3 dipendenti ), non Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 successivamente sostituiti.
Veniva altresì censurato il rilievo attribuito dalla sentenza al riferimento, operato nell'intimazione del recesso, al “personale operativo” coinvolto nella riorganizzazione, nel quale doveva ritenersi incluso, secondo CP_1
l'appellante, in ragione dei c alentemente tecnico-operativi, dallo stesso svolti nell'ambito del “progetto , costituiti Pt_2 dall'implementazione di sistemi “SAP GRC”, in assenza di contenuti direttivi.
riteneva, poi, superflua l'indicazione dei criteri di scelta di Parte_1 dipendente da licenziare – ritenuta carente dal TRIBUNALE – CP_1 essendo egli stato l'unico addetto alla commessa la cui perdita Pt_2 aveva determinato la soppressione della sua posizio , in assenza di alcuna possibilità di ricollocazione nell'ambito aziendale.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non aveva adeguatamente valutato rilevanti documenti, dalla stessa prodotti, quali: il contratto stipulato con il 12.6.2017, attestante preesistenti rapporti commerciali con CP_4
la fattura SAP dell'11.12.2017, relativa Parte_2 all'investimento formativo compiuto in favore di la mail del CP_1
3.10.2018, con cui aveva comunicato il ven lla commessa Pt_4 per ragioni di budget estranee al rapporto di lavoro;
i dati contabili Pt_2 concernenti la perdita di esercizio subita dalla società.
Veniva altresì lamentato il malgoverno delle risultanze testimoniali, con particolare riguardo all'interrogatorio formale – nel quale il legale rappresentante dell'appellante aveva negato le allegazioni avversarie – e alla deposizione resa dalla teste relativamente ai licenziamenti disposti Tes_1 dalla società “nell'arco temporale di un anno solare”, tale da inserire il recesso oggetto di causa in un più ampio processo di riduzione del personale dovuto alla crisi aziendale.
Con il secondo motivo, si censurava la qualificazione in termini retributivi delle erogazioni riferite al titolo di “trasferta ”, con conseguente rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale di restituzione di quelle indebitamente percepite, operata dal TRIBUNALE senza considerare la loro documentata correlazione con l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di
[...]
[...
[...] , in conformità con la previsione contenuta nel contratto individuale Parte_5
Veniva al riguardo evidenziato nell'atto di appello come – CP_1 specificamente assunto per il progetto – si fosse rec la Pt_2 sede della cliente, quando necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni di consulenza in materia di sistemi SAP GRC.
Nella prospettiva dell'impugnazione, proprio la mancata corrispondenza fra l'importo riconosciuto e il numero di giorni lavorati nel mese di aprile 2018, evidenziata dalla sentenza, dimostrava come l'erogazione non fosse stata fissa, ma basata sull'effettivo svolgimento di trasferte: ed infatti gli importi dell'indennità variavano da € 840,00 a novembre 2017 ad € 720,00 a dicembre 2017 ad € 400,00 a marzo 2018 e ad € 880,00 a luglio 2018.
Irrilevanti – secondo – erano risultate in proposito le acquisite Parte_1 deposizioni testimoni porti diversi da quello oggetto di causa e ad esso non assimilabili
A riprova della tesi così sostenuta, si richiamava il già citato contratto del 12 giugno 2017, secondo il quale la collaborazione con si era svolta Pt_2 tramite l'intervento diretto dei consulenti pr del cliente. Pt_1
Veniva ribadito nell'atto di appello come la perdita di tale commessa, documentata dall'email del 3 ottobre 2018, inviata da NZ HI di NS a , posta a base del licenziamento, confermava come la Parte_6 stessa fosse stata l'unica attività, per la quale il aveva CP_1 occasionalmente effettuato trasferte.
L'appellante affermava come il ricalcolo, sotteso alla respinta riconvenzionale, fosse stato operato in base ad “elementi oggettivi e verificabili”, quali gli inviti formali del cliente, comunicati tramite e-mail, e le relative annotazioni nel sistema di tracciamento aziendale.
A sostegno dei conteggi effettuati, si evidenziava nell'atto di appello come il ricorrente in primo grado non avesse negato la mancata effettuazione delle trasferte relative agli importi chiesti in restituzione.
sosteneva, pertanto, di avere adeguatamente dimostrato, Pt_1 diversamente da quanto affermato in sentenza, l'inesistenza del titolo giustificativo dei relativi pagamenti e la correttezza della compensazione operata con le spettanze di fine rapporto di conseguentemente CP_1 tenuto a rifondere ulteriori € 4.640,00,
Con il terzo motivo, l'appellante rimproverava al TRIBUNALE di averla condannata a pagare l'importo di € 15.673,23, senza detrarre le somme, già corrisposte a prima dell'udienza a titolo di retribuzione per il mese di CP_1
6 settembre 2018, pari ad € 3.152,70, come da busta paga e distinta di pagamento, allegate sub docc. 24 e 25 alla memoria difensiva di primo grado.
In quarto luogo, veniva criticato il regolamento delle spese processuali, operato dalla sentenza con integrale condanna di alla relativa Pt_1 rifusione, nonostante il rigetto delle più rilevanti domande avanzate dal ricorrente in primo grado, per un totale di oltre € 270.000,00, accolte limitatamente al minore importo di circa € 31.000,00.
Si evidenziava al riguardo come la sola domanda risarcitoria relativa al lamentato mobbing – respinta dal TRIBUNALE – avesse rappresentato oltre il 40% delle complessive pretese di CP_1
Ad avviso della società, si sarebbe dovuta operare una compensazione almeno parziale dei costi del giudizio.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse il ricorso promosso da in primo grado o, in CP_1 subordine, la condannasse al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata al minimo edittale;
in via riconvenzionale, la stessa domandava che venisse condannato alla restituzione di € 4.640,00, per CP_1 inde sferta indebitamente percepite, con eventuale compensazione con le somme allo stesso eventualmente dovute.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva la detrazione, dalle Pt_1 spettanze avversarie, della somma d ,70, già corrisposta a saldo della retribuzione di settembre 2018.
In ogni caso, l'appellante invocava il favore di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata l'8.11.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza;
in via di appello incidentale, lo stesso domandava che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria piena, a norma dell'art. 2, d. lgs. n. 23/2015, o in subordine della sola tutela risarcitoria nel massimo di 36 mensilità – oppure in via gradata di 6 mensilità – ex art. 3 d. lgs. cit., con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 3.957,49 lordi mensili, oltre a rivalutazione e interessi di legge.
invocava altresì la condanna della controparte ai relativi CP_1 accantonamenti delle quote di TFR e dei ratei di ferie e permessi, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
A sostegno del gravame incidentale relativo al licenziamento, si sosteneva – in primo luogo – che la sentenza fosse errata nella parte in cui la stessa aveva
7 escluso la natura ritorsiva del recesso, con riferimento alle richieste di regolarizzazione contributiva e di assegnazione della vettura aziendale, avanzate dal ricorrente in primo grado.
Quest'ultimo lamentava, in proposito, l'omessa valutazione di circostanze rilevanti, quali la formale attribuzione dell'indennità di trasferta a scopo di contenimento del carico fiscale e contributivo della retribuzione;
l'offerta dell'automezzo aziendale solo nelle ultime settimane del rapporto, dopo un inadempimento datoriale protrattosi per oltre 10 mesi;
l'omesso pagamento della retribuzione relativa all'ultimo mese di rapporto, attestante – secondo
– l'”evidente livore” datoriale nei propri confronti. CP_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, veniva censurata la mancata applicazione della tutela ex art. 3 d. lgs. n. 23/2015, invocata in primo grado in base all'affermata unitarietà del centro di imputazione del rapporto fra le plurime consociate della formale datrice di lavoro, disconosciuta dal TRIBUNALE senza considerare in modo, secondo adeguato una CP_1 pluralità di circostanze, quali:
- la comunanza dei locali aziendali, situati in Varese, Via Sempione n. 14, e delle risorse materiali utilizzate da tutte le società;
- l'assunzione della relativa “forza lavoro” ad opera di , che ne Pt_6 disponeva in modo promiscuo, esercitando su tutto nale del gruppo i poteri datoriali;
- i ripetuti passaggi di dipendenti dall'una all'altra consociata;
- l'identità della compagine sociale e del settore di attività (l'assistenza e consulenza tecnico-informatica applicata).
A sostegno di tale doglianza, si richiamava la deposizione della teste , Tes_1 dettasi collega di benché dipendente della "filiale svizzera" della CP_1 società, e si reiter sta di esibizione - ex art. 210 c.p.c. – del LUL di tutte le convenute in primo grado, non considerata dal primo Giudice
Con il terzo motivo, si doleva del rigetto della propria domanda CP_1 risarcitoria ex art. 2087, c.c., deciso dal primo Giudice nonostante la produzione di documentazione medica attestante l'esistenza della lamentata patologia, correlata alla situazione lavorativa, e senza dare corso alla CTU, invocata nel ricorso di primo grado “per la corretta quantificazione del danno".
Con il quarto motivo, veniva censurato il rigetto della domanda risarcitoria riferita alla mancata assegnazione dell'autovettura aziendale, per affermata carenza di prova dell'ammontare del danno, secondo ricavabile dalle CP_1
c.d. "tabelle ACI", normativamente stabilite.
Pertanto, chiedeva la condanna della controparte al pagamento – ai CP_1 titoli in e li importi rispettivamente pari ad € 135.201,00, oltre ad € 75,00 per spese mediche, nonché di € 3.300,00 relativamente all'autovettura, oltre accessori.
8 Lo stesso invocava altresì il favore di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 19.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
__________________
Tanto l'appello principale, quanto l'impugnazione avanzata da in via CP_1 incidentale, sono solo in parte fondati e meritano, pertanto, ac entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
All'esame dei motivi di gravame, formulati da ambo le parti, giova premettere una sintesi della vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione, come desumibili dagli atti e documenti di causa.
Il 25.7.2017, sottoscriveva con un contratto di lavoro CP_1 Pt_1 subordinato a terminato, con inq to quale quadro direttivo del C.C.N.L. del settore Terziario – Confcommercio e mansioni di “assistant manager” (v. doc. 5 ric. I gr.).
In tale accordo, veniva pattuita fra le parti una retribuzione di € 3.334,00 lordi mensili, cui si aggiungevano: un premio del 10% dell'utile delle offerte commerciali portate a compimento con successo, un'autovettura aziendale ad uso promiscuo ed un rimborso spese pari ad € 40,00 per ogni giorno di lavoro prestato fuori sede.
Nella memoria di primo grado (punti nn. 6 e ss.), la società ha così descritto le modalità di effettivo svolgimento del rapporto, così instaurato:
“nella sua qualità di assistant manager, conformemente alle previsioni del CCNL, al Dott. erano stati assegnati compiti di carattere direttivo CP_1
e di responsabi onale e organizzativa. In particolare al dipendente era richiesto di gestire in autonomia progetti IT in tutte le loro fasi. -7. Nel corso del rapporto il Dott. aveva affidato al Dott. il compito Pt_6 CP_1 di predisporre un'offerta sulenza verso la Finc A. per la collaborazione con - … - Dopo aver testato sul Parte_2 campo il Dott. ndeva conto che il ricorrente, CP_1 Pt_6 nonostante nei colloqui preassuntivi avesse vantato una “particolarissima” esperienza in materia di SAP security, non era all'altezza dei compiti affidatigli. In particolare, rispetto alle precedenti esperienze del ricorrente in materia di SAP, il compito affidatogli in era di gran lunga più Pt_1 complesso e avrebbe necessitato uno studio approfondito dello strumento SAP GRC, tanto che il dipendente, oltre a studiare gli standard di Governance e della normativa Sarbanes & Oxley (2), avrebbe necessariamente dovuto acquisire, previa frequentazione di un corso e superamento di un esame, le seguenti certificazioni: SAP GRC 100. … SAP GRC 300- … - -11. A tal fine l'Ing. aveva deciso di acquistare un Pt_6 costoso pacchetto di corsi per far conseguire al Dott. le CP_1
9 certificazioni e colmare così le lacune del lavoratore, cosa che gli avrebbe garantito una maggiore autonomia lavorativa (v. doc. 7). Tale opportunità di crescita non è stata purtroppo colta dal lavoratore, il quale si è sempre rifiutato di frequentare i corsi e studiare. Peraltro, evidenziamo come anche l'Ing. avesse fornito al dipendente delle lezioni di teoria e Pt_6 pratica anche assegnando degli esercizi (v. doc. 8). 12. Visto che il ricorrente non era qualificato, l'Ing. , temendo di perdere il cliente, Pt_6 si è visto costretto a prendere lui in mano la situazione. Tuttavia, per mere ragioni di budget del tutto estranee al rapporto di lavoro, la commessa è saltata e l'affare sfumato”.
Il 7.9.2018, veniva licenziato per addotto giustificato motivo CP_1 oggettivo, co nell'intimazione del recesso: “è stata avviata una riorganizzazione dell'attività lavorativa con un ridisegno delle mansioni e dei compiti che prevede una riduzione del personale operativo, in particolare nel nuovo assetto si è puntato a una ottimizzazione finalizzata al miglioramento della struttura organizzativa che consenta alla società scrivente di superare il periodo di crisi di mercato attualmente in essere. È con rammarico che purtroppo Le comunichiamo che la sua mansione specifica verrà soppressa”.
I rilievi appena compiuti evidenziano l'infondatezza del primo motivo di appello principale, mediante il quale la società ha censurato la rilevanza attribuita dal TRIBUNALE al ruolo direttivo, contrattualmente attribuito a in CP_1 contrasto con l'ambito operativo della riduzione di personale, me ale motivazione del licenziamento.
Nel proprio atto di appello, ha – in proposito – sostenuto che Pt_1 avesse svolto di f sioni “operative”, come addetto alla CP_1 commessa per l'implementazione di sistemi “SAP GRC”. Pt_2
Tale tesi contrasta, tuttavia, in modo insanabile con le deduzioni, svolte in primo grado dalla medesima società, secondo cui avrebbe CP_1 effettivamente espletato “compiti di carattere direttivo e di responsabilità gestionale e organizzativa”, essendo risultato – invece – inadeguato ad operare tramite lo “strumento SAP GRC”, del quale egli avrebbe dovuto intraprendere
“uno studio approfondito”, tuttavia mai affrontato nonostante le proposte formative della datrice di lavoro.
Quanto ai compiti riferiti alla predisposizione di “un'offerta” per la commessa le affermazioni dell'appellante principale contrastano col pregresso Pt_2 el 12.6.17 (doc. 6 I gr.), antecedente all'assunzione di Pt_1
CP_1
Peraltro, detto contratto prevedeva un compenso giornaliero, né sono stati addotti in giudizio concreti elementi, idonei all'accertamento dei relativi proventi complessivi e, quindi, alla quantificazione l'incidenza del venir meno di tale commessa (doc. 9, conv. I gr.) sulle finanze aziendali.
10 In tale quadro, la sola “situazione patrimoniale” al 31.8.2018 (doc. 22
I gr.), attestante una perdita di esercizio di € 38.905,00, con ricavi Pt_1 per € 190.137,45 e costi per il personale pari a € 180.119,87, non basta a sorreggere il licenziamento, in assenza di alcun dato di raffronto con esercizi precedenti e della necessaria dimostrazione in ordine all'affermata riorganizzazione aziendale.
Certamente non rileva, a tal fine, l'accorpamento societario, avvenuto solo nelle more del presente giudizio, in quanto ampiamente successivo ai fatti di causa, peraltro in assenza di qualsiasi specifica allegazione in ordine alle modalità e agli obiettivi dell'operazione.
Né può sorreggere la tesi dell'odierna appellante principale il solo licenziamento del dipendente di , (doc. 17). Controparte_3 Parte_3
Del tutto irrilevanti appaiono, poi, le dimissioni rassegnate dai dipendenti di quest'ultima società, trattandosi di atti volontari, non riconducibili ad alcuna opera datoriale di ristrutturazione (docc. 18 - 21 conv. I gr.)
Appare, poi, comunque dirimente l'assoluta carenza di deduzione e prova, ad opera della datrice di lavoro a ciò pacificamente onerata, in ordine all'adempimento dell'obbligo di repêchage, la cui violazione è stata specificamente lamentata dal ricorrente in primo grado a pag. 22 del proprio ricorso.
Lacuna, questa, già di per sé sufficiente a rendere illegittimo il licenziamento.
È, infatti, oramai consolidata la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. 30.1.2024, n. 2739; conf. n. 5592/2016).
Tale principio è stato costantemente recepito da questa stessa Corte, la quale, con sentenza n. 775/2023 (nello stesso senso, v. C. d'App. Milano, sent. n. 812/2024) – qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 bis, c.p.c. – si è uniformata ai precedenti del Supremo Collegio, secondo cui, “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri” (Cass., ord. 11 novembre 2022, n. 33341; conf., tra le tante Cass. nn. 3475/2020; 5592/2016; 12101/2016).
Come chiarito dalla Cassazione, “il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di
11 lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (così, ord. 33341/22, cit.; conf. Cass. n. 24882 del 2017).
Il primo motivo di appello principale va, pertanto, disatteso.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, relativamente alle censure riguardanti la qualificazione in termini retributivi delle erogazioni, formalmente riferite all'indennità di trasferta, operata dal TRIBUNALE in modo pienamente condivisibile.
Non è stata, infatti, offerta dalla società alcuna idonea dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni fuori sede, con la specificità necessaria a sorreggere la correttezza del titolo di tali erogazioni, non bastando certamente a tal fine l'astratta previsione contenuta nel contratto individuale di lavoro.
Giova evidenziare come si sia limitata a menzionare, a sostegno della Pt_1 propria tesi, le mail ta di intervento del cliente e le relative annotazioni nel sistema di tracciamento aziendale, senza tuttavia in alcun modo fornirne la prova, come ben avrebbe potuto fare trattandosi di documenti nella propria disponibilità.
Osserva, inoltre, il Collegio come dai cedolini (doc. 7 ric. I gr.) emerga chiaramente il pagamento dell'indennità in questione per tutti i giorni lavorativi, in contrasto con la sua natura variabile e con il carattere occasionale, tipico dell'istituto della trasferta.
Del tutto correttamente le erogazioni compiute da al titolo in esame Pt_1 sono state, pertanto, considerate dal primo giudice alla stregua di ordinarie retribuzioni.
Il gravame principale appare, invece, fondato con riguardo alla mancata detrazione, dall'importo oggetto di condanna, della somma corrisposta a prima dell'udienza di discussione di primo grado, a titolo di CP_1
e per il mese di settembre 2018, pari a € 3.152,70.
Effettivamente, dalla busta paga e dalla relativa distinta (docc. 24 e 25 mem. I gr.) risulta il pagamento di tale importo, non detratto in sentenza dal credito retributivo riconosciuto a dal quale sono stati defalcati unicamente CP_1 il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso, per € 2.669,26, risultanti dal doc. 26 del medesimo fascicolo di parte convenuta.
Relativamente alle doglianze svolte da in punto spese, si fa rinvio alla Pt_1 parte conclusiva della presente motivazione.
12 Quanto all'appello svolto da in via incidentale, vanno disattese le CP_1 censure riferite al licenziamen entato danno non patrimoniale.
Quanto alla prima di esse, il mancato accertamento, ad opera del TRIBUNALE, della natura ritorsiva del recesso appare pienamente condivisibile e conforme agli invalsi principi giurisprudenziali, secondo cui “il licenziamento per ritorsione, …, costituisce ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dagli art. 4 l. n. 300 del 1970, e 3 l. n. 108 del 1990 – interpretati in maniera estensiva – che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 agosto 2011, n. 1708; cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 9468/2019).
Va poi ricordato che – per consolidato orientamento della Corte di Cassazione -
“l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova” (Cass. Sez. Lav. 23583/2019; Cass. n. 6838/2023, Cass 29337/2023).
In relazione al licenziamento ritorsivo, la Corte di Cassazione ha anche affermato non essere sufficiente che il licenziamento sia ingiustificato (ex plurimis: Cass. 23149/2016; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 17087 del 2011; Cass. n. 6282 del 2011; Cass. n. 16155 del 2009, Cass. Sez. Lav. 23149/2016), mentre “occorre verificare se nella fattispecie esista, quale motivo unico e determinante del licenziamento, un intento ritorsivo;
se cioè il licenziamento, in altri termini, abbia concretato una arbitraria ed ingiusta reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore” (così CDA Milano sent. n. 1088/2021).
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, tale prova non possa ritenersi raggiunta, per quanto in via presuntiva, non bastando certamente, a tal fine, le generiche deduzioni svolte da in primo grado in ordine alle proprie CP_1 richieste di regolarizzazione contributiva dell'indennità di trasferta e di assegnazione dell'autovettura aziendale, in difetto di specifiche circostanze che consentano di porre tali rivendicazioni in determinante collegamento con il recesso.
Parimenti carente di adeguato supporto argomentativo e probatorio appare l'invocato accertamento dell'unitario centro di imputazione del rapporto, oggetto del secondo motivo di appello incidentale.
13 Le deduzioni svolte in proposito ai capitoli nn. da 10 a 14 del ricorso di primo grado difettano, infatti, dei necessari caratteri di specificità con riguardo alla concorrenza dei plurimi elementi, a tal fine individuati dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio, in mancanza di alcuna circostanziata e dettagliata descrizione dei dati fattuali posti a base della domanda.
E' noto, infatti, come la Corte di Cassazione abbia costantemente escluso che il mero collegamento economico funzionale fra società dello stesso gruppo consenta di ricondurre gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con una di esse anche alle altre e di considerarle quale unico soggetto con riferimento ai requisiti dimensionali previsti per la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, indicando, quali presupposti indefettibili per ravvisare l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione fra le attività esercitate, l'unicità del soggetto direttivo e quindi l'unicità dello scopo perseguito, nonché la contemporanea utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società (v. Cass. 15.5.2006, n. 11107, secondo la quale “il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione”; nello stesso senso, v. ad es. Cass.
7.9.2007 n. 18843; Cass. 6707/04; Cass. 3136/99, Cass. 12.2.2013, n. 3482; Cass. 6.6.14, n. 12817).
Si tratta di presupposti, la cui contemporanea sussistenza, richiesta dalla giurisprudenza sopra citata, non risulta adeguatamente descritta nelle deduzioni svolte in primo grado da limitatosi a sostenere – in modo CP_1 del tutto generico – l'utilizzo dei “medesimi spazi ufficio” e “medesime risorse materiali” da parte dei dipendenti delle società del gruppo, a suo dire adibiti in modo a progetti relativi alle diverse consociate – operanti nel medesimo
14 settore – sotto la direzione unitaria di , senza la minima indicazione Pt_6 delle concrete modalità operative adotta identità dei soggetti coinvolti e delle relative prestazioni, nonché degli atti attraverso i quali l'affermato ruolo direttivo di si sarebbe effettivamente svolto. Pt_6
Analoghe carenze si riscontrano con riguardo alla domanda risarcitoria, avanzata da in primo grado con riguardo ai danni riportati a seguito CP_1 di lamentate condotte vessatorie patite in costanza di rapporto, respinta dal TRIBUNALE in modo pienamente condivisibile.
Anche a tale riguardo, infatti, le deduzioni svolte nel ricorso di primo grado (ai punti nn. da 45 a 57 della narrativa e da 20 a 23 della capitolazione istruttoria) appaiono del tutto generiche e certamente insufficienti ad evidenziare anche solo gli estremi del c.d. straining, non bastando a tal fine il mero subentro di nella trattativa sulla commessa che formava oggetto di Pt_6 Pt_2 sua piena facoltà anche in ragione del ruolo di legale rappresentante e di superiore gerarchico di CP_1
Altrettanto prive di alcuna valenza persecutoria, o comunque potenzialmente pregiudizievole, devono ritenersi le (peraltro episodiche) convocazioni in azienda per incontri, secondo l'opinione di non strettamente CP_1 necessari, in difetto di alcun altro elemento volto le di alcuna portata ingiustamente pregiudizievole nei riguardi del dipendente, che ben può essere chiamato a riferire al proprio superiore in ordine al lavoro svolto, anche senza necessità di particolari e specifiche motivazioni.
Anche il secondo motivo di appello incidentale va, pertanto, disatteso.
Sono, invece, fondate le doglianze relative alla mancata assegnazione dell'autovettura aziendale.
Infatti, nonostante l'espressa previsione contenuta al riguardo nel contratto individuale, non ha provato di avere provveduto a fornire il veicolo al Pt_1 proprio dipendente, se non una settimana prima del licenziamento.
Del tutto priva di supporto probatorio è rimasta, in proposito, la dichiarazione, resa in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante di , Pt_1 secondo cui “ aveva a disposizione una auto aziendale, Ford Fiesta, che CP_1 poteva usare olte che voleva”.
Trattandosi di dichiarazione a sé favorevole, la stessa è priva di autonoma valenza probatoria.
L'onere di dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni, , gravante sulla parte datoriale, è, pertanto, rimasto inadempiuto.
Di conseguenza, spetta a il risarcimento richiesto a tale titolo, che CP_1 appare equo quantificare nell'importo di € 300,00 mensili, dallo stesso indicato
15 fin dal ricorso di primo grado, sulla base delle tabelle ACI, e non contestato dalla controparte, oltre che pienamente proporzionato al pregiudizio patito, considerati i presumibili costi occorrenti a provvedere diversamente ai propri spostamenti.
Considerata la durata del rapporto, il complessivo credito risarcitorio riferito al titolo in esame ammonta a complessivi € 3.300,00, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria da ogni scadenza mensile al saldo effettivo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, la condanna emessa a carico di a titolo Parte_1 retributivo va ridotta alla minore somma di € 12.5 società deve essere condannata al pagamento, in favore di dell'ulteriore CP_1 importo risarcitorio di € 3.300,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla relativa quota mensile di € 300,00 dalla scadenza di ciascuna mensilità, al saldo effettivo.
Le restanti statuizioni di merito meritano, invece, conferma.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Alla luce di tale insegnamento, il Collegio – valutate le proporzioni fra l'entità complessiva delle domande proposte da in primo grado ed il valore CP_1 dei crediti allo stesso riconosciuti con te pronuncia – ravvisa i presupposti per la compensazione dei tre quarti delle spese di entrambe le fasi processuali, con condanna di , in ragione della soccombenza, alla Pt_1 rifusione del residuo.
Dette spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nel solo primo grado del giudizio.
Nello specifico, si quantificano gli importi complessivi di € 4.000,00 per la prima fase processuale e di € 3.600,00 per il procedimento di appello, per un totale di € 7.600,00, la cui quota di un quarto, posta a carico della società, ammonta ad € 1.900,00.
16
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 411/2025 del Tribunale di VARESE, riduce la condanna emessa a carico di a titolo retributivo al Parte_1 minore importo di € 12.520,53 e condanna la medesima società al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.300,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla relativa quota mensile di € 300,00 dalla scadenza di ciascuna mensilità, al saldo effettivo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 ese del doppio grado di gi
[...] quota in complessivi € 1.900,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con compensazione del residuo. Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 411/2025, estensore giudice DOTT. DARIO PAPA, discussa all'udienza del 19.11.2025 e promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MATTEO BORGINI
) e dell'avv. PASQUALE PARISI ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in MILANO VIA CORREGGIO 43, presso i Difensori
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
PAOLO GALLARATI C.F._4
, elettivamente domiciliato in AGNELLO 12 MILANO, C.F._5
APPELLATO / APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sen-tenza del Tribunale di Varese n. 411/2025, pubblicata in data 30.6.2025, notificata in data 16.7.2025 (v. doc. B), resa nel giudizio R.G.n. 8/2019, così giudicare: In via principale: rigettare il ricorso promosso dal Dott. CP_1
1 contro in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in CP_1
. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare la al pagamento in Parte_1 favore del Dott. di una indennità risarcitoria commisurata al CP_1 minimo edittale i e della durata del rapporto e della natura del licenziamento. In via riconvenzionale: condannare il Sig. al CP_1 pagamento in favore della della som 00 Parte_1 relativa all'indebito pagamento al lavoratore di indennità di trasferte che egli ha esposto all'azienda ma non ha effettivamente effettuato, disponendo eventualmente la compensazione con le somme che risultassero dovute al lavoratore anche a titolo di TFR e indennità sostitutiva del preavviso. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza appellata, disporre in ogni caso la correzione del calcolo delle spettanze dovute al Dott. detraendo dall'importo della condanna le CP_1 somme già corrisposte dalla società appellante al lavoratore a saldo della retribuzione di settembre 2018, pari a € 3.152,70. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
“In via principale, nel merito: rigettare integralmente - con ogni e qualsiasi statuizione - il ricorso proposto da in quanto infondate in Parte_1 fatto e diritto, per i motivi esposti i to, confermare - anche con diversa motivazione - relativi capi della sentenza n. 411/2025 resa inter partes dal Tribunale di Varese, 2a Sezione Civile, pubblicata in data 30 giugno 2025; In accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, o accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da in quanto ritorsivo e, per l'effetto, condannare la Società Pt_1 alla reinteg del dott. nel proprio posto di Controparte_1 lavoro, a norma dell'art. 2, D.Lgs. n. 23/2015 ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore nella misura commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 3.957,49 lordi mensili) per il periodo dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione e interessi di legge e agli accantonamenti delle quote di TFR e dei ratei di ferie e permessi maturati e maturande (o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa), nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
con facoltà del Ricorrente di chiedere, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità della sopra indicata retribuzione;
o In via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento (per manifesta non sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento) e, per l'effetto, condannare la Società alla corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 3 D. Lgs. 23/2015 (come modificato dalla sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale), fissando l'importo dell'indennità risarcitoria nel massimo possibile pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi sulla base di una retribuzione di Euro 3.957,49 lordi mensili), oltre a rivalutazione ed interessi di legge o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa. o In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare
2 l'illegittimità del licenziamento (per manifesta non sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento) e, per l'effetto, condannare la Società alla corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 3 D. Lgs. 23/2015, fissando l'importo dell'indennità risarcitoria nel massimo possibile pari a 6 mensilità (o della diversa soglia massima che la Corte Costituzionale vorrà dichiarare ammissibile) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi sulla base di una retribuzione di Euro 3.957,49 lordi mensili), oltre a rivalutazione e interessi di legge o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa;
o in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della Società per i danni alla salute patiti dal dott. per i motivi in narrativa e condanna le società CP_1 convenute al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2087 cod. civ. nella misura di Euro 135.201,00, o della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia e al rimborso della somma di Euro 75,00 (doc. 11) per spese mediche documentabili, sostenute dal dott. o Ancora in via CP_1 principale, nel merito, accertare e dichiarare che – in violazione degli impegni di cui al contratto individuale di lavoro – al dott. non è mai stata CP_1 assegnata alcuna autovettura aziendale e che al lavoratore sono dovute differenze retributive pari ad Euro 3.300,00 o pari alla diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.300,00 in favore del dott. In ogni caso: con vittoria di spese (anche forfettarie), diritti ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.8.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in ep la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a – assunto come quadro direttivo con Controparte_1 mansioni di “assistant manager” il 25.7.2017 – con lettera del 27 settembre 2018, per adotto giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione della mansione a seguito di riorganizzazione dell'attività lavorativa con riduzione del “personale operativo”.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto come il coinvolgimento del ricorrente nel prospettato ridimensionamento dell'organico non fosse stato compatibile con la sua funzione direttiva, né adeguatamente motivato nell'intimazione del recesso, priva di alcuna indicazione in ordine alla sottesa
“specifica ragione economica”.
Era stata, invece, esclusa dalla sentenza la natura ritorsiva del licenziamento, riferita dal ricorrente in primo grado ad indimostrate richieste di regolarizzazione contributiva della propria intera retribuzione – comprensiva delle erogazioni formalmente qualificate come indennità di trasferta – nonché a
3 rivendicazioni relative all'assegnazione dell'autovettura aziendale, posta a sua disposizione prima del recesso.
Né il TRIBUNALE aveva ravvisato prove adeguate dell'unitaria imputazione del rapporto lavorativo a tutte le società convenute – , CP_2 [...]
NE SRL e BA RT PR SRL – in CP_3 ti in ordine al fraudolento frazionamento di attività e all'utilizzo promiscuo delle prestazioni del ricorrente.
Conseguentemente esclusa l'invocata tutela reintegratoria, il primo Giudice – ai sensi degli artt. 3 e 9 D. lgs n. 23/2015 – aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro e aveva condannato al pagamento dell'indennità pari Parte_1
a quattro mensilità dell'ultima iferimento per il calcolo del TFR, quantificata alla luce dell'anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni dell'impresa.
Erano state, invece, respinte per difetto di prova le domande risarcitorie relative al danno non patrimoniale ex art. 2087 c.c. – ritenute dal TRIBUNALE prive di adeguato supporto deduttivo e documentale sotto l'aspetto medico – nonché al pregiudizio per mancata assegnazione dell'autovettura aziendale, in difetto di elementi a sostegno della prospettata quantificazione in € 3.300,00.
era stata, poi, condannata al pagamento di € 15.673,23, oltre Parte_1 netaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, per competenze retributive e di fine rapporto, calcolate con inclusione dell'importo di € 40,00 giornalieri, formalmente erogato a titolo di “trasferta Italia”, quale emolumento fisso e continuativo.
Dal totale dovuto era stato dedotto, ad opera del TRIBUNALE, il minor importo di € 2.669,26, già versato per TFR ed indennità di mancato preavviso.
Il primo Giudice aveva, infine, respinto la domanda riconvenzionale di restituzione dell'indennità di trasferta, considerata quale voce retributiva erogata indipendentemente dallo svolgimento di prestazioni fuori sede.
In ragione della soccombenza, era stata condannata alla Parte_1 rifusione delle spese processual mplessivi € 7.500,00, oltre spese generali ed accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante sosteneva che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza – la crisi economica sottesa al licenziamento fosse stata adeguatamente documentata in primo grado, tramite lo stato patrimoniale prodotto sub doc. 22, attestante una perdita di esercizio di € 38.905,00, con ricavi per € 190.137,45 e costi per il personale pari a € 180.119,87: tali dati evidenziavano, ad avviso della società, un rapporto sproporzionato tra ricavi e costi del lavoro, tale da rendere insostenibile il mantenimento dell'organico esistente.
4 A sostegno della censura, veniva altresì ricordata la perdita dei proventi generati dalla commessa cui era stato Parte_2 CP_1 adibito in via esclusiva, documentata – secondo – tramite l'all. n. 9 Pt_1 alla memoria difensiva.
Nell'ottica del gravame, era stata altresì dimostrata la ristrutturazione organizzativa, attuata dall'appellante a scopo di contenimento dei costi, tramite l'accorpamento di due società del gruppo e Parte_1 [...]
, effettuato “nelle more del ridu CP_3 personale, con licenziamento di e dimissioni di altri Parte_3 dipendenti ), non Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 successivamente sostituiti.
Veniva altresì censurato il rilievo attribuito dalla sentenza al riferimento, operato nell'intimazione del recesso, al “personale operativo” coinvolto nella riorganizzazione, nel quale doveva ritenersi incluso, secondo CP_1
l'appellante, in ragione dei c alentemente tecnico-operativi, dallo stesso svolti nell'ambito del “progetto , costituiti Pt_2 dall'implementazione di sistemi “SAP GRC”, in assenza di contenuti direttivi.
riteneva, poi, superflua l'indicazione dei criteri di scelta di Parte_1 dipendente da licenziare – ritenuta carente dal TRIBUNALE – CP_1 essendo egli stato l'unico addetto alla commessa la cui perdita Pt_2 aveva determinato la soppressione della sua posizio , in assenza di alcuna possibilità di ricollocazione nell'ambito aziendale.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non aveva adeguatamente valutato rilevanti documenti, dalla stessa prodotti, quali: il contratto stipulato con il 12.6.2017, attestante preesistenti rapporti commerciali con CP_4
la fattura SAP dell'11.12.2017, relativa Parte_2 all'investimento formativo compiuto in favore di la mail del CP_1
3.10.2018, con cui aveva comunicato il ven lla commessa Pt_4 per ragioni di budget estranee al rapporto di lavoro;
i dati contabili Pt_2 concernenti la perdita di esercizio subita dalla società.
Veniva altresì lamentato il malgoverno delle risultanze testimoniali, con particolare riguardo all'interrogatorio formale – nel quale il legale rappresentante dell'appellante aveva negato le allegazioni avversarie – e alla deposizione resa dalla teste relativamente ai licenziamenti disposti Tes_1 dalla società “nell'arco temporale di un anno solare”, tale da inserire il recesso oggetto di causa in un più ampio processo di riduzione del personale dovuto alla crisi aziendale.
Con il secondo motivo, si censurava la qualificazione in termini retributivi delle erogazioni riferite al titolo di “trasferta ”, con conseguente rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale di restituzione di quelle indebitamente percepite, operata dal TRIBUNALE senza considerare la loro documentata correlazione con l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di
[...]
[...
[...] , in conformità con la previsione contenuta nel contratto individuale Parte_5
Veniva al riguardo evidenziato nell'atto di appello come – CP_1 specificamente assunto per il progetto – si fosse rec la Pt_2 sede della cliente, quando necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni di consulenza in materia di sistemi SAP GRC.
Nella prospettiva dell'impugnazione, proprio la mancata corrispondenza fra l'importo riconosciuto e il numero di giorni lavorati nel mese di aprile 2018, evidenziata dalla sentenza, dimostrava come l'erogazione non fosse stata fissa, ma basata sull'effettivo svolgimento di trasferte: ed infatti gli importi dell'indennità variavano da € 840,00 a novembre 2017 ad € 720,00 a dicembre 2017 ad € 400,00 a marzo 2018 e ad € 880,00 a luglio 2018.
Irrilevanti – secondo – erano risultate in proposito le acquisite Parte_1 deposizioni testimoni porti diversi da quello oggetto di causa e ad esso non assimilabili
A riprova della tesi così sostenuta, si richiamava il già citato contratto del 12 giugno 2017, secondo il quale la collaborazione con si era svolta Pt_2 tramite l'intervento diretto dei consulenti pr del cliente. Pt_1
Veniva ribadito nell'atto di appello come la perdita di tale commessa, documentata dall'email del 3 ottobre 2018, inviata da NZ HI di NS a , posta a base del licenziamento, confermava come la Parte_6 stessa fosse stata l'unica attività, per la quale il aveva CP_1 occasionalmente effettuato trasferte.
L'appellante affermava come il ricalcolo, sotteso alla respinta riconvenzionale, fosse stato operato in base ad “elementi oggettivi e verificabili”, quali gli inviti formali del cliente, comunicati tramite e-mail, e le relative annotazioni nel sistema di tracciamento aziendale.
A sostegno dei conteggi effettuati, si evidenziava nell'atto di appello come il ricorrente in primo grado non avesse negato la mancata effettuazione delle trasferte relative agli importi chiesti in restituzione.
sosteneva, pertanto, di avere adeguatamente dimostrato, Pt_1 diversamente da quanto affermato in sentenza, l'inesistenza del titolo giustificativo dei relativi pagamenti e la correttezza della compensazione operata con le spettanze di fine rapporto di conseguentemente CP_1 tenuto a rifondere ulteriori € 4.640,00,
Con il terzo motivo, l'appellante rimproverava al TRIBUNALE di averla condannata a pagare l'importo di € 15.673,23, senza detrarre le somme, già corrisposte a prima dell'udienza a titolo di retribuzione per il mese di CP_1
6 settembre 2018, pari ad € 3.152,70, come da busta paga e distinta di pagamento, allegate sub docc. 24 e 25 alla memoria difensiva di primo grado.
In quarto luogo, veniva criticato il regolamento delle spese processuali, operato dalla sentenza con integrale condanna di alla relativa Pt_1 rifusione, nonostante il rigetto delle più rilevanti domande avanzate dal ricorrente in primo grado, per un totale di oltre € 270.000,00, accolte limitatamente al minore importo di circa € 31.000,00.
Si evidenziava al riguardo come la sola domanda risarcitoria relativa al lamentato mobbing – respinta dal TRIBUNALE – avesse rappresentato oltre il 40% delle complessive pretese di CP_1
Ad avviso della società, si sarebbe dovuta operare una compensazione almeno parziale dei costi del giudizio.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse il ricorso promosso da in primo grado o, in CP_1 subordine, la condannasse al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata al minimo edittale;
in via riconvenzionale, la stessa domandava che venisse condannato alla restituzione di € 4.640,00, per CP_1 inde sferta indebitamente percepite, con eventuale compensazione con le somme allo stesso eventualmente dovute.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva la detrazione, dalle Pt_1 spettanze avversarie, della somma d ,70, già corrisposta a saldo della retribuzione di settembre 2018.
In ogni caso, l'appellante invocava il favore di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata l'8.11.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza;
in via di appello incidentale, lo stesso domandava che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria piena, a norma dell'art. 2, d. lgs. n. 23/2015, o in subordine della sola tutela risarcitoria nel massimo di 36 mensilità – oppure in via gradata di 6 mensilità – ex art. 3 d. lgs. cit., con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 3.957,49 lordi mensili, oltre a rivalutazione e interessi di legge.
invocava altresì la condanna della controparte ai relativi CP_1 accantonamenti delle quote di TFR e dei ratei di ferie e permessi, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
A sostegno del gravame incidentale relativo al licenziamento, si sosteneva – in primo luogo – che la sentenza fosse errata nella parte in cui la stessa aveva
7 escluso la natura ritorsiva del recesso, con riferimento alle richieste di regolarizzazione contributiva e di assegnazione della vettura aziendale, avanzate dal ricorrente in primo grado.
Quest'ultimo lamentava, in proposito, l'omessa valutazione di circostanze rilevanti, quali la formale attribuzione dell'indennità di trasferta a scopo di contenimento del carico fiscale e contributivo della retribuzione;
l'offerta dell'automezzo aziendale solo nelle ultime settimane del rapporto, dopo un inadempimento datoriale protrattosi per oltre 10 mesi;
l'omesso pagamento della retribuzione relativa all'ultimo mese di rapporto, attestante – secondo
– l'”evidente livore” datoriale nei propri confronti. CP_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, veniva censurata la mancata applicazione della tutela ex art. 3 d. lgs. n. 23/2015, invocata in primo grado in base all'affermata unitarietà del centro di imputazione del rapporto fra le plurime consociate della formale datrice di lavoro, disconosciuta dal TRIBUNALE senza considerare in modo, secondo adeguato una CP_1 pluralità di circostanze, quali:
- la comunanza dei locali aziendali, situati in Varese, Via Sempione n. 14, e delle risorse materiali utilizzate da tutte le società;
- l'assunzione della relativa “forza lavoro” ad opera di , che ne Pt_6 disponeva in modo promiscuo, esercitando su tutto nale del gruppo i poteri datoriali;
- i ripetuti passaggi di dipendenti dall'una all'altra consociata;
- l'identità della compagine sociale e del settore di attività (l'assistenza e consulenza tecnico-informatica applicata).
A sostegno di tale doglianza, si richiamava la deposizione della teste , Tes_1 dettasi collega di benché dipendente della "filiale svizzera" della CP_1 società, e si reiter sta di esibizione - ex art. 210 c.p.c. – del LUL di tutte le convenute in primo grado, non considerata dal primo Giudice
Con il terzo motivo, si doleva del rigetto della propria domanda CP_1 risarcitoria ex art. 2087, c.c., deciso dal primo Giudice nonostante la produzione di documentazione medica attestante l'esistenza della lamentata patologia, correlata alla situazione lavorativa, e senza dare corso alla CTU, invocata nel ricorso di primo grado “per la corretta quantificazione del danno".
Con il quarto motivo, veniva censurato il rigetto della domanda risarcitoria riferita alla mancata assegnazione dell'autovettura aziendale, per affermata carenza di prova dell'ammontare del danno, secondo ricavabile dalle CP_1
c.d. "tabelle ACI", normativamente stabilite.
Pertanto, chiedeva la condanna della controparte al pagamento – ai CP_1 titoli in e li importi rispettivamente pari ad € 135.201,00, oltre ad € 75,00 per spese mediche, nonché di € 3.300,00 relativamente all'autovettura, oltre accessori.
8 Lo stesso invocava altresì il favore di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 19.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
__________________
Tanto l'appello principale, quanto l'impugnazione avanzata da in via CP_1 incidentale, sono solo in parte fondati e meritano, pertanto, ac entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
All'esame dei motivi di gravame, formulati da ambo le parti, giova premettere una sintesi della vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione, come desumibili dagli atti e documenti di causa.
Il 25.7.2017, sottoscriveva con un contratto di lavoro CP_1 Pt_1 subordinato a terminato, con inq to quale quadro direttivo del C.C.N.L. del settore Terziario – Confcommercio e mansioni di “assistant manager” (v. doc. 5 ric. I gr.).
In tale accordo, veniva pattuita fra le parti una retribuzione di € 3.334,00 lordi mensili, cui si aggiungevano: un premio del 10% dell'utile delle offerte commerciali portate a compimento con successo, un'autovettura aziendale ad uso promiscuo ed un rimborso spese pari ad € 40,00 per ogni giorno di lavoro prestato fuori sede.
Nella memoria di primo grado (punti nn. 6 e ss.), la società ha così descritto le modalità di effettivo svolgimento del rapporto, così instaurato:
“nella sua qualità di assistant manager, conformemente alle previsioni del CCNL, al Dott. erano stati assegnati compiti di carattere direttivo CP_1
e di responsabi onale e organizzativa. In particolare al dipendente era richiesto di gestire in autonomia progetti IT in tutte le loro fasi. -7. Nel corso del rapporto il Dott. aveva affidato al Dott. il compito Pt_6 CP_1 di predisporre un'offerta sulenza verso la Finc A. per la collaborazione con - … - Dopo aver testato sul Parte_2 campo il Dott. ndeva conto che il ricorrente, CP_1 Pt_6 nonostante nei colloqui preassuntivi avesse vantato una “particolarissima” esperienza in materia di SAP security, non era all'altezza dei compiti affidatigli. In particolare, rispetto alle precedenti esperienze del ricorrente in materia di SAP, il compito affidatogli in era di gran lunga più Pt_1 complesso e avrebbe necessitato uno studio approfondito dello strumento SAP GRC, tanto che il dipendente, oltre a studiare gli standard di Governance e della normativa Sarbanes & Oxley (2), avrebbe necessariamente dovuto acquisire, previa frequentazione di un corso e superamento di un esame, le seguenti certificazioni: SAP GRC 100. … SAP GRC 300- … - -11. A tal fine l'Ing. aveva deciso di acquistare un Pt_6 costoso pacchetto di corsi per far conseguire al Dott. le CP_1
9 certificazioni e colmare così le lacune del lavoratore, cosa che gli avrebbe garantito una maggiore autonomia lavorativa (v. doc. 7). Tale opportunità di crescita non è stata purtroppo colta dal lavoratore, il quale si è sempre rifiutato di frequentare i corsi e studiare. Peraltro, evidenziamo come anche l'Ing. avesse fornito al dipendente delle lezioni di teoria e Pt_6 pratica anche assegnando degli esercizi (v. doc. 8). 12. Visto che il ricorrente non era qualificato, l'Ing. , temendo di perdere il cliente, Pt_6 si è visto costretto a prendere lui in mano la situazione. Tuttavia, per mere ragioni di budget del tutto estranee al rapporto di lavoro, la commessa è saltata e l'affare sfumato”.
Il 7.9.2018, veniva licenziato per addotto giustificato motivo CP_1 oggettivo, co nell'intimazione del recesso: “è stata avviata una riorganizzazione dell'attività lavorativa con un ridisegno delle mansioni e dei compiti che prevede una riduzione del personale operativo, in particolare nel nuovo assetto si è puntato a una ottimizzazione finalizzata al miglioramento della struttura organizzativa che consenta alla società scrivente di superare il periodo di crisi di mercato attualmente in essere. È con rammarico che purtroppo Le comunichiamo che la sua mansione specifica verrà soppressa”.
I rilievi appena compiuti evidenziano l'infondatezza del primo motivo di appello principale, mediante il quale la società ha censurato la rilevanza attribuita dal TRIBUNALE al ruolo direttivo, contrattualmente attribuito a in CP_1 contrasto con l'ambito operativo della riduzione di personale, me ale motivazione del licenziamento.
Nel proprio atto di appello, ha – in proposito – sostenuto che Pt_1 avesse svolto di f sioni “operative”, come addetto alla CP_1 commessa per l'implementazione di sistemi “SAP GRC”. Pt_2
Tale tesi contrasta, tuttavia, in modo insanabile con le deduzioni, svolte in primo grado dalla medesima società, secondo cui avrebbe CP_1 effettivamente espletato “compiti di carattere direttivo e di responsabilità gestionale e organizzativa”, essendo risultato – invece – inadeguato ad operare tramite lo “strumento SAP GRC”, del quale egli avrebbe dovuto intraprendere
“uno studio approfondito”, tuttavia mai affrontato nonostante le proposte formative della datrice di lavoro.
Quanto ai compiti riferiti alla predisposizione di “un'offerta” per la commessa le affermazioni dell'appellante principale contrastano col pregresso Pt_2 el 12.6.17 (doc. 6 I gr.), antecedente all'assunzione di Pt_1
CP_1
Peraltro, detto contratto prevedeva un compenso giornaliero, né sono stati addotti in giudizio concreti elementi, idonei all'accertamento dei relativi proventi complessivi e, quindi, alla quantificazione l'incidenza del venir meno di tale commessa (doc. 9, conv. I gr.) sulle finanze aziendali.
10 In tale quadro, la sola “situazione patrimoniale” al 31.8.2018 (doc. 22
I gr.), attestante una perdita di esercizio di € 38.905,00, con ricavi Pt_1 per € 190.137,45 e costi per il personale pari a € 180.119,87, non basta a sorreggere il licenziamento, in assenza di alcun dato di raffronto con esercizi precedenti e della necessaria dimostrazione in ordine all'affermata riorganizzazione aziendale.
Certamente non rileva, a tal fine, l'accorpamento societario, avvenuto solo nelle more del presente giudizio, in quanto ampiamente successivo ai fatti di causa, peraltro in assenza di qualsiasi specifica allegazione in ordine alle modalità e agli obiettivi dell'operazione.
Né può sorreggere la tesi dell'odierna appellante principale il solo licenziamento del dipendente di , (doc. 17). Controparte_3 Parte_3
Del tutto irrilevanti appaiono, poi, le dimissioni rassegnate dai dipendenti di quest'ultima società, trattandosi di atti volontari, non riconducibili ad alcuna opera datoriale di ristrutturazione (docc. 18 - 21 conv. I gr.)
Appare, poi, comunque dirimente l'assoluta carenza di deduzione e prova, ad opera della datrice di lavoro a ciò pacificamente onerata, in ordine all'adempimento dell'obbligo di repêchage, la cui violazione è stata specificamente lamentata dal ricorrente in primo grado a pag. 22 del proprio ricorso.
Lacuna, questa, già di per sé sufficiente a rendere illegittimo il licenziamento.
È, infatti, oramai consolidata la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. 30.1.2024, n. 2739; conf. n. 5592/2016).
Tale principio è stato costantemente recepito da questa stessa Corte, la quale, con sentenza n. 775/2023 (nello stesso senso, v. C. d'App. Milano, sent. n. 812/2024) – qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 bis, c.p.c. – si è uniformata ai precedenti del Supremo Collegio, secondo cui, “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri” (Cass., ord. 11 novembre 2022, n. 33341; conf., tra le tante Cass. nn. 3475/2020; 5592/2016; 12101/2016).
Come chiarito dalla Cassazione, “il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di
11 lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (così, ord. 33341/22, cit.; conf. Cass. n. 24882 del 2017).
Il primo motivo di appello principale va, pertanto, disatteso.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, relativamente alle censure riguardanti la qualificazione in termini retributivi delle erogazioni, formalmente riferite all'indennità di trasferta, operata dal TRIBUNALE in modo pienamente condivisibile.
Non è stata, infatti, offerta dalla società alcuna idonea dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni fuori sede, con la specificità necessaria a sorreggere la correttezza del titolo di tali erogazioni, non bastando certamente a tal fine l'astratta previsione contenuta nel contratto individuale di lavoro.
Giova evidenziare come si sia limitata a menzionare, a sostegno della Pt_1 propria tesi, le mail ta di intervento del cliente e le relative annotazioni nel sistema di tracciamento aziendale, senza tuttavia in alcun modo fornirne la prova, come ben avrebbe potuto fare trattandosi di documenti nella propria disponibilità.
Osserva, inoltre, il Collegio come dai cedolini (doc. 7 ric. I gr.) emerga chiaramente il pagamento dell'indennità in questione per tutti i giorni lavorativi, in contrasto con la sua natura variabile e con il carattere occasionale, tipico dell'istituto della trasferta.
Del tutto correttamente le erogazioni compiute da al titolo in esame Pt_1 sono state, pertanto, considerate dal primo giudice alla stregua di ordinarie retribuzioni.
Il gravame principale appare, invece, fondato con riguardo alla mancata detrazione, dall'importo oggetto di condanna, della somma corrisposta a prima dell'udienza di discussione di primo grado, a titolo di CP_1
e per il mese di settembre 2018, pari a € 3.152,70.
Effettivamente, dalla busta paga e dalla relativa distinta (docc. 24 e 25 mem. I gr.) risulta il pagamento di tale importo, non detratto in sentenza dal credito retributivo riconosciuto a dal quale sono stati defalcati unicamente CP_1 il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso, per € 2.669,26, risultanti dal doc. 26 del medesimo fascicolo di parte convenuta.
Relativamente alle doglianze svolte da in punto spese, si fa rinvio alla Pt_1 parte conclusiva della presente motivazione.
12 Quanto all'appello svolto da in via incidentale, vanno disattese le CP_1 censure riferite al licenziamen entato danno non patrimoniale.
Quanto alla prima di esse, il mancato accertamento, ad opera del TRIBUNALE, della natura ritorsiva del recesso appare pienamente condivisibile e conforme agli invalsi principi giurisprudenziali, secondo cui “il licenziamento per ritorsione, …, costituisce ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dagli art. 4 l. n. 300 del 1970, e 3 l. n. 108 del 1990 – interpretati in maniera estensiva – che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 agosto 2011, n. 1708; cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 9468/2019).
Va poi ricordato che – per consolidato orientamento della Corte di Cassazione -
“l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova” (Cass. Sez. Lav. 23583/2019; Cass. n. 6838/2023, Cass 29337/2023).
In relazione al licenziamento ritorsivo, la Corte di Cassazione ha anche affermato non essere sufficiente che il licenziamento sia ingiustificato (ex plurimis: Cass. 23149/2016; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 17087 del 2011; Cass. n. 6282 del 2011; Cass. n. 16155 del 2009, Cass. Sez. Lav. 23149/2016), mentre “occorre verificare se nella fattispecie esista, quale motivo unico e determinante del licenziamento, un intento ritorsivo;
se cioè il licenziamento, in altri termini, abbia concretato una arbitraria ed ingiusta reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore” (così CDA Milano sent. n. 1088/2021).
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, tale prova non possa ritenersi raggiunta, per quanto in via presuntiva, non bastando certamente, a tal fine, le generiche deduzioni svolte da in primo grado in ordine alle proprie CP_1 richieste di regolarizzazione contributiva dell'indennità di trasferta e di assegnazione dell'autovettura aziendale, in difetto di specifiche circostanze che consentano di porre tali rivendicazioni in determinante collegamento con il recesso.
Parimenti carente di adeguato supporto argomentativo e probatorio appare l'invocato accertamento dell'unitario centro di imputazione del rapporto, oggetto del secondo motivo di appello incidentale.
13 Le deduzioni svolte in proposito ai capitoli nn. da 10 a 14 del ricorso di primo grado difettano, infatti, dei necessari caratteri di specificità con riguardo alla concorrenza dei plurimi elementi, a tal fine individuati dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio, in mancanza di alcuna circostanziata e dettagliata descrizione dei dati fattuali posti a base della domanda.
E' noto, infatti, come la Corte di Cassazione abbia costantemente escluso che il mero collegamento economico funzionale fra società dello stesso gruppo consenta di ricondurre gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con una di esse anche alle altre e di considerarle quale unico soggetto con riferimento ai requisiti dimensionali previsti per la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, indicando, quali presupposti indefettibili per ravvisare l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione fra le attività esercitate, l'unicità del soggetto direttivo e quindi l'unicità dello scopo perseguito, nonché la contemporanea utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società (v. Cass. 15.5.2006, n. 11107, secondo la quale “il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione”; nello stesso senso, v. ad es. Cass.
7.9.2007 n. 18843; Cass. 6707/04; Cass. 3136/99, Cass. 12.2.2013, n. 3482; Cass. 6.6.14, n. 12817).
Si tratta di presupposti, la cui contemporanea sussistenza, richiesta dalla giurisprudenza sopra citata, non risulta adeguatamente descritta nelle deduzioni svolte in primo grado da limitatosi a sostenere – in modo CP_1 del tutto generico – l'utilizzo dei “medesimi spazi ufficio” e “medesime risorse materiali” da parte dei dipendenti delle società del gruppo, a suo dire adibiti in modo a progetti relativi alle diverse consociate – operanti nel medesimo
14 settore – sotto la direzione unitaria di , senza la minima indicazione Pt_6 delle concrete modalità operative adotta identità dei soggetti coinvolti e delle relative prestazioni, nonché degli atti attraverso i quali l'affermato ruolo direttivo di si sarebbe effettivamente svolto. Pt_6
Analoghe carenze si riscontrano con riguardo alla domanda risarcitoria, avanzata da in primo grado con riguardo ai danni riportati a seguito CP_1 di lamentate condotte vessatorie patite in costanza di rapporto, respinta dal TRIBUNALE in modo pienamente condivisibile.
Anche a tale riguardo, infatti, le deduzioni svolte nel ricorso di primo grado (ai punti nn. da 45 a 57 della narrativa e da 20 a 23 della capitolazione istruttoria) appaiono del tutto generiche e certamente insufficienti ad evidenziare anche solo gli estremi del c.d. straining, non bastando a tal fine il mero subentro di nella trattativa sulla commessa che formava oggetto di Pt_6 Pt_2 sua piena facoltà anche in ragione del ruolo di legale rappresentante e di superiore gerarchico di CP_1
Altrettanto prive di alcuna valenza persecutoria, o comunque potenzialmente pregiudizievole, devono ritenersi le (peraltro episodiche) convocazioni in azienda per incontri, secondo l'opinione di non strettamente CP_1 necessari, in difetto di alcun altro elemento volto le di alcuna portata ingiustamente pregiudizievole nei riguardi del dipendente, che ben può essere chiamato a riferire al proprio superiore in ordine al lavoro svolto, anche senza necessità di particolari e specifiche motivazioni.
Anche il secondo motivo di appello incidentale va, pertanto, disatteso.
Sono, invece, fondate le doglianze relative alla mancata assegnazione dell'autovettura aziendale.
Infatti, nonostante l'espressa previsione contenuta al riguardo nel contratto individuale, non ha provato di avere provveduto a fornire il veicolo al Pt_1 proprio dipendente, se non una settimana prima del licenziamento.
Del tutto priva di supporto probatorio è rimasta, in proposito, la dichiarazione, resa in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante di , Pt_1 secondo cui “ aveva a disposizione una auto aziendale, Ford Fiesta, che CP_1 poteva usare olte che voleva”.
Trattandosi di dichiarazione a sé favorevole, la stessa è priva di autonoma valenza probatoria.
L'onere di dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni, , gravante sulla parte datoriale, è, pertanto, rimasto inadempiuto.
Di conseguenza, spetta a il risarcimento richiesto a tale titolo, che CP_1 appare equo quantificare nell'importo di € 300,00 mensili, dallo stesso indicato
15 fin dal ricorso di primo grado, sulla base delle tabelle ACI, e non contestato dalla controparte, oltre che pienamente proporzionato al pregiudizio patito, considerati i presumibili costi occorrenti a provvedere diversamente ai propri spostamenti.
Considerata la durata del rapporto, il complessivo credito risarcitorio riferito al titolo in esame ammonta a complessivi € 3.300,00, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria da ogni scadenza mensile al saldo effettivo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, la condanna emessa a carico di a titolo Parte_1 retributivo va ridotta alla minore somma di € 12.5 società deve essere condannata al pagamento, in favore di dell'ulteriore CP_1 importo risarcitorio di € 3.300,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla relativa quota mensile di € 300,00 dalla scadenza di ciascuna mensilità, al saldo effettivo.
Le restanti statuizioni di merito meritano, invece, conferma.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Alla luce di tale insegnamento, il Collegio – valutate le proporzioni fra l'entità complessiva delle domande proposte da in primo grado ed il valore CP_1 dei crediti allo stesso riconosciuti con te pronuncia – ravvisa i presupposti per la compensazione dei tre quarti delle spese di entrambe le fasi processuali, con condanna di , in ragione della soccombenza, alla Pt_1 rifusione del residuo.
Dette spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nel solo primo grado del giudizio.
Nello specifico, si quantificano gli importi complessivi di € 4.000,00 per la prima fase processuale e di € 3.600,00 per il procedimento di appello, per un totale di € 7.600,00, la cui quota di un quarto, posta a carico della società, ammonta ad € 1.900,00.
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P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 411/2025 del Tribunale di VARESE, riduce la condanna emessa a carico di a titolo retributivo al Parte_1 minore importo di € 12.520,53 e condanna la medesima società al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.300,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla relativa quota mensile di € 300,00 dalla scadenza di ciascuna mensilità, al saldo effettivo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 ese del doppio grado di gi
[...] quota in complessivi € 1.900,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con compensazione del residuo. Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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