Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
Articolo 2 della Legge 19 luglio 2000, n. 203
Articolo 1
Articolo 2 della Legge 19 luglio 2000, n. 203
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10 agosto 2000
10 agosto 2000